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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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- 1. S.r.l. e versamenti dei soci: quando non c’è obbligo di restituzioneAccesso limitatoFrancesco Rizzo · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/09/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 804/2019 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Nola alla via Pietro Vivenzio, n. 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo COPPOLA, dal quale è rappresentata e C.F._1
difesa giusta procura in calce alla citazione,
ATTORE
E
, , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco alla via
Mazzini, n. 146, presso lo studio dell'avv. Nicola PIGNATIELLO,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di risposta,
CONVENUTA
avente ad oggetto: recupero credito.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 22.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Parte_1
socio Geo società unipersonale asserendo che essa dall'anno 2014 non aveva più Pt_1 ottemperato all'obbligo assunto di versare alla società attrice la somma mensile di circa euro 500,00 da utilizzare per il pagamento delle spese sostenute dalla Parte_1
Pag. 1 per la rata del mutuo ipotecario contratto con la e per le spese di Controparte_2 funzionamento e gestione ordinaria (pagamento utenze, condominio, compensi professionali); che alla data della notifica della citazione il debito della convenuta ammontava a complessivi euro 28.887,09, come documentato dalle fatture allegate.
Tanto esposto, la domandava la condanna della convenuta al Parte_1 pagamento della predetta somma.
Si costituiva in giudizio la Geo unipersonale, la quale eccepiva che la domanda Pt_1
doveva essere rigettata in quanto il socio di una società a responsabilità limitata non poteva essere costretto a pagare i debiti della società, i quali avrebbero dovuto essere onorati con il solo patrimonio sociale;
che alcun diritto poteva essere riconosciuto alla società verso il singolo socio a tale scopo;
che il presunto accordo intervenuto tra gli altri soci non era ad essa opponibile ed in ogni caso doveva considerarsi nullo per mancanza dei requisiti di forma e di sostanza trattandosi di un accordo in deroga alla disciplina societaria.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nella memoria di primo termine la convenuta eccepiva per la prima volta anche la incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore delle Sezioni Specializzate del Tribunale delle Imprese.
Alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni,
rassegnate poi all'udienza del 22.05.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
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In primo luogo si ritiene di dover rilevare la tardività dell'eccezione di incompetenza per materia. Infatti, pur potendo farso rientrare la controversia in esame tra quelle inerenti ai “rapporti societari” soggette come tali alla competenza della Sezione
Specializzata del Tribunale delle Imprese, l'eccezione non solo non è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, ma non è stata nemmeno rilevata d'ufficio dal Tribunale all'udienza di trattazione. Ne consegue che, ai sensi dell'allora vigente art. 38, comma 3, c.p.c., la competenza per materia deve ritenersi radicata presso il Tribunale ordinario adito.
Venendo ora al merito delle vicenda, si ritiene che sia necessario, in via preliminare,
qualificare la natura dei versamenti, di cui la società chiede il pagamento alla convenuta.
Come è noto, infatti, i soci possono versare alla società somme di denaro con lo scopo di migliorare il saldo del patrimonio netto della società, conferendo maggiori garanzie
Pag. 2 ai terzi creditori senza però una formale attribuzione al capitale sociale. A differenza dei conferimenti in senso proprio, l'effettuazione dei predetti versamenti non comporta alcuna variazione del valore nominale, del numero delle azioni o delle quote sociali e dunque nemmeno della misura di partecipazione del socio conferente.
Nella pratica si distinguono vari tipi di versamento: quelli in conto capitale o a fondo perduto, quelli in conto futuro aumento di capitale, quelli a copertura delle perdite e quelli in conto aumento di capitale.
I primi sono diretti a fornire nuovi mezzi finanziari destinati a rafforzare il patrimonio della società senza uno scopo specifico, i secondi costituiscono un anticipo delle somme per un aumento del capitale non ancora deliberato, i terzi servono per ripianare le perdite e gli ultimi sono versamenti relativi ad un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato.
Orbene, questo Tribunale ritiene che, nell'ipotesi in esame, si tratti di versamenti in conto capitale o a fondo perduto.
In tale ipotesi accade che uno o più soci spontaneamente versino una somma di denaro alla società accompagnando il versamento alla contestuale rinuncia a chiederne la restituzione durante la vita della società allo scopo di incrementarne i mezzi patrimoniali. Chi effettua il versamento può farlo anche in misura non proporzionale alla sua quota di partecipazione e senza rispettare particolari requisiti di forma. Le somme versate non producono interessi in capo a chi le versa.
Tali versamenti sono apporti patrimoniali effettuati dai soci nei confronti della società
al fine di dotarla di ulteriore capitale di rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale;
tali somme possono essere impiegate per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale.
Le somme così versate diventano di proprietà della società, che può disporne liberamente senza alcun vincolo di destinazione. I versamenti non sono imputati al capitale nominale e in questo si differenziano dai conferimenti, ma entrano a far parte del patrimonio della società nella sua parte disponibile. Si configurano come vere e proprie riserve di capitale soggette alla disciplina della riserva da sovrapprezzo da iscrivere in bilancio all'interno del patrimonio netto alla voce altre riserve.
I versamenti in conto capitale sono caratterizzati, dunque, dalla spontaneità, a meno che essi non siano previsti dallo statuto, da un contratto tra la società ed i soci versanti o una delibera societaria presa all'unanimità.
Orbene, nel caso di specie, non ricorre né l'ipotesi dell'obbligo statutario, né quella della delibera assembleare.
Pag. 3 Potrebbe, invece, ricorrere l'ipotesi del contratto. Tuttavia, anche questa possibilità a parere di questo Tribunale deve essere esclusa.
Infatti, il contenuto del presunto contratto verbale (tra soci) dedotto dalla società attrice non risulta provato, per cui la circostanza che la convenuta abbia fino al 2013 eseguito dei versamenti in conto capitale, non implica anche la sicura esistenza di un suo obbligo ad eseguirli, potendo essersi trattato anche di versamenti meramente spontanei ed indipendenti da una sua adesione all'accordo, che, come è noto, è vincolante solo per i soci consenzienti.
La domanda attorea andrà, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Geo Parte_1
srl società unipersonale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della Geo srl unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro
4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Pignatiello dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Nola, il 15/09/2025.
Il Giudice
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