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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 15578/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Niccolò Leoluca Panarello, d'intesa con gli Avv.ti Giuseppe Cece e Aurora Crolla, elettivamente domiciliato in Cassino (FR), alla Via E. De Nicola n. 18;
-OPPONENTE-
CONTRO
c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
-OPPOSTE contumaci-
Oggetto: opposizione avverso il fermo amministrativo n. 20240002145701079562737 notificato il 3 luglio 2024;
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025 la parte attrice ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
e la spiegando opposizione Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 20240002145701079562737
iscritto sul veicolo di proprietà TG AZ61826, notificatogli il 3 luglio 2024, per un importo complessivo di € 12.306,68 ed emesso in virtù dell'ingiunzione fiscale n. 568136/2021.
A fondamento della domanda, la parte ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notificazione degli atti presupposti ad esso, tra i quali l'ingiunzione fiscale sopra menzionata ed il preavviso di fermo amministrativo, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Ha poi eccepito la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per l'insufficienza e/o inesistenza della motivazione del fermo opposto in ragione della mancata allegazione dei titoli presupposti e dell'omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Inoltre, ha rilevato la decadenza del Concessionario dal suo diritto alla riscossione per decorso del termine di efficacia dell'ingiunzione fiscale, nonché la nullità dell'atto per l'omessa indicazione della base e del criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione della somma riportata e per la determinazione degli interessi applicati. Su tali premesse, evidenziando la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico delle parti opposte e previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'opponente ha chiesto al Giudice adito di accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il fermo amministrativo, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
e la sebbene regolarmente citate, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 non si sono costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 senza i termini di legge, state la conforme richiesta della parte costituita.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2 della che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite. Controparte_3
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione al fermo amministrativo n. 20240002145701079562737 sul veicolo di proprietà TG AZ61826, notificato il 3 luglio 2024, per un importo complessivo di € 12.306,68 ed emesso in virtù dell'ingiunzione fiscale n. 568136/2021. A mezzo del rimedio azionato, la parte attrice ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato, eccependo in primo luogo l'omessa notificazione degli atti presupposti ad esso, tra i quali l'ingiunzione fiscale menzionata ed il preavviso di fermo amministrativo.
- 2 -
In primo luogo, giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione sono intervenute a chiarire la controversa natura del fermo amministrativo e del relativo preavviso. Gli hanno affermato che non si Parte_2 tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva.
Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015). Dunque, l'impugnativa di tali atti si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa (vd. da ultimo Cass. civ., sent. n. 28509/2022) soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione individuata in virtù della natura del credito sostanziale. Allo stesso modo troveranno applicazione gli ordinari criteri in tema di riparto di competenza per materia e per valore (vd. per tutte Cass. civ, SS.UU., sent. n. 959/2017).
Ne discende che le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione di fermo e/o dell'iscrizione ipotecaria, che si assumono operate dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione (vd. Cass. civ., sent. n. 4871/2021).
In applicazione dei menzionati principi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza per valore e per territorio del Tribunale adito.
Più precisamente, l'art. 7, co. 1, c.p.c., nella versione di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") applicabile alla specie, individua la competenza del Giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000,00, qualora queste non rientrino, per espressa disposizione normativa, nella competenza per materia di altro giudice. Ebbene, poiché dall'atto opposto non è possibile evincere la natura della pretesa incorporata in esso, né è stato depositato in giudizio alcun documento da cui si possa evincere che sussista una competenza riservata per materia al Giudice di pace, ne deriva che, al fine di individuare l'organo giudicante competente, deve essere utilizzato il criterio relativo al valore della controversia.
Atteso che il valore del credito individuato nel provvedimento opposto è superiore al limite individuato ex lege per la competenza dell'Ufficio del Giudice di pace, va dichiarata la competenza per valore del Tribunale adito.
