Art. 13.
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonche' le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso articolo 20".
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonche' le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso articolo 20".