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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3924 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANO Parte_1 C.F._1
LEFEVRE;
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SIMONE MARI;
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , condomina del supercondominio » di viale Ametista 21- Parte_1 CP_1
31, e del condominio relativo alla Palazzina 8 del supercondominio, ha impugnato le CP_1 delibere assunte dall'assemblea condominiale il 18 marzo 2023 contestando, nel merito, le somme iscritte a bilancio a suo carico.
2. Il condominio », corrente in , ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 CP_1
3. Concessi i termini di cui all'art. 189, all'udienza del 09/07/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
4. L'attrice impugna la delibera sotto un duplice profilo.
4.1. Con il primo motivo essa lamenta di non essere stata regolarmente convocata all'assemblea del 18 marzo 2023 e di essere venuta a conoscenza della riunione solamente attraverso l'invio del verbale all'indirizzo PEC del marito, con conseguente annullabilità delle delibere adottate per essere stata essa privata del diritto di partecipazione all'assemblea.
4.1.1. Al riguardo il condominio deduce la validità della convocazione allegando che:
Pag. 1 di 4 - l'invio è avvenuto tramite e-mail ordinaria all'indirizzo utilizzato abitualmente dai coniugi per le comunicazioni condominiali;
Persona_1
- è pervenuta la "notifica di avvenuta lettura" che prova l'effettiva ricezione;
- i coniugi utilizzano congiuntamente tale indirizzo, firmandosi entrambi nelle comunicazioni all'amministratore;
- sussiste una prassi consolidata di utilizzo dell'e-mail ordinaria per le convocazioni.
4.2. Nel merito, contesta la validità dei rendiconti consuntivi degli anni 2019- Parte_1
2022 approvati dall'assemblea, sostenendo che:
- le spese ascrittele non sarebbero dovute, in quanto relative alla sola palazzina 8 e non al supercondominio;
- i pagamenti da lei effettuati non sarebbero stati correttamente contabilizzati;
- sussisterebbero errori e criticità nei bilanci già evidenziati nell'assemblea precedente.
4.2.1. Il condominio deduce al riguardo che l'attrice è debitrice di 6.764,99 € verso il supercondominio;
i pagamenti da lei effettuati sono stati versati su conti correnti diversi da quello del supercondominio, confondendo i codici IBAN della palazzina 8 con quelli del supercondominio;
in un ordinamento di supercondominio, sussistono due entità distinte con relativi bilanci separati;
eventuali crediti della verso la palazzina 8 non possono Pt_1 essere compensati con debiti verso il supercondominio.
5. Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato il principio secondo cui «non può dirsi validamente eseguito l'avviso di convocazione all'assemblea condominiale mediante messaggio di posta elettronica ordinaria» (Cass. Sez. 2, n. 16399 del 18/06/2025), osservando che l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prevede che la convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicata ai condòmini, almeno cinque giorni prima, con forme specificamente determinate: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. La stessa norma prevede che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione comporta l'annullabilità della delibera condominiale. A norma dell'art. 72 disp. att. c.c., poi, il regolamento di condominio non può derogare a tali disposizioni. Ebbene, posto che la comunicazione dell'avviso di convocazione è atto recettizio, il messaggio di posta elettronica ordinaria non dà certezza della consegna della e- mail all'indirizzo del destinatario, a differenza di quanto accade con l'uso della posta elettronica certificata, in cui il gestore del servizio attesta l'effettiva consegna del messaggio così determinando una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista dall'art. 1335 c.c. Già in passato, del resto, la Corte di cassazione aveva affermato che «con l'invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della
Pag. 2 di 4 certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l'indirizzo di posta certificata del destinatario» e che la ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non è «sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria (Cass. Sez. L.,
31/05/2023, n. 15345, in motivazione). Di conseguenza, non rilevano né eventuali comunicazioni del condòmino circa l'utilizzabilità del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria da parte dell'amministratore né l'esistenza di una eventuale prassi formatasi in tal senso, in quanto «L'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice» (così, ancora, Cass. Sez. 2 n. 16399/2025).
Non può del resto ritenersi che la c.d. «conferma di lettura» (altrimenti detta «notifica di lettura», «rapporto di lettura» o simili) di una e-mail possa avere valore probatorio equivalente alla ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, dal momento che essa può essere generata e inviata automaticamente dal sistema informatico del destinatario senza intervento manuale del destinatario stesso e, pertanto, senza che questi abbia necessariamente potuto prendere conoscenza dell'esistenza del messaggio.
Tale strumento, quindi, non consente di dimostrare che l'attrice sia stata debitamente posta in condizione di prendere conoscenza della comunicazione (v., in questi termini, Trib. I Grado
UE, Sez. III, sentenza 07/12/2018, n. 280/17).
L'amministratore del , peraltro, per stessa allegazione del convenuto, ben era CP_1 consapevole del fatto che il messaggio di posta elettronica ordinaria e la relativa conferma di lettura siano strumenti inidonei a dimostrare la ricezione della comunicazione, al punto che con la e-mail contenente la convocazione invitò i condòmini a rispondere al messaggio dando atto di aver ricevuto la convocazione e preannunciò, in difetto, l'invio della comunicazione tramite raccomandata (comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
L'attrice, tuttavia, non ha dato espressa conferma di ricezione della e-mail, e ciò nonostante ad essa non ha fatto seguito l'invio della raccomandata.
La domanda deve pertanto essere accolta, dal momento che l'attrice non ha ricevuto rituale
Pag. 3 di 4 convocazione per l'assemblea.
6. La novità della soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità consente la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, annulla le delibere assunte dall'assemblea del 18 marzo 2023 e compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 15/07/2025
Il Giudice
IC MA
Pag. 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3924 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANO Parte_1 C.F._1
LEFEVRE;
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SIMONE MARI;
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , condomina del supercondominio » di viale Ametista 21- Parte_1 CP_1
31, e del condominio relativo alla Palazzina 8 del supercondominio, ha impugnato le CP_1 delibere assunte dall'assemblea condominiale il 18 marzo 2023 contestando, nel merito, le somme iscritte a bilancio a suo carico.
2. Il condominio », corrente in , ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 CP_1
3. Concessi i termini di cui all'art. 189, all'udienza del 09/07/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
4. L'attrice impugna la delibera sotto un duplice profilo.
4.1. Con il primo motivo essa lamenta di non essere stata regolarmente convocata all'assemblea del 18 marzo 2023 e di essere venuta a conoscenza della riunione solamente attraverso l'invio del verbale all'indirizzo PEC del marito, con conseguente annullabilità delle delibere adottate per essere stata essa privata del diritto di partecipazione all'assemblea.
4.1.1. Al riguardo il condominio deduce la validità della convocazione allegando che:
Pag. 1 di 4 - l'invio è avvenuto tramite e-mail ordinaria all'indirizzo utilizzato abitualmente dai coniugi per le comunicazioni condominiali;
Persona_1
- è pervenuta la "notifica di avvenuta lettura" che prova l'effettiva ricezione;
- i coniugi utilizzano congiuntamente tale indirizzo, firmandosi entrambi nelle comunicazioni all'amministratore;
- sussiste una prassi consolidata di utilizzo dell'e-mail ordinaria per le convocazioni.
4.2. Nel merito, contesta la validità dei rendiconti consuntivi degli anni 2019- Parte_1
2022 approvati dall'assemblea, sostenendo che:
- le spese ascrittele non sarebbero dovute, in quanto relative alla sola palazzina 8 e non al supercondominio;
- i pagamenti da lei effettuati non sarebbero stati correttamente contabilizzati;
- sussisterebbero errori e criticità nei bilanci già evidenziati nell'assemblea precedente.
4.2.1. Il condominio deduce al riguardo che l'attrice è debitrice di 6.764,99 € verso il supercondominio;
i pagamenti da lei effettuati sono stati versati su conti correnti diversi da quello del supercondominio, confondendo i codici IBAN della palazzina 8 con quelli del supercondominio;
in un ordinamento di supercondominio, sussistono due entità distinte con relativi bilanci separati;
eventuali crediti della verso la palazzina 8 non possono Pt_1 essere compensati con debiti verso il supercondominio.
5. Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato il principio secondo cui «non può dirsi validamente eseguito l'avviso di convocazione all'assemblea condominiale mediante messaggio di posta elettronica ordinaria» (Cass. Sez. 2, n. 16399 del 18/06/2025), osservando che l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prevede che la convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicata ai condòmini, almeno cinque giorni prima, con forme specificamente determinate: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. La stessa norma prevede che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione comporta l'annullabilità della delibera condominiale. A norma dell'art. 72 disp. att. c.c., poi, il regolamento di condominio non può derogare a tali disposizioni. Ebbene, posto che la comunicazione dell'avviso di convocazione è atto recettizio, il messaggio di posta elettronica ordinaria non dà certezza della consegna della e- mail all'indirizzo del destinatario, a differenza di quanto accade con l'uso della posta elettronica certificata, in cui il gestore del servizio attesta l'effettiva consegna del messaggio così determinando una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista dall'art. 1335 c.c. Già in passato, del resto, la Corte di cassazione aveva affermato che «con l'invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della
Pag. 2 di 4 certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l'indirizzo di posta certificata del destinatario» e che la ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non è «sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria (Cass. Sez. L.,
31/05/2023, n. 15345, in motivazione). Di conseguenza, non rilevano né eventuali comunicazioni del condòmino circa l'utilizzabilità del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria da parte dell'amministratore né l'esistenza di una eventuale prassi formatasi in tal senso, in quanto «L'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice» (così, ancora, Cass. Sez. 2 n. 16399/2025).
Non può del resto ritenersi che la c.d. «conferma di lettura» (altrimenti detta «notifica di lettura», «rapporto di lettura» o simili) di una e-mail possa avere valore probatorio equivalente alla ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, dal momento che essa può essere generata e inviata automaticamente dal sistema informatico del destinatario senza intervento manuale del destinatario stesso e, pertanto, senza che questi abbia necessariamente potuto prendere conoscenza dell'esistenza del messaggio.
Tale strumento, quindi, non consente di dimostrare che l'attrice sia stata debitamente posta in condizione di prendere conoscenza della comunicazione (v., in questi termini, Trib. I Grado
UE, Sez. III, sentenza 07/12/2018, n. 280/17).
L'amministratore del , peraltro, per stessa allegazione del convenuto, ben era CP_1 consapevole del fatto che il messaggio di posta elettronica ordinaria e la relativa conferma di lettura siano strumenti inidonei a dimostrare la ricezione della comunicazione, al punto che con la e-mail contenente la convocazione invitò i condòmini a rispondere al messaggio dando atto di aver ricevuto la convocazione e preannunciò, in difetto, l'invio della comunicazione tramite raccomandata (comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
L'attrice, tuttavia, non ha dato espressa conferma di ricezione della e-mail, e ciò nonostante ad essa non ha fatto seguito l'invio della raccomandata.
La domanda deve pertanto essere accolta, dal momento che l'attrice non ha ricevuto rituale
Pag. 3 di 4 convocazione per l'assemblea.
6. La novità della soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità consente la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, annulla le delibere assunte dall'assemblea del 18 marzo 2023 e compensa le spese.
Così deciso in Velletri il 15/07/2025
Il Giudice
IC MA
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