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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 163/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv.
PANGALLO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 18.11.2024, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420249010155188/000, mediante la quale veniva intimato, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS fissi / percentuale entro il minimale, per come risultante dai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420160000978055000, notificato in data
19.09.2014 per € 4.376,78; 2) avviso di addebito n.
39420160003450340000 notificato in data 05.12.2016 per € 4.336,26; 3) avviso di addebito n. 39420170001825651000 notificato in data 21.12.2017 per € 2.166,13; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
concludeva chiedendo
“accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420249010155188/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n. 39420160000978055000, n. 39420160003450340000 e n.
39420170001825651000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per decorso dei termini di cui agli artt. 617 c.p.c. e 24
d.lgs. n.46/99, il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa
Pag. 2 di 14 come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in merito al difetto di legittimazione passiva. CP_1
Sul punto si osserva che il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé
l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo
l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”,
e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto
Pag. 3 di 14 a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra
l'esattore e l'ente impositore”.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente la sussistenza della legittimazione passiva dell , in qualità di ente CP_1
impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali, così come degli avvisi di addebito, è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Pag. 4 di 14 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Pag. 5 di 14 Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione
Pag. 6 di 14 proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal
Pag. 7 di 14 caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo un'opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo la maturazione della prescrizione delle pretese creditorie in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Per tali motivi l'opposizione proposta è senz'altro ammissibile.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
Pag. 8 di 14 La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Pag. 9 di 14 (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente o a persona con esso convivente.
In particolare, l'AVA n. 39420160000978055000 risulta notificato in data
23.6.2016, con consegna a mani del padre del ricorrente, l'AVA n.
39420160003450340000 risulta notificato in data 5.12.2016, con consegna a mani proprie del ricorrente e l'AVA n. 39420170001825651000 risulta notificato in data 21.12.2017 con consegna a mani proprie della nonna del ricorrente. Si evidenzia in ogni caso che le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento non sono state mai contestate.
A fronte di tali notifiche, l' ha prodotto in giudizio prova attestante la CP_1
notifica al ricorrente, da parte di delle intimazioni di pagamento nn. CP_2
09420219001345723000, 09420229002652958000 e
09420229003529582000.
Orbene, dalla lettura di tali atti emerge effettivamente che il pagamento delle somme portate dall'AVA n. 39420160000978055000 veniva già intimato con le intimazioni nn. 09420219001345723000 e
09420229002652958000; mentre il pagamento delle somme portate dagli
AVA nn. 39420160003450340000 e 39420170001825651000 veniva già intimato con le intimazioni nn. 09420219001345723000 e
09420229003529582000.
Le tre intimazioni di pagamento di cui sopra risultano ritualmente notificate mediante la procedura di “invio diretto”, sulla cui validità si rinvia alle considerazioni di cui sopra.
Pag. 10 di 14 In particolare, l'intimazione n. 09420219001345723000 risulta notificata in data 15.7.2022, essendosi il ricorrente rifiutato di ricevere l'atto;
l'intimazione n. 09420229002652958000 risulta notificata in data
30.5.2022 mediante consegna a mani di persona di famiglia;
l'intimazione n. 09420229003529582000 risulta notificata in data 7.7.2022 mediante consegna a persona di famiglia.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Pag. 11 di 14 Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
Pag. 12 di 14 per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n.
39420160000978055000, notificato in data 23.6.2016, atteso che alla data di notifica del primo atto interruttivo, notificato in data 30.5.2022, la pretesa creditoria, pur considerando la sospensione relativa alla pandemia da COVID-19, risultava già prescritta in data 7.5.2022.
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420160003450340000 e 39420170001825651000, essendo stati notificati gli atti interruttivi in data antecedente al decorso del termine quinquennale.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n. 39420160000978055000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della CP_1
riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
Pag. 13 di 14 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 163/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv.
PANGALLO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 18.11.2024, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_2
n. 09420249010155188/000, mediante la quale veniva intimato, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS fissi / percentuale entro il minimale, per come risultante dai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420160000978055000, notificato in data
19.09.2014 per € 4.376,78; 2) avviso di addebito n.
39420160003450340000 notificato in data 05.12.2016 per € 4.336,26; 3) avviso di addebito n. 39420170001825651000 notificato in data 21.12.2017 per € 2.166,13; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
concludeva chiedendo
“accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420249010155188/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n. 39420160000978055000, n. 39420160003450340000 e n.
39420170001825651000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per decorso dei termini di cui agli artt. 617 c.p.c. e 24
d.lgs. n.46/99, il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa
Pag. 2 di 14 come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in merito al difetto di legittimazione passiva. CP_1
Sul punto si osserva che il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé
l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo
l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”,
e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto
Pag. 3 di 14 a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra
l'esattore e l'ente impositore”.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente la sussistenza della legittimazione passiva dell , in qualità di ente CP_1
impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali, così come degli avvisi di addebito, è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Pag. 4 di 14 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Pag. 5 di 14 Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione
Pag. 6 di 14 proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal
Pag. 7 di 14 caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo un'opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo la maturazione della prescrizione delle pretese creditorie in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Per tali motivi l'opposizione proposta è senz'altro ammissibile.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
Pag. 8 di 14 La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
Pag. 9 di 14 (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente o a persona con esso convivente.
In particolare, l'AVA n. 39420160000978055000 risulta notificato in data
23.6.2016, con consegna a mani del padre del ricorrente, l'AVA n.
39420160003450340000 risulta notificato in data 5.12.2016, con consegna a mani proprie del ricorrente e l'AVA n. 39420170001825651000 risulta notificato in data 21.12.2017 con consegna a mani proprie della nonna del ricorrente. Si evidenzia in ogni caso che le notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento non sono state mai contestate.
A fronte di tali notifiche, l' ha prodotto in giudizio prova attestante la CP_1
notifica al ricorrente, da parte di delle intimazioni di pagamento nn. CP_2
09420219001345723000, 09420229002652958000 e
09420229003529582000.
Orbene, dalla lettura di tali atti emerge effettivamente che il pagamento delle somme portate dall'AVA n. 39420160000978055000 veniva già intimato con le intimazioni nn. 09420219001345723000 e
09420229002652958000; mentre il pagamento delle somme portate dagli
AVA nn. 39420160003450340000 e 39420170001825651000 veniva già intimato con le intimazioni nn. 09420219001345723000 e
09420229003529582000.
Le tre intimazioni di pagamento di cui sopra risultano ritualmente notificate mediante la procedura di “invio diretto”, sulla cui validità si rinvia alle considerazioni di cui sopra.
Pag. 10 di 14 In particolare, l'intimazione n. 09420219001345723000 risulta notificata in data 15.7.2022, essendosi il ricorrente rifiutato di ricevere l'atto;
l'intimazione n. 09420229002652958000 risulta notificata in data
30.5.2022 mediante consegna a mani di persona di famiglia;
l'intimazione n. 09420229003529582000 risulta notificata in data 7.7.2022 mediante consegna a persona di famiglia.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Pag. 11 di 14 Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
Pag. 12 di 14 per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n.
39420160000978055000, notificato in data 23.6.2016, atteso che alla data di notifica del primo atto interruttivo, notificato in data 30.5.2022, la pretesa creditoria, pur considerando la sospensione relativa alla pandemia da COVID-19, risultava già prescritta in data 7.5.2022.
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420160003450340000 e 39420170001825651000, essendo stati notificati gli atti interruttivi in data antecedente al decorso del termine quinquennale.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritte le pretese creditorie portate dall'avviso di addebito n. 39420160000978055000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della CP_1
riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
Pag. 13 di 14 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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