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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LODESERTO FABRIZIO GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
LODESERTO FABRIZIO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. CP C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c..
Conclusioni
L'attrice ha concluso come alla udienza del giorno 17 luglio 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il convenuto è rimasto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso semplificato depositato in data 25/10/2024, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) chiedeva all'intestato Tribunale di accertare che Parte_1 CP
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ) aveva assunto la qualità di erede del padre CP _1
, deceduto in data 11/8/2012, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità e, per l'effetto, era
[...] divenuto nudo proprietario per la quota di ¼ dei beni immobili siti in Bassano del Grappa (VI) pignorati dalla prima con verbale di pignoramento immobili Rep. 559 dell'Ufficiale Giudiziario di
Vicenza in data 07.07.2021 e trascritto in data 20.9.2021.
pagina 1 di 5 In fatto, l'attrice esponeva di aver maturato un credito nei confronti del convenuto derivante dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia della coppia, (nata il Persona_2
6/12/2005) fissato dal Tribunale dei Minori di Milano con decreto del 30/4/2015, da ultimo, pari ad euro 400,00 al mese. La quantificazione della pretesa creditoria, dopo un accordo delle parti, veniva rimodulata nella minor somma pari ad euro 15.934,27, che diveniva così richiesta all'atto della notifica del pignoramento immobiliare del 2/7/2021 avanti al Tribunale di Vicenza.
In forza della predetta procedura l'attrice sottoponeva ad espropriazione immobiliare in via esecutiva i beni immobili di , per la precisione la quota di nuda proprietà di quest'ultimo pari ad un CP quarto dei seguenti beni, siti in Bassano del Grappa (VI), strada delle Marchesane n.233, identificati catastalmente al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 25, mappali nn. 387, sub 13, sub 14, sub 25 e sub 19: trattasi di un appartamento bicamere al piano primo, con garage, wc, centrale termica e deposito/magazzino al piano terra.
Tuttavia, dalla perizia estimativa affidata all'arch. emergeva che con riferimento ai Persona_3 beni pignorati difettava la continuità delle trascrizioni, dal momento che l'esecutato, odierno convenuto, non risultava aver trascritto l'accettazione di eredità pervenutagli dal padre , Persona_1 ciò che veniva debitamente segnalato all'udienza della procedura esecutiva immobiliare n.460/2021
RGE del Tribunale di Vicenza. Di conseguenza, il Giudice della procedura esecutiva, nella persona della dott.ssa Nitti, assegnava termine al creditore procedente, odierna attrice, al fine di instaurare il presente giudizio ordinario e così accertare la qualità di erede del convenuto del padre e CP_2 dunque dar luogo alla continuità delle trascrizioni relativamente ai beni immobili pignorati, indispensabile per la vendita all'asta.
In diritto, l'attrice evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 476 c.c. per l'accoglimento della domanda, atteso che: (i) il convenuto risultava aver proceduto alla voltura catastale dei beni immobili in questione a proprio favore, a seguito di denuncia di successione testamentaria regolarmente registrata a Bassano del Grappa in data 14/10/2013 al n. 629/9990/13 e ivi trascritta in data 06/11/2013 ai nn. 8863 R.G. e 6482 R.P.; (ii) della predetta voltura si dava atto anche nelle visure catastali relative agli immobili;
(iii) il convenuto risultava residente da lungo tempo, anche dopo l'apertura della successione paterna, presso l'immobile sito alla via Marchesane 233/5 in Bassano del Grappa, oggetto della procedura esecutiva;
(iv) il convenuto non risultava aver redatto l'inventario dei beni ereditari nell'arco dei tre mesi successivi all'apertura della successione ai sensi dell'art. 485
c.c. dunque era divenuto per ciò solo erede puro e semplice;
(v) il convenuto risultava formalmente risiedere presso detti immobili ed in concreto essi risultavano da lui occupati, anche se gravati dall'usufrutto in favore della madre (vi) in corso di perizia disposta dal Per_4 Parte_2
pagina 2 di 5 Tribunale, l'accesso agli immobili era stato possibile proprio grazie alla presenza in loco dell'esecutato, che il Custode esplicitava aver già ivi la residenza.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto è bene mettere in luce che l'attrice ha chiarito alla udienza di discussione di intendere proposta al Tribunale unicamente domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del convenuto e non domanda di accertamento della proprietà rispetto agli immobili oggetto dell'esecuzione forzata, sicché la decisione riflette l'ambito segnato dal limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Ciò posto, valga quanto in appresso.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. prevede che la qualità di erede possa essere acquisita dal chiamato all'eredità anche per il tramite di accettazione tacita, da intendersi avvenuta al compimento di uno o più atti di gestione – non meramente conservativi – dei beni facenti parte del patrimonio ereditario che presuppongono la sua volontà di accettare e che possono essere compiuti solo da chi possiede la qualità di erede.
