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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa - Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003836572000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003836572000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004901475000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004901475000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90038365 72/000, notificata il 13/07/2024, per l'importo complessivo di € 1.796,62, di cui € 20,16 per spese esecutive, nonché avverso la cartella di pagamento n. 03020160004901475000, assunta notificata il 31/01/2017, relativa a tasse automobilistiche anni 2011 – 2012, i ruoli ed i crediti in essa contenuti, nonché avverso ogni atto prodromico e sequenziale.
Premette che non ha mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e nemmeno degli avvisi che avrebbero dovuto precedere la cartella di pagamento in essa richiamata.
Pertanto, a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1. Della prescrizione delle somme intimate. Rileva che la riscossione della tassa automobilistica è soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982
(come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986). Evidenzia che nella fattispecie in esame, l'istante ha fatto espressa richiesta per ottenere copia della relata di notifica inerente alla cartella di pagamento n. 03020160004901475000,
nonché copia di ogni atto successivo esistente. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato riscontro alla domanda del contribuente, inviando solo copia di una ricevuta postale che proverebbe la notifica, alla data del 31/01/2017, della cartella sopra richiamata in capo al sig. Ricorrente_1. Nessun ulteriore atto è stato inviato, per cui si deve necessariamente desumere che dal 31/01/2017 (data di presunta notifica della cartella di pagamento), al 13/07/2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata), non siano mai stati notificati al ricorrente atti successivi alla cartella sopra citata, idonei ad interrompere la prescrizione.
2. Della legittimazione passiva del concessionario e dell'ente impositore. Osserva che qualora venga prospettato un fatto estintivo del credito, costituito dalla prescrizione, risulta impossibile negare la legittimazione passiva dell'ente impositore, poiché l'opposizione proposta mira a contestare, in radice, la pretesa erariale negando il potere dell'ente, titolare del credito, di agire esecutivamente per il suo recupero.
Per quanto concerne, invece, la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, la recente giurisprudenza di merito, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, a preavviso di fermo, a intimazione di pagamento e a qualsiasi attività esattoriale posta in essere dal suddetto Agente in nome e per conto di
Enti pubblici, sulla base dei ruoli esattoriali trasmessi, ha affermato che Ente ed Agente - qualora spontaneamente citati - sono necessariamente entrambi legittimati passivi rispetto all'opposizione che abbia proposto il destinatario dell'atto di riscossione, e ciò nonostante non sia possibile ravvisare tra gli stessi un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.:
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalla Regione Calabria e portati dalla cartella di pagamento n. 03020160004901475000; - annullare, conseguentemente, l'intimazione di pagamento n. 030 2024 di giudizio, da porsi a carico solidalmente di tutti i resistenti, essendo evidente la culpa in vigilando dell'ente impositore e dell'agente di riscossione, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, alla verifica della validità del titolo esecutivo. Le spese devono essere liquidate, secondo le vigenti tariffe professionali, e sono da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria così statuire: 1) Inammissibile per tardività del ricorso;
2)
Inammissibile per tardività del deposito SIGIT;
3) Rigettare il ricorso in quanto infondato;
4) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione insistendo sulla legittimità del proprio operato e chiedendo di, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
All'Udienza 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il difensore di Agenzia Entrate - RISCOSSIONE si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di sospensiva resta assorbita dalla decisione di merito.
Nel merito La Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Si osserva che parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto all'atto impugnato ovvero la cartella di pagamento n. 03020160004901475000.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò posto si rileva che dagli atti di causa si evince la prova dell'avvenuta notifica, in data 10/12/2014, degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata, nonché, della notifica, in data 31.01.2017, della cartella di pagamento n. 03020160004901475000.
La stessa, dopo due accessi infruttuosi, e per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita in data 20/01/2017 e ricevuta, direttamente dall'odierno ricorrente, in data 31/01/2017
Ciò posto, si osserva che dimostrata la notifica dell'atto sotteso all'atto oggi impugnato, la mancata impugnazione dello stesso al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica dello stesso cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento n. 03020160004901475000 regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione , nei termini previsti, la cartella sottesa all'impugnato provvedimento è divenuta autonomo titolo esecutivo, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella sottesa all'intimazione impugnata risulta relativa a tassa automobilistica.
Ciò posto deve rilevarsi che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo 5,
51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge
6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60, nel senso che la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Tanto premesso, a norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Per effetto dell'intervenuta rituale notifica, in data 31/01/2017, della cartella sottesa e della mancanza di impugnazione della stessa nei termini di legge, la pretesa tributaria complessiva risulta cristallizzata, di guisa che tutte le eccezioni attinenti al merito di quest'ultime sono inammissibili in quanto dovevano essere fatte valere con l'opposizione alla cartella.
Dagli atti di causa risulta, altresì, che la medesima cartella è atto sotteso alla intimazione di pagamento n.
03020199005073262000, che dopo accessi infruttuosi, per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito ricevuta in data 08.09.2022.
La medesima cartella risulta, altresì, atto sotteso al preavviso di fermo n. 03080202300002707000 che per assenza del destinatario o di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa
Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 24/05/2024
e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17/07/2024.
Questi atti hanno interrotto il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere nuovamente dall'ultimo atto notificato, il preavviso di fermo n. 03080202300002707000 che per assenza del destinatario o di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 24/05/2024 e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17/07/2024.
Da quest'ultima data a quella del 13/07/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90038365
72/000, oggi impugnata non risulta maturato il termine triennale di prescrizione.
Il suindicato termine triennale non risulta maturato neanche considerando valido, come atto interruttivo, solo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005073262000, che dopo accessi infruttuosi, per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito ricevuta in data 08.09.2022.
Da quest'ultima data a quella del 13/07/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento N. 030 2024 90038365
72/000, oggi impugnata, non risulta comunque maturato il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado in composizione monocratica rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti che si liquidano in complessive € 463,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. eventuali spese documentate nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
900368365 72/000, notificata il 13/07/2024 per difetto dell'atto presupposto, e, comunque, dichiarare il difetto dell'Agenzia Entrate Riscossione di poter agire esecutivamente. Il tutto con vittoria di spese e competenze
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa - Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003836572000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003836572000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004901475000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160004901475000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90038365 72/000, notificata il 13/07/2024, per l'importo complessivo di € 1.796,62, di cui € 20,16 per spese esecutive, nonché avverso la cartella di pagamento n. 03020160004901475000, assunta notificata il 31/01/2017, relativa a tasse automobilistiche anni 2011 – 2012, i ruoli ed i crediti in essa contenuti, nonché avverso ogni atto prodromico e sequenziale.
Premette che non ha mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e nemmeno degli avvisi che avrebbero dovuto precedere la cartella di pagamento in essa richiamata.
Pertanto, a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1. Della prescrizione delle somme intimate. Rileva che la riscossione della tassa automobilistica è soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982
(come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986). Evidenzia che nella fattispecie in esame, l'istante ha fatto espressa richiesta per ottenere copia della relata di notifica inerente alla cartella di pagamento n. 03020160004901475000,
nonché copia di ogni atto successivo esistente. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato riscontro alla domanda del contribuente, inviando solo copia di una ricevuta postale che proverebbe la notifica, alla data del 31/01/2017, della cartella sopra richiamata in capo al sig. Ricorrente_1. Nessun ulteriore atto è stato inviato, per cui si deve necessariamente desumere che dal 31/01/2017 (data di presunta notifica della cartella di pagamento), al 13/07/2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata), non siano mai stati notificati al ricorrente atti successivi alla cartella sopra citata, idonei ad interrompere la prescrizione.
2. Della legittimazione passiva del concessionario e dell'ente impositore. Osserva che qualora venga prospettato un fatto estintivo del credito, costituito dalla prescrizione, risulta impossibile negare la legittimazione passiva dell'ente impositore, poiché l'opposizione proposta mira a contestare, in radice, la pretesa erariale negando il potere dell'ente, titolare del credito, di agire esecutivamente per il suo recupero.
Per quanto concerne, invece, la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, la recente giurisprudenza di merito, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, a preavviso di fermo, a intimazione di pagamento e a qualsiasi attività esattoriale posta in essere dal suddetto Agente in nome e per conto di
Enti pubblici, sulla base dei ruoli esattoriali trasmessi, ha affermato che Ente ed Agente - qualora spontaneamente citati - sono necessariamente entrambi legittimati passivi rispetto all'opposizione che abbia proposto il destinatario dell'atto di riscossione, e ciò nonostante non sia possibile ravvisare tra gli stessi un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.:
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalla Regione Calabria e portati dalla cartella di pagamento n. 03020160004901475000; - annullare, conseguentemente, l'intimazione di pagamento n. 030 2024 di giudizio, da porsi a carico solidalmente di tutti i resistenti, essendo evidente la culpa in vigilando dell'ente impositore e dell'agente di riscossione, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, alla verifica della validità del titolo esecutivo. Le spese devono essere liquidate, secondo le vigenti tariffe professionali, e sono da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria così statuire: 1) Inammissibile per tardività del ricorso;
2)
Inammissibile per tardività del deposito SIGIT;
3) Rigettare il ricorso in quanto infondato;
4) Condannare alle spese di soccombenza nel merito
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione insistendo sulla legittimità del proprio operato e chiedendo di, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
All'Udienza 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il difensore di Agenzia Entrate - RISCOSSIONE si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di sospensiva resta assorbita dalla decisione di merito.
Nel merito La Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Si osserva che parte ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto all'atto impugnato ovvero la cartella di pagamento n. 03020160004901475000.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò posto si rileva che dagli atti di causa si evince la prova dell'avvenuta notifica, in data 10/12/2014, degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata, nonché, della notifica, in data 31.01.2017, della cartella di pagamento n. 03020160004901475000.
La stessa, dopo due accessi infruttuosi, e per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita in data 20/01/2017 e ricevuta, direttamente dall'odierno ricorrente, in data 31/01/2017
Ciò posto, si osserva che dimostrata la notifica dell'atto sotteso all'atto oggi impugnato, la mancata impugnazione dello stesso al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica dello stesso cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento n. 03020160004901475000 regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione , nei termini previsti, la cartella sottesa all'impugnato provvedimento è divenuta autonomo titolo esecutivo, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella sottesa all'intimazione impugnata risulta relativa a tassa automobilistica.
Ciò posto deve rilevarsi che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo 5,
51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge
6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60, nel senso che la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Tanto premesso, a norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Per effetto dell'intervenuta rituale notifica, in data 31/01/2017, della cartella sottesa e della mancanza di impugnazione della stessa nei termini di legge, la pretesa tributaria complessiva risulta cristallizzata, di guisa che tutte le eccezioni attinenti al merito di quest'ultime sono inammissibili in quanto dovevano essere fatte valere con l'opposizione alla cartella.
Dagli atti di causa risulta, altresì, che la medesima cartella è atto sotteso alla intimazione di pagamento n.
03020199005073262000, che dopo accessi infruttuosi, per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito ricevuta in data 08.09.2022.
La medesima cartella risulta, altresì, atto sotteso al preavviso di fermo n. 03080202300002707000 che per assenza del destinatario o di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa
Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 24/05/2024
e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17/07/2024.
Questi atti hanno interrotto il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere nuovamente dall'ultimo atto notificato, il preavviso di fermo n. 03080202300002707000 che per assenza del destinatario o di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 24/05/2024 e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17/07/2024.
Da quest'ultima data a quella del 13/07/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90038365
72/000, oggi impugnata non risulta maturato il termine triennale di prescrizione.
Il suindicato termine triennale non risulta maturato neanche considerando valido, come atto interruttivo, solo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005073262000, che dopo accessi infruttuosi, per assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia con comunicazione di avvenuto deposito ricevuta in data 08.09.2022.
Da quest'ultima data a quella del 13/07/2024 di notifica dell'intimazione di pagamento N. 030 2024 90038365
72/000, oggi impugnata, non risulta comunque maturato il termine triennale di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado in composizione monocratica rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti che si liquidano in complessive € 463,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. eventuali spese documentate nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
900368365 72/000, notificata il 13/07/2024 per difetto dell'atto presupposto, e, comunque, dichiarare il difetto dell'Agenzia Entrate Riscossione di poter agire esecutivamente. Il tutto con vittoria di spese e competenze