Ordinanza cautelare 16 luglio 2012
Decreto collegiale 7 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 16/07/2012, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02791/2012 REG.PROV.CAU.
N. 04028/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4028 del 2012, proposto da:
DA HA, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pirocchi, con domicilio eletto presso Barbara Pirocchi in Roma, via Igea n. 9;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fiammetta Lorenzetti e Guglielmo Frigenti, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
NI IV non costituito;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00861/2012, resa tra le parti, concernente graduatoria assegnazione di un alloggio e.r.p. - verifica punteggio
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Pirocchi e Graglia, per delega dell'Avvocato Frigenti;
Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris atteso che, come ritenuto dal T.A.R., il provvedimento dell’Amministrazione comunale appare adeguatamente motivato ed adottato in coerenza con il dettato del bando di assegnazione di alloggi di E.R.P.;
Ritenuto, pertanto, che l’odierno appello cautelare vada rigettato;
Ritenuto, altresì, che le spese della attuale fase cautelare possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 4028/2012).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO