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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°5298 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dall'appellante, nelle quali questi ha esposto le sue conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 11/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°5298 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliato in Palermo in via Tripoli n. 3 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv.to Veronica Calamunci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Appellante
E
CF: , Controparte_2 C.F._2
Appellato-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.6.2025.
IN FATTO
1. Il giudizio investe l'appello proposto di avverso la Parte_2 sentenza n. 22, emessa dal Giudice di Pace di Partinico in data 4.3.2022, con la quale è stata rigettata la domanda di arricchimento senza giusta causa da lui proposta contro n. q. di titolare dell'impresa individuale FB Controparte_2 automobili. L'appellante lamenta che il Gdp ha erroneamente interpretato le risultanze probatorie, finendo col ritenere indimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa. Ribadendo, anche in tale sede, di aver consegnato all' in CP_1 quanto titolare di un autosalone, una propria moto per una successiva vendita e ripartizione del ricavato, si duole che l'appellato ha trasferito il mezzo a terzi a sua insaputa, sul fallace assunto che la moto gli era stata donata. Ha chiesto, indi, la condanna dell'appellato al risarcimento danni patrimoniali e non, quantificati in € 2.600,00.
2. Regolarmente convenuto in giudizio, ha omesso di Controparte_2 costituirsi.
3. La causa, frattanto assegnata allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata decisa come appresso all'esito dell'udienza del
10 giugno 2025.
IN DIRITTO
1. Così brevemente riassunti i fatti di lite, in punto di diritto, la qualificazione della domanda alla stregua di un'azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041
c.c. non è appropriata. L'azione di ingiustificato arricchimento, infatti, per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento. La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio di tale azione, richiede, quindi, la dimostrazione che il convenuto non ha titolo a giovarsi di quanto corrispondente alla perdita patrimoniale subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica, sì che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica. L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, dimodoché quando essa sia la conseguenza di un contratto, o comunque di altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (cfr. ex multis Cass. n. 12405.2020;
Cass. n. 29672.2021). Ai sensi dell'art 2042 c.c., poi, l'azione ha carattere sussidiario e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale. Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33954.2023).
Orbene, nel caso di specie, è lo stesso appellante a richiamare e porre a base della sua azione una causa giustificatrice, e dunque un titolo, consistente nell'aver incaricato l' , cognato e titolare dell'autosalone, alla vendita della moto di CP_1 sua proprietà. Tale assunto si evince dalla lettura dell'atto di appello (v. pag. 3), allorché si dice: «[…] il Sig. l'anno 2016 e precisamente il 04 del mese di Parte_2
Luglio di tale anno, si è rivolto all'autosalone F.B. automobili del Sig. con Controparte_2 sede in Partinico (PA), in Via Pisacane n. 11 90047 per la vendita della di lui moto Aprilia
Pegaso 650 cube kw 36, targata AD84182 anno di immatricolazione 21/04/1998. I termini dell'accordo prevedevano che, non appena il Sig. n.q. di proprietario e di intestatario CP_1 dell'autosalone, avesse trovato l'acquirente, immediatamente avrebbe contattato il Sig. Pt_2 per firmare il passaggio di proprietà (lo stesso era in possesso del libretto di Pt_2 circolazione e del foglio complementare) ed informarlo del giorno in cui ci sarebbe stata la vendita». Il richiamo dell'appellante alle norme di cui all'art. 2041 e ss. c.c., quindi, è del tutto fuorviante, trovandoci piuttosto di fronte, per stessa ammissione del
[...]
ad un mandato alla vendita. La domanda va, perciò, riqualificata alla stregua Pt_2 di un'azione di inadempimento volta ad ottenere il ristoro del danno che l'asserito inadempimento dell' ha causato (i.e.: il prezzo della vendita non CP_1 distribuito).
Corollario di tale riqualificazione è che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, ossia dare dimostrazione del titolo
(sopra richiamato) da cui sarebbe derivato l'obbligo della controparte di restituzione del prezzo della vendita compiuta ad insaputa del mandante.
Senonché, l'asserito mandato alla vendita e le circostanze di fatto descritte dall'appellante (per come sopra testualmente trascritte) non risultano supportate da un valido compendio probatorio;
anzi, le prove orali assunte in primo grado, cui integralmente si rimanda, tra le quali la deposizione del teste addotto dall'attore (che ha riferito circostanze apprese dall'attore stesso), inducono il sospetto che si trattò di una vera e propria donazione (per come eccepito dal convenuto), ipotesi non smentita dal fatto che i documenti concernenti il motociclo fossero rimasti nella disponibilità dello stesso né dal Pt_2 contenuto degli allegati messaggi whatsapp, non introducendo, simili difese, circostanze capaci di dimostrare il titolo da cui derivò la pretesa, né elementi idealmente incompatibili con una diversa causa giustificatrice (quale potrebbe essere, appunto, quella liberale).
2. A ogni modo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni non è meritevole di accoglimento per ulteriori ragioni.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese relative al motociclo, oltre a difettare di sufficiente corroboro dimostrativo, essa non appare coerente con la causa petendi agitata dall'appellante, ossia con il richiamato mandato alla vendita.
Molto brevemente: se la moto è stata davvero consegnata all'appellato in vista di una vendita (come prospettato dal , allora la richiesta di risarcimento Pt_2 non potrebbe che riguardare, secondo il principio di consequenzialità, solamente il danno da mancata restituzione del prezzo di trasferimento, competendo le spese connesse alla proprietà del mezzo al proprietario formale;
di contro, laddove la moto fosse stata oggetto di donazione, allora la richiesta dell'attore di quanto speso a titolo di bollo e di assicurazione sarebbe legittima: come detto, tali spese, che tra l'altro attengono al periodo immediatamente successivo alla consegna e antecedente all'asserita vendita (dal 2015 al 2019: cfr. doc. 5 fasc. primo grado), spettano di regola al proprietario.
Infine, con riferimento al ricavato della vendita (unica pretesa coerente col titolo dedotto), e in generale al danno correlato alla vendita arbitrariamente eseguita dal mandatario, esso non risulta adeguatamente dimostrato nel quantum, neppure con riferimento alla comunicazione al PRA per la perdita di possesso, non validamente quantificata.
3. In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie e dell'attenta analisi della documentazione depositata, l'appello va rigettato. In considerazione della contumacia dell'appellato vittorioso, le spese di lite sostenute dall'appellante vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
22/22 emessa dal Gdp di Partinico in data 4.3.2022, che per l'effetto conferma;
DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute dall'appellante.
Così deciso, 11 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°5298 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 10 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dall'appellante, nelle quali questi ha esposto le sue conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 11/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°5298 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliato in Palermo in via Tripoli n. 3 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv.to Veronica Calamunci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Appellante
E
CF: , Controparte_2 C.F._2
Appellato-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.6.2025.
IN FATTO
1. Il giudizio investe l'appello proposto di avverso la Parte_2 sentenza n. 22, emessa dal Giudice di Pace di Partinico in data 4.3.2022, con la quale è stata rigettata la domanda di arricchimento senza giusta causa da lui proposta contro n. q. di titolare dell'impresa individuale FB Controparte_2 automobili. L'appellante lamenta che il Gdp ha erroneamente interpretato le risultanze probatorie, finendo col ritenere indimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa. Ribadendo, anche in tale sede, di aver consegnato all' in CP_1 quanto titolare di un autosalone, una propria moto per una successiva vendita e ripartizione del ricavato, si duole che l'appellato ha trasferito il mezzo a terzi a sua insaputa, sul fallace assunto che la moto gli era stata donata. Ha chiesto, indi, la condanna dell'appellato al risarcimento danni patrimoniali e non, quantificati in € 2.600,00.
2. Regolarmente convenuto in giudizio, ha omesso di Controparte_2 costituirsi.
3. La causa, frattanto assegnata allo scrivente, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 18.5.2023, è stata decisa come appresso all'esito dell'udienza del
10 giugno 2025.
IN DIRITTO
1. Così brevemente riassunti i fatti di lite, in punto di diritto, la qualificazione della domanda alla stregua di un'azione di ingiustificato arricchimento ex art 2041
c.c. non è appropriata. L'azione di ingiustificato arricchimento, infatti, per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento. La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio di tale azione, richiede, quindi, la dimostrazione che il convenuto non ha titolo a giovarsi di quanto corrispondente alla perdita patrimoniale subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica, sì che il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica. L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, dimodoché quando essa sia la conseguenza di un contratto, o comunque di altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (cfr. ex multis Cass. n. 12405.2020;
Cass. n. 29672.2021). Ai sensi dell'art 2042 c.c., poi, l'azione ha carattere sussidiario e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale. Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33954.2023).
Orbene, nel caso di specie, è lo stesso appellante a richiamare e porre a base della sua azione una causa giustificatrice, e dunque un titolo, consistente nell'aver incaricato l' , cognato e titolare dell'autosalone, alla vendita della moto di CP_1 sua proprietà. Tale assunto si evince dalla lettura dell'atto di appello (v. pag. 3), allorché si dice: «[…] il Sig. l'anno 2016 e precisamente il 04 del mese di Parte_2
Luglio di tale anno, si è rivolto all'autosalone F.B. automobili del Sig. con Controparte_2 sede in Partinico (PA), in Via Pisacane n. 11 90047 per la vendita della di lui moto Aprilia
Pegaso 650 cube kw 36, targata AD84182 anno di immatricolazione 21/04/1998. I termini dell'accordo prevedevano che, non appena il Sig. n.q. di proprietario e di intestatario CP_1 dell'autosalone, avesse trovato l'acquirente, immediatamente avrebbe contattato il Sig. Pt_2 per firmare il passaggio di proprietà (lo stesso era in possesso del libretto di Pt_2 circolazione e del foglio complementare) ed informarlo del giorno in cui ci sarebbe stata la vendita». Il richiamo dell'appellante alle norme di cui all'art. 2041 e ss. c.c., quindi, è del tutto fuorviante, trovandoci piuttosto di fronte, per stessa ammissione del
[...]
ad un mandato alla vendita. La domanda va, perciò, riqualificata alla stregua Pt_2 di un'azione di inadempimento volta ad ottenere il ristoro del danno che l'asserito inadempimento dell' ha causato (i.e.: il prezzo della vendita non CP_1 distribuito).
Corollario di tale riqualificazione è che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, ossia dare dimostrazione del titolo
(sopra richiamato) da cui sarebbe derivato l'obbligo della controparte di restituzione del prezzo della vendita compiuta ad insaputa del mandante.
Senonché, l'asserito mandato alla vendita e le circostanze di fatto descritte dall'appellante (per come sopra testualmente trascritte) non risultano supportate da un valido compendio probatorio;
anzi, le prove orali assunte in primo grado, cui integralmente si rimanda, tra le quali la deposizione del teste addotto dall'attore (che ha riferito circostanze apprese dall'attore stesso), inducono il sospetto che si trattò di una vera e propria donazione (per come eccepito dal convenuto), ipotesi non smentita dal fatto che i documenti concernenti il motociclo fossero rimasti nella disponibilità dello stesso né dal Pt_2 contenuto degli allegati messaggi whatsapp, non introducendo, simili difese, circostanze capaci di dimostrare il titolo da cui derivò la pretesa, né elementi idealmente incompatibili con una diversa causa giustificatrice (quale potrebbe essere, appunto, quella liberale).
2. A ogni modo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni non è meritevole di accoglimento per ulteriori ragioni.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese relative al motociclo, oltre a difettare di sufficiente corroboro dimostrativo, essa non appare coerente con la causa petendi agitata dall'appellante, ossia con il richiamato mandato alla vendita.
Molto brevemente: se la moto è stata davvero consegnata all'appellato in vista di una vendita (come prospettato dal , allora la richiesta di risarcimento Pt_2 non potrebbe che riguardare, secondo il principio di consequenzialità, solamente il danno da mancata restituzione del prezzo di trasferimento, competendo le spese connesse alla proprietà del mezzo al proprietario formale;
di contro, laddove la moto fosse stata oggetto di donazione, allora la richiesta dell'attore di quanto speso a titolo di bollo e di assicurazione sarebbe legittima: come detto, tali spese, che tra l'altro attengono al periodo immediatamente successivo alla consegna e antecedente all'asserita vendita (dal 2015 al 2019: cfr. doc. 5 fasc. primo grado), spettano di regola al proprietario.
Infine, con riferimento al ricavato della vendita (unica pretesa coerente col titolo dedotto), e in generale al danno correlato alla vendita arbitrariamente eseguita dal mandatario, esso non risulta adeguatamente dimostrato nel quantum, neppure con riferimento alla comunicazione al PRA per la perdita di possesso, non validamente quantificata.
3. In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie e dell'attenta analisi della documentazione depositata, l'appello va rigettato. In considerazione della contumacia dell'appellato vittorioso, le spese di lite sostenute dall'appellante vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
22/22 emessa dal Gdp di Partinico in data 4.3.2022, che per l'effetto conferma;
DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute dall'appellante.
Così deciso, 11 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi