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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 136/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MARTA BARRESI
e da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
NICOLETTA DAL CERO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, in Palermo (PA) in data 18.09.1991 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 146 – parte II – Serie A - anno 1991) e che dall'unione coniugale è nata la figlia
(8.04.1995), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le parti sono separate di fatto a Per_1 far data dal 29.9.2010, non vivendo più insieme, e che non hanno intestato alcun bene di proprietà comune.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni relative alla separazione, di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con
pagina 1 di 3 l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, essendo autonomi economicamente.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza di separazione dei coniugi negli appositi registri”.
Alla successiva udienza virtuale del 12.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata
(art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto della maggiore età della figlia.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Palermo (PA) in data 18.09.1991 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 146 – parte II –Serie A - anno 1991);
2) Omologa le condizioni di separazione ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 2 di 3 4) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
5) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 16/4/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 136/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MARTA BARRESI
e da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
NICOLETTA DAL CERO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione legale dei beni, in Palermo (PA) in data 18.09.1991 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 146 – parte II – Serie A - anno 1991) e che dall'unione coniugale è nata la figlia
(8.04.1995), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le parti sono separate di fatto a Per_1 far data dal 29.9.2010, non vivendo più insieme, e che non hanno intestato alcun bene di proprietà comune.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni relative alla separazione, di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con
pagina 1 di 3 l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, essendo autonomi economicamente.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza di separazione dei coniugi negli appositi registri”.
Alla successiva udienza virtuale del 12.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata
(art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto della maggiore età della figlia.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Palermo (PA) in data 18.09.1991 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 146 – parte II –Serie A - anno 1991);
2) Omologa le condizioni di separazione ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 2 di 3 4) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
5) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 16/4/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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