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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10879/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LISONI MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LISONI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEGAZZANO FERRANDO TI elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 8
54033 CARRARA presso il difensore avv. PEGAZZANO FERRANDO TI
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ex artt. 615, co. 1 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 30.9.2024, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
avverso l'atto di precetto del 11.9.2024 a mezzo del quale la società Controparte_1
gli intimava in forza ed esecuzione del decreto reso in sede di procedimento di
[...]
urgenza ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Lucca con il n. 1311 del 16.8.2024 il pagamento a titolo di spese legali della complessiva somma di Euro 2.395,88 pagina 1 di 7 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività di detto decreto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare che il Sig. Parte_1
non era parte, tanto nel procedimento ex art. 700 c.p.c., iscritto al
[...]
R.G.2130/2024 del Tribunale di Lucca, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del medesimo formulata dall'attuale parte convenuta, Pt_1 che nell'attuale atto di precetto opposto;
- accertare e dichiarare che il medesimo atto di precetto è stato notificato nei confronti del in forza di un Parte_1
mandato alle liti sprovvisto dei poteri di esecuzione forzata ed oltretutto conferito nei confronti della sola IA TR Re;
- per gli effetti dichiarare l'atto di precetto testè opposto nullo e/o inefficace nei confronti di e comunque richiesto Parte_1
per una somma indeterminata rispetto alla precedente richiesta;
- con in ogni caso vittoria di spese ed onorari”.
In particolare, nella proposta opposizione eccepiva quale unico Parte_1
motivo di ricorso il proprio difetto di legittimazione passiva per avere il Tribunale condannato genericamente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a definizione del richiamato procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: in particolare, ad avviso dell'attore opponente, il precetto opposto avrebbe dovuto essere notificato solo alla signora IA TR Re considerato che nel giudizio ex art. 700 c.p.c. la stessa difesa della convenuta aveva sollevato con riferimento al medesimo Controparte_1
eccezione di difetto di legittimazione attiva (anche se sul punto il Tribunale di Lucca non si è espresso) per non avere lo stesso stipulato alcun contratto di concessione con detta società – causa petendi del procedimento d'urgenza.
Parte convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 22.11.2024 deducendo l'integrale infondatezza delle eccezioni avversarie in buona sostanza sottolineando come il Tribunale di Lucca con il decreto del 16.8.2024 avesse rigettato il ricorso, ritenendolo nullo per genericità del petitum senza possibilità di sanatoria alcuna e quindi senza entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dalla condannando parte ricorrente e quindi i Controparte_1
signori e entrambi promotori del ricorso ex art. 700 CP_2 Parte_1
c.p.c. al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza di comparizione del 5.12.2024, il Tribunale con ordinanza riservata del 20.12.2024 in assenza di istanza di sospensione della esecutività del titolo azionato con l'atto di precetto opposto e considerato irrilevante ai fini del decidere l'unico capitolo di prova testimoniale formulato da parte attrice ritenuta al causa matura per la decisione visti gli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. fissava infine udienza di rimessione della causa in decisione al 8.5.2025 assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica nella quale a seguito di trattazione in forma cartolare ex art. 127 – ter c.p.c. le parti concludevano in questi termini:
Per il signor attore opponente: Parte_1
- “1- in via preliminare si rileva come l'oggetto della presente causa, pur trattandosi di opposizione ad atto di precetto, è strettamente connessa ad una locazione di posto roulotte all'interno di un campeggio, pertanto è soggetta alla mediazione obbligatoria che, se ad oggi, non è stata introdotta è dovuto al fatto che vi era l'urgenza di fermare sul nascere una probabile azione esecutiva. Alla luce di quanto sopra si chieda che la presente causa venga sospesa per dar modo di introdurre e sfogare la detta mediazione;
2- nel merito della vicenda, pur insistendo nella domanda dispiegata, ci si rimette a giustizia per quel che riguarda i futuri incombenti”;
- per convenuta opposta nel presente procedimento: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
In via preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità l'atto di citazione in opposizione a precetto stante la mancata notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto come argomentato al punto B della comparsa di costituzione;
Nel merito: rigettare le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e stante la temerarietà della lite condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Il Tribunale osserva come sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola sia infondata e vada respinta con conseguente declaratoria come da dispositivo per i seguenti motivi.
I
pagina 3 di 7 In diritto il Tribunale osserva come l'unico motivo di opposizione all'esecuzione secondo cui il precetto opposto avrebbe dovuto essere notificato solo alla signora
IA TR Re considerato che nel giudizio ex art. 700 c.p.c. -definito con decreto di rigetto qui titolo esecutivo- la stessa difesa della convenuta aveva Controparte_1
sollevato con riferimento al medesimo eccezione di difetto di legittimazione attiva per non avere lo stesso stipulato alcun contratto di concessione con detta società – causa petendi del procedimento d'urgenza, sia inammissibile e privo di fondamento.
Il Tribunale osserva invero come nel caso ad esame la opposizione abbia ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo stesso, ed essa appaia quindi prima facie inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza Cfr. tra le altre Cass. n. 3277/2015; Cass.
n. 29786/2017; Cass. n. 12911/12 e Cass. n. 3667/13) e ciò in quanto le contestazioni che si sarebbero potute sottoporre al giudice del merito o sono precluse dal giudicato
(che copre il dedotto ed il deducibile) o sono oggetto della cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo (al chiaro fine di evitare un possibile contrasto di giudicati).
Diversamente opinando, nella fattispecie, verrebbe del resto violato il principio del ne bis in idem, giacché le medesime questioni sollevate in questa sede avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame dello stesso Tribunale di Lucca in sede di reclamo avverso il decreto emesso a definizione del giudizio cautelare.
Fermo quanto sopra, il Tribunale osserva ancora come detta eccezione sia in ogni caso infondata anche nel merito.
La tesi per cui l'odierno opponente non dovrebbe essere considerato parte ricorrente nel procedimento di urgenza confligge difatti con la nozione di parte processuale comunemente accolta in giurisprudenza secondo cui con essa deve intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore senza che vi debba necessariamente essere coincidenza tra identità di pagina 4 di 7 posizione processuale ed identità di questioni da esaminare e decidere;
dall'altro lato, neppure può farsi coincidere la detta “identità” con l'identità di petitum e di causa petendi, poiché, assecondando tale opinione, l'identità di “posizione processuale” finirebbe per coincidere con l'identità di domanda.
Ebbene, nel caso in scrutinio, è pacifico che il ricorso per provvedimento di urgenza definito con il decreto di rigetto qui titolo esecutivo risulti proposto congiuntamente da e IA TR Re. Parte_1
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione svolta dal va respinta perché Pt_1
inammissibile ed infondata sotto ogni profilo con l'effetto di confermare l'atto di precetto opposto.
II
La condanna per responsabilità aggravata.
L'art. 96 c.p.c. dispone che:
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;
- il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
E per quel che qui interessa:
- in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma del terzo comma introdotta dalla l. 18.6.2009 n. 69 ed entrata in vigore dal
4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità: in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la pagina 5 di 7 parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso”, la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Nel caso di specie tuttavia la domanda va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento del alcuna mala fede o colpa grave. Pt_1
III
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass.
pagina 6 di 7 civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da
[...]
liquidate con riguardo al decisum. CP_1
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 1.100,00 ad Euro 5.200,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 1.278,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 147/2022, in complessivi Euro 1.278,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 6.6.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10879/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LISONI MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LISONI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEGAZZANO FERRANDO TI elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 8
54033 CARRARA presso il difensore avv. PEGAZZANO FERRANDO TI
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ex artt. 615, co. 1 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 30.9.2024, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
avverso l'atto di precetto del 11.9.2024 a mezzo del quale la società Controparte_1
gli intimava in forza ed esecuzione del decreto reso in sede di procedimento di
[...]
urgenza ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Lucca con il n. 1311 del 16.8.2024 il pagamento a titolo di spese legali della complessiva somma di Euro 2.395,88 pagina 1 di 7 chiedendo, previa sospensione dell'esecutività di detto decreto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare che il Sig. Parte_1
non era parte, tanto nel procedimento ex art. 700 c.p.c., iscritto al
[...]
R.G.2130/2024 del Tribunale di Lucca, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del medesimo formulata dall'attuale parte convenuta, Pt_1 che nell'attuale atto di precetto opposto;
- accertare e dichiarare che il medesimo atto di precetto è stato notificato nei confronti del in forza di un Parte_1
mandato alle liti sprovvisto dei poteri di esecuzione forzata ed oltretutto conferito nei confronti della sola IA TR Re;
- per gli effetti dichiarare l'atto di precetto testè opposto nullo e/o inefficace nei confronti di e comunque richiesto Parte_1
per una somma indeterminata rispetto alla precedente richiesta;
- con in ogni caso vittoria di spese ed onorari”.
In particolare, nella proposta opposizione eccepiva quale unico Parte_1
motivo di ricorso il proprio difetto di legittimazione passiva per avere il Tribunale condannato genericamente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a definizione del richiamato procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: in particolare, ad avviso dell'attore opponente, il precetto opposto avrebbe dovuto essere notificato solo alla signora IA TR Re considerato che nel giudizio ex art. 700 c.p.c. la stessa difesa della convenuta aveva sollevato con riferimento al medesimo Controparte_1
eccezione di difetto di legittimazione attiva (anche se sul punto il Tribunale di Lucca non si è espresso) per non avere lo stesso stipulato alcun contratto di concessione con detta società – causa petendi del procedimento d'urgenza.
Parte convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 22.11.2024 deducendo l'integrale infondatezza delle eccezioni avversarie in buona sostanza sottolineando come il Tribunale di Lucca con il decreto del 16.8.2024 avesse rigettato il ricorso, ritenendolo nullo per genericità del petitum senza possibilità di sanatoria alcuna e quindi senza entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dalla condannando parte ricorrente e quindi i Controparte_1
signori e entrambi promotori del ricorso ex art. 700 CP_2 Parte_1
c.p.c. al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza di comparizione del 5.12.2024, il Tribunale con ordinanza riservata del 20.12.2024 in assenza di istanza di sospensione della esecutività del titolo azionato con l'atto di precetto opposto e considerato irrilevante ai fini del decidere l'unico capitolo di prova testimoniale formulato da parte attrice ritenuta al causa matura per la decisione visti gli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. fissava infine udienza di rimessione della causa in decisione al 8.5.2025 assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica nella quale a seguito di trattazione in forma cartolare ex art. 127 – ter c.p.c. le parti concludevano in questi termini:
Per il signor attore opponente: Parte_1
- “1- in via preliminare si rileva come l'oggetto della presente causa, pur trattandosi di opposizione ad atto di precetto, è strettamente connessa ad una locazione di posto roulotte all'interno di un campeggio, pertanto è soggetta alla mediazione obbligatoria che, se ad oggi, non è stata introdotta è dovuto al fatto che vi era l'urgenza di fermare sul nascere una probabile azione esecutiva. Alla luce di quanto sopra si chieda che la presente causa venga sospesa per dar modo di introdurre e sfogare la detta mediazione;
2- nel merito della vicenda, pur insistendo nella domanda dispiegata, ci si rimette a giustizia per quel che riguarda i futuri incombenti”;
- per convenuta opposta nel presente procedimento: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
In via preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità l'atto di citazione in opposizione a precetto stante la mancata notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto come argomentato al punto B della comparsa di costituzione;
Nel merito: rigettare le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e stante la temerarietà della lite condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Il Tribunale osserva come sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola sia infondata e vada respinta con conseguente declaratoria come da dispositivo per i seguenti motivi.
I
pagina 3 di 7 In diritto il Tribunale osserva come l'unico motivo di opposizione all'esecuzione secondo cui il precetto opposto avrebbe dovuto essere notificato solo alla signora
IA TR Re considerato che nel giudizio ex art. 700 c.p.c. -definito con decreto di rigetto qui titolo esecutivo- la stessa difesa della convenuta aveva Controparte_1
sollevato con riferimento al medesimo eccezione di difetto di legittimazione attiva per non avere lo stesso stipulato alcun contratto di concessione con detta società – causa petendi del procedimento d'urgenza, sia inammissibile e privo di fondamento.
Il Tribunale osserva invero come nel caso ad esame la opposizione abbia ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo stesso, ed essa appaia quindi prima facie inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza Cfr. tra le altre Cass. n. 3277/2015; Cass.
n. 29786/2017; Cass. n. 12911/12 e Cass. n. 3667/13) e ciò in quanto le contestazioni che si sarebbero potute sottoporre al giudice del merito o sono precluse dal giudicato
(che copre il dedotto ed il deducibile) o sono oggetto della cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo (al chiaro fine di evitare un possibile contrasto di giudicati).
Diversamente opinando, nella fattispecie, verrebbe del resto violato il principio del ne bis in idem, giacché le medesime questioni sollevate in questa sede avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame dello stesso Tribunale di Lucca in sede di reclamo avverso il decreto emesso a definizione del giudizio cautelare.
Fermo quanto sopra, il Tribunale osserva ancora come detta eccezione sia in ogni caso infondata anche nel merito.
La tesi per cui l'odierno opponente non dovrebbe essere considerato parte ricorrente nel procedimento di urgenza confligge difatti con la nozione di parte processuale comunemente accolta in giurisprudenza secondo cui con essa deve intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore senza che vi debba necessariamente essere coincidenza tra identità di pagina 4 di 7 posizione processuale ed identità di questioni da esaminare e decidere;
dall'altro lato, neppure può farsi coincidere la detta “identità” con l'identità di petitum e di causa petendi, poiché, assecondando tale opinione, l'identità di “posizione processuale” finirebbe per coincidere con l'identità di domanda.
Ebbene, nel caso in scrutinio, è pacifico che il ricorso per provvedimento di urgenza definito con il decreto di rigetto qui titolo esecutivo risulti proposto congiuntamente da e IA TR Re. Parte_1
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione svolta dal va respinta perché Pt_1
inammissibile ed infondata sotto ogni profilo con l'effetto di confermare l'atto di precetto opposto.
II
La condanna per responsabilità aggravata.
L'art. 96 c.p.c. dispone che:
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;
- il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
E per quel che qui interessa:
- in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma del terzo comma introdotta dalla l. 18.6.2009 n. 69 ed entrata in vigore dal
4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità: in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la pagina 5 di 7 parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso”, la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Nel caso di specie tuttavia la domanda va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento del alcuna mala fede o colpa grave. Pt_1
III
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass.
pagina 6 di 7 civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da
[...]
liquidate con riguardo al decisum. CP_1
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 1.100,00 ad Euro 5.200,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 1.278,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 147/2022, in complessivi Euro 1.278,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 6.6.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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