Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8426/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Barbara
De Munari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8426/2018 promossa da:
e SOCI Parte_1 [...]
, , in persona Parte_2 Parte_3 Parte_4
del Curatore fallimentare, con l'avv. BUGARO ROMOLO
ATTORE
Contro
, estromesso CP_1
, con l'avv. BERTO ANDREA CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che di seguito si riportano:
“Dato atto del versamento, da parte della sig.ra all'udienza del CP_2
19.12.2024, dell'importo di € 51.975,00, a mezzo di assegni circolari n. 6003163215-
10 per l'importo di € 50.000,00 e n. 6004621312-01 per l'importo di € 1.975,00, tratti su Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, a favore del predetto
Fallimento, rimessi a mani del suo Curatore, dott. , a titolo di Persona_1
conguaglio, dando questi quietanza e rinunciando, conseguentemente, all'ipoteca legale, assegnarsi pagina 1 di 12
residente in [...]
n. 47, per la quota pro indiviso del 50%, il compendio immobiliare, di seguito descritto, attualmente in capo al Fallimento del sig. nato a Santa Giustina in [...]_3
(Pd) il 4.7.1948 - C.F.: - oggi in fallimento - residente in [...]C.F._2
Giustina in Colle (Pd) via Vicinale Pomarolo n. 47, in persona del curatore pro tempore Dott. : Persona_1
fabbricato con terreno pertinenziale esclusivo, sito nel Comune di Santa Giustina in
Colle, Via Vicinale Pomarolo n. 47-49, comprendente:
- un appartamento al piano terra;
- un appartamento al piano primo con accesso indipendente tramite scala esterna;
- un cortile/giardino pertinenziale esclusivo;
così censito nel catasto dei fabbricati:
Comune di Santa Giustina in Colle,
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, sub. 1, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 174 (escluse aree scoperte mq. 169), R.C. Euro 468,68;
- particella 189, sub. 2, Via Vicinale Pomarolo, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,0, superficie catastale totale mq. 167 (escluse aree scoperte mq. 157), R.C. Euro 596,51;
- particella 189, sub. 3, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cortile - bene comune non censibile;
con l'area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita nel catasto terreni:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, ett. 0.06.40, Ente Urbano;
confinante: a nord particelle 437, 190 e 20, ad est particella 20, a sud particella 466, ad ovest particella 437 C.T..
Segnatamente, l'immobile è pervenuto nella disponibilità giuridica del sig. Parte_3
in bonis, poi dichiarato fallito, per atto di Donazione in data 2 aprile 1975 repertorio n.
73.816 notaio di Camposampiero (Pd), debitamente registrato e Persona_2
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova in data 17 aprile
1975 ai numeri 4815 Reg. Gen. e 3906 Reg. Part. L'attuale proprietà garantisce la piena titolarità e disponibilità del diritto oggetto di assegnazione, la sua libertà da pagina 2 di 12 vincoli, oneri reali, privilegi fiscali, azioni di riduzione, pretese di terzi, ipoteche, servitù non apparenti e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento che verrà cancellata a cura e spese della parte assegnataria, assentendo il Curatore, sin d'ora.
Visto quanto all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara, altresì, che:
- il suddetto fabbricato è stato edificato in conformità a licenza edilizia n. 220/70 rilasciata dal Comune di Santa Giustina in Colle (Pd) in data 10.2.1970 e relativa abitabilità in data 17.11.1975;
- è stato rilasciato permesso a costruire in sanatoria n. 521, pratica n. 511 in data
19.6.2008; è stato, inoltre, ottenuto permesso di costruire, a sanatoria, n. 015 del
20.6.2024 (richiesta presentata il 12.12.2023 - prot. n. 14209), e che non sono, a tutt'oggi, state realizzate opere edilizie e mutamenti della destinazione d'uso, necessitanti ulteriore autorizzazione o altri provvedimenti abilitativi, anche in sanatoria, ad eccezione di quanto sopra indicato.
La proprietà non garantisce l'efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti elettrici e idro - termo - sanitari, né la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente e dichiara che:
- il compendio immobiliare in parola è come sopra catastalmente identificato;
- i detti dati di identificazione catastale si riferiscono alle planimetrie depositate presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Padova-Territorio-Servizi Catastali in data 3.3.1993 prot. n. 2033.
- dette planimetrie nonché i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della media catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa, salvo quanto al permesso di costruire n. 015 del 20.6.2024, sopra citato.
Parte assegnataria, dichiara di aver ricevuto copia delle planimetrie e conferma che le stesse sono conformi allo stato di fatto.
Parte assegnataria dichiara, altresì, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la prestazione energetica del compendio in oggetto, comprensive degli attestati di prestazione energetica n. 17402/2024 e n. 17136/2024, redatti in data 9.2.2024 e che si allegano in copia conforme all'originale (docc. A e B).
pagina 3 di 12 L'assegnazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
L'assegnazione è a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
Il non presta la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né l'assegnazione Parte_1
potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità o abusi della cosa assegnata, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
I costi e spese conseguenti all'assegnazione del compendio immobiliare in parola sono a carico della sig.ra ad ogni buon fine, quest'ultima chiede che la base CP_2
imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e
5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, pari ad euro 34.500 (trentaquattromilacinquecento) per la particella 189 sub. 2 ed euro 29.600 (ventinovemilaseicento) per la particella 189 sub. 1.
Chiede, altresì, per l'acquisto del sub 2 in oggetto l'applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa" (Imposta di Registro al 2%) previste dall'art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di acquisto di casa di abitazione non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; a tal fine, edotta che in caso di mendacio o alienazione, anche gratuita, dell'immobile de quo, prima di cinque anni da oggi (salvo acquisto entro un anno dall'alienazione di altro immobile da adibire ad abitazione principale), dovrà versare la differenza fra l'Imposta di Registro agevolata e quella ordinaria, oltre una sopratassa pari al 30% di detta imposta e gli interessi di mora, dichiara:
- di non essere titolare esclusiva o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, neanche in comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà
pagina 4 di 12 su altra casa di abitazione acquistata in proprio o dal coniuge con le agevolazioni del citato art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 o con quelle delle altre norme richiamate nella nota II-bis di detto articolo;
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l'immobile in oggetto.
Le Parti non si sono avvalse di mediatore immobiliare.
Ciò, esposto le Parti convengono, quindi, la trascrizione della disponenda assegnazione a favore della sig.ra del compendio immobiliare in parola, per la quota CP_2
indivisa di ½, chiedendo all'Ill.mo Giudice di ordinare al competente Conservatore di provvedere di conseguenza.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra e, quindi, con l'assegnazione della quota di immobile ed il versamento del prezzo, il e la assegnataria, sig.ra Parte_1 CP_2
null'altro avranno reciprocamente a pretendere in relazione alla assegnazione di
[...]
cui sopra.
Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il e dei Parte_1
soci illimitatamente responsabili e in persona Parte_2 Parte_3 Parte_4
del curatore pro tempore, premesso che: in data 08/10/2015 il Tribunale di Padova dichiarava il detto fallimento;
che il socio fallito risultava proprietario pro indiviso della quota di 1/2 del Parte_3
diritto di piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Santa Giustina in Colle meglio indicato in atti;
che l'immobile era stato oggetto di procedura esecutiva;
che tale immobile risulta in comproprietà con il signor che appariva conveniente per CP_1
la curatela, attesa la non comoda divisibilità in natura del bene, procedere alla vendita con assegnazione della quota di proprietà di spettanza del fallito CP_2
adiva l'intestato Tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione esistente tra il fallito persona fisica e il sig. sull'immobile in questione e la Parte_3 CP_1
divisione del bene.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto il quale nulla opponeva CP_1
alla domanda di divisione, chiedendo però, attesa la comoda divisibilità dell'immobile in due distinte unità abitative, l'assegnazione a ciascuna parte di una unità immobiliare.
All'udienza del 4 luglio 2019 il giudice concedeva ai termini di cui all'art. 183 co. 6
pagina 5 di 12 c.p.c. e rinviava all'udienza del 11.11.2019.
All'udienza del 11.11.2019 le parti insistevano nelle richieste di prova e il Giudice con ordinanza di pari data disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della disposta CTU, il giudice designato, preso atto della presenza di irregolarità urbanistiche ostative alla divisione e per le quali era necessario procedere a sanatoria, concedeva alle parti termini per provvedere in tal senso.
Nelle more del procedimento, interveniva la vendita della quota di immobile già di proprietà del convenuto in favore di come da certificazione CP_1 CP_2
notarile allegata dal convenuto alle note depositate il 26.02.2024. A seguito di tale avvicendamento il convenuto veniva estromesso dal procedimento e la causa CP_1
proseguiva tra le parti e soci illimitatamente Parte_1
responsabili , in persona del curatore Parte_2 Parte_3 Parte_4
fallimentare e la sig.ra CP_2
All'udienza del 19/12/2024 le parti rassegnavano conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“Il con sede legale in Santa Giustina in Controparte_3 Parte_1
Colle (Pd) via Vicinale Pomarolo n. 47 - C.F.: nonché il Fallimento dei P.IVA_1
soci illimitatamente responsabili , nato a Santa Giustina in [...] il Parte_3
4.7.1948 - C.F.: , ivi residente in [...], C.F._2
nato a Santa Giustina in [...] l'[...] - C.F. Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...] e , nato a Santa Giustina in [...]_4
(Pd) l'8.4.1959 – C.F.: , ivi residente in [...] C.F._4
(Fall. n. 223/2015 - Tribunale di Padova) e giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 29.3.2024, da un lato, e la sig.ra nata a [...] il CP_2
17.3.1989 - C.F.: residente in [...]
Vicinale Pomarolo n. 47, dall'altro, così concludono:
Dato atto del versamento, da parte della sig.ra all'udienza del CP_2
19.12.2024, dell'importo di € 51.975,00, a mezzo di assegni circolari n. 6003163215-
10, per l'importo di € 50.000,00, e n. 6004621312-01, per l'importo di € 1.975,00, tratti su Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, a favore del predetto
Fallimento, rimessi a mani del suo Curatore, dott. , a titolo di Persona_1
pagina 6 di 12 conguaglio, dando questi quietanza e rinunciando, conseguentemente, all'ipoteca legale, assegnarsi alla sig.ra nata a [...] il [...] - C.F.: CP_2
residente in [...]
n. 47, per la quota pro indiviso del 50%, il compendio immobiliare, di seguito descritto, attualmente in capo al Fallimento del sig. nato a Santa Giustina in [...]_3
(Pd) il 4.7.1948 - C.F.: - oggi in fallimento - residente in [...]C.F._2
Giustina in Colle (Pd) via Vicinale Pomarolo n. 47, in persona del curatore pro tempore Dott. : Persona_1
fabbricato con terreno pertinenziale esclusivo, sito nel Comune di Santa Giustina in
Colle, Via Vicinale Pomarolo n. 47-49, comprendente:
- un appartamento al piano terra;
- un appartamento al piano primo con accesso indipendente tramite scala esterna;
- un cortile/giardino pertinenziale esclusivo;
così censito nel catasto dei fabbricati:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, sub. 1, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 174 (escluse aree scoperte mq. 169), R.C. Euro 468,68;
- particella 189, sub. 2, Via Vicinale Pomarolo, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,0, superficie catastale totale mq. 167 (escluse aree scoperte mq. 157), R.C. Euro 596,51;
- particella 189, sub. 3, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cortile - bene comune non censibile;
con l'area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita nel catasto terreni:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, ett. 0.06.40, Ente Urbano;
confinante: a nord particelle 437, 190 e 20, ad est particella 20, a sud particella 466, ad ovest particella 437 C.T..
Segnatamente, l'immobile è pervenuto nella disponibilità giuridica del sig. Parte_3
in bonis, poi dichiarato fallito, per atto di Donazione in data 2 aprile 1975 repertorio n.
73.816 notaio di Camposampiero (Pd), debitamente registrato e Persona_2
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova in data 17 aprile pagina 7 di 12 1975 ai numeri 4815 Reg. Gen. e 3906 Reg. Part. L'attuale proprietà garantisce la piena titolarità e disponibilità del diritto oggetto di assegnazione, la sua libertà da vincoli, oneri reali, privilegi fiscali, azioni di riduzione, pretese di terzi, ipoteche, servitù non apparenti e trascrizioni pregiudizievoli ad accezione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento che verrà cancellata a cura e spese della parte assegnataria, assentendo il Curatore, sin d'ora.
Visto quanto all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara, altresì, che:
- il suddetto fabbricato è stato edificato in conformità a licenza edilizia n. 220/70 rilasciata dal Comune di Santa Giustina in Colle (Pd) in data 10.2.1970 e relativa abitabilità in data 17.11.1975;
- è stato rilasciato permesso a costruire in sanatoria n. 521, pratica n. 511 in data
19.6.2008; è stato, inoltre, ottenuto permesso di costruire, a sanatoria, n. 015 del
20.6.2024 (richiesta presentata il 12.12.2023 - prot. n. 14209), e che non sono, a tutt'oggi, state realizzate opere edilizie e mutamenti della destinazione d'uso, necessitanti ulteriore autorizzazione o altri provvedimenti abilitativi, anche in sanatoria, ad eccezione di quanto sopra indicato.
La proprietà non garantisce l'efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti elettrici e idro - termo - sanitari, né la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente e dichiara che:
- il compendio immobiliare in parola è come sopra catastalmente identificato;
- i detti dati di identificazione catastale si riferiscono alle planimetrie depositate presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Padova-Territorio-Servizi Catastali in data 3.3.1993 prot. n. 2033.
- dette planimetrie nonché i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della media catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa, salvo quanto al permesso di costruire n. 015 del 20.6.2024, sopra citato.
Parte assegnataria, dichiara di aver ricevuto copia delle planimetrie e conferma che le stesse sono conformi allo stato di fatto.
Parte assegnataria dichiara, altresì, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la prestazione energetica del compendio in oggetto,
pagina 8 di 12 comprensive degli attestati di prestazione energetica n. 17402/2024 e n. 17136/2024, redatti in data 9.2.2024 e che si allegano in copia conforme all'originale (docc. A e B).
L'assegnazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
L'assegnazione è a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
Il non presta la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né l'assegnazione Parte_1 potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità o abusi della cosa assegnata, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
I costi e spese conseguenti all'assegnazione del compendio immobiliare in parola sono a carico della sig.ra ad ogni buon fine, quest'ultima chiede che la base CP_2
imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e
5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, pari ad euro 34.500 (trentaquattromilacinquecento per la particella 189 sub. 2 ed euro 29.600 (ventinovemilaseicento) per la particella 189 sub. 1.
Chiede, altresì, per l'acquisto del sub 2 in oggetto l'applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa" (Imposta di Registro al 2%) previste dall'art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di acquisto di casa di abitazione non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; a tal fine, edotta che in caso di mendacio o alienazione, anche gratuita, dell'immobile de quo, prima di cinque anni da oggi (salvo acquisto entro un anno dall'alienazione di altro immobile da adibire ad abitazione principale), dovrà versare la differenza fra l'Imposta di Registro agevolata e quella ordinaria, oltre una sopratassa pari al 30% di detta imposta e gli interessi di mora, dichiara:
-di non essere titolare esclusiva o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
pagina 9 di 12 - di non essere titolare, neppure per quote, neanche in comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata in proprio o dal coniuge con le agevolazioni del citato art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 o con quelle delle altre norme richiamate nella nota II-bis di detto articolo;
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l'immobile in oggetto.
Le Parti non si sono avvalse di mediatore immobiliare.
Ciò, esposto le Parti convengono, quindi, la trascrizione della disponenda assegnazione a favore della sig.ra del compendio immobiliare in parola, per la quota CP_2 indivisa di ½, chiedendo all'Ill.mo Giudice di ordinare al competente Conservatore di provvedere di conseguenza.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra e, quindi, con l'assegnazione della quota di immobile ed il versamento del prezzo, il e la assegnataria, sig.ra Parte_1 CP_2
null'altro avranno reciprocamente a pretendere in relazione alla assegnazione di
[...]
cui sopra.
Spese legali compensate”.
Alla detta udienza le parti davano esecuzione alla consegna della somma indicata in premessa e provvedevano al deposito della documentazione relativa all'APE.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni delle parti considerando che è stata depositata tutta la documentazione necessaria e non sussiste alcuna controindicazione per provvedere in conformità con conseguente accoglimento delle conclusioni congiunte, riportate in dispositivo, rassegnate dalle parti all'udienza della
19/12/2024 e compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra , fallito, Parte_3
e sul seguente bene immobile: CP_2
fabbricato con terreno pertinenziale esclusivo, sito nel Comune di Santa Giustina in
Colle, Via Vicinale Pomarolo n. 47-49, comprendente:
- un appartamento al piano terra;
- un appartamento al piano primo con accesso indipendente tramite scala esterna;
pagina 10 di 12 - un cortile/giardino pertinenziale esclusivo;
così censito nel catasto dei fabbricati:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, sub. 1, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 174 (escluse aree scoperte mq. 169), R.C. Euro 468,68;
- particella 189, sub. 2, Via Vicinale Pomarolo, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,0, superficie catastale totale mq. 167 (escluse aree scoperte mq. 157), R.C. Euro 596,51;
- particella 189, sub. 3, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cortile - bene comune non censibile;
con l'area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita nel catasto terreni:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, ett. 0.06.40, Ente Urbano;
confinante: a nord particelle 437, 190 e 20, ad est particella 20, a sud particella 466, ad ovest particella 437 C.T..
2.assegna, a fronte del versamento effettuato all'udienza di p.c. della somma pari a
Euro 51.975 e in conformità alle conclusioni congiunte delle parti, alla sig.ra CP_2
nata a [...] il [...] - C.F.: ,
[...] C.F._1
residente in [...], per la quota pro indiviso del 50%, il compendio immobiliare, di seguito descritto, attualmente in capo al
Fallimento del sig. nato a Santa Giustina in [...] il [...] - C.F.: Parte_3
- oggi in fallimento - residente in [...]
Vicinale Pomarolo n. 47, in persona del curatore pro tempore Dott. : Persona_1
fabbricato con terreno pertinenziale esclusivo, sito nel Comune di Santa Giustina in
Colle, Via Vicinale Pomarolo n. 47-49, comprendente:
- un appartamento al piano terra;
- un appartamento al piano primo con accesso indipendente tramite scala esterna;
- un cortile/giardino pertinenziale esclusivo;
così censito nel catasto dei fabbricati:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
pagina 11 di 12 - particella 189, sub. 1, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 174 (escluse aree scoperte mq. 169), R.C. Euro 468,68;
- particella 189, sub. 2, Via Vicinale Pomarolo, piano 1, cat. A/2, cl. 1, vani 7,0, superficie catastale totale mq. 167 (escluse aree scoperte mq. 157), R.C. Euro 596,51;
- particella 189, sub. 3, Via Vicinale Pomarolo, piano T, cortile - bene comune non censibile;
con l'area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva così censita nel catasto terreni:
Comune di Santa Giustina in Colle
Foglio 4 (quattro)
- particella 189, ett. 0.06.40, Ente Urbano;
confinante: a nord particelle 437, 190 e 20, ad est particella 20, a sud particella 466, ad ovest particella 437 C.T.
3. dispone effettuarsi a cura del competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente decisione con esonero da ogni responsabilità
4. Spese legali compensate. Spese di CTU come da decreto del 8.4.2021.
Così deciso in Padova, il 20.01.2025.
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 12 di 12