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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 28202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Rieti il 10.05.1971, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, al viale delle Milizie, n. 108, presso lo studio dell'avv. Annamaria
GN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
N O N C H É
– Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione CP_3 per i Lavoratori Addetti ai Servizi di Trasporto Pubblico e per i Lavora- tori dei Settori Affini
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – omesso versamento contributi a fondo previdenza complementare
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'avv. A. Bisogno, per il ricorrente: “…Piaccia all'On.le Tribunale adito, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo accertamento della adesione contrattuale e/o della iscrizione del Sig. al Fon- Parte_1 do PRIAMO – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavo- ratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affi- ni - a far data dal 14.09.2017 sino al 31.08.2024 ai fini della previdenza inte- grativa in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri con onere a carico della (già , in persona del suo le- Controparte_1 CP_2 gale rappresentante pro tempore, di versare la quota di iscrizione ed i contri- buti aggiuntivi periodici previsti dalla detta contrattazione collettiva;
A) ac- certare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento a carico della
(già ed in favore del Fondo PRIAMO – Controparte_1 CP_2
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote maturate in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri dal
14.09.2017 sino al 31.08.2024 a titolo di contribuzione aggiuntiva pari com- plessivamente ad €537,20 oltre interessi e rivalutazione o alla somma mag- giore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
B) accertare e di- chiarare l'inadempimento della (già , in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di versare al
Fondo o, in subordine, in favore del Sig. , gli emo- CP_3 Parte_1
lumenti a titolo di contribuzione aggiuntiva (previdenza integrativa) in forza dell'art. 38 lettera a) del CCNL Autoferrotranvieri con decorrenza dal
14.09.2017 sino al 31.08.2024 pari ad €537,20; C) accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. a causa del detto Parte_1
inadempimento; D) per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare la Controparte_1
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
al pagamento in favore del Fondo o, in subordine in favore del Sig. CP_3
2 , della somma di €537,20 (maturata dal 14.09.2017 sino al Parte_1
31.08.2024) o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso condannare la Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effet- tuati;
F) condannare la (già a risarcire Controparte_1 CP_2 il danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di € 537,20 avrebbe ge- nerato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalu- tazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed ono- rari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025, ha espo- Parte_1
sto che è stato assunto il 1° febbraio 2018 dalla soc. (già Controparte_1
, esercente l'attività di trasporto pubblico di persone;
che Controparte_2
ha svolto le mansioni di autista con qualifica di operatore di esercizio;
che con l'accordo nazionale del 28.11.2015 di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri –
Internavigatori (MOBILITA'-TPL) – le parti hanno deciso di porre a carico delle aziende il versamento, in favore del Fondo di previdenza complementare
, di un contributo mensile per ogni lavoratore assunto a tempo indeter- CP_3
minato, da destinare in parte alla previdenza integrativa ed in parte all'assistenza sanitaria integrativa;
che in attuazione della generale previsione del contratto nazionale, con verbale di accordo del 5 aprile 2017, si è convenu- to “di destinare una somma fissa annua di 90 euro di costo complessivo a ca- rico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previ- denza integrativa”; che, con lo stesso verbale si è precisato che i lavoratori che non fossero già iscritti al Fondo alla data del 1° luglio 2017, il contri- CP_3
3 buto di previdenza avrebbe comportato l'iscrizione “contrattuale” al Fondo senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende;
che non essendo egli già iscritto al la sua adesione è stata di- CP_3 sposta d'ufficio ai fini al versamento del detto contributo aggiuntivo annuale;
che, tuttavia, la soc. on ha mai versato il contributo, come se- CP_1 gnalato dal Fondo con lettera del 27 luglio 2023 nella quale ha evidenziato che i fondi di previdenza complementare non sono legittimati ad agire per il recu- pero coattivo dei contributi non versati;
che il 29 agosto 2024 egli si è dimesso con effetto dal 1° settembre 2024; che l'11 febbraio 2025 la CP_1
ha avviato la composizione negoziata della crisi chiedendo a questo Tri-
[...] bunale la conferma delle misure protettive ex art. 19, comma 1, D. Lgs. n.
14/2019, nonché la concessione di alcune misure cautelari;
che con provvedi- mento del 6 marzo 2025 sono state confermate le misure protettive per la dura- ta di 120 giorni poi prorogate fino al 2 settembre 2025; e che, come appare dall'estratto conto della sua posizione assicurativa presso il Fondo, le quote non versate ammontano ad €537,20 per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 agosto 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che la società è rimasta inadem- piente all'obbligo di versare periodicamente il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 38 del CCNL di settore, non avendo corrisposto al Fondo la somma annua di €90,00; che, pertanto, egli è creditore nei confronti della società con- venuta per la perdita patrimoniale sofferta costituita dalla somma di €537,20 ed ha diritto alla condanna della medesima alla reintegrazione della suddetta perdita patrimoniale, occorrendo a titolo risarcitorio agli effetti degli artt. 1218
e 1223 ss c.c.; e che il Fondo non è legittimato ad agire per il recupero dei contributi non versati, mentre è il lavoratore l'unico soggetto che può attivarsi per ottenere il versamento del dovuto, come riconosciuto dalla giurisprudenza.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.
4 La soc. d il , benché ritualmente citati come CP_1 CP_3 da atti depositati il 16 ottobre 2025, sono rimasti contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con rife- rimento a precedenti conformi”, si riporta di seguito, con gli opportuni adat- tamenti al presente caso, la sentenza di questo Tribunale (giudice Laura Cer- roni) n. 9560/2025 pubbl. il 30/09/2025, pronunciata in controversia analoga.
È documentato in atti che il ricorrente sia stato iscritto d'ufficio al Fon- do Pensione Priamo, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 38, lett. a),
CCNL Autoferrotranvieri, e che la società datrice di lavoro Controparte_1 già alla data di introduzione del giudizio non avesse an- Controparte_4 cora provveduto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi per il perio- do dal 01.02.2018 sino al 31.08.2024, data di cessazione del rapporto di lavo- ro.
Invero, dall'estratto conto contributivo (documento n. 11) emerge che dall'iscrizione d'ufficio il datore di lavoro abbia omesso di corrispondere al
Fondo Pensione Priamo tutti i versamenti relativi al dipendente odierno ricor- rente, che risultano per ciascuna mensilità con la dicitura “stato: attenzione”, che corrisponde alla assenza di flussi in entrata.
L'obbligo di versamento discende dall'accordo di rinnovo del CCNL Au- toferrotranvieri, che ha previsto, all'art. 38, rubricato “Welfare”, la destina- zione di una somma annua di €100,00 di costo aziendale per ciascun lavora- tore a tempo indeterminato, da porsi a carico delle imprese, con decorrenza dal luglio 2017, “allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale”, da versarsi al Fondo CP_3
Alla lett. a) della norma è, invero, previsto: “a) Previdenza Integrativa.
Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo in-
5 determinato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo Per i lavoratori iscritti a CP_3
alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, ta- CP_3
le contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere.
Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Pt_2
tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo
[...]
medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende”.
Il ricorrente non aveva in precedenza aderito al Fondo Pt_1
, di talché la sua iscrizione è avvenuta d'ufficio, al mero fine CP_3 dell'accantonamento del “Welfare” previsto dall'art. 38, lett. a), CCNL.
Dalla documentazione versata in atti emerge l'inadempimento datoriale, non risultando il versamento della quota “Welfare” in favore del lavoratore ricorrente per tutto il periodo dal febbraio 2018 all'agosto 2024, per un im- porto complessivo omesso, risultante dall'estratto conto rilasciato dal Fondo, di €537,20.
D'altro canto, la società datrice di lavoro, rimanendo contumace, ha omesso di dimostrare, come era suo onere, di aver adempiuto all'obbligazione su di essa gravante.
In accoglimento delle domande avanzate di cui ai capi A)-D) delle con- clusioni del ricorso, deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la CP_1
quale datore di lavoro, sia rimasta inadempiente all'obbligo di versa-
[...] mento al Pensione Priamo delle somme a titolo di “Welfare”, previste CP_3
dall'art. 38, lett. a), CCNL Autoferrotranvieri per il lavoratore Parte_1 con conseguente sua condanna al versamento di quanto spettante,
[...]
come correttamente calcolato nell'importo complessivo di €537,20, sulla scor- ta dell'estratto conto contributivo rilasciato dal Fondo, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U.,
6 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
Di contro, parte ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova che consenta di accogliere le domande formulate ai successivi capi E) e F) delle conclusioni del ricorso, di guisa da poter ricostruire, anche in via equi- tativa, la posizione contributiva che il ricorrente avrebbe conseguito ove i ver- samenti fossero stati tempestivamente eseguiti e da calcolare l'eventuale dan- no da ritardo da lui subito.
Non resta che respingere i capi di domanda, in quanto risultati sforniti di supporto probatorio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo per controversie di valore fino ad €1.100,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non vi è luogo a provvedere per le spese del Fondo Pensione Priamo, rimasto contumace.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 31 luglio 2025, così provve- Parte_1
de:
1. - condanna la società a regolarizzare la posizione pre- Controparte_1
videnziale individuale del ricorrente accesa Parte_1
7 d'ufficio presso il Fondo Pensione e, per l'effetto, a versare al CP_3
Fondo Pensione , per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di CP_3
€537,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
2. - rigetta, per il resto, il ricorso;
3. - condanna la società al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Annamaria GN, quale antistataria, delle spese di lite che liquida in complessivi €296,00#, di cui €39,00# per spese generali ed €258,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
4. - manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore costituito.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Luna
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