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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 1581/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1581 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/2002
), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
03/04/2003
), nato in [...] il Parte_3 C.F._3
08/07/1971
), nato in Parte_4 C.F._4
BRASILE il 16/10/1996 con l'Avv. ANNAMARIA ZARRELLI, per procura alle liti legalizzata e tradotta allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per il : “in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano
e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis asserendo di essere discendenti diretti di un cittadino italiano, esponendo al riguardo che:
-l'avo nasceva nel Comune di Aldeno in data Controparte_2
21/02/1853 (doc. 1);
-il medesimo emigrava in seguito in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-dal matrimonio dell'avo con nasceva in Brasile in data Persona_1
05/10/1882 (docc. 3 e 4), il quale contraeva, sempre in Parte_5
Brasile, matrimonio con (doc. 5), unione da cui nasceva, in data Persona_2
15/10/1913, (docc. 6 e 7); Persona_3
-quest'ultimo si sposava, sempre in Brasile, in data 25/12/1953, con Per_4
(doc. 8), unione da cui nasceva in Brasile, in data 19/10/1947, il Sig.
[...]
(doc. 9), il quale, il 09/08/1975 Parte_6
sposava (doc. 10), unione da cui nasceva il 08/07/1971 Persona_5
l'odierno ricorrente (doc. 11), il quale, in data Parte_3
07/07/2001, nonché, il 26/07/1976, (doc. Parte_7
12);
contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
(docc. 13 e 14) e da quest'ultima unione nascevano le odierne Controparte_3
ricorrenti , nata il [...] (doc. 15), e Parte_1 [...]
, nata il [...] (doc. 16); Parte_2
-inoltre, dall'unione di con Parte_7 Per_6
pag. 2/6 nasceva, in data 16/10/1996, l'odierno Parte_8
ricorrente (doc. 17); Parte_4
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadino italiano.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-nel caso di specie i documenti versati agli atti dai ricorrenti delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo è intervenuta in data precedente al 16 luglio 2020, ciò escludendo che lo stesso fosse cittadino italiano;
-in subordine, nessuna prova è stata fornita in ordine al decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. 362/1994, quanto al riferito tentativo di accesso al portale del per la presentazione della domanda risultando lo stesso semmai risalire al Parte_9
21/11/2023 a fronte di proposizione del presente giudizio in data 02/07/2024; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Fissata udienza per il 15/01/2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con note del 10-1-2025 la difesa dei ricorrenti ha dedotto che l'avo Controparte_2
è nato in data [...] “ossia prima della costituzione dell'
[...] [...]
. Ne consegue che la deduzione di parte resistente sul punto non trova Controparte_5 fondamento posto che l'avo è nei fatti nato in [...] genitori italiani” (note cit., pag.
2), richiedendo che “laddove il Giudicante non dovesse ritenere sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda formulata la documentazione in atti [… ] volersi assegnare congruo termine per il deposito di documentazione ulteriore ed idonea a detto scopo”.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
pag. 3/6 Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] ad [...], nella attuale
Provincia di Trento (doc. 1; doc. 2 note dd. 10/01/2025).
Gli stessi ricorrenti allegano e documentano, inoltre, che l'avo contrasse matrimonio in Brasile nel 1882 e che sempre in Brasile nacque il figlio della coppia,
[...]
, in data 05/10/1882 (doc. 3), quest'ultimo peraltro avendo Parte_5
contratto matrimonio, sempre in Brasile, nell'anno 1904 (doc. 5) e, sempre in Brasile, essendo nato nel 1913 il figlio (docc. 6 e 7). Persona_3
La documentazione agli atti comprova, dunque, che l'avo Controparte_2
emigrò in Brasile in data comunque precedente al 16 luglio 1920.
[...]
Ne consegue che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano.
Vale, inoltre, richiamare la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art.
1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del
1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n.
379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori
pag. 4/6 facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall' prima Controparte_5
del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Deve precisarsi che la legge 379/2000 riconosceva un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, con effetto dalla data della nascita del cittadino (art 15 l. 91/1992).
Nel caso concreto non consta alcuna allegazione, né comunque dimostrazione in ordine all'intervenuta dichiarazione in conformità alla l. n. 379/2000 nel termine all'uopo sancito.
Né rileva nel caso concreto il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2), in quanto non può trattarsi di perdita di cittadinanza italiana ove mai acquistata. Fermo, inoltre, che lo status di cittadinanza non può essere tratto da certificazioni o attestazioni provenienti da autorità di Stato diverso da quello cui l'invocata cittadinanza inerisce.
Per ciò che concerne poi la deduzione circa la nascita nel 1853, prima della costituzione dell'Impero austro-ungarico intervenuta nel 1867, ferma la rilevanza ai fini del Trattato di Saint Germain semmai della data di presenza sul territorio e, quindi, di emigrazione, ove quest'ultima si fosse verificata in data altresì precedente al 1867, quando il territorio di Trento apparteneva all'Impero austriaco (per essere divenuto territorio italiano nell'anno 1920), ciò avrebbe precluso financo l'applicazione della disciplina di favore di cui alla l. n. 379/2000.
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla risultando allegato o documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992 (quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del
16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n.
pag. 5/6 349/2000, ossia il 20-12-2000, termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n. 273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1
forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 07/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 1581/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1581 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/2002
), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
03/04/2003
), nato in [...] il Parte_3 C.F._3
08/07/1971
), nato in Parte_4 C.F._4
BRASILE il 16/10/1996 con l'Avv. ANNAMARIA ZARRELLI, per procura alle liti legalizzata e tradotta allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per il : “in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano
e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis asserendo di essere discendenti diretti di un cittadino italiano, esponendo al riguardo che:
-l'avo nasceva nel Comune di Aldeno in data Controparte_2
21/02/1853 (doc. 1);
-il medesimo emigrava in seguito in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-dal matrimonio dell'avo con nasceva in Brasile in data Persona_1
05/10/1882 (docc. 3 e 4), il quale contraeva, sempre in Parte_5
Brasile, matrimonio con (doc. 5), unione da cui nasceva, in data Persona_2
15/10/1913, (docc. 6 e 7); Persona_3
-quest'ultimo si sposava, sempre in Brasile, in data 25/12/1953, con Per_4
(doc. 8), unione da cui nasceva in Brasile, in data 19/10/1947, il Sig.
[...]
(doc. 9), il quale, il 09/08/1975 Parte_6
sposava (doc. 10), unione da cui nasceva il 08/07/1971 Persona_5
l'odierno ricorrente (doc. 11), il quale, in data Parte_3
07/07/2001, nonché, il 26/07/1976, (doc. Parte_7
12);
contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
(docc. 13 e 14) e da quest'ultima unione nascevano le odierne Controparte_3
ricorrenti , nata il [...] (doc. 15), e Parte_1 [...]
, nata il [...] (doc. 16); Parte_2
-inoltre, dall'unione di con Parte_7 Per_6
pag. 2/6 nasceva, in data 16/10/1996, l'odierno Parte_8
ricorrente (doc. 17); Parte_4
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadino italiano.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-nel caso di specie i documenti versati agli atti dai ricorrenti delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo è intervenuta in data precedente al 16 luglio 2020, ciò escludendo che lo stesso fosse cittadino italiano;
-in subordine, nessuna prova è stata fornita in ordine al decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. 362/1994, quanto al riferito tentativo di accesso al portale del per la presentazione della domanda risultando lo stesso semmai risalire al Parte_9
21/11/2023 a fronte di proposizione del presente giudizio in data 02/07/2024; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Fissata udienza per il 15/01/2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con note del 10-1-2025 la difesa dei ricorrenti ha dedotto che l'avo Controparte_2
è nato in data [...] “ossia prima della costituzione dell'
[...] [...]
. Ne consegue che la deduzione di parte resistente sul punto non trova Controparte_5 fondamento posto che l'avo è nei fatti nato in [...] genitori italiani” (note cit., pag.
2), richiedendo che “laddove il Giudicante non dovesse ritenere sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda formulata la documentazione in atti [… ] volersi assegnare congruo termine per il deposito di documentazione ulteriore ed idonea a detto scopo”.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
pag. 3/6 Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] ad [...], nella attuale
Provincia di Trento (doc. 1; doc. 2 note dd. 10/01/2025).
Gli stessi ricorrenti allegano e documentano, inoltre, che l'avo contrasse matrimonio in Brasile nel 1882 e che sempre in Brasile nacque il figlio della coppia,
[...]
, in data 05/10/1882 (doc. 3), quest'ultimo peraltro avendo Parte_5
contratto matrimonio, sempre in Brasile, nell'anno 1904 (doc. 5) e, sempre in Brasile, essendo nato nel 1913 il figlio (docc. 6 e 7). Persona_3
La documentazione agli atti comprova, dunque, che l'avo Controparte_2
emigrò in Brasile in data comunque precedente al 16 luglio 1920.
[...]
Ne consegue che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano.
Vale, inoltre, richiamare la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art.
1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del
1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n.
379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori
pag. 4/6 facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall' prima Controparte_5
del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Deve precisarsi che la legge 379/2000 riconosceva un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, con effetto dalla data della nascita del cittadino (art 15 l. 91/1992).
Nel caso concreto non consta alcuna allegazione, né comunque dimostrazione in ordine all'intervenuta dichiarazione in conformità alla l. n. 379/2000 nel termine all'uopo sancito.
Né rileva nel caso concreto il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2), in quanto non può trattarsi di perdita di cittadinanza italiana ove mai acquistata. Fermo, inoltre, che lo status di cittadinanza non può essere tratto da certificazioni o attestazioni provenienti da autorità di Stato diverso da quello cui l'invocata cittadinanza inerisce.
Per ciò che concerne poi la deduzione circa la nascita nel 1853, prima della costituzione dell'Impero austro-ungarico intervenuta nel 1867, ferma la rilevanza ai fini del Trattato di Saint Germain semmai della data di presenza sul territorio e, quindi, di emigrazione, ove quest'ultima si fosse verificata in data altresì precedente al 1867, quando il territorio di Trento apparteneva all'Impero austriaco (per essere divenuto territorio italiano nell'anno 1920), ciò avrebbe precluso financo l'applicazione della disciplina di favore di cui alla l. n. 379/2000.
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla risultando allegato o documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992 (quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del
16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n.
pag. 5/6 349/2000, ossia il 20-12-2000, termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n. 273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1
forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 07/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6