Ciò posto, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, costituisce inequivoco comportamento rilevante ai sensi dell'art. 476 c.c. la voltura catastale effettuata presso i registri di conservatoria in relazione a beni immobili pervenuti in successione in favore dei chiamati all'eredità
(cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 14/04/2022, n. 12259: “A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore”;
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; Tribunale
Bergamo, Sez. I, Sentenza, 27/01/2025, n. 115: “L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da atti che presuppongano inequivocabilmente la volontà del chiamato di accettare l'eredità stessa. La voltura catastale richiesta e ottenuta dal chiamato all'eredità rappresenta un atto indicativo della pagina 3 di 5 volontà di accettare, stante il suo carattere sia fiscale che civile”).
Con riferimento alla fattispecie concreta, va allora precisato che, anzitutto, i beni immobili ereditari relativi alla successione di , padre di , censiti presso il Comune di Bassano Persona_1 CP_3 del Grappa, al foglio 25, mappali nn. 387, sub 13, sub 14, sub 25 e sub 19 (cfr. doc. 8 attrice), sono stati compiutamente volturati in favore del figlio chiamato all'eredità per la quota di nuda proprietà di ¼ che gli viene attribuita.
Va, poi, attribuita rilevanza anche alle seguenti ulteriori circostanze.
E' anzitutto stata dimessa in atti la perizia a firma dell'arch. con riferimento ai beni immobili Per_3 oggetto d'esecuzione siti alla via Marchesane n. 233 in Bassano del Grappa (cfr. doc. 6 attrice).
Più precisamente, rispetto al convenuto, debitore esecutato nella incardinata procedura esecutiva n.
RGE 460/2021, risulta che il medesimo occupi stabilmente e sia nel pieno possesso dei beni immobili citati, avendovi stabilito sia il proprio domicilio sia la propria residenza (cfr. doc. 6 attrice, p. 3:
“L'appartamento e i relativi annessi (garage, wc, c.t. e magazzino) sono occupati dai proprietari, in parte esecutati ( ) e in parte non esecutati ( e ); CP Parte_3 Controparte_4
(esecutato) e (non esecutata) hanno la residenza CP Parte_3 nell'appartamento oggetto di perizia”).
In particolare, la residenza formale del convenuto presso l'abitazione sita in via Marchesane n. 233 è debitamente comprovata dal certificato di residenza versato in atti (cfr. doc. 9 attrice). Non solo.
Dell'attuale presenza nell'immobile di ha altresì dato atto il Custode della procedura CP esecutiva in sede di primo accesso ispettivo (cfr. docc. 10 e 11 attrice).
Alla luce di tutto quanto precede, considerato dunque complessivamente il comportamento materiale del convenuto , chiamato all'eredità del padre , vanno ritenuti sussistenti i CP Persona_1 presupposti per l'accoglimento della domanda, trattandosi di comportamento sintomatico della inequivoca volontà di accettare l'eredità paterna, ancorché tacitamente: si tratta, come detto, della intervenuta voltura catastale degli immobili a favore del convenuto (quota parte di ¼ di nuda proprietà)
e del fatto che egli pacificamente occupa gli stessi da lungo tempo, risultandovi pure formalmente residente (cfr. Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 05/05/2025, n. 2181: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dall'esecuzione di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità. Tra questi atti si annoverano il pagamento di imposte sui beni ereditari, il pagamento della tassa dei rifiuti, e la presa di possesso dell'immobile caduto in successione e dei beni mobili ivi presenti. (Art. 476 c.c.)”).
Un'ulteriore considerazione è d'obbligo.
La qualità del convenuto di erede puro e semplice del padre discende altresì ai sensi dell'art. 485 c.c., pagina 4 di 5 per non aver redatto l'inventario beni nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, posto che egli risulta esserne nel pieno possesso (cfr. Tribunale Macerata, Sentenza, 17/02/2025, n. 121: “In materia di successioni ereditarie, la presenza di un bene ereditario nel possesso o compossesso del chiamato alla successione e la mancata formazione dell'inventario nel termine di tre mesi comporta l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., rendendo inefficace la possibilità di rinuncia all'eredità”).
La domanda va allora accolta e va dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
. CP
La sentenza andrà anche trascritta dal Conservatore territorialmente competente ai sensi di legge (art. 2648 c.c.).
Occorre, infine, pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite.
Atteso che non vi è stata opposizione alla domanda e che l'attività difensiva in concreto svolta, per ciò solo, ne ha ottenuto diretto giovamento, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Ciò, anche in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4465/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA l'intervenuta accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. da parte di CP
(C.F.: , nato a [...] il [...], dell'eredità di C.F._2 _1
(C.F.: , nato a [...] il [...] e deceduto addì l'11/08/2012.
[...] C.F._3
2. DICHIARA (C.F.: , nato a [...] il CP C.F._2
22/04/1975, erede di (C.F.: , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 deceduto addì l'11/08/2012, con ogni effetto di legge.
3. ORDINA al Conservatore territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c., con esonero da responsabilità.
4. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LODESERTO FABRIZIO GIUSEPPE elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
LODESERTO FABRIZIO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. CP C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c..
Conclusioni
L'attrice ha concluso come alla udienza del giorno 17 luglio 2025, celebratasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il convenuto è rimasto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso semplificato depositato in data 25/10/2024, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) chiedeva all'intestato Tribunale di accertare che Parte_1 CP
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ) aveva assunto la qualità di erede del padre CP _1
, deceduto in data 11/8/2012, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità e, per l'effetto, era
[...] divenuto nudo proprietario per la quota di ¼ dei beni immobili siti in Bassano del Grappa (VI) pignorati dalla prima con verbale di pignoramento immobili Rep. 559 dell'Ufficiale Giudiziario di
Vicenza in data 07.07.2021 e trascritto in data 20.9.2021.
pagina 1 di 5 In fatto, l'attrice esponeva di aver maturato un credito nei confronti del convenuto derivante dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia della coppia, (nata il Persona_2
6/12/2005) fissato dal Tribunale dei Minori di Milano con decreto del 30/4/2015, da ultimo, pari ad euro 400,00 al mese. La quantificazione della pretesa creditoria, dopo un accordo delle parti, veniva rimodulata nella minor somma pari ad euro 15.934,27, che diveniva così richiesta all'atto della notifica del pignoramento immobiliare del 2/7/2021 avanti al Tribunale di Vicenza.
In forza della predetta procedura l'attrice sottoponeva ad espropriazione immobiliare in via esecutiva i beni immobili di , per la precisione la quota di nuda proprietà di quest'ultimo pari ad un CP quarto dei seguenti beni, siti in Bassano del Grappa (VI), strada delle Marchesane n.233, identificati catastalmente al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 25, mappali nn. 387, sub 13, sub 14, sub 25 e sub 19: trattasi di un appartamento bicamere al piano primo, con garage, wc, centrale termica e deposito/magazzino al piano terra.
Tuttavia, dalla perizia estimativa affidata all'arch. emergeva che con riferimento ai Persona_3 beni pignorati difettava la continuità delle trascrizioni, dal momento che l'esecutato, odierno convenuto, non risultava aver trascritto l'accettazione di eredità pervenutagli dal padre , Persona_1 ciò che veniva debitamente segnalato all'udienza della procedura esecutiva immobiliare n.460/2021
RGE del Tribunale di Vicenza. Di conseguenza, il Giudice della procedura esecutiva, nella persona della dott.ssa Nitti, assegnava termine al creditore procedente, odierna attrice, al fine di instaurare il presente giudizio ordinario e così accertare la qualità di erede del convenuto del padre e CP_2 dunque dar luogo alla continuità delle trascrizioni relativamente ai beni immobili pignorati, indispensabile per la vendita all'asta.
In diritto, l'attrice evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 476 c.c. per l'accoglimento della domanda, atteso che: (i) il convenuto risultava aver proceduto alla voltura catastale dei beni immobili in questione a proprio favore, a seguito di denuncia di successione testamentaria regolarmente registrata a Bassano del Grappa in data 14/10/2013 al n. 629/9990/13 e ivi trascritta in data 06/11/2013 ai nn. 8863 R.G. e 6482 R.P.; (ii) della predetta voltura si dava atto anche nelle visure catastali relative agli immobili;
(iii) il convenuto risultava residente da lungo tempo, anche dopo l'apertura della successione paterna, presso l'immobile sito alla via Marchesane 233/5 in Bassano del Grappa, oggetto della procedura esecutiva;
(iv) il convenuto non risultava aver redatto l'inventario dei beni ereditari nell'arco dei tre mesi successivi all'apertura della successione ai sensi dell'art. 485
c.c. dunque era divenuto per ciò solo erede puro e semplice;
(v) il convenuto risultava formalmente risiedere presso detti immobili ed in concreto essi risultavano da lui occupati, anche se gravati dall'usufrutto in favore della madre (vi) in corso di perizia disposta dal Per_4 Parte_2
pagina 2 di 5 Tribunale, l'accesso agli immobili era stato possibile proprio grazie alla presenza in loco dell'esecutato, che il Custode esplicitava aver già ivi la residenza.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto è bene mettere in luce che l'attrice ha chiarito alla udienza di discussione di intendere proposta al Tribunale unicamente domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte del convenuto e non domanda di accertamento della proprietà rispetto agli immobili oggetto dell'esecuzione forzata, sicché la decisione riflette l'ambito segnato dal limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Ciò posto, valga quanto in appresso.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. prevede che la qualità di erede possa essere acquisita dal chiamato all'eredità anche per il tramite di accettazione tacita, da intendersi avvenuta al compimento di uno o più atti di gestione – non meramente conservativi – dei beni facenti parte del patrimonio ereditario che presuppongono la sua volontà di accettare e che possono essere compiuti solo da chi possiede la qualità di erede.
Ciò posto, per insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, costituisce inequivoco comportamento rilevante ai sensi dell'art. 476 c.c. la voltura catastale effettuata presso i registri di conservatoria in relazione a beni immobili pervenuti in successione in favore dei chiamati all'eredità
(cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 14/04/2022, n. 12259: “A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore”;
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; Tribunale
Bergamo, Sez. I, Sentenza, 27/01/2025, n. 115: “L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da atti che presuppongano inequivocabilmente la volontà del chiamato di accettare l'eredità stessa. La voltura catastale richiesta e ottenuta dal chiamato all'eredità rappresenta un atto indicativo della pagina 3 di 5 volontà di accettare, stante il suo carattere sia fiscale che civile”).
Con riferimento alla fattispecie concreta, va allora precisato che, anzitutto, i beni immobili ereditari relativi alla successione di , padre di , censiti presso il Comune di Bassano Persona_1 CP_3 del Grappa, al foglio 25, mappali nn. 387, sub 13, sub 14, sub 25 e sub 19 (cfr. doc. 8 attrice), sono stati compiutamente volturati in favore del figlio chiamato all'eredità per la quota di nuda proprietà di ¼ che gli viene attribuita.
Va, poi, attribuita rilevanza anche alle seguenti ulteriori circostanze.
E' anzitutto stata dimessa in atti la perizia a firma dell'arch. con riferimento ai beni immobili Per_3 oggetto d'esecuzione siti alla via Marchesane n. 233 in Bassano del Grappa (cfr. doc. 6 attrice).
Più precisamente, rispetto al convenuto, debitore esecutato nella incardinata procedura esecutiva n.
RGE 460/2021, risulta che il medesimo occupi stabilmente e sia nel pieno possesso dei beni immobili citati, avendovi stabilito sia il proprio domicilio sia la propria residenza (cfr. doc. 6 attrice, p. 3:
“L'appartamento e i relativi annessi (garage, wc, c.t. e magazzino) sono occupati dai proprietari, in parte esecutati ( ) e in parte non esecutati ( e ); CP Parte_3 Controparte_4
(esecutato) e (non esecutata) hanno la residenza CP Parte_3 nell'appartamento oggetto di perizia”).
In particolare, la residenza formale del convenuto presso l'abitazione sita in via Marchesane n. 233 è debitamente comprovata dal certificato di residenza versato in atti (cfr. doc. 9 attrice). Non solo.
Dell'attuale presenza nell'immobile di ha altresì dato atto il Custode della procedura CP esecutiva in sede di primo accesso ispettivo (cfr. docc. 10 e 11 attrice).
Alla luce di tutto quanto precede, considerato dunque complessivamente il comportamento materiale del convenuto , chiamato all'eredità del padre , vanno ritenuti sussistenti i CP Persona_1 presupposti per l'accoglimento della domanda, trattandosi di comportamento sintomatico della inequivoca volontà di accettare l'eredità paterna, ancorché tacitamente: si tratta, come detto, della intervenuta voltura catastale degli immobili a favore del convenuto (quota parte di ¼ di nuda proprietà)
e del fatto che egli pacificamente occupa gli stessi da lungo tempo, risultandovi pure formalmente residente (cfr. Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 05/05/2025, n. 2181: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dall'esecuzione di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità. Tra questi atti si annoverano il pagamento di imposte sui beni ereditari, il pagamento della tassa dei rifiuti, e la presa di possesso dell'immobile caduto in successione e dei beni mobili ivi presenti. (Art. 476 c.c.)”).
Un'ulteriore considerazione è d'obbligo.
La qualità del convenuto di erede puro e semplice del padre discende altresì ai sensi dell'art. 485 c.c., pagina 4 di 5 per non aver redatto l'inventario beni nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, posto che egli risulta esserne nel pieno possesso (cfr. Tribunale Macerata, Sentenza, 17/02/2025, n. 121: “In materia di successioni ereditarie, la presenza di un bene ereditario nel possesso o compossesso del chiamato alla successione e la mancata formazione dell'inventario nel termine di tre mesi comporta l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., rendendo inefficace la possibilità di rinuncia all'eredità”).
La domanda va allora accolta e va dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
. CP
La sentenza andrà anche trascritta dal Conservatore territorialmente competente ai sensi di legge (art. 2648 c.c.).
Occorre, infine, pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite.
Atteso che non vi è stata opposizione alla domanda e che l'attività difensiva in concreto svolta, per ciò solo, ne ha ottenuto diretto giovamento, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Ciò, anche in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4465/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA l'intervenuta accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. da parte di CP
(C.F.: , nato a [...] il [...], dell'eredità di C.F._2 _1
(C.F.: , nato a [...] il [...] e deceduto addì l'11/08/2012.
[...] C.F._3
2. DICHIARA (C.F.: , nato a [...] il CP C.F._2
22/04/1975, erede di (C.F.: , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 deceduto addì l'11/08/2012, con ogni effetto di legge.
3. ORDINA al Conservatore territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c., con esonero da responsabilità.
4. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 5 di 5