CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 393/2023
promossa in sede di appello da elettivamente domiciliato in Torino, Via Balme n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. AS DI del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Orbassano n. CP_1
191/15, presso lo studio dell'Avv. Sara Prini che la rappresenta e difende per mandato in atti,
Appellata
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. 558/2023, pubblicata il 07/02/2023
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da atto di precisazione delle conclusioni depositato il 08/02/2024:
“Voglia la Corte D'Appello Respinta ogni contraria istanza ,eccezione e deduzione ,respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata da controparte, dichiarare inammissibile e da respingere la richiesta avanzata da controparte Ai sensi degli artt.473 bis 35 e 345 c.p.c. per quanto attiene alla sentenza 1424/20,dichiarare tardiva e,quindi inammissibile la produzione effettuata da controparte con la comparsa di costituzione. In parziale riforma della sentenza di separazione, addebitare la stessa alla sig.ra . CP_1
Disporre: per l'affidamento condiviso dei figli e con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre, se opportuno e se non inadeguato con possibilità di visita settimanale dei figli da parte del padre e con collocazione presso lo stesso, due fine settimana al mese, vacanze estive, feste, vacanze pasquali e natalizie divise in parti uguali fra i genitori, Pasqua e Natale, compleanni e ricorrenze presso il padre ad anni alterni. Disporre perché i minori possano avere rapporti significativi con i parenti paterni ed in particolare con i nonni paterni, si chiede la conferma di quanto disposto dal Presidente delegato in materia di assegno periodico e spese. Si chiede la divisione in parti uguali dei beni acquisiti in comunione durante il periodo matrimoniale. In via istruttoria voglia la Corte disporre per l'acquisizione del fascicolo penale presso la Procura della Repubblica di Torino a carico di Parte_1
e DI AS RGNR14759/20, RGGIP17067/20, fascicolo procedimento Tribunale Civile di Torino RG14608/20 , Persona_3 fascicolo procedimento Tribunale Civile di Torino RG19298/21 Parte_2
a dimostrazione della addebitabilità della separazione a
[...] [...] anche riguardo alla violazione di quanto disposto dall'art 143 CP_1 cc. Si chiede che si dichiari l'inammissibilità della produzione della sentenza 1424/20 procedimento 16748/19 Tribunale Penale di Torino ed espungerla. Si chiede l'acquisizione di relazioni sedute servizi sociali e di psicologia dell'eta' evolutiva, nonché audizione a chiarimenti della Psicologa, Assistenti sociali ed educatrici incaricati, stante la contraddittorietà delle relazioni. Si chiede di esporsi CTU volta a stabilire l'idoneità genitoriale di
[...]
e valutarne la sua capacità genitoriale anche in relazione alla CP_1 sua salute psichica, alla luce dei comportamenti intemperanti, farneticanti ed isterici, tenuti dalla stessa. Dichiarare inammissibile ed espungere le relazioni degli psicologi dott.ssa e dott. . CP_2 Per_4
Con vittoria di spese competenze ed accessori.”
Per l'appellata come da atto di precisazione delle conclusioni depositato il 30/01/2024:
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione in modo chiaro e specifico degli elementi di cui all'art. 342 c.p.c.
- in subordine, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto, e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Torino n. 558/2023;
- in ogni caso ammettere la produzione della sentenza n. 1424/2020 di condanna a carico del Pt_1
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, per il caso di ammissione delle prove avversarie, si ribadiscono le istanze istruttorie di primo grado (memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3) quanto alle prove testimoniali e si chiede di
- ordinare a la produzione della documentazione reddituale e Parte_1 bancaria dal 2017 ad oggi, ovvero disporre l'accertamento della Polizia Tributaria ex artt. 337 ter e/o 473 bis 2 c.p.c.
- disporre CTU volta a stabilire la capacità genitoriale del sig. Parte_1 nonché CTU medica e tossicologica per valutare la capacità genitoriale del padre in relazione alle sue condizioni di vita e di salute
- disporre, se del caso, la presa in carico di da parte del Parte_1 CP_3 affinché vengano attuati i necessari strumenti di sostegno. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali forfettarie, CPA e IVA, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”;
Per il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi nell'atto del 10/05/2023:
“La Procura Generale esprime parere favorevole al rigetto del reclamo. Rappresenta che le sentenze penali, seppure non definitive, possono essere oggetto di valutazione del giudice ex art. 116 c.p.c. . Il primo giudice ha quindi legittimamente valutato gli elementi emergenti dal processo penale pendente a carico dell'imputato.”. MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La NO e il OR contraevano CP_1 Parte_1 matrimonio in Virle Piemonte (TO) in data 26/06/2010 e dall'unione nascevano nel 2011 il figlio e nel 2014 il figlio Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 03/10/2019 la NO chiedeva CP_1 al Tribunale di Torino di pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi che, quindi, si costituivano sia dinanzi al Presidente che avanti al Giudice Istruttore integrando le proprie difese. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 558/2023, pubblicata il 07/02/2023, pronunziava la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito al marito;
CP_1 Parte_1 respingeva la domanda di addebito avanzata dalla parte Pt_1 affidava i figli minori alla madre sig.ra demandando alla CP_1 stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (in tema di salute, scuola, residenza, attività ludico sportive…) a norma dell'art. 337 quater c.c., disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
assegnava la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra
CP_1 disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del competente Servizio Sociale e Servizio di NPI o Psicologia dell'Età Evolutiva con le modalità ivi dettagliate;
disponeva in capo al OR la corresponsione all'altro coniuge, per Pt_1 il mantenimento dei figli, di un assegno periodico di € 600 (€ 300 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché prevedeva che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – necessitate e documentate - fossero a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Dichiarava inammissibili le domande restitutorie formulate dalla parte Pt_1 condannava a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.237 (di cui € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 840 per fase istruttoria ed € 1701 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di addebito avanzata dalla NO , laddove riconduce il venir meno CP_1 dell'affectio coniugalis alla circostanza che la moglie, dalla primavera del 2019, veniva a conoscenza di gravi fatti in cui era a vario titolo coinvolto il marito tali da far venire completamente meno la fiducia in lui e farle dubitare della sua stessa conoscenza. Il Tribunale ha poi considerato pienamente ed autonomamente valutabili gli elementi probatori derivanti dagli atti penali nei quali è coinvolto il OR , sulla base dell'art. 116 c.p.c. Parte_1
Quanto all'affidamento dei figli il Tribunale ha evidenziato che le ultime relazioni depositate descrivono l'iter di ricostruzione del rapporto padre-figli come ancora in corso e che ad oggi la soluzione ex 337 quater c.c. appare l'unica percorribile. Quanto al mantenimento dei figli minori, il giudice a quo ha osservato che la NO è impiegata presso MEC Diesel Spa con retribuzione CP_1 media pari a € 2.000, calcolata su dodici mensilità e sostiene spese importanti, pari a complessivi € 1.000 circa mensili, di cui € 700 a titolo di mutuo contratto per l'acquisto della casa comune ed € 300 a titolo di finanziamento richiesto per l'acquisto dell'autovettura, oltre ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento diretto dei minori;
quanto al OR Pt_1 egli, dopo esser stato detenuto in carcere, è stato riassunto presso la Norauto Italia s.p.a. e può contare su uno stipendio mensile che può stimarsi in media sui 2.000 euro, non è gravato da oneri di mantenimento dei figli, che non tiene con sé in attesa del completamento del percorso di riavvicinamento. Le spese gravanti sul sig si presume in sentenza Pt_1 iano quelle ordinarie, di abitazione o per l'acquisto dell'auto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il OR il quale deduce che : Parte_1
• ha errato il Tribunale nel consentire la produzione della sentenza di primo grado nel procedimento 16748/19, tuttora non definitiva in quanto produzione tardiva e pertanto da espungere e ritenere inutilizzabile;
• ha errato il Tribunale nell'addebitare la separazione al marito sul presupposto semplicistico che questi è stato accusato di un reato e che avrebbe avuto una doppia vita;
l'accusa mossa al marito può ben essere motivo di separazione ma non certo di addebito e questo indipendentemente dalla sentenza;
• il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di addebito nei confronti della sigra la quale ha tenuto un CP_1 comportamento contrario ai doveri del matrimonio e mai si è preoccupata di incontrare il OR né nel periodo in cui era Pt_1 detenuto, né successivamente;
inoltre ella non avrebbe mai consentito che padre e figli avessero un contatto anche solo telefonico, allontanandoli sempre di piu' dal padre. Come quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia affidato i figli in via esclusiva alla madre e ne chiede , al contrario, l'affido condiviso, precisando di essere un buon padre e di essere collaborativo con gli operatori, rivelando sensibilità quanto al rispetto dei tempi di recupero dei figli.Si duole del cristallizzato allontanamento dei figli di cui ritiene responsabile la madre, richiamando alcune relazioni psicologiche ove i ragazzi e in particolare il figlio vengono descritti come tendenti Per_1 alla adultizzazione e protettivi nei confronti della madre. Come quinto motivo di appello il si duole del contributo al Pt_1 mantenimento dei figli ritenendo che il giudice non abbia effettuato una corretta comparazione delle condizioni economiche tra le parti. Chiede, quindi la riduzione del contributo per i figli da 600 € a 300 € mensili complessivi.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 14/06/2023 si è costituita in giudizio la NO deducendo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto privo delle indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c. . Con riferimento al punto 1) dell'appello la NO deduce che la CP_1 sentenza 1424/2020 emessa dal GUP all'esito del giudizio abbreviato contro il veniva depositata nel giudizio di separazione alla prima Pt_1 occasione utile, e cioè con la memoria di precisazione delle conclusioni. Nella denegata ipotesi che la produzione venga ritenuta tardiva, l'appellata chiede che la produzione della sentenza venga ammessa nel presente giudizio ex art. 473 bis 35 c.p.c. e 345 ultimo comma c.p.c. . Con riferimento al punto 2) del gravame l'appellata chiede che l'addebito al marito della separazione sia confermato, precisando che il Giudice di primo grado non ha basato, come afferma controparte, l'addebito della colpa sulla semplicistica affermazione che il sia stato accusato di un reato e che Pt_1 avrebbe avuto una doppia vita, ma ha compiuto un'analisi puntuale del motivo che ha reso intollerabile per la stessa la prosecuzione della vita matrimoniale. In ordine al mancato addebito della separazione alla moglie ( punto 3)) l'appellata rileva che il non solo non ha provato i fatti allegati, ma Pt_1 non ha nemmeno provato che il dedotto comportamento della moglie, asseritamente contrario ai doveri coniugali, sia intervenuto quando non era ancora maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale. In merito all'affidamento dei figli ( punto 4) dell'appello) la sigra chiede la conferma della sentenza, ritenendo che l'affido CP_1 esclusivo c.d. rafforzato sia stato disposto nell'interesse dei minori e sulla base delle risultanze istruttorie.
Con riferimento al punto 5) dell'appello, inerente il contributo per il mantenimento dei figli, la NO eccepisce l'inammissibilità CP_1 del relativo motivo. Chiede, in ogni caso, che la sentenza venga confermata anche in punto entità del mantenimento, opponendosi alle prove richieste da controparte e richiamando la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. All'udienza del 15/09/2023 le parti si richiamavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/02/2024, udienza differita in ragione dell'imminente trasferimento del Presidente e del Consigliere. Alla successiva udienza del 7.6.2024 sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di 60 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
*** Preliminarmente la Corte osserva che l'appello proposto dal sig non Pt_1 puo' certo definirsi rispettoso dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. a mente del quale “……. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Assai difficoltosa appare l'enucleazione dei motivi di censura, attesane la ridondanza e spesso la mera riproposizione di questioni già esaminate e trattate in primo grado. Ritiene comunque la Corte di procedere ad un esame analitico del gravame, per quanto possibile.
1.La produzione della sentenza penale. L'appellante si duole della tardiva produzione della sentenza penale di primo grado nel procedimento 16748/19. La censura è infondata. Dagli atti di primo grado si evince che solo il 12.9.22 veniva trasmessa alla sigra copia della sentenza di condanna del e la stessa CP_1 Pt_1 veniva, dunque, prodotta in giudizio separativo alla prima occasione utile, dunque all'udienza del 20.9.22 ( udienza di precisazione conclusioni).Correttamente il primo giudice ne ha ammesso la produzione e le parti hanno trattato la questione, nel pieno rispetto del contraddittorio, nelle memorie ex art. 190 c.p.c. Il giudice di prime cure ha in ogni caso chiarito che la sentenza penale di primo grado acquisita è utilizzabile come prova documentale atipica raccolta nel pieno contraddittorio delle parti, dunque valutabile ex art. 116 c.p.c. e la Corte condivide e fa proprio tale punto della motivazione. In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio – come avvenuto nel caso di specie - e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( cosi Cass sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
2.L'addebito della separazione al sig. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della decisione di addebito nei suoi confronti della separazione: anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato. Sostiene l'appellante che la sua presunta doppia vita non sarebbe in alcun modo provata né supportata da elementi di fatto, anzi sarebbe in palese contrasto con le risultanze processuali. Lamenta che dagli agli atti penali acquisiti l'unico indizio, non prova, nei suoi confronti sarebbe il rinvenimento di sostanza stupefacente occultata sull'auto non di sua proprietà, ma meramente nella sua disponibilità. Aggiunge che si trattava di auto sostitutiva perché l'auto della moglie era stata portata in carrozzeria in quanto danneggiata dalla grandine e che il parabrezza era lesionato. Precisa che nell'occasione era con lui, seduto sul seggiolino posto sul sedile posteriore, il figlio maggiore poiché la madre aveva insistito Per_1 affinché il padre lo tenesse con sé. Parimenti sottolinea che la vettura della moglie è stata oggetto di fatti criminosi ai quali egli è del tutto estraneo;
ribadisce che la sentenza penale di primo grado non è utilizzabile. Nelle pagine 1-2-3 dell'appello la difesa di fatto svolge tutta una Pt_1 serie di contestazioni in ordine alle risultanze penali proclamandosi innocente. Rileva la Corte – come già ha fatto il primo giudice – che non è questa la sede per giudicare della responsabilità penale del sig. Pt_1
In ogni caso le affermazioni di parte appellante sono completamente destituite di fondamento e smentite dalle prove in atti. Il primo giudice ha ricondotto il venir meno della affectio coniugalis non alla relazione che il marito aveva avuto nel 2018 e alla crisi coniugale superata da entrambi, ma ai gravi fatti che avevano coinvolto il marito. Il sig. veniva, infatti, tratto in arresto il 24 luglio 2019 per avere Pt_1 lecitamente detenuto a fine di cessione a terzi e comunque non per uso esclusivamente personale circa 500 grammi di cocaina, rinvenuti occultati nel bagagliaio dell'auto parte posteriore sinistra della autovettura da lui condotta e nella sua disponibilità. L'autovettura risultava essere l'auto sostitutiva della vettura Fiat 500 della moglie, oggetto di altro procedimento penale per danneggiamento fraudolento del veicolo. Ne è seguita la condanna all'esito di abbreviato ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e 14.000 € di multa. I fatti di fronte ai quali si è trovata la sigra allorché il marito CP_1 venne arrestato – al di là della rilevanza penale - sono estremamente gravi, rivelatori di una personalità completamente disconosciuta dalla moglie ed assolutamente idonei a fondare una pronuncia di addebito. Non può non essere sottolineata la presenza allarmante del figlio a Per_1 bordo dell'auto dove veniva rinvenuto lo stupefacente e la sua presenza – come riferito dallo stesso minore - anche il giorno prima, 23.7.2019, in occasione dell'incontro con un “non ben identificato amico di papa' ” ( in zona industriale di Trofarello presso l'azienda di personaggio con precedenti per traffico di stupefacenti). La doppia vita del sig. si evince , altresi', dal contenuto della chat “la Pt_1 rinascita di da cui si ricavano incontri organizzati tra i partecipanti Per_5 per il consumo di droghe. Dal fascicolo penale – allega ancora la difesa - si ricava come CP_1 sul luogo di lavoro il fosse ritenuto e conosciuto come consumatore Pt_1 di stupefacenti e si ricava altresì come sia lui che i suoi “amici” avessero avuto problemi sul lavoro, tanto da essere lo stesso trasferito per rilevanti ammanchi di merce, per € 35.000,00 nella sede da lui diretta e i suoi colleghi addirittura licenziati per comportamenti scorretti nei confronti del datore di lavoro;
proprio nell'ambiente di lavoro dove, dopo la scarcerazione, si trova nuovamente inserito il sono, quindi, maturate le sue Pt_1 devianze. Dagli atti penali – continua la sigra – risulta ancora come il CP_1 abbia mentito in merito alle sorti dell'auto di proprietà della moglie, Pt_1 arrivando addirittura a sostenere che il carrozziere avrebbe deciso in autonomia di simulare un sinistro per truffare la compagnia assicurativa. La Corte, attesa la totale inverosimiglianza delle allegazioni di parte appellante, richiama e convalida le argomentazioni del primo giudice, ritenendo l'infondatezza anche di tale doglianza. Nelle pagine 4,5 e 6 della sentenza di prime cure il Tribunale sviluppa con chiarezza espositiva e consequenzialità logica le ragioni per cui addiviene alla pronuncia di addebito: la Corte condivide e fa proprie tali osservazioni, sottolineando la estrema gravità dei fatti posti alla base di siffatta decisione.
3. Il mancato addebito della separazione alla sigra . CP_1
La parte appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di addebito separativo nei confronti della sigra la quale avrebbe tenuto un comportamento contrario ai doveri CP_1 del matrimonio e mai si sarebbe preoccupata di incontrare il OR Pt_1 né nel periodo in cui era detenuto, né successivamente, oltre ad ostacolarlo nei rapporti con i figli. Anche su questo profilo l'appello è infondato e deve essere rigettato: il sig non ha provato alcuno dei fatti dedotti e non ha neppure provato – Pt_1 circostanza questa rilevante ai sensi dell'art. 143 c.c. – che il presunto comportamento della moglie contrario ai doveri coniugali sia intervenuto quando ancora non era maturata la situazione di crisi del vincolo coniugale. Con riguardo alla separazione con addebito e al nesso causale, si sottolinea che il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio. La costante giurisprudenza evidenzia però subito che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale;
la giurisprudenza ha chiarito che per l'ottenimento della pronuncia di addebito il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2022). Da tale profilo sono quindi anzitutto irrilevanti i comportamenti contrari ai doveri coniugali che siano successivi alla crisi stessa: “ne derivano da un lato la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42)”. Orbene nel caso in esame la richiesta di separazione e i presenti – ma negati – comportamenti tenuti dalla NO sono tutti successivi all'arresto del marito. CP_1
Correttamente, pertanto, il primo giudice ritiene “ .. Il convenuto non ha fornito prova alle proprie allegazioni, atteso anche che le prove orali richieste – di cui solo alcune lontanamente relative alle condotte che si intendeva provare- non sono state ammesse. Non risulta fornita ulteriore prova e la richiesta genericamente formulata da parte convenuta di acquisire atti di diversi procedimenti civili asseritamente utili a provare l'addebito della separazione alla moglie non e' minimamente argomentata e si pone come meramente esplorativa.” La Corte ritiene, dunque, infondato anche siffatto punto di impugnazione.
4. La richiesta di affido condiviso dei figli. Con ulteriore motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione di affidamento dei figli in via esclusiva alla madre e ne chiede l'affido condiviso. Anche su questo punto deve confermarsi la decisione del primo giudice correttamente fondata sula inadeguatezza della figura paterna, stante la la stigmatizzazione del coinvolgimento del sig. nelle note vicende penali Pt_1 che dimostrano un suo profondo inserimento in contesti criminali e ancor piu' dall'aver coinvolto negli stessi il figlio allora di soli sette anni. Per_1
Per quanto attiene ai rapporti tra padre e figli nelle relazioni sociali agli atti si sottolineano “ seppur lievi movimenti di disponibilità psichica da parte dei minori a livello di rappresentazione della figura paterna nel mondo interiore degli stessi “. I minori e vengono descritti come globalmente sereni, Per_1 Per_2 benché abbia vivo il ricordo del giorno dell'arresto del padre e Per_1 manifesti riserve nell'incontrare lo stesso. Per_2
Gli stessi responsabili del percorso di psicoterapia ( cfr. relazione 19.5.22) affermano: “crediamo che il graduale avvicinamento dei bambini alle emozioni e ai ricordi degli eventi sfavorevoli intervenuti potrà nel tempo determinare evoluzioni adattative e più funzionali alla propria realtà di vita, allo stesso tempo però i dati emergenti dalle sedute ci fanno ritenere che una percepita forzatura alla propria disponibilità da parte dei bambini potrebbe causare ulteriori e più forti chiusure in loro e rischi di essere controproducente rispetto alla possibilità di apertura di spazi reali di fiducia verso il padre, che vediamo possibili come evoluzioni di una sintonizzazione di quest'ultimo sui vissuti dei figli”. La Corte ritiene dunque che debba essere mantenuto il regime di affidamento disposto in primo grado, non sussistendo i presupposti per un affido condiviso. Il rapporto tra il padre e i figli andrà ricostruito mediante la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di sostegno da parte del Servizio sociale e di NPI psicologia dell'età evolutiva territorialmente competenti, ai quali andrà demandato l'ampliamento e la liberalizzazione degli incontri, sulla base dell'interesse dei figli e del comportamento del padre.
5. Il contributo di mantenimento dei figli minori. Il sig. si duole, infine, del contributo di mantenimento disposto dal Pt_1 primo giudice per i due figli. In sede di precisazione delle conclusioni parte appellante chiede “ la conferma di quanto disposto dal Presidente delegato in materia di assegno periodico e spese”, vale a dire 300 € complessive. Pare solo il caso di osservare che il provvedimento presidenziale era già stato modificato sul punto con ordinanza 1.6.2022 ( che innalzava a 600 € il contributo) pertanto la richiesta in oggetto appare inammissibile. Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nella complessiva ricostruzione delle condizioni economiche delle parti in quanto anche il sig avrebbe ingenti spese da sostenere ( cfr punto 5 pag 9 e 10 appello). Pt_1
Inoltre non si sarebbe tenuto in conto che il reddito medio mensile nel 2021 della sigra sarebbe stato di circa 2800 € e non di 2000 €, CP_1 valutato, altresi', che la moglie vive nella casa coniugale, percepisce gli assegni familiari e che godrebbe di aiuti da parte della madre convivente. Egli avrebbe, invece, oltre alle spese ordinarie, oneri di restituzione di denaro ai genitori ( per finanziamento dell'auto) e spese per lo spostamento da dove abita a Torino dove lavora, nonché spese per l'arredamento Per_6 della nuova casa. La sigra allega che dopo l'arresto del marito ha dovuto CP_1 utilizzare tutte le risorse di cui disponeva la famiglia per far fronte agli impegni economici assunti e per mantenere i bambini, offrendo loro tutto il necessario per crescere;
che la rata del mutuo che sta pagando anche per la quota del marito- il quale ha smesso di pagare anche prima della pronuncia presidenziale - è aumentata a causa dell'aumento dei tassi di interessi passando da € 699,00 a € 813,00. La Corte evidenzia che con il provvedimento 1/6/2022 sono già state esaminate le spese a carico del ed è stato escluso che egli paghi un Pt_1 canone di locazione per qualsivoglia abitazione;
in ogni caso, poiché è ormai pacifico che egli viva con altra compagna da cui ha avuto un figlio, tutte le sue spese sarebbero comunque solo pro quota a suo carico. Dagli atti emerge che il sig abbia ricevuto il pagamento di un Pt_1 anticipo del per 17.000 €: tale circostanza era stata CP_4 sottaciuta da parte appellante e comprova la correttezza della decisione in quantum del primo giudice. Quanto alla nascita di altro figlio del sig ( si ammette sul punto la Pt_1 relativa produzione di parte appellante, istanza e allegati in data 15.7.24 da cui si evince che il 15.6.24 è nata ) la Corte osserva che per Per_7 costante orientamento della giurisprudenza non è sufficiente la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di un figlio per giustificare la riduzione del mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio. Non è stato, infatti, allegato in proposito alcun elemento da cui desumere un peggioramento delle condizioni economiche del richiedente: anzi l'inserimento in un nucleo in cui – in assenza di elementi confutanti – anche la madre collabora e partecipa al mantenimento del nuovo nato, non può avere modificato le condizioni economiche dell'appellante.
6. Le spese di lite. In punto spese la parte appellante soccombente, deve essere Pt_1 condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate CP_1 secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6.946,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418 per fase introduttiva, € 3470 per fase decisoria),oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Si dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino Sezione famiglia e minori visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 6.2.2023 n. 23929 /19 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] CP_1
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna o a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 CP_1 spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 6946,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto l'appellante, sig. , a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 22.11.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta Collidà
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello