Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3128 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Radogna che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 12 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato fuori dal ma- Parte_3
trimonio a Roma il 10 gennaio 2020.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“a) L'affidamento condiviso del figlio minor con collocamento e Parte_3
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per il futuro, la
Sig.ra avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire altrove la Pt_1
propria residenza e quella del figli , senza che il diritto di visita del padre Pt_3
venga ad esserne pregiudicato e/o limitato. In caso di trasferimento della residenza, la Sig.r arà tenuta a darne notizia al Sig con congruo preavviso;
Pt_1 Pt_3
b) che il Sig lavorando come cuoco a tempo pieno nei fine settimana, vedrà Pt_3
e terrà con sé il figli il martedì, il mercoledì ed il giovedì, dall'uscita di Pt_3
scuola sino alle ore 19, allorché lo accompagnerà presso l'abitazione della madre;
c) che, durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le giornate del 24, 26 e 31 dicembre con un genitore e quelle del 25 dicembre, 1° e 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diversi accordi, fermo restando l'ordinario diritto di visita settimanale del padre. Relativamente alle festività pasquali, trascorrerà, Pt_3
ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro geni- tore. Per quel che concerne le vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio Pt_3
15 giorni non consecutivi, distribuiti nei mesi di giugno e settembre, da concordarsi con la Sig.r ntro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno Pt_1
fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza in cui porteranno il fi- glio;
d) che il Sig contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante la cor- Pt_3
responsione di un importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.r
[...]
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Parte_4
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alle spese straordinarie, comprese quelle mediche nonché quelle per attività ludico- sportive e per la mensa scolastica, nella misura del 50%;
e) che le parti presteranno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i dati del figlio nel pro- prio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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