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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Raffaelli
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Franco Franconi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
depositato il 14/11/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 6/10/1984 in San Giuliano Terme (PI), località
Metato, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme dell'anno 1984, parte II, seIE A, atto n. 74 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli (14/8/1985) e (26/6/1989), entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che, in data
6/5/2010, ha omologato le condizioni di separazione consensuale contenute nel verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/4/2010 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano disoccupati e non titolari di alcun bene immobile.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 6.10.1984 con rito concordatario in San Giuliano Terme (PI), località Metato e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 74, parte II, SeIE A dell'anno 1984;
- ordinare al Comune di San Giuliano Terme (PI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- il verserà, a titolo di assegno divorzile, alla la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di Dicembre 2024, somma che sarà versata entro il giorno
20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
il Controparte_1
verserà altresì alla sig.ra , mensilmente, per le ragioni di cui in premessa,
[...] Parte_1
l'ulteriore importo di euro 100,00 in ragione di quanto dovuto alla in forza della Parte_1
sentenza n. n. 89 emessa dal Tribunale di Pisa - Sezione Civile- in data 17.01.2023, passata in giudicato, fino all'estinzione della somma dovuta pari ad euro 23.682,13”.
2. L'udienza di comparizione del 18/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (14/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 6/5/2010; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contraIE a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli ormai da tempo maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Visto l'accordo dei ricorrenti in tal senso, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in San Giuliano Terme (PI), in data 6/10/1984, e
[...] Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), al n. 74, parte II, seIE
A, dell'anno 1984;
-dispone che:
▪ corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, a Controparte_1
, la somma mensile di € 150,00, a decorrere dal mese di dicembre Parte_1
2024, da versare entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
- dà atto che:
▪ , in ragione della sentenza n. 89 del 17/1/2023 resa dal Controparte_1
Tribunale di Pisa, è debitore nei confronti di della residua somma di € Parte_1
28.682,13 (importo già decurtato delle somme versate fino a settembre 2024, in forza di pignoramento presso terzi, dalla società Controvento S.r.l., datrice di lavoro del IG.
; CP_1
▪ in ragione di ciò, verserà a favore di , Controparte_1 Parte_1
entro tre giorni dal deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario IBAN: [...] (Poste-Pay Evolution intestata a , la somma di euro 5.000,00; inoltre corrisponderà, a decorrere dal mese di Parte_1
dicembre 2024, la somma mensile di € 100,00, fino alla concorrenza dell'importo residuo dovuto in forza della suddetta sentenza, pari ad € 23.682,13;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Raffaelli
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Franco Franconi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
depositato il 14/11/2024, deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 6/10/1984 in San Giuliano Terme (PI), località
Metato, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme dell'anno 1984, parte II, seIE A, atto n. 74 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli (14/8/1985) e (26/6/1989), entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che, in data
6/5/2010, ha omologato le condizioni di separazione consensuale contenute nel verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/4/2010 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano disoccupati e non titolari di alcun bene immobile.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 6.10.1984 con rito concordatario in San Giuliano Terme (PI), località Metato e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 74, parte II, SeIE A dell'anno 1984;
- ordinare al Comune di San Giuliano Terme (PI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- il verserà, a titolo di assegno divorzile, alla la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di Dicembre 2024, somma che sarà versata entro il giorno
20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
il Controparte_1
verserà altresì alla sig.ra , mensilmente, per le ragioni di cui in premessa,
[...] Parte_1
l'ulteriore importo di euro 100,00 in ragione di quanto dovuto alla in forza della Parte_1
sentenza n. n. 89 emessa dal Tribunale di Pisa - Sezione Civile- in data 17.01.2023, passata in giudicato, fino all'estinzione della somma dovuta pari ad euro 23.682,13”.
2. L'udienza di comparizione del 18/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (14/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 6/5/2010; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contraIE a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli ormai da tempo maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Visto l'accordo dei ricorrenti in tal senso, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in San Giuliano Terme (PI), in data 6/10/1984, e
[...] Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), al n. 74, parte II, seIE
A, dell'anno 1984;
-dispone che:
▪ corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, a Controparte_1
, la somma mensile di € 150,00, a decorrere dal mese di dicembre Parte_1
2024, da versare entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
- dà atto che:
▪ , in ragione della sentenza n. 89 del 17/1/2023 resa dal Controparte_1
Tribunale di Pisa, è debitore nei confronti di della residua somma di € Parte_1
28.682,13 (importo già decurtato delle somme versate fino a settembre 2024, in forza di pignoramento presso terzi, dalla società Controvento S.r.l., datrice di lavoro del IG.
; CP_1
▪ in ragione di ciò, verserà a favore di , Controparte_1 Parte_1
entro tre giorni dal deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario IBAN: [...] (Poste-Pay Evolution intestata a , la somma di euro 5.000,00; inoltre corrisponderà, a decorrere dal mese di Parte_1
dicembre 2024, la somma mensile di € 100,00, fino alla concorrenza dell'importo residuo dovuto in forza della suddetta sentenza, pari ad € 23.682,13;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 2/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina