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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1568/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13075/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Società Incorporante Società_1 S.r.l. (c.f. CF_Società_1) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa, 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230169934382000 IRAP 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 25/07/2025 la società Ricorrente_1 S.p.a. ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 09720230169934382000, per l'importo di € 43.170,29, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 sul modello IRAP/2020, per l'anno d'imposta 2019.
Avverso siffatta cartella di pagamento la società Ricorrente_1 ha promosso ricorso, notificato a mezzo pec in data 05/08/2025, rilevandone la giuridica inesistenza in quanto formalmente intestata ad un soggetto giuridico estinto (Società_1 S.R.L.) e non alla ricorrente.
In secondo luogo, ha contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto, in terzo luogo ha eccepito l'intervenuta decadenza triennale dal potere di riscossione prevista per il controllo automatizzato ex art. 36 bis, in quanto notificata nel 2025 per l'anno d'imposta 2019, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Il 10/10/2025 Parte Ricorrente ha depositato istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il 24/10/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, riconoscendo la tardività della notifica della cartella impugnata e così provvedendo alla sospensione dell'atto impugnato e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il 27/10/2025 Parte Ricorrente ha depositato ulteriori memorie, a mezzo delle quali ha insistito sulla condanna di Parte Resistente al risarcimento dei danni subìti, oltre alle spese legali in favore del difensore distrattario, in quanto ha provveduto allo sgravio delle somme solo successivamente alla proposizione della presente impugnativa, e nel medesimo periodo la società ricorrente ha subìto ben 8 pignoramenti che ne hanno bloccato l'operatività.
All'udienza cautelare del 12 gennaio 2026 la Corte pronuncia la seguente sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, rilevata la richiesta di estinzione del giudizio prodotta dall'Ente Impositore in virtù del riconoscimento della tardività della notifica dell'atto impugnato e della conseguente sospensione dell'atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Rigetta la richiesta di Parte Ricorrente di condanna dell'Ente Impositore al risarcimento dei danni, per mancata dimostrazione di mala fede o colpa grave, e condanna Parte Resistente al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del difensore distrattario della società ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la meteria del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi a favore del difensore avv.
Difensore_1, dichiaratasi antistataria. Il Relatore Il Presidente Ignazio Abrignani Francesco Tirelli
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
ABRIGNANI IGNAZIO, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13075/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Società Incorporante Società_1 S.r.l. (c.f. CF_Società_1) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Largo Mossa, 8 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230169934382000 IRAP 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 25/07/2025 la società Ricorrente_1 S.p.a. ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 09720230169934382000, per l'importo di € 43.170,29, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 sul modello IRAP/2020, per l'anno d'imposta 2019.
Avverso siffatta cartella di pagamento la società Ricorrente_1 ha promosso ricorso, notificato a mezzo pec in data 05/08/2025, rilevandone la giuridica inesistenza in quanto formalmente intestata ad un soggetto giuridico estinto (Società_1 S.R.L.) e non alla ricorrente.
In secondo luogo, ha contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto, in terzo luogo ha eccepito l'intervenuta decadenza triennale dal potere di riscossione prevista per il controllo automatizzato ex art. 36 bis, in quanto notificata nel 2025 per l'anno d'imposta 2019, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Il 10/10/2025 Parte Ricorrente ha depositato istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Il 24/10/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, riconoscendo la tardività della notifica della cartella impugnata e così provvedendo alla sospensione dell'atto impugnato e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il 27/10/2025 Parte Ricorrente ha depositato ulteriori memorie, a mezzo delle quali ha insistito sulla condanna di Parte Resistente al risarcimento dei danni subìti, oltre alle spese legali in favore del difensore distrattario, in quanto ha provveduto allo sgravio delle somme solo successivamente alla proposizione della presente impugnativa, e nel medesimo periodo la società ricorrente ha subìto ben 8 pignoramenti che ne hanno bloccato l'operatività.
All'udienza cautelare del 12 gennaio 2026 la Corte pronuncia la seguente sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, rilevata la richiesta di estinzione del giudizio prodotta dall'Ente Impositore in virtù del riconoscimento della tardività della notifica dell'atto impugnato e della conseguente sospensione dell'atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Rigetta la richiesta di Parte Ricorrente di condanna dell'Ente Impositore al risarcimento dei danni, per mancata dimostrazione di mala fede o colpa grave, e condanna Parte Resistente al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del difensore distrattario della società ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la meteria del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi a favore del difensore avv.
Difensore_1, dichiaratasi antistataria. Il Relatore Il Presidente Ignazio Abrignani Francesco Tirelli