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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.04.2025 e vertente
TRA
c.f rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti collazionata telematicamente all'atto di citazione (doc. 1), dall'Avv.to LORENZO DI
GAUDIO, presso il cui studio, in Bologna, P.zza San Martino n.9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
E
, c.f , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Bologna, via FR ES n.6;
CONVENUTA-OPPOSTA
E
Corte d'Appello di Milano c.f Controparte_3 Controparte_4
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2 CP_5 dello Stato, c.f , ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Bologna, via C.F._2
FR ES n.6;
CONVENUTO-OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_6
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 bis e note conclusionali autorizzate depositate rispettivamente in data
24.04.2025 (parte opponente) e 11.04.2025 (parte opposta)” (cfr. verbale d'udienza del 30.04.2025).
FATTO
Con atto di citazione, notificato alle controparti a mezzo pec in data 10.03.2024, Pt_1 ha promosso opposizione ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. avverso l'avviso di intimazione
[...]
di pagamento n. 02020239005779643000 , notificatogli il 20.02.2024 (rectius ex actis il 19.02.2024)
e sottese cartelle di pagamento chiedendo all'intestato Tribunale, previa “sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del titolo”, di:
“annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace Intimazione di pagamento n.
02020239005779643000 emessa dall' riferita alle cartelle: n. Controparte_1
02020130007187771000 asseritamente notificata in data 14.05.2013 per € 1.010,85 riferita a contravvenzioni al CdS del Comune di;
n. 02020180014708045000 asseritamente CP_6 notificata il 05.11.2018 per € 1.000,00 riferita a multe e ammende del 2016 Corte d'Appello di
Milano, n. 020202000026533385000 asseritamente notificata il 08.11.2021 per l'importo di €
19.403,87 riferita spese di giustizia Corte d'Appello di Milano, atti mai notificati all'opponente , nonché ogni atto ad essa prodromico e/o consequenziale” e, in via subordinata, di “annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace l'atto ed il contenuto sanzionatorio e gli interessi per intervenuta prescrizione; Con vittoria delle spese di lite”.
Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti-opposti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.06.2024, nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c.si sono costituiti in giudizio, per il tramite della difesa erariale, l' (nonché Controparte_7 [...]
) ed il (parti di cui è stata Controparte_8 Controparte_3 revocata la contumacia all'udienza del 19.09.2024).
E', dunque, rimasto contumace, relativamente alle contestazioni inerenti la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione opposta, n. 02020130007187771000, il . Controparte_6
La difesa erariale, per quanto di competenza, ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale, di “dichiarare la nullità/inammissibilità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c. nei sensi di cui in narrativa” oltreché
“dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, per l'effetto dichiarare la sussistenza della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, competente per territorio, con riferimento ai motivi concernenti crediti da obbligazioni tributarie (ossia contributo unificato e imposta di registro), come meglio esposto in narrativa” e, nel merito, di “ valutare l'opportunità di estendere il
2 contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., a;
respingere l'opposizione siccome Controparte_9 inammissibile e comunque infondata;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Indi, disattesa l'eccepita nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. ed istanza di integrazione del contraddittorio, la causa, istruita documentalmente (non reiterata l'istanza cautelare all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19.09.2024), all'udienza del 30.04.2025, frattanto mutato il GI (il quale ha dato atto, tra l'altro, che “non risulta sollevata in prima udienza la questione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale in relazione alle sanzioni per violazione del codice della strada di tal ché è precluso sul punto ogni rilievo nella presente sede”), è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. anteriormente depositate, nonché note conclusionali integrative autorizzate depositate rispettivamente in data 24.04.2025 (quanto all'opponente) ed 11.04.2025 (quanto alle parti opposte costituite con l'Avvocatura distrettuale dello
Stato).
DIRITTO
1- In limine, sui motivi di opposizione.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione 'preventiva' all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (opposizione a precetto o equivalente: id est opposizione a cartella esattoriale o avviso di mora/intimazione di pagamento sul rilievo dell'omessa notifica della cartella presupposta) per motivi inerenti l'an ed il quantum del credito azionato è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass.
3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Per converso, i vizi afferenti al quomodo (regolarità formale) dell'esecuzione iniziata (id est, con l'atto di pignoramento) o solo preannunciata (con il precetto o atti equipollenti: id est nelle esecuzioni esattoriali, la cartella di pagamento e avviso di mora) sono suscettibili di essere dedotti con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale, o se carente, effettiva conoscenza dell'atto in contestazione.
3 Con la precisazione che laddove l'omessa notifica di un atto presupposto (cartella di pagamento) è dedotta in funzione della intervenuta prescrizione del credito, il vizio ridonda su un motivo di opposizione all'esecuzione (quale elemento costitutivo dell'asserito fatto estintivo della pretesa).
La giurisdizione e competenza (per materia e valore) del giudice, nelle opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., si fonda sulla natura del credito in contestazione.
Ciò precisato, occorre esaminare partitamente i motivi di opposizione dedotti anche in relazione alla natura (eterogenea) dei crediti sottesi alla intimazione di pagamento opposta e vizi dedotti, non senza rammentare che l'avviso di mora o intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973 costituisce un mero sollecito di pagamento con il quale il contribuente viene reso edotto della esistenza di pregresse posizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale (i) a suo tempo notificata (e), sinteticamente richiamate, sicché non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì atto prodromico della medesima (al più equiparabile ad un precetto in rinnovazione).
Priva di pregio è, dunque, la censura di omessa motivazione dell'atto di intimazione in esame, essendo sufficiente, come nella specie riportato, il mero richiamo alle cartelle di pagamento presupposte con precisazione della natura del credito, anno di riferimento del debito, ente che ha emesso il ruolo e data di (asserita) notifica della cartella di pagamento.
Ciò precisato, a sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito vizi formali, sussumibili nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. , tempestivamente dedotti (cfr. notifica dell'intimazione il 19.02.2024; opposizione notificata alle controparti a mezzo pec in data 10.03.2024 ed iscritta a ruolo l'11.03.2024) quali:
1) la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, ovvero delle cartelle di pagamento e atti prodromici, quale vizio in sé inficiante di nullità la successiva intimazione opposta (per omessa notifica del titolo esecutivo presupposto e conseguente violazione del diritto di difesa);
2) la carenza di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto presupposto
(censura ritenuta infondata, alla luce di quanto sopra chiarito);
3) l'omessa/imprecisa indicazione delle violazioni di riferimento e del calcolo effettuato per determinare l'importo dell'intimazione.
Inoltre, l'opponente ha eccepito, quale motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei crediti portati nell'intimazione e dei relativi interessi, precisando in atto di citazione di “tutti i crediti contenuti nell'intimazione di pagamento”.
4 In sede di note conclusionali autorizzate, dopo che il GI ha rammentato in udienza che ““in tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare” (Cass. pen. n. 18355 del
19/03/2014)”) , parte opponente ha insistito nella censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, osservando che “a ben vedere i motivi di opposizione si limitano a contestare la mancata notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella esattoriale (che è risultata all'esito dell'istruttoria non notificata) oltre a diversi motivi che lamentano la carenza di motivazione dell'atto impugnato, poiché nell'atto notificato mancano elementi necessari e imprescindibili come il riferimento alla sentenza ed i criteri di calcolo…. La mancata notifica della cartella esattoriale è questione preliminare e dirimente alla soluzione del caso di specie…. La carenza di tali informazioni necessarie e imprescindibili non consentono il corretto esercizio del diritto di difesa...
In merito alla prescrizione risulta pacifico, in tema di spese e crediti di giustizia la prescrizione del credito è quella ordinaria decennale. Pertanto, tale credito non è prescritto attesa la notifica dell'atto interruttivo (intimazione di pagamento) entro il termine suddetto che decorre dalla pubblicazione della sentenza definitiva emessa nel 2014. L'eccezione, però è da ritenersi fondata in relazioni alle prescrizioni quinquennali (violazioni CdS, sanzioni amministrative ed interessi, Iva,
Irpef, tassa rifiuti che prevedono prescrizioni brevi)” e comunque “da intendersi in via subordinata… alla declaratoria di nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto da ritenersi assorbente”.
2. 1 Sul credito di cui alla cartella di pagamento la cartella 02020130007187771000
Passando, quindi, in rassegna le contestazioni inerenti le singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, assorbito ogni ulteriore rilievo, è fondata l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in relazione al credito intimato di cui alla cartella di pagamento presupposta n.
02020130007187771000 per € 1.010,85 riferita a contravvenzione al codice della strada, anno
2010, del . Controparte_6
In relazione alla suddetta cartella, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la notifica risulta documentata ed effettivamente perfezionatasi in data 14.05.2013, a mani proprie del destinatario (cfr. avviso di ricevimento all.4 fascicolo parte opposta;
in alto Controparte_2
a destra il numero della cartella notificata).
Tuttavia, dalla data di notifica della suddetta cartella del 14.05.2013 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (del 19.02.2024) non risultano depositati atti interruttivi della prescrizione, entro il quinquennio ex art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, di tal chè,
5 assorbito ogni ulteriore rilievo, il credito in questione risulta, come eccepito dall'opponente, ampiamente prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel febbraio
2024.
L'opposizione in esame, pertanto, merita accoglimento in parte qua con conseguente annullamento della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta n.
02020130007187771000 per € 1.010,85 riferita a contravvenzioni al codice della strada, anno
2010, del per intervenuta prescrizione del credito, maturata successivamente Controparte_6 alla notifica della cartella di pagamento e prima dell'intimazione di pagamento opposta.
2.2 Sui crediti tributari di cui alla cartella di pagamento n. 020202000026533385000.
Difetto di giurisdizione.
In relazione alla censura afferente l'omessa notifica della cartella n. 020202000026533385000 per l'importo di € 19.403,87 (e correlata eccezione di prescrizione del credito sotteso), merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla convenuta opposta di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in favore del giudice tributario, limitatamente ai crediti intimati, con correlati accessori, a titolo di “imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19), in quanto di natura tributaria ( cfr. Cass., Sezioni Unite, 21.7.1998 n. 7133
e Cass., Sezioni Unite, 7.7.2014 n. 15425; Sez. U, Sentenza n. 5994 del 17/04/2012, anche quanto all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della notifica della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, “rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi”).
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione e si profila, dunque, una questione di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario;
prima del compimento di un atto “esecutivo” in senso stretto, come nella specie
(in sede di opposizione 'preventiva' ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. a cartella di pagamento o intimazione di pagamento) non è seriamente dubitabile che la giurisdizione appartenga al giudice tributario.
Con l'ulteriore precisazione, ad abundantiam, che “tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione, che il vizio o la mancanza della notifica non ha garantito, così rendendosi possibile solo con quel compimento ed in quel momento l'impugnazione di detti atti e la contestazione della pretesa tributaria, sia in
6 via formale (cioè proprio e/o anche per il vizio o la mancanza di notificazione), sia in via eventualmente sostanziale (cioè con riferimento alla sussistenza della pretesa indicata nella cartella)” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
In definitiva, ad abundantiam, anche “l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario
[Cass., Sez. U., 5 giugno 2017, n. 13913; cfr. anche Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8618 che traccia i confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria;
Cass., Sez. U., 13 giugno 2017, n.
14648, ove si afferma che anche il sollecito o intimazione di pagamento inviato al contribuente non rientra tra gli atti della esecuzione forzata, potendosi assimilare all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile dinanzi al giudice tributario;
in tal senso anche Cass. Ordinanza del 17/06/2024 n. 16743/5), fermo restando che “sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”].
Ed infatti, come ormai definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 114/2018) e dell'art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, il discriminen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria è da ricercarsi nella natura del credito oggetto della richiesta pagamento e va così individuato:
- “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi
i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo (id est pignoramento), in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
-alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Corte a Sez. U. n. 7822 del
2020 e ribadito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 e n. 1394 del 18.01.2022).
7 Più di recente, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024, hanno ribadito
(sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, n. 18505 del 2013), che:
1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs.
n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 co. 2 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni, una volta iniziata l'esecuzione, si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (id est avverso l'atto di pignoramento e atti esecutivi successivi), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (fatte valere con opposizione preventiva alla cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione di pagamento o con opposizione all'atto di pignoramento per nullità derivata dall'omessa/irregolare notifica del titolo/cartella di pagamento), si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Con la precisazione che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria (id est, dal pignoramento) successivi alla sua notificazione” (Cass. ord. n. 32539 del 14/12/2024), tra i quali non rientra l'intimazione di pagamento (mero atto prodromico all'esecuzione).
In termini, da ultimo, la Suprema Corte (Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024), ha ribadito che l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 “ non è atto dell'esecuzione esattoriale
e si limita a preannunciarla” di tal chè “spetta alla giurisdizione del giudice tributario
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ”; ed ancora “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., per i crediti di natura tributaria è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass. n. 6436 del 11/03/2025 ).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente in relazione
8 alle censure mosse, per il tramite dell'opposizione alla intimazione di pagamento, alla presupposta cartella di pagamento n. 020202000026533385000 limitatamente ai crediti intimati di natura tributaria: “imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19). CP_1
2.3. Sui residui crediti. omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.
In relazione, poi, alla cartella di pagamento n. 02020180014708045000 richiamata nell'intimazione di pagamento opposta ed asseritamente notificata il 05.11.2018 per € 1.000,00 riferita a multe e ammende del 2016 Corte d'Appello di Milano, l'eccezione di mancata notifica della cartella (rectius, mancato perfezionamento dell'iter notificatorio) è fondata, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile.
Ed infatti, la documentazione versata in atti dall' (cfr. all. 5 alla comparsa costitutiva) non CP_11
prova, contrariamente a quanto assunto dalla stessa, il perfezionamento della notifica della suddetta cartella di pagamento ex art. 60 lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., solo asseritamente avvenuto in data 5.11.2018 come indicato nell'intimazione di pagamento opposta.
In dettaglio, la notificazione delle cartelle di pagamento nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata, ai fini che ci occupano (cartella recapitata all'indirizzo di residenza del destinatario, temporaneamente irreperibile, come attestato dagli accessi ivi indicati), “secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi
(o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile”.
Sul punto, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 27729 del 2024 (nel solco dei principi delle S.U. Cass. n. 10012/2021) nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario (ovvero temporanea assenza) “all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art.
26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014; conf Cass., Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018).
Con la conseguenza che non può ritenersi provata l'effettiva notifica della cartella di pagamento nel caso di specie sulla base della documentazione depositata, non comprovante l'effettiva spedizione e ricezione della raccomandata informativa (cfr. sul punto Cassazione n.
9 27446/2022 “l''art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, codice procedura civile l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte A tale riguardo deve essere fornita dall'amministrazione finanziaria la prova della spedizione e della ricezione di tale raccomandata, pena la nullità dell'atto”).
Ugualmente è a dirsi -in relazione ai crediti per cui sussiste la giurisdizione dell'adito
Tribunale (fondati su RUOLO N. 2020/000481 Atti giudiziari anno 2014, per sorte capitale Spese processuali € 6.621,15 e Cassa depositi e prestiti - cassa ammende € 1.500,00, oltre interessi di mora e accessori, per un totale alla data dell'intimazione di pagamento di € 7.337,61 e 1662,31) e per le medesime ragioni in relazione alla “asserita” e non provata notifica della cartella di pagamento n. 020202000026533385000.
Non risulta, infatti, documentato da parte opposta l'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento suddetta al destinatario/odierno opponente, in difetto di prova
(non fornita) dell'effettiva spedizione e ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
(cfr. all. 6, ultima pagina relativa alla notifica della cartella, non compilata; nonchè all. 7, documentate le verifiche effettuate e temporanea assenza del destinatario al momento della notifica, nonchè il deposito presso la casa comunale, ma non la spedizione e ricezione della raccomandata informativa al destinatario;
cfr. ult. pagina, mera copia informale di avviso di ricevimento non compilata né sottoscritta dall'agente incaricato né recante alcuna data di effettiva spedizione o 'ricevimento' o mancata consegna).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. richiamo delle note conclusionali depositate in data 24.04.2025 all'udienza del 30.04.2025) ha ridotto i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., rinunciando al motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in parte qua (riconoscendo che i crediti in esame, alla stregua della documentazione prodotta, dies a quo della prescrizione, decennale, e valenza interruttiva dell'intimazione di pagamento opposta, non sono prescritti), anche al fine di perimetrare il sindacato dell'adito
Giudice civile.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, in ossequio ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ampia ricognizione di Cass. ordinanza n. 27424 del 20231, in materia di crediti non tributari, sui limiti della sanatoria per raggiungimento dello scopo delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.), che il vizio di nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta non risulti sanato, per raggiungimento dello scopo, dall'opposizione ex art. 617 c.p.c. della successiva intimazione di pagamento in esame, tempestivamente proposta, con conseguente declaratoria di nullità (derivata) di quest'ultima in parte qua, come tale inefficace quale atto prodromico all'esecuzione esattoriale preannunciata, in assenza di notifica della cartella di pagamento presupposta ivi richiamata.
Tuttavia, considerato il tenore dell'atto di opposizione, nel quale risulta formulata, come motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., espressamente, l'eccezione di prescrizione “di tutti
i crediti”contenuti nell'intimazione di pagamento, dunque anche dei crediti per spese di giustizia in esame (così partitamente indicate anche nell'intimazione opposta), della riduzione della domanda oppositiva in parte qua (essendo sempre 'servente' il motivo di opposizione ex art. 617
c.p.c. alla disamina dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., per evidenti esigenze di effettività della tutela, ragionevole durata del processo ed economicità dei mezzi giuridici) si terrà conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, valutato l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 co.1 solo su credito di € 1010,85 e 617 co. 1 c.p.c. nei limiti di cui sopra, difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari di maggior importo, rinuncia all'eccezione di prescrizione sui residui crediti per spese di giustizia, recupero multe e ammende in sede di note conclusionali autorizzate) sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) visto l'art. 37 c.p.c., DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 co. 2 L. 69/2009, in relazione ai motivi di opposizione inerenti i soli crediti di natura tributaria, imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19), di cui alla cartella di pagamento n. 020202000026533385000 sottesa all'intimazione opposta;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., ACCERTA l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente relativamente credito di cui alla
11 cartella di pagamento n. 02020130007187771000 per € 1.010,85, per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della cartella di pagamento ed inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente al suddetto credito;
3) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., dichiara la nullità (derivata) parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 02020239005779643000 , per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento n. 02020180014708045000 e , nei limiti della ritenuta sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale, esclusi i crediti sub 1), della cartella di pagamento n. 020202000026533385000;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 19/06/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La regola generale - dell'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede già in sé un temperamento, dovendo modularsi l'onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio ed alla tipologia e finalità del singolo atto viziato”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30.04.2025 e vertente
TRA
c.f rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti collazionata telematicamente all'atto di citazione (doc. 1), dall'Avv.to LORENZO DI
GAUDIO, presso il cui studio, in Bologna, P.zza San Martino n.9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
E
, c.f , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Bologna, via FR ES n.6;
CONVENUTA-OPPOSTA
E
Corte d'Appello di Milano c.f Controparte_3 Controparte_4
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2 CP_5 dello Stato, c.f , ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Bologna, via C.F._2
FR ES n.6;
CONVENUTO-OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_6
CONVENUTO-OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI: “Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 bis e note conclusionali autorizzate depositate rispettivamente in data
24.04.2025 (parte opponente) e 11.04.2025 (parte opposta)” (cfr. verbale d'udienza del 30.04.2025).
FATTO
Con atto di citazione, notificato alle controparti a mezzo pec in data 10.03.2024, Pt_1 ha promosso opposizione ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. avverso l'avviso di intimazione
[...]
di pagamento n. 02020239005779643000 , notificatogli il 20.02.2024 (rectius ex actis il 19.02.2024)
e sottese cartelle di pagamento chiedendo all'intestato Tribunale, previa “sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del titolo”, di:
“annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace Intimazione di pagamento n.
02020239005779643000 emessa dall' riferita alle cartelle: n. Controparte_1
02020130007187771000 asseritamente notificata in data 14.05.2013 per € 1.010,85 riferita a contravvenzioni al CdS del Comune di;
n. 02020180014708045000 asseritamente CP_6 notificata il 05.11.2018 per € 1.000,00 riferita a multe e ammende del 2016 Corte d'Appello di
Milano, n. 020202000026533385000 asseritamente notificata il 08.11.2021 per l'importo di €
19.403,87 riferita spese di giustizia Corte d'Appello di Milano, atti mai notificati all'opponente , nonché ogni atto ad essa prodromico e/o consequenziale” e, in via subordinata, di “annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace l'atto ed il contenuto sanzionatorio e gli interessi per intervenuta prescrizione; Con vittoria delle spese di lite”.
Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti-opposti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.06.2024, nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c.si sono costituiti in giudizio, per il tramite della difesa erariale, l' (nonché Controparte_7 [...]
) ed il (parti di cui è stata Controparte_8 Controparte_3 revocata la contumacia all'udienza del 19.09.2024).
E', dunque, rimasto contumace, relativamente alle contestazioni inerenti la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione opposta, n. 02020130007187771000, il . Controparte_6
La difesa erariale, per quanto di competenza, ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale, di “dichiarare la nullità/inammissibilità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c. nei sensi di cui in narrativa” oltreché
“dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, per l'effetto dichiarare la sussistenza della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, competente per territorio, con riferimento ai motivi concernenti crediti da obbligazioni tributarie (ossia contributo unificato e imposta di registro), come meglio esposto in narrativa” e, nel merito, di “ valutare l'opportunità di estendere il
2 contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., a;
respingere l'opposizione siccome Controparte_9 inammissibile e comunque infondata;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Indi, disattesa l'eccepita nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. ed istanza di integrazione del contraddittorio, la causa, istruita documentalmente (non reiterata l'istanza cautelare all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19.09.2024), all'udienza del 30.04.2025, frattanto mutato il GI (il quale ha dato atto, tra l'altro, che “non risulta sollevata in prima udienza la questione di incompetenza per materia dell'adito Tribunale in relazione alle sanzioni per violazione del codice della strada di tal ché è precluso sul punto ogni rilievo nella presente sede”), è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. anteriormente depositate, nonché note conclusionali integrative autorizzate depositate rispettivamente in data 24.04.2025 (quanto all'opponente) ed 11.04.2025 (quanto alle parti opposte costituite con l'Avvocatura distrettuale dello
Stato).
DIRITTO
1- In limine, sui motivi di opposizione.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione 'preventiva' all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (opposizione a precetto o equivalente: id est opposizione a cartella esattoriale o avviso di mora/intimazione di pagamento sul rilievo dell'omessa notifica della cartella presupposta) per motivi inerenti l'an ed il quantum del credito azionato è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass.
3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Per converso, i vizi afferenti al quomodo (regolarità formale) dell'esecuzione iniziata (id est, con l'atto di pignoramento) o solo preannunciata (con il precetto o atti equipollenti: id est nelle esecuzioni esattoriali, la cartella di pagamento e avviso di mora) sono suscettibili di essere dedotti con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale, o se carente, effettiva conoscenza dell'atto in contestazione.
3 Con la precisazione che laddove l'omessa notifica di un atto presupposto (cartella di pagamento) è dedotta in funzione della intervenuta prescrizione del credito, il vizio ridonda su un motivo di opposizione all'esecuzione (quale elemento costitutivo dell'asserito fatto estintivo della pretesa).
La giurisdizione e competenza (per materia e valore) del giudice, nelle opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., si fonda sulla natura del credito in contestazione.
Ciò precisato, occorre esaminare partitamente i motivi di opposizione dedotti anche in relazione alla natura (eterogenea) dei crediti sottesi alla intimazione di pagamento opposta e vizi dedotti, non senza rammentare che l'avviso di mora o intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973 costituisce un mero sollecito di pagamento con il quale il contribuente viene reso edotto della esistenza di pregresse posizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale (i) a suo tempo notificata (e), sinteticamente richiamate, sicché non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì atto prodromico della medesima (al più equiparabile ad un precetto in rinnovazione).
Priva di pregio è, dunque, la censura di omessa motivazione dell'atto di intimazione in esame, essendo sufficiente, come nella specie riportato, il mero richiamo alle cartelle di pagamento presupposte con precisazione della natura del credito, anno di riferimento del debito, ente che ha emesso il ruolo e data di (asserita) notifica della cartella di pagamento.
Ciò precisato, a sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito vizi formali, sussumibili nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. , tempestivamente dedotti (cfr. notifica dell'intimazione il 19.02.2024; opposizione notificata alle controparti a mezzo pec in data 10.03.2024 ed iscritta a ruolo l'11.03.2024) quali:
1) la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, ovvero delle cartelle di pagamento e atti prodromici, quale vizio in sé inficiante di nullità la successiva intimazione opposta (per omessa notifica del titolo esecutivo presupposto e conseguente violazione del diritto di difesa);
2) la carenza di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto presupposto
(censura ritenuta infondata, alla luce di quanto sopra chiarito);
3) l'omessa/imprecisa indicazione delle violazioni di riferimento e del calcolo effettuato per determinare l'importo dell'intimazione.
Inoltre, l'opponente ha eccepito, quale motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dei crediti portati nell'intimazione e dei relativi interessi, precisando in atto di citazione di “tutti i crediti contenuti nell'intimazione di pagamento”.
4 In sede di note conclusionali autorizzate, dopo che il GI ha rammentato in udienza che ““in tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare” (Cass. pen. n. 18355 del
19/03/2014)”) , parte opponente ha insistito nella censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, osservando che “a ben vedere i motivi di opposizione si limitano a contestare la mancata notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella esattoriale (che è risultata all'esito dell'istruttoria non notificata) oltre a diversi motivi che lamentano la carenza di motivazione dell'atto impugnato, poiché nell'atto notificato mancano elementi necessari e imprescindibili come il riferimento alla sentenza ed i criteri di calcolo…. La mancata notifica della cartella esattoriale è questione preliminare e dirimente alla soluzione del caso di specie…. La carenza di tali informazioni necessarie e imprescindibili non consentono il corretto esercizio del diritto di difesa...
In merito alla prescrizione risulta pacifico, in tema di spese e crediti di giustizia la prescrizione del credito è quella ordinaria decennale. Pertanto, tale credito non è prescritto attesa la notifica dell'atto interruttivo (intimazione di pagamento) entro il termine suddetto che decorre dalla pubblicazione della sentenza definitiva emessa nel 2014. L'eccezione, però è da ritenersi fondata in relazioni alle prescrizioni quinquennali (violazioni CdS, sanzioni amministrative ed interessi, Iva,
Irpef, tassa rifiuti che prevedono prescrizioni brevi)” e comunque “da intendersi in via subordinata… alla declaratoria di nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto da ritenersi assorbente”.
2. 1 Sul credito di cui alla cartella di pagamento la cartella 02020130007187771000
Passando, quindi, in rassegna le contestazioni inerenti le singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, assorbito ogni ulteriore rilievo, è fondata l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in relazione al credito intimato di cui alla cartella di pagamento presupposta n.
02020130007187771000 per € 1.010,85 riferita a contravvenzione al codice della strada, anno
2010, del . Controparte_6
In relazione alla suddetta cartella, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la notifica risulta documentata ed effettivamente perfezionatasi in data 14.05.2013, a mani proprie del destinatario (cfr. avviso di ricevimento all.4 fascicolo parte opposta;
in alto Controparte_2
a destra il numero della cartella notificata).
Tuttavia, dalla data di notifica della suddetta cartella del 14.05.2013 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (del 19.02.2024) non risultano depositati atti interruttivi della prescrizione, entro il quinquennio ex art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, di tal chè,
5 assorbito ogni ulteriore rilievo, il credito in questione risulta, come eccepito dall'opponente, ampiamente prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel febbraio
2024.
L'opposizione in esame, pertanto, merita accoglimento in parte qua con conseguente annullamento della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta n.
02020130007187771000 per € 1.010,85 riferita a contravvenzioni al codice della strada, anno
2010, del per intervenuta prescrizione del credito, maturata successivamente Controparte_6 alla notifica della cartella di pagamento e prima dell'intimazione di pagamento opposta.
2.2 Sui crediti tributari di cui alla cartella di pagamento n. 020202000026533385000.
Difetto di giurisdizione.
In relazione alla censura afferente l'omessa notifica della cartella n. 020202000026533385000 per l'importo di € 19.403,87 (e correlata eccezione di prescrizione del credito sotteso), merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla convenuta opposta di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in favore del giudice tributario, limitatamente ai crediti intimati, con correlati accessori, a titolo di “imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19), in quanto di natura tributaria ( cfr. Cass., Sezioni Unite, 21.7.1998 n. 7133
e Cass., Sezioni Unite, 7.7.2014 n. 15425; Sez. U, Sentenza n. 5994 del 17/04/2012, anche quanto all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della notifica della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, “rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi”).
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione e si profila, dunque, una questione di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario;
prima del compimento di un atto “esecutivo” in senso stretto, come nella specie
(in sede di opposizione 'preventiva' ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. a cartella di pagamento o intimazione di pagamento) non è seriamente dubitabile che la giurisdizione appartenga al giudice tributario.
Con l'ulteriore precisazione, ad abundantiam, che “tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione, che il vizio o la mancanza della notifica non ha garantito, così rendendosi possibile solo con quel compimento ed in quel momento l'impugnazione di detti atti e la contestazione della pretesa tributaria, sia in
6 via formale (cioè proprio e/o anche per il vizio o la mancanza di notificazione), sia in via eventualmente sostanziale (cioè con riferimento alla sussistenza della pretesa indicata nella cartella)” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
In definitiva, ad abundantiam, anche “l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario
[Cass., Sez. U., 5 giugno 2017, n. 13913; cfr. anche Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8618 che traccia i confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria;
Cass., Sez. U., 13 giugno 2017, n.
14648, ove si afferma che anche il sollecito o intimazione di pagamento inviato al contribuente non rientra tra gli atti della esecuzione forzata, potendosi assimilare all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile dinanzi al giudice tributario;
in tal senso anche Cass. Ordinanza del 17/06/2024 n. 16743/5), fermo restando che “sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”].
Ed infatti, come ormai definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 (come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 114/2018) e dell'art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, il discriminen tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria è da ricercarsi nella natura del credito oggetto della richiesta pagamento e va così individuato:
- “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi
i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo (id est pignoramento), in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
-alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Corte a Sez. U. n. 7822 del
2020 e ribadito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 e n. 1394 del 18.01.2022).
7 Più di recente, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024, hanno ribadito
(sostanzialmente nello stesso senso, ex plurimis, n. 18505 del 2013), che:
1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs.
n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 co. 2 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni, una volta iniziata l'esecuzione, si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (id est avverso l'atto di pignoramento e atti esecutivi successivi), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (fatte valere con opposizione preventiva alla cartella di pagamento, avviso di mora o intimazione di pagamento o con opposizione all'atto di pignoramento per nullità derivata dall'omessa/irregolare notifica del titolo/cartella di pagamento), si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Con la precisazione che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria (id est, dal pignoramento) successivi alla sua notificazione” (Cass. ord. n. 32539 del 14/12/2024), tra i quali non rientra l'intimazione di pagamento (mero atto prodromico all'esecuzione).
In termini, da ultimo, la Suprema Corte (Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024), ha ribadito che l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 “ non è atto dell'esecuzione esattoriale
e si limita a preannunciarla” di tal chè “spetta alla giurisdizione del giudice tributario
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ”; ed ancora “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., per i crediti di natura tributaria è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass. n. 6436 del 11/03/2025 ).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente in relazione
8 alle censure mosse, per il tramite dell'opposizione alla intimazione di pagamento, alla presupposta cartella di pagamento n. 020202000026533385000 limitatamente ai crediti intimati di natura tributaria: “imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19). CP_1
2.3. Sui residui crediti. omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.
In relazione, poi, alla cartella di pagamento n. 02020180014708045000 richiamata nell'intimazione di pagamento opposta ed asseritamente notificata il 05.11.2018 per € 1.000,00 riferita a multe e ammende del 2016 Corte d'Appello di Milano, l'eccezione di mancata notifica della cartella (rectius, mancato perfezionamento dell'iter notificatorio) è fondata, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile.
Ed infatti, la documentazione versata in atti dall' (cfr. all. 5 alla comparsa costitutiva) non CP_11
prova, contrariamente a quanto assunto dalla stessa, il perfezionamento della notifica della suddetta cartella di pagamento ex art. 60 lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., solo asseritamente avvenuto in data 5.11.2018 come indicato nell'intimazione di pagamento opposta.
In dettaglio, la notificazione delle cartelle di pagamento nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata, ai fini che ci occupano (cartella recapitata all'indirizzo di residenza del destinatario, temporaneamente irreperibile, come attestato dagli accessi ivi indicati), “secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi
(o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile”.
Sul punto, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 27729 del 2024 (nel solco dei principi delle S.U. Cass. n. 10012/2021) nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario (ovvero temporanea assenza) “all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art.
26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014; conf Cass., Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018).
Con la conseguenza che non può ritenersi provata l'effettiva notifica della cartella di pagamento nel caso di specie sulla base della documentazione depositata, non comprovante l'effettiva spedizione e ricezione della raccomandata informativa (cfr. sul punto Cassazione n.
9 27446/2022 “l''art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, codice procedura civile l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte A tale riguardo deve essere fornita dall'amministrazione finanziaria la prova della spedizione e della ricezione di tale raccomandata, pena la nullità dell'atto”).
Ugualmente è a dirsi -in relazione ai crediti per cui sussiste la giurisdizione dell'adito
Tribunale (fondati su RUOLO N. 2020/000481 Atti giudiziari anno 2014, per sorte capitale Spese processuali € 6.621,15 e Cassa depositi e prestiti - cassa ammende € 1.500,00, oltre interessi di mora e accessori, per un totale alla data dell'intimazione di pagamento di € 7.337,61 e 1662,31) e per le medesime ragioni in relazione alla “asserita” e non provata notifica della cartella di pagamento n. 020202000026533385000.
Non risulta, infatti, documentato da parte opposta l'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento suddetta al destinatario/odierno opponente, in difetto di prova
(non fornita) dell'effettiva spedizione e ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
(cfr. all. 6, ultima pagina relativa alla notifica della cartella, non compilata; nonchè all. 7, documentate le verifiche effettuate e temporanea assenza del destinatario al momento della notifica, nonchè il deposito presso la casa comunale, ma non la spedizione e ricezione della raccomandata informativa al destinatario;
cfr. ult. pagina, mera copia informale di avviso di ricevimento non compilata né sottoscritta dall'agente incaricato né recante alcuna data di effettiva spedizione o 'ricevimento' o mancata consegna).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. richiamo delle note conclusionali depositate in data 24.04.2025 all'udienza del 30.04.2025) ha ridotto i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., rinunciando al motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in parte qua (riconoscendo che i crediti in esame, alla stregua della documentazione prodotta, dies a quo della prescrizione, decennale, e valenza interruttiva dell'intimazione di pagamento opposta, non sono prescritti), anche al fine di perimetrare il sindacato dell'adito
Giudice civile.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, in ossequio ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ampia ricognizione di Cass. ordinanza n. 27424 del 20231, in materia di crediti non tributari, sui limiti della sanatoria per raggiungimento dello scopo delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.), che il vizio di nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta non risulti sanato, per raggiungimento dello scopo, dall'opposizione ex art. 617 c.p.c. della successiva intimazione di pagamento in esame, tempestivamente proposta, con conseguente declaratoria di nullità (derivata) di quest'ultima in parte qua, come tale inefficace quale atto prodromico all'esecuzione esattoriale preannunciata, in assenza di notifica della cartella di pagamento presupposta ivi richiamata.
Tuttavia, considerato il tenore dell'atto di opposizione, nel quale risulta formulata, come motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., espressamente, l'eccezione di prescrizione “di tutti
i crediti”contenuti nell'intimazione di pagamento, dunque anche dei crediti per spese di giustizia in esame (così partitamente indicate anche nell'intimazione opposta), della riduzione della domanda oppositiva in parte qua (essendo sempre 'servente' il motivo di opposizione ex art. 617
c.p.c. alla disamina dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., per evidenti esigenze di effettività della tutela, ragionevole durata del processo ed economicità dei mezzi giuridici) si terrà conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, valutato l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 co.1 solo su credito di € 1010,85 e 617 co. 1 c.p.c. nei limiti di cui sopra, difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari di maggior importo, rinuncia all'eccezione di prescrizione sui residui crediti per spese di giustizia, recupero multe e ammende in sede di note conclusionali autorizzate) sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) visto l'art. 37 c.p.c., DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 co. 2 L. 69/2009, in relazione ai motivi di opposizione inerenti i soli crediti di natura tributaria, imposta di registro” (€ 9.733,76) e “contributo unificato” (€ 670,19), di cui alla cartella di pagamento n. 020202000026533385000 sottesa all'intimazione opposta;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., ACCERTA l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente relativamente credito di cui alla
11 cartella di pagamento n. 02020130007187771000 per € 1.010,85, per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della cartella di pagamento ed inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente al suddetto credito;
3) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., dichiara la nullità (derivata) parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 02020239005779643000 , per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento n. 02020180014708045000 e , nei limiti della ritenuta sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale, esclusi i crediti sub 1), della cartella di pagamento n. 020202000026533385000;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 19/06/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La regola generale - dell'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede già in sé un temperamento, dovendo modularsi l'onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio ed alla tipologia e finalità del singolo atto viziato”.
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