- 3 -
Venendo, pertanto, al merito della domanda, risulta fondato ed assorbente il motivo di opposizione con cui l'opponente ha censurato la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notifica degli atti ad esso presupposti e, nello specifico, dell'ingiunzione n. 568136/2021 e del preavviso di fermo amministrativo.
Invero, nel caso di specie, tanto l'ingiunzione fiscale, quanto il preavviso di fermo amministrativo, si collocano all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente destinatario del provvedimento amministrativo. Sul punto, di cruciale importanza è la sentenza n. 10012/2021 della Suprema Corte di cassazione, la quale, testualmente, dispone che «l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (cfr., ex pluribus, da Cass., sentenza n. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez. U., sentenza n. 5791/2008).
Ad ogni buon conto, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. m) del D.L. n. 69/2009, va disposta la nullità del fermo amministrativo che non sia stata preceduto da una preventiva comunicazione al destinatario dello stesso (Cass., Sez. U., sent. n. 19667/2014). Più precisamente, la disposizione citata statuisce che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Ne consegue che, come espressione del più generale principio di necessaria comunicazione degli atti impositivi, il fermo amministrativo deve necessariamente essere anticipato da una comunicazione preventiva mediante la quale si rende noto al
- 4 -
contribuente che, per l'ipotesi di omesso pagamento della pretesa creditoria ivi iscritta, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo a suo carico. In difetto di prova della regolare notifica di detti atti, il provvedimento impugnato è viziato da nullità.
Nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che, nella contumacia delle parti opposte, non è stato assolto l'onere probatorio necessario per valutare la regolarità della notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato, tra i quali l'ingiunzione n. 568136/2021 ed il preavviso di fermo amministrativo, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo n. 20240002130701058637767.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle parti opposte, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della assenza di profili di complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 iscritta al n. 15578/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta;
per l'effetto,
3. annulla il provvedimento di fermo amministrativo n. 20240002145701079562737;
4. condanna le parti opposte in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese ordinarie, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 15578/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Niccolò Leoluca Panarello, d'intesa con gli Avv.ti Giuseppe Cece e Aurora Crolla, elettivamente domiciliato in Cassino (FR), alla Via E. De Nicola n. 18;
-OPPONENTE-
CONTRO
c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
-OPPOSTE contumaci-
Oggetto: opposizione avverso il fermo amministrativo n. 20240002145701079562737 notificato il 3 luglio 2024;
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025 la parte attrice ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
e la spiegando opposizione Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverso il provvedimento di fermo amministrativo n. 20240002145701079562737
iscritto sul veicolo di proprietà TG AZ61826, notificatogli il 3 luglio 2024, per un importo complessivo di € 12.306,68 ed emesso in virtù dell'ingiunzione fiscale n. 568136/2021.
A fondamento della domanda, la parte ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notificazione degli atti presupposti ad esso, tra i quali l'ingiunzione fiscale sopra menzionata ed il preavviso di fermo amministrativo, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Ha poi eccepito la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per l'insufficienza e/o inesistenza della motivazione del fermo opposto in ragione della mancata allegazione dei titoli presupposti e dell'omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Inoltre, ha rilevato la decadenza del Concessionario dal suo diritto alla riscossione per decorso del termine di efficacia dell'ingiunzione fiscale, nonché la nullità dell'atto per l'omessa indicazione della base e del criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione della somma riportata e per la determinazione degli interessi applicati. Su tali premesse, evidenziando la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico delle parti opposte e previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'opponente ha chiesto al Giudice adito di accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il fermo amministrativo, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
e la sebbene regolarmente citate, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 non si sono costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 senza i termini di legge, state la conforme richiesta della parte costituita.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2 della che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite. Controparte_3
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione al fermo amministrativo n. 20240002145701079562737 sul veicolo di proprietà TG AZ61826, notificato il 3 luglio 2024, per un importo complessivo di € 12.306,68 ed emesso in virtù dell'ingiunzione fiscale n. 568136/2021. A mezzo del rimedio azionato, la parte attrice ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato, eccependo in primo luogo l'omessa notificazione degli atti presupposti ad esso, tra i quali l'ingiunzione fiscale menzionata ed il preavviso di fermo amministrativo.
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In primo luogo, giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione sono intervenute a chiarire la controversa natura del fermo amministrativo e del relativo preavviso. Gli hanno affermato che non si Parte_2 tratta di atti esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di atti di natura cautelare e/o coercitiva.
Il fermo “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 15354/2015). Dunque, l'impugnativa di tali atti si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa (vd. da ultimo Cass. civ., sent. n. 28509/2022) soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione individuata in virtù della natura del credito sostanziale. Allo stesso modo troveranno applicazione gli ordinari criteri in tema di riparto di competenza per materia e per valore (vd. per tutte Cass. civ, SS.UU., sent. n. 959/2017).
Ne discende che le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione di fermo e/o dell'iscrizione ipotecaria, che si assumono operate dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione (vd. Cass. civ., sent. n. 4871/2021).
In applicazione dei menzionati principi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza per valore e per territorio del Tribunale adito.
Più precisamente, l'art. 7, co. 1, c.p.c., nella versione di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") applicabile alla specie, individua la competenza del Giudice di pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000,00, qualora queste non rientrino, per espressa disposizione normativa, nella competenza per materia di altro giudice. Ebbene, poiché dall'atto opposto non è possibile evincere la natura della pretesa incorporata in esso, né è stato depositato in giudizio alcun documento da cui si possa evincere che sussista una competenza riservata per materia al Giudice di pace, ne deriva che, al fine di individuare l'organo giudicante competente, deve essere utilizzato il criterio relativo al valore della controversia.
Atteso che il valore del credito individuato nel provvedimento opposto è superiore al limite individuato ex lege per la competenza dell'Ufficio del Giudice di pace, va dichiarata la competenza per valore del Tribunale adito.
- 3 -
Venendo, pertanto, al merito della domanda, risulta fondato ed assorbente il motivo di opposizione con cui l'opponente ha censurato la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notifica degli atti ad esso presupposti e, nello specifico, dell'ingiunzione n. 568136/2021 e del preavviso di fermo amministrativo.
Invero, nel caso di specie, tanto l'ingiunzione fiscale, quanto il preavviso di fermo amministrativo, si collocano all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente destinatario del provvedimento amministrativo. Sul punto, di cruciale importanza è la sentenza n. 10012/2021 della Suprema Corte di cassazione, la quale, testualmente, dispone che «l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (cfr., ex pluribus, da Cass., sentenza n. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez. U., sentenza n. 5791/2008).
Ad ogni buon conto, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. m) del D.L. n. 69/2009, va disposta la nullità del fermo amministrativo che non sia stata preceduto da una preventiva comunicazione al destinatario dello stesso (Cass., Sez. U., sent. n. 19667/2014). Più precisamente, la disposizione citata statuisce che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Ne consegue che, come espressione del più generale principio di necessaria comunicazione degli atti impositivi, il fermo amministrativo deve necessariamente essere anticipato da una comunicazione preventiva mediante la quale si rende noto al
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contribuente che, per l'ipotesi di omesso pagamento della pretesa creditoria ivi iscritta, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo a suo carico. In difetto di prova della regolare notifica di detti atti, il provvedimento impugnato è viziato da nullità.
Nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che, nella contumacia delle parti opposte, non è stato assolto l'onere probatorio necessario per valutare la regolarità della notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato, tra i quali l'ingiunzione n. 568136/2021 ed il preavviso di fermo amministrativo, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo n. 20240002130701058637767.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle parti opposte, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della assenza di profili di complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 iscritta al n. 15578/2024 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2. accoglie l'opposizione proposta;
per l'effetto,
3. annulla il provvedimento di fermo amministrativo n. 20240002145701079562737;
4. condanna le parti opposte in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese ordinarie, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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