Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 311
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 settembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.
Entrata in vigore il 6 settembre 1989