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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4661/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pietro Ugo Litta
E
Parte_2
Avv.ti Antonio e Laura Rigoni;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie che ci vivrà con i figli minori, il marito se ne è già allontanato, portando con sé quanto di sua appartenenza. I mobili che arredano la ca-sa coniugale sono di proprietà della
Sig.ra Pt_1
3) il mutuo sulla casa acceso nel 2008 dal Sig. e dallo stesso pagato fi-no ad oggi, Parte_2
sarà cointestato alla Sig.ra nella misura del 50%, la quale provvederà direttamente al Pt_1
pagamento della sua quota. Il Sig. si impegna e si obbliga a pagare tutte le spese bancarie Parte_2 e notarili per l'accollo del 50% del mutuo in capo alla Sig.ra Fino a quando il mutuo non Pt_1
sarà cointestato alla Sig.ra la stessa si impegna a rimborsare al Sig. il 50% della Pt_1 Parte_2 rata mensile, composta dalla “Rata mutuo” e dalla ”, con decorrenza dal Parte_3
1/4/2024.
4) Le spese ordinarie della casa faranno carico alla Sig.ra mentre tutte le spese straordinarie Pt_1
saranno a carico ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I figli minori saranno affidati ad entrambi i coniugi in regime di affidamento condivi-so e vivranno stabilmente con la madre nella casa familiare. I coniugi eserciteranno con-giuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute, saranno assunte di comune accordo.
6) Il padre potrà tenere con sé i figli ogni martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e ludici dei minori e previo avviso telefonico con la madre;
i minori staranno con il padre a fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica.
7) Il padre potrà tenere con sé e , alternativamente negli anni, durante le vacanze di Per_1 Per_2
Natale per sette giorni consecutivi dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternativamente negli anni dal giovedì Santo a Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì. Potrà inoltre averli con sé per due settima-ne, anche non consecutive
(durata minima di sette giorni) durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
8) Il Sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli un assegno perequativo di €. 650,00 Parte_2
(seicentocinquanta/00) da versare mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese sul Pt_1
conto corrente n. 1580323 IBAN [...]CC0011580323; tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT intervenute nel mese di aprile di ogni anno.
9) Il pagamento dell'importo suddetto decorrerà dal mese di aprile 2024.
10) Le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per quanto attiene alla distinzione tra le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, si fa espresso richiamo al Protocollo
d'Intesa adottato dal Tribunale di Roma, precisando che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, tramite mail, che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 7 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, sempre via mail;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2 Il genitore che effettuerà la spesa dovrà curare che le ricevute/fatture inerenti le spese straordinarie per i figli siano emesse in modo che ciascuno di essi possa detrarre fiscal-mente la propria quota del
50%.
11) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
12) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
13) l'autovettura targata FK648XC e lo scooter targato DY00282 sono e restano di proprietà esclusiva della Sig.ra ”; Pt_1
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 31.3.2007 in Capalbio
(GR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 , parte II , atto n. 2 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4661/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pietro Ugo Litta
E
Parte_2
Avv.ti Antonio e Laura Rigoni;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie che ci vivrà con i figli minori, il marito se ne è già allontanato, portando con sé quanto di sua appartenenza. I mobili che arredano la ca-sa coniugale sono di proprietà della
Sig.ra Pt_1
3) il mutuo sulla casa acceso nel 2008 dal Sig. e dallo stesso pagato fi-no ad oggi, Parte_2
sarà cointestato alla Sig.ra nella misura del 50%, la quale provvederà direttamente al Pt_1
pagamento della sua quota. Il Sig. si impegna e si obbliga a pagare tutte le spese bancarie Parte_2 e notarili per l'accollo del 50% del mutuo in capo alla Sig.ra Fino a quando il mutuo non Pt_1
sarà cointestato alla Sig.ra la stessa si impegna a rimborsare al Sig. il 50% della Pt_1 Parte_2 rata mensile, composta dalla “Rata mutuo” e dalla ”, con decorrenza dal Parte_3
1/4/2024.
4) Le spese ordinarie della casa faranno carico alla Sig.ra mentre tutte le spese straordinarie Pt_1
saranno a carico ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I figli minori saranno affidati ad entrambi i coniugi in regime di affidamento condivi-so e vivranno stabilmente con la madre nella casa familiare. I coniugi eserciteranno con-giuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute, saranno assunte di comune accordo.
6) Il padre potrà tenere con sé i figli ogni martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30, compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici e ludici dei minori e previo avviso telefonico con la madre;
i minori staranno con il padre a fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì sino alle 21.30 della domenica.
7) Il padre potrà tenere con sé e , alternativamente negli anni, durante le vacanze di Per_1 Per_2
Natale per sette giorni consecutivi dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternativamente negli anni dal giovedì Santo a Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì. Potrà inoltre averli con sé per due settima-ne, anche non consecutive
(durata minima di sette giorni) durante il periodo estivo, previo accordo con la madre da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
8) Il Sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli un assegno perequativo di €. 650,00 Parte_2
(seicentocinquanta/00) da versare mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese sul Pt_1
conto corrente n. 1580323 IBAN [...]CC0011580323; tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT intervenute nel mese di aprile di ogni anno.
9) Il pagamento dell'importo suddetto decorrerà dal mese di aprile 2024.
10) Le spese straordinarie per i figli, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per quanto attiene alla distinzione tra le spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, si fa espresso richiamo al Protocollo
d'Intesa adottato dal Tribunale di Roma, precisando che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, tramite mail, che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 7 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato, sempre via mail;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2 Il genitore che effettuerà la spesa dovrà curare che le ricevute/fatture inerenti le spese straordinarie per i figli siano emesse in modo che ciascuno di essi possa detrarre fiscal-mente la propria quota del
50%.
11) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
12) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
13) l'autovettura targata FK648XC e lo scooter targato DY00282 sono e restano di proprietà esclusiva della Sig.ra ”; Pt_1
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 31.3.2007 in Capalbio
(GR);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 , parte II , atto n. 2 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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