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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3190/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via F. Simonetta n. 29, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Francesco Gelsomino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
1 A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dal dott. ha concluso affermando l'assenza del requisito sanitario Per_1
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente.
Le contestazioni della parte ricorrente formulate nel ricorso in opposizione, in merito,
appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente Per_1
inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3190/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via F. Simonetta n. 29, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Francesco Gelsomino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno mensile invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
1 A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dal dott. ha concluso affermando l'assenza del requisito sanitario Per_1
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente.
Le contestazioni della parte ricorrente formulate nel ricorso in opposizione, in merito,
appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente Per_1
inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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