Sentenza 17 aprile 2024
Massime • 1
In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2024, n. 19748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19748 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NC LA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena e il rigetto del ricorso nel resto, nonchè la memoria di replica a firma dell'Avv. Dionisio Gigli per le parti civili RG AN NC EP, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con(ondanna dell'imputato alla rifusione delle spise sostenute nel grado dalle parti civili, e la memoria di replica dell'Avv. EP Piccione per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 疵 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica ebbe a condannare NG IE alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) subiti dalle parti civili in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen., perché disturbava l'occupazione e il riposo di RG TO e NC EP e delle rispettive famiglie facendo sta- zionare i camion della azienda con i motori accesi sotto le loro abitazioni o nelle immediate vicinanze per il carico e scarico della merce, in orari vietati, dalle 5 alle 7 del mattino e dalle 14 alle 16 del pomeriggio;
in Manduria fino al dicembre 2013. Sul ricorso per Cassazione proposto dall'imputato, la terza sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 49467 del 28 ottobre 2022, ha annullato la sen- tenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, ritenendo fondate le censure compendiate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Come si legge nella sentenza rescindente: «Deve invero osservarsi che, nel percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, è graficamente as- sente qualsiasi riferimento al contenuto e all'attendibilità delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa, i quali - come segnalato dal ricorrente - avevano offerto una ricostruzione del tutto antitetica a quella della parte civile e dagli altri testi escussi su iniziativa dell'accusa, sia quanto all'effettiva entità dei movimenti e delle ope- razioni di avvio dell'attività svolte nelle prime ore del mattino, sia quanto alla pre- senza di altre fonti di rumore, sia anche quanto all'effettività delle lamentele rice- vute». Per il precedente giudice di legittimità: «Si tratta di una lacuna motivazionale che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), n. 1), non assume rilevanza solo per l'accertamento dei fatti, ma per la loro qualificazione giuridica (e, nella fattispecie in esame, anche quanto alla loro effettiva rilevanza penale)». Secondo quanto si legge nella sentenza rescindente, che ricorda il dictum di Sez. 3, n. 56430 del 18/07/ 2017, Vazzana, Rv. 273605 - 01, «...sarebbe stato necessario verificare che l'esercizio del mestiere rumoroso eccedesse le normali modalità, o che, oltre al superamento dei valori limite di emissioni sonore, fossero state violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità»: opera- zione che avrebbe reso necessaria, anzitutto, una compiuta ricostruzione dell'ef- fettiva consistenza dei rumori riconducibili all'impresa del IE, tenendo an- che conto - magari per disattenderle integralmente - delle risultanze dibattimentali contrastanti con l'ipotesi accusatoria». Giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 20 settembre 2023, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha reiterato la sentenza di condanna del 2 IE alla pena di giustizia, con condanna generica al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili NC EP e RG TO, con con- danna dell'imputato alla rifusione alle stesse delle spese del grado.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il IE, in premessa ribadendo la propria ri- nuncia alla prescrizione e deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 627, comma 3, cod. proc. pen. e 125, comma 3 cod. proc. pen. in un quanto il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla sentenza rescindente e avrebbe proposto una mo- tivazione apparente. Alle pagg. 4, 5 e 6 del ricorso il ricorrente trascrive il punto 4 della sentenza rescindente, quindi alle pagine 6 e 7, ricordato che il tribunale ha ritenuto atten- dibili le prove provenienti dall'impianto accusatorio partendo dalle dichiarazioni delle parti offese costituite parti civili, trascrive la motivazione del provvedimento impugnato circa le prove offerte dall'imputato e lamenta che la sentenza in que- stione non si discosterebbe dal contenuto e dal metodo di quella precedentemente annullata dal giudice di legittimità, non ottemperando alle coordinate indicate da quest'ultimo. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto realmente valutare le risul- tanze emesse dalle prove a discarico ovvero:
1. l'entità effettiva dei movimenti rumorosi;
2. la presenza di altre fonti di rumore;
3. L'effettività delle lamentele ricevute;
4. la qualificazione giuridica del fatto e la verifica della sua rilevanza penale. Ricordati i dicta di Sez. 5 n. 9677/2014 e Sez. 5 n. 12110/2023 in materia di motivazione apparente, il ricorrente deduce che tale sarebbe quella offerta dalla sentenza impugnata, che fonda l'inattendibilità dei testimoni a discarico sulla in- trinseca inattendibilità degli stessi e sul rapporto di subordinazione in essere con l'imputato. La prima proposizione si evidenzia è puramente apodittica, risol- - - vendosi in una mera asserzione priva, in quanto tale, di efficacia dimostrativa. La seconda, facendo riferimento ai lavoratori subordinati, appare astrattamente e inaccettabilmente escludente una categoria di persone a fondante un pregiudizio più che un giudizio. Apodittica e incomprensibile sarebbe, poi, la valutazione secondo cui sarebbe "a dir poco inverosimile" la circostanza che il IE facesse trovare di mattina agli operai il furgone già predisposto con la strumentazione necessaria. Ciò perché 3 gli operai servivano nelle lavorazioni edili sui cantieri e di certo quella mera attività preparatoria non poteva costituire "buona parte delle proprie mansioni "! Evidente, allora, sarebbe il carattere fittizio della motivazione del Tribunale. Non solo. Affermando, nella conclusione del discorso, che "i rumori riscontrati non derivano dall'esercizio di attività rumorosa", il Tribunale non si sarebbe uni- formato a quanto espresso nella sentenza rescindente, allorquando, richiamando la versione antitetica fornita dai testi della difesa, ha focalizzato gli argomenti, fra l'altro, "all'effettiva entità dei movimenti e delle operazioni di avvio dell'attività svolte nelle prime ore del mattino". Non vi doveva essere dubbio, quindi, che quelle compiute dalla ditta IE nelle prime ore del mattino costituissero pa- cificamente "operazioni di avvio dell'attività", quindi pur sempre operazioni dell'at- tività rumorosa e non ad essa estranee. L'affermazione contraria contrasterebbe, quindi, secondo la tesi del ricorrente, con l'inciso contenuto nella sentenza della Corte di cassazione e sarebbe, comun- que, apodittica, persino illogica. Peraltro, l'assunto secondo il quale in quella zona non potevano "trovarsi attività artigianali", armesso che fosse fondato, non ter- rebbe conto del semplice dato che l'attività edile propriamente detta si svolge sui cantieri mentre in quella via Stefano Bizantino aveva lucgo la sola fase giornaliera di avvio, con il prelevamento di mezzi e attrezzi legittimamente ricoverati nei lo- cali. Sta di fatto, per il ricorrente, che, grazie a tali assunti puramente assertivi, il giudice ha ritenuto di poter affermare la penale responsabilità del IE per il reato di cui all'art.659, comma 1, cod. pen. senza compiere, piuttosto, una deli- bazione (del tutto assente in sentenza) sull'eventuale 'uso smodato" dei mezzi adoperati (Sez. 3, nn. 56430/2017, 39454/2017, 2258/2021). In questo modo non solo sarebbe stato solo disatteso l'inciso evidenziato dalla sentenza rescindente, ma anche violato il percorso argomentativo dalla stessa tracciato circa la qualificabilità del fatto e la sussistenza o meno della sua rilevanza penale. Ci si duole, poi, che nessun riferimento, neppure puramente grafico, vi sia in sentenza sulla presenza di altre fonti di rumore in loco, circostanza evidenziata dal precedente giudice di legittimità nella sua sentenza di annullamento. Si tratta, peraltro, di una circostanza molto rilevante in quanto la perizia fo- nometrica dell'Ing. EP ER non aveva potuto individuare le fonti di ru- more. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza, contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, nonché del travisamento della prova denun- ciando tutta una serie di incongruenze logiche circa l'apprensione delle prove of- ferte dall'accusa. 4 Ad avviso del ricorrente sembrerebbe che il tribunale abbia utilizzato come rilevante fonte di prova la relazione in atti dell'ingegner EP ER, ma nella sentenza, poi, è graficamente assente ogni riferimento all'esame dello stesso tecnico nel dibattimento avvenuto all'udienza del 24 Aprile 2018. Si tratterebbe peraltro di una relazione peritale giuridicarnente e scientifica- mente inutilizzabile. Vi sarebbe poi un altro grande equivoco circa il cosiddetto "camion di grossa cilindrata", il quale, secondo quanto riportato da RG MO, verrebbe fatto uscire fuori dal locale dei IE di buon mattino, a fatica, e resterebbe per lungo tempo in moto. Tale circostanza, che il ricorrente ritiene oggettivamente non vera ed anche impossibile,sarebbe stata smentita dallo stesso NC EP, pure lui costituito parte civile, che avrebbe riferito che li veniva parcheggiato il camion più piccolo. Il ricorso passa in rassegna sul punto le conferme che sono venute dai testi a discarico. Ci si duole, poi, che il tribunale abbia attribuito rilievo alle deposizioni dei testi MA MO e TA OL che presenterebbero numerosissime incon- gruenze e confusioni. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma 2, I. 447/1995. Nella sua motivazione il Giudice monocratico del Tribunale di Taranto ha rite- nuto che nell'art. 659 cod. pen.. sono contenute due distinte figure di reato e che nella fattispecie si sarebbe realizzata l'ipotesi di cui al primo comma. Per il ricorrente, al di là della ricostruzione sistematica, ciò che rileva, dal dettato dell'art. 659 cod. pen., è che, allorquando agente sia l'esercente una pro- fessione o un mestiere rumoroso, la fattispecie penalmente rilevante si attenua o, se si preferisce, richiede ulteriori requisiti. Ciò in quanto con le ragioni del privato vanno contemperate le esigenze della produzione (art. 844 cod. civ.). - laNella sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio si legge in ricorso Corte di legittimità ha chiarito che ricorre «B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o le attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a tur- bare la pubblica quiete». In altre pronunce si è apertamente parlato di "uso smodato "dei mezzi tipici di esercizio (sentenze nn. 56430/2017, n.39454/2017 e n. 2258/2021). Perciò il giudice del rinvio, da un lato non si sarebbe uniformato alla sentenza della Suprema Corte, dall'altro non avrebbe neppure operato una valutazione sull'uso smodato che sarebbe stato tenuto dal IE. 5 Tale vizio, rilevante ad avviso del ricorrente per la dedotta violazione dell'art.627, comma 3, cod. proc. pen., lo sarebbe anche per violazione della legge, ossia dell'art.659 cod. pen, e della normativa amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, L.447/1995. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 659 cod. pen. Per il ricorrente ricorrerebbe, poi, altro profilo di violazione di legge, con rife- rimento all'art. 659 cod. pen., in quanto il tribunale non avrebbe valutato nella sua decisione la diffusività o meno dei presunti rumori prodotti dal IE NG. Ed è principio consolidato che "affinché si configuri il reato di cui all'art. 659 cod. pen., le emissioni sonore devono essere tali da arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone e non solamente agli abitanti dell'appartamento sovra- stante o sottostante la fonte di propagazione" (Sez. 3, n. 14596/2017). Su tale necessario requisito della fattispecie penale ci si duole che nulla abbia motivato il tribunale così violando la norma della legge penale. Peraltro, collegando a tale motivo il secondo che precede, il ricorrente rileva la inutilizzabilità della perizia fonometrica dell'Ing. ER. Ma anche a volerla prendere in esame, l'Ing. ER, sentito in dibattimento, ha precisato i limiti della sua indagine. Infatti, a domanda dal difensore se gli accertamenti fonometrici fossero stati fatti anche all'esterno dell'abitazione dei committenti, il tecnico ri- spondeva: "Sì, sono stati fatti a distanza anche per misurare il rumore di fondo". E ad ulteriore domanda del difensore ("Ma circa il presunto rumore prodotto, di- ciamo, degli automezzi del signor... ") l'ingegnere rispondeva: "Solo nelle abita- zioni". Ciò a significare, evidentemente, per il ricorrente, che nessuna indagine specifica fu compiuta circa la diffusività degli asseriti rumori ad un numero inde- terminato di persone. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 597 e 627 cod. proc. pen. e al divieto di reformatio in peius. Passando ai profili subordinati del presente ricorso viene censurato il vizio di violazione del principio di divieto di reformatio in peius che pacificamente si estende al giudizio di rinvio, essendosi affermato che: "Viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annulla- mento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interes- sato dalla pronuncia di annullamento" (sentenza n.31840/2023). Nella fattispecie il Tribunale di Taranto, con la sentenza n.2320/2018 aveva ritenuto la penale responsabilità del IE NG e lo aveva condannato, con- cessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 206 di ammenda. 6 Proposto dal solo imputato ricorso per cassazione, la sentenza era stata an- nullata per i motivi dianzi specificati, non riguardanti la pena. Con la sentenza n.2978/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, il giudice del rinvio ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed ha con- dannato il IE alla pena di euro 300 di ammenda. In motivazione il giudice ha spiegato che: "quanto al trattamento sanzionato- rio, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., esclusa l'applicazione di circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle concrete modalità della condotta tenuta dalla stessa in modo sistematico e lungamente reiterato nel tempo, si stima equa la pena di cui in dispositivo". Per il ricorrente è evidente l'aggravamento del regime sanzionatorio applicato, rispetto alla prima sentenza del Tribunale, sia quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia circa l'entità della pena, passata da 206 a 300 euro. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.131 bis cod. pen nonché mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si censura, infine, che il Tribunale di Taranto non abbia espresso alcuna va- lutazione e motivazione circa l'applicabilità, nella fattispecie, della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Si ricorda che il motivo era stato già sollevato con il precedente ricorso per cassazione (motivo n.6) e ritenuto assorbito con la sentenza di annullamento emessa dalla Suprema Corte. Ci si duole che manchi del tutto, nella sentenza impugnata, la motivazione circa l'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 131 bis cod. pen. Peraltro, la non punibilità, ad avviso del ricorrente, appare concretamente concedibile in forza:
1. del regime sanzionatorio effettivo, che, in forza del prece- dente motivo di ricorso, va comunque ricondotto all'ammenda di euro 206 con la concessione delle attenuanti generiche;
2. della non ricorrenza di alcuna delle cause che, a norma dell'art. 131 bis cod. pen., escludono l'applicazione dell'istituto. Circa la condotta del IE, poi, andava tenuto certamente in conto, in ogni caso, il doveroso contemperamento tra le esigenze della produzione e quelle del privato cittadino. Si chiede, quindi, annullarsi la sentenza del Tribunale senza rinvio, con appli- cazione della non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; o, comunque, annullarsi la sentenza con rinvio.
3. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il solo quinto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzio- natorio, in relazione al quale, come si dirà, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena direttamente da parte di questa Corte di legittimità. Tutti gli altri motivi sono, invece, infondati, per cui il ricorso va rigettato nel resto.
2. Come evidenziato in premessa, il precedente giudice di legittimità si era determinato all'annullamento con rinvio della precedente sentenza del tribunale tarantino, in primis, sul rilievo che in quella pronuncia fosse «graficamente assente qualsiasi riferimento al contenuto e all'attendibilità delle deposizioni dei testi indi- cati dalla difesa, i quali come segnalato dal ricorrente avevano offerto una ― ricostruzione del tutto antitetica a quella della parte civile e dagli altri testi escussi su iniziativa dell'accusa, sia quanto all'effettiva entità dei movimenti e delle ope- razioni di avvio dell'attività svolte nelle prime ore del mattino, sia quanto alla pre- senza di altre fonti di rumore, sia anche quanto all'effettività delle lamentele rice- vute». Al giudice del rinvio era stato, poi, specificamente richiesto di «verificare che l'esercizio del mestiere rumoroso eccedesse le normali modalità, o che, oltre al superamento dei valori limite di emissioni sonore, fossero state violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità»> Orbene, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza impugnata abbia colmato il deficit motivazionale di quella precedente e che l'impianto argomentativo della stessa appaia puntuale, coerente, privo di di- scrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice del rinvio preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della ra- zionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di con- traddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Non appare, in altri termini, sussistente né la dedotta violazione degli articoli 627, comma 3, cod. proc. pen. e 125, comma 3 cod. prcc. pen., né ci si trova di fronte, come lamentato, ad una motivazione apparente. Con i proposti profili di censura si operano contestazioni generiche alla sen- tenza impugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ri- corso per cassazione. Inoltre, la censura avanzata, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere in larga 8 misura meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motiva- tamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. - come3. Già la sentenza rescindente aveva ricordato e va qui ribadito questa Corte di legittimità abbia ripetutamente chiarito che «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un me- stiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della at- tività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in ap- plicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (così ad es. Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605 - 01; conf. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè; Rv. 261885-01). Anche la sentenza impugnata, seppur richiamando una giurisprudenza più da- tata, ma ancora attuale nei principi affermati, opera un'attenta disamina del reato che ci occupa ricordando correttamente come l'art. 659 cod. pen. preveda due ipotesi costituenti distinti titoli di reato: la prima, che si configura in termini di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
l'altra, che consiste nell'e- sercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorità, con la conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo solo se connesso all'irregolare esercizio del mestiere o della professione in sé ru- morosi. Viene anche ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, essendo rinveni- bile, la prima, nel fatto di arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone e la seconda, in quello dell'esercizio di un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'Autorità, con la conseguente presunzione "iuris et de iure" del disturbo solo se connesso all'irregolare esercizio del mestiere e, pertanto, dell'ammissibilità di un loro concorso. E che, tuttavia è ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 659 citato ove le emissioni sonore oltre l'ambito della normale tollerabilità siano conseguenti ad un abuso dell'utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere di per sé rumoroso, con l'effusione aggiuntiva di rumori non stretta- mente connessi all'esercizio dell'attività (si richiama con ciò il dictum di Sez. 1, n. 9 7188 del 02/05/1994, Sereni, Rv. 199730 - 01 che ebbe ad affermare la sussi- stenza del reato in un caso di abnorme propagazione di strepiti, schiamazzi, rumori di cucina, "chiamate", aggiuntivi alla necessaria diffusione, nei locali del canto e della musica connessa alla gestione di un "piano bar").
4. Ebbene, con motivazione logica e congrua, che opera un buon governo dei sopra ricordati principi, il tribunale pugliese, quale giudice del rinvio, ha dato conto del corredo probatorio che l'ha portato ad avallare l'editto accusatorio e a ritenere la penale responsabilità del IE. Come rileva la sentenza impugnata, con il consenso delle parti è stata acquisita ogni prova già assunta nel processo conclusosi con la sentenza annullata Quanto ai fatti oggetto dell'odierno processo, il quadro probatorio emerso dal dibattimento poggia per il tribunale pugliese, anzitutto, sulla ricostruzione degli stessi offerta dalle dichiarazioni delle persone offese che si ricorda in sentenza sono state sottoposte ad un attento e rigoroso controllo di credibilità, in quanto costituite parti civili e perciò, portatrici di pretese economiche, e perciò possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il giudice tarantino rileva comela versione dei fatti fornita dalle persone offese non solo sia intrinsecamente logica e priva di contraddizioni, rna neppure sia so- stanzialmente smentita dalle altre risultanze processuali, e appaia immune da qualsiasi indice sintomatico di intento calunniatorio. Il giudicante del merito rileva che dall'istruttoria è emerso che l'edificio utiliz- zato dall'imputato per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in edilizia è situato in una via ove sono ubicate numerose abitazioni, in zona classificabile Classe II (aree destinate prevalentemente ad uso residenziale), il cui limite di im- missione è di 50dB, in riferimento al tempo diurno e 40dB per il notturno. E che il superamento dei limiti della normale tollerabilità è stato confermato sia dalle rile- vazioni fonometriche effettuate dall'ing. EP ER, che dalle dichiarazioni dei testi escussi, a cominciare dalle persone offese RG TO e NC Giu- seppe le quali hanno riferito:
1. Il RG che "i rumori erano soprattutto del camion grosso perché all'epoca IE aveva un ☐ camion di grossa cilindrata che già nell'uscire era un pro- blema.....un camion enorme alle 04:00 alle 05:00 di mattina che cerca di caricare il compressore . . .poi una volta uscito i mezzi rimanevano in moto e poi c'erano schiamazzi e grida (degli operai ndr) e poi si iniziavano a caricare i mezzi, qualche volta usava la gru anche per prendere qualcosa dal garage... c'era l'appoggio delle impalcature sul camion... e che l'apertura del garage era un problema, perché un 10 garage col portone di ferro non c'era la voglia di aprirlo con cautela.... Poi in più ci sono i fumi, io sono stato costretto ad allontanarmi da dove dormivo perché avevo la stanza attigua al mio garage... gli odori di scarico entravano nel mio garage, mi alzavo la mattina con la stanza da letto piena di fumo di puzza... la mattina non si poteva stare con le finestre aperte. Tutti i giorni, tutto il cavolo dell'anno, sabato e domenica compreso... questi fumi non mi facevano respirare, non mi facevano dormire.., un paio di volte sono dovuto andare al pronto soc- corso...poi sono arrivato ad un esaurimento". --· si ricorda in sentenza- ha poi riconosciuto negli automezzi ritratti Il teste nelle fotografie mostrategli, quelli in uso alla ditta del IE (trattasi di furgone Iveco cassonati di medio-grandi dimensioni, come potuto constatare dal Tribu- nale);
2. Il NC che "il signor IE disturba tutte le mattine perché preleva materiali.., viene col camion grande, col camion piccolo carica gru, scarica gru, carica compressori, scarica compressori, gruppo elettrogeno.... dalle 05:00 alle 07:00 del mattino di estate anche prima delle 05:00 pure 04:30... anche il pome- riggio... le 14:00, le 15:00, le 16:00... non trascurando anche i gas... siamo costretti a dormire nella stanzetta dei bambini perché la camera da letto ce l'ho attigua alla strada .... Quella foto rappresenta l'olio che esce da qualche tubo **** di scarico ...anche sul muro gli schizzi di olio ". - il teste ha riconosciuto l'attività Nelle foto agli atti-si legge in sentenza di carico e scarico materiali e mezzi per l'edilizia innanzi descritta. Il tribunale rileva poi che dalla perizia dell'ing. ER si evince: A pag. 18 che la zona in argomento, classificabile di classe CII, è interessata prevalentemente da traffico veicolare, con bassa densità di popolazione e con li- mitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali e industriali. - Alle pagg. 25-26 che "dalla constatazione personale in fase di analisi si è potuto constatare la tipologia di rumore e frequenza di immissione che trattasi di vociare di diverse persone compresa quella del sig IE NG... di diversi mezzi... in moto per circa 30-40 minuti., alle cinque del mattino e alle 15 del pomeriggio e che nella zona non vi è evidenza di altre sorgenti acusticamente rilevanti da considerare che possano inficiare la rumorosità ambientale rilevata". Alle pagg. 37-38 che "i limiti di rumore sono stati superati da un minimo di 24 dB(A) a un massimo di 40,2dB (A) alle ore 5:15, 5:25, 14:30, 14:45, 15:15". Rileva poi la sentenza impugnata che la descrizione fornita dai denuncianti, non confinanti tra loro, non sovrastanti o sottostanti la fonte di rumore ma abitanti nella stessa via (ai civici nn. 33 e 19/A), ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi e segnatamente quelle di: 11 1. Di MA MO, che ha riferito di essersi fermato talvolta a pranzo dal NC, a lui legato da rapporti di amicizia e che "che a pranzo si sentiva il tremolio delle finestre.., causato dal rombo di un camion.. .poi nei giorni seguenti l'ho visto che era un camion bello grande con una gru sopra ";
2. TA AN: "ci lamentiamo tutti (gli abitanti della strada, ndr) perché alle 5 di mattina fanno rumore che devono andare a lavorare e mettono i mezzi sopra, tutto quello che serve e si fa rumore. Si svegliano le persone, tutti, se abbiamo dei bambini adesso non ne abbiamo più che sono grandi però fanno danno a noi che siamo vecchi lo devo dire... ci sono momenti che dormiamo e momenti che ci svegliamo però di più che io quando sento un rumore proprio io salto dal letto... loro (RG e NC, ndr) stanno pure più vicino e avvertono tutti i ru- mori.... Io mi affaccio e vedo che stanno facendo se stanno prendendo i mezzi per andare a lavorare a voglia che si vedono ". -La teste ricorda ancora la sentenza impugnata ha poi riconosciuto negli automezzi ritratti nelle fotografie mostratele, quelli in uso alla ditta del IE (trattasi di furgoni cassonati di medio-grandi dimensioni, come potuto constatare dal Tribunale), nonché gli arnesi ivi riposti aggiungendo che l'attività rumorosa in oggetto si poteva apprezzare tra le 05:00 e le 0:600 del mattino e alle 14:00. Le testimonianze in questione, anche di testi diversi dalle persone offese, col- lidono, dunque, con la tesi difensiva del IE, di cui pure la sentenza impu- gnata dà conto, che ha dichiarato all'udienza del 24 aprile 2018, pp. 10.e ss. che il locale ubicato in prossimità delle abitazioni delle persone offese è deputato al solo ricovero di materiale spicciolo impiegato in edilizia (sacchi di cemento, piccoli scivoli ecc.) e che il deposito vero e proprio ove vengono custodite gru, impalca- ture ecc. si troverebbe altrove, aggiungendo che l'unico mezzo impiegato per il prelievo del materiale spicciolo indicato sarebbe un furgone Daily di piccole dimen- sioni e che le operazioni di carico non iniziavano mai prima delle 06:00. 5. Diversamente da quanto si opina in ricorso, la sentenza impugnata si è uniformata alla sentenza rescindente in quanto, a differenza di quella poi annul- lata, nel suo percorso argomentativo (pagg. 8 e 9) sono graficamente presenti riferimenti al contenuto ed all'attendibilità delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa, a proposito dei quali si dà atto che:
1. TA CO dipendente dell'imputato ha descritto nei seguenti termini le operazioni che si svolgono al mattino: "noi arriviamo li NG (IE ndr) ci esce il furgone noi lo prendiamo e andiamo via.., troviamo già tutto caricato da NGx, il tempo di uscire il furgone salire nel furgone e andiamo via" e che non aveva mai ricevuto personalmente lamentele in ordine ai rumori provocati dalla loro attività, riferendo così argomenti nemmeno allegati dallo stesso imputato, 12 ovvero che egli stesso avrebbe predisposto i mezzi e la strumentazione necessaria a bordo degli stessi a beneficio dei suoi operai (argomento a dir poco inverosimile atteso che non si comprenderebbe l'utilità di assumere personale apposito per poi esonerarlo da buona parte delle proprie mansioni);
2. CH NG pure dipendente del IE, ha riferito in termini sovrap- ponibili al primo (come anche lunco EP), spiegando che attrezzature e mezzi pesanti non sarebbero collocati nei locali di via Bizantino, che ove si fossero svolte attività con mezzi pesanti o comunque più complesse, non sarebbero state svolte di mattina presto e che nella loro disponibilità vi era solo un automezzo leggero. Ebbene, con motivazione logica e congrua, il tribunale dà atto di reputare che le dichiarazioni dei testi a discarico siano evidentemente parziali per le ragioni di intrinseca inattendibilità ricavabili dalla ricostruzione dei fatti, nonché in ragione del rapporto di subordinazione in essere con l'imputato.
6. Dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato si evince che il tribunale ha chiaramente valutato come nella fattispecie vi fosse la diffusività dei rumori prodotti dal IE, sia con la perizia che con i testi NC, RG e LL, che sono abitanti non sovrastanti né sottostanti alla fonte di propagazione. In merito al fatto che le emissioni sonore devono essere tali da arrecare pre- giudizio ad un numero indeterminato di persone per determinare se un rumore rientra o meno nella normale tollerabilità la sentenza appare avere valutato i se- guenti parametri:
1. il luogo ove il rumore viene prodotto: "zona classificabile Classe II (aree destinate prevalentemente ad uso residenziale), il cui limite di im- missione è di 50dB, in riferimento al tempo diurno e 40 dB per il notturno" (pag. 7 della sentenza); l'orario nel quale il rumore viene prodotto: teste "RG ...alle 4.00 alle 05:00" e teste "NC .....dalle 05:000 alle 7:00 del mattino di estate anche prima delle 5.00 pure 04.30... anche di pomeriggio,., le 14.00, le 15.00, le 16:00' (pag. 7 della sentenza); teste Ing. ER, che in sede di testimonianza conferma la perizia ove si evince che "i limiti di rumore sono stati superati da un minimo di 24 dB(A) a un massimo di 40,2dB(A) alle ore 5:15, 5:25, 14.30, 14:45, 15:15" (vedasi pag. 8 della sentenza); teste Di MA "a pranzo si sentiva ....."; teste LL "alle 5 di mattina fanno rumore .....' La teste ha.....potuto constatare che l'attività rumorosa in oggetto si poteva apprezzare tra le 05:00 e le 06:00 del mattino e alle 14:00" (pag. 8 della sentenza). Si precisa che l'aumento di oltre tre decibel del rumore di fondo (tenendo conto che gli immobili si trovano in zona classificabile CII) rende l'immissione intollerabile. Nella fattispecie il superamento va "da un minimo di 24 dB(A) a un massimo di 40,2dB (A)" 13 3. la ripetitività del rumore: la perizia è stata fatta dal 29 novembre 2013 al 6 dicembre 2013; i testi indicano che i rumori ci sono stati fino al dicembre 2013 (data indicata nel capo di imputazione) ma anche successivamente;
$. la necessità e l'intenzionalità del rumore: i motori sempre accessi e gli schiamazzi sono sicuramente non necessari durante il carico e lo scarico di mate- riali, del mezzo Bobcat, etc.
7. La sentenza impugnata, pertanto, in punto di responsabilità opera un buon governo della giurisprudenza di legittimità in materia. Come ricorda il giudice tarantino e, in ordine alle differenze tra le fattispecie di cui al primo e al secondo comma della norma in commento, ancora la recente giurisprudenza ha affermato che la condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della pro- fessione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tolle- rabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o riposo delle persone rientra nella previsione del comma I indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (cfr. Sez. 3 n. 2258 del 17/11/2020 dep. 2021, D'Anello, non mass.; vedasi anche, per la ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli, Rv. 263433). Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psi- cologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale. Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del ri- poso delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolun- gati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquil- lità pubblica, o da schiamazzi. Nel caso all'esame, per come contestata nell'editto accusatorio, la fattispecie è stata correttamente ricondotta al primo comma dell'art. 659 cod. pen., atteso che non è in contestazione la violazione, da parte del IE, delle prescrizioni di legge o dell'autorità. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità è necessario accer- tare che gli schiamazzi e i rumori, in quanto travalicanti per la loro entità oggettiva 14 i limiti della normale tollerabilità, siano potenzialmente idonei a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone. L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettiva- mente dal primo e dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una profes- sione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle dispo- sizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'e- sercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (così Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998, Marinelli, Rv. 213395 - 01 che ha ritenuto applicabile il primo comma dell'art.659 cod. pen., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal re- lativo impianto di condizionamento). Va evidenziato che correttamente il giudice tarantino ha ritenuto che, ancor- ché provocati da dei lavoratori edili, quelle attività non fossero prodotte nell'eser- cizio dell'impresa. Non erano, in altri termini, i rumori del cantiere, ma solo quelli dell'attività propedeutica ad andare al lavoro, anche se collegata a quest'ultimo. Risulta soddisfatto anche il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui, affinché si configuri il reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3 n. 23529 del 13/0552014, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1 n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propaga- zione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una ido- neità a turbare la pubblica quiete. Ciò perché la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'inci- denza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indetermi- nato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Da sempre statuisce in proposito la giurisprudenza di legittimità che, allorché il giudice di merito riscontri tale situazione, è del tutto indifferente che una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una le- sione del bene giuridico tutelato dalla norma e cioè dell'ordine pubblico inteso 15 come tranquillità pubblica. Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele di una o più persone non sono sufficienti ad integrare la materialità del reato in argomento (vedasi in proposito le risalenti, ma ancora at- tuali Sez. 1, n. n. 3823/1994 ed in conformità Sez. 1, n. 4820/1999) e che, ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 659 cod. pen. è indispensabile una valuta- zione in concreto del pericolo creato alla quiete pubblica, e più dettagliatamente occorre la prova della diffusività del rumore da valutarsi con riferimento all'ambito spaziale delle propagazioni sonore. Tale prova non dovrà necessariamente consistere in un accertamento effet- tuato mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di pro- pagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzional- mente protetta (così Sez. 3 n. 1787 del 4/12/2012, dep. 2013, Carlo, non mass. che richiama Sez. 1, n. 3261 del 23/02/1994, Floris, Rv. 199107; Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, Silvestro, Rv. 201195; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, dep. 11/07/1996, Fontana, Rv. 205324; Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, dep. 1998, Tilli, Rv. 209451; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417). Va perciò ribadito che l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo suffi- ciente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G. Rv. 273948 - 02; conf. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012 Giacomasso Rv. 252075 01 che ha ritenuto integrata la fattispecie a carico di un proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue: Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011, Mistretta, Rv. 251462 - 01; Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, Squizzato, Rv. 230643 - 01 che ha censu- rato la decisione del giudice di merito che aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della conside- razione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini;
Sez. 1 n. 246 del 13/12/2007, dep. 2008, Guzzi e altro, Rv.238814; Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005, dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 233290; Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Feletto, Rv. 219987 - 01; Sez. 1, n. 568 del 28/11/1995, dep. 1996, Asquini, Rv. 203460 - 01). 16 Sotto il profilo soggettivo, è pacifico che, ai fini dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 659 cod. pen. non occorre l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta de- sunta da obiettive circostanze (Sez. 1, n. 11868 del 26/10/1995, Balestra, Rv. 203236 - 01; Sez. 1, n. 1730 del 17/12/1993, dep. 1994, Villa, Rv. 197087 - 01 in una fattispecie relativa alla detenzione presso l'abitazione di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli, che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora del giorno e della notte;
Sez. 6, n. 11490 del 13/05/1980 Palma, Rv. 146486 - - 01; Sez. 6, n. 1789 del 11/10/1969, Bonazza, Rv. 113326 – 01).
8. Infondato è il sesto motivo di ricorso con cui si lamenta che il provvedi- mento impugnato non abbia valutato la mancanza di motivazione del provvedi- mento impugnato in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Ed invero, pur non avendo il giudice tarantino fornito alcuna risposta specifica alla richiesta, può ritenersi che, nel caso di specie, sia configurabile una motiva- zione implicita di rigetto, che può desumersi dai motivi (le concrete modalità della condotta tenuta dall'imputato in modo sistematico e lungamente reiterato nel tempo) con cui è stato giustificato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine a tale profilo, infatti, questa Corte ha più volte ribadito come la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura ar- gomentativa della sentenza richiami, anche in relazione ad altri profili, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (ex multis Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà CO, Rv. 282097). Conf. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 in un caso in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).
9. Fondata, invece, è la doglianza in punto di avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius di cui al quinto motivo di ricorso. Ciò in quanto questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in caso di annul- lamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio 17 è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di con- ferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato la pena irrogata in primo grado nonostante questa fosse stata ridotta in sede di appello per l'esclusione di una circostanza aggravante). Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680 01; conf. Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2015, Buono, Rv. 268315 - 01). Ancora più recentemente, è stato ribadito che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annulla- mento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interes- sato dalla pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 31840 del 17/05/2023, A., Rv. 284862 01 in relazione al caso in cui in cui, all'esito del giudizio rescissorio, la Corte di appello aveva rideterminato in anni due la durata della misura di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, ultimo comma, n. 2 cod. proc. pen., confermando sul punto la decisione di primo grado, senza tener conto della riduzione operata con la sentenza annullata). Ed è stato anche specificato che la violazione del divieto di "reformatio in peius" da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attenga al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 03 Del resto, già le Sezioni Unite avevano precisato in passato che il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla de- cisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'im- putato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 C. Rv. 258652 -- 01). E' stato tuttavia anche chiarito che il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità - dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non 18 AN (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729 - 01 che hanno ritenuto che il divieto di "reformatio in peius" non potesse trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, cod. proc. pen.; conf. Sez. 3, n. 6710 del 18/10/2017, dep. 2018, Aperi Rv. 272117 01 in relazione ad una fattispecie in cui nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione al difensore, l'imputato era stato condannato ad una pena superiore;
Sez. 2, n. 24820 del 25/02/2009 M. Rv. 244453 -01). Nel caso che ci occupa l'annullamento della prima sentenza del Tribunale di Taranto del 16/10/2018 ad opera della sentenza 49467/22 della terza sezione penale di questa Corte non è avvenuto per ragioni di natura professionale, ma in ragione di un riscontrato vizio motivazionale di quella pronuncia. Pertanto, essendo stata proposta impugnazione dal solo imputato sul punto della propria responsabilità, si era implicitamente formato il giudicato sul capo af- ferente alla pena, per cui il giudice del rinvio non poteva irrogare una sanzione superiore a quella di 206 euro di ammenda irrogata in quella sede, con le già concesse circostanze attenuanti generiche. Ha invece irrogato quella di trecento euro di ammenda negando il beneficio delle circostanze attenuanti generiche già concesse. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che la Corte ritiene di poter essa stessa rideterminare ex art. 620, comma 1 lett. I), in euro 206 di ammenda. 10. Al rigetto del ricorso in punto di responsabilità consegue la condanna dell'imputato a risarcire le spese di assistenza e di rappresentanza sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo. Ciò ancorché sia stato accolto il ricorso dell'imputato in punto di trattamento sanzionatorio, il che giustifica, invece, la mancata condanna al pagamento delle spese processuali. Come si è visto in precedenza l'imputato aveva proposto impugnazione contro la precedente sentenza sia in relazione al capo della stessa riguardante la sua affermazione di responsabilità e che a quello afferente al trattamento sanzionato- rio e, una volta confermata la prima, in difetto di ricorso anche della parte pub- blica, non poteva essere rimesso in discussione, in peius, il quantum della pena. E, come visto al paragrafo che precede, ciò ha portato il Collegio ad accogliere il motivo di ricorso (il quinto) in punto di violazione del divieto di reformatio in peius. La parte civile non aveva interesse ed invero non lo ha fatto a discutere in punto di pena. Costituisce, infatti, ius receptum, che non è consentito l'inter- 19 vento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusiva- mente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'impu- tato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 - 01) Ed è altrettanto consolidato il principio che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al tratta- mento sanzionatorio (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01 in una fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
conf. Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale Rv. 273018 - 01; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Antonini, Rv. 254291 – 01). Già in precedenza, peraltro, si era evidenziato che nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di inter- venire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua" (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516 - 01; conf. Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01 che, in applicazione di tale principio, ha annullato la con- danna alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile emessa in giudizio di appello nel quale l'imputato aveva proposto esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena). In casi come quello che ci occupa, dunque, la valutazione dell'eventuale soc- combenza atta a giustificare la condanna alla rifusione delle spese processuali so- stenute dalla controparte va valutata in relazione alla sola questione su cui c'è stato contraddittorio tra l'imputato e la parte civile, ovvero quella della responsa- bilità. E su quella l'imputato è soccombente e la parte civile ha effettivamente esplicato, attraverso la propria memoria scritta, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. su tale ultimo aspetto Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264: Sez. 4 n. 7214 del 24/01/2024, Errera, non mass.; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non 20 mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). Il ricorrente va, dunque, condannato alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute dalla costituita parte civile. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Quando il ricorso per Cassazione dell'imputato ha ad oggetto sia l'affermazione di responsabilità che il trattamento sanzionatorio, l'eventuale accoglimento dei motivi afferenti a que- st'ultimo capo e il conseguente annullamento della sentenza impugnata sul punto, con il rigetto delle questioni in punto di responsabilità, comporta che l'imputato vada condannato al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza so- stenute dalla parte civile, sempre che quest'ultima abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatarnente al trattamento san- zionatorio, che ridetermina in euro 206 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RG TO e NC EP, liquidate in complessivi euro 3900 oltre accessori come per legge. Così deciso il 17/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ ZZ IA SE DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi..20/5/2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa irane Caliendo 21