Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LI TA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Di Lena, PEC dilena.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Viale del Basento n. 114/D;
contro
-Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Faggella, PEC fagella.enzo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Pretoria n. 12;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore generale p.t., non costituita in giudizio;
-Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture, in persona del Direttore Generale p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
NA ZO, candidata ammessa alla prova orale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento (conosciuto in data 9.2.2024, in seguito alla pubblicazione degli esiti della prova pratica, nell’ambito della quale il sig. LI TA ha riportato il voto di 20/30, inferiore a quello minimo di 21/30, prescritto dagli artt. 11, comma 2, e 12, comma 3, del bando), di non ammissione alla prova orale del concorso per la copertura di 23 posti di Operatore Socio Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (18 posti), l’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) (3 posti) e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (2 posti), indetto con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 837 del 21.7.2022;
nonché per la condanna
al risarcimento in forma specifica, mediante l’inclusione del sig. LI TA tra i candidati idonei, ammessi alla prova orale;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto il primo atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 526 del 16.4.2024, di approvazione degli esiti della prova pratica;
Visto il secondo atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 635 del 18.7.2024, di approvazione della graduatoria definitiva del suddetto concorso, nell’ambito della quale la candidata NA ZO si è classificata al 562° posto con il punteggio complessivo di 45,653 punti;
Vista la memoria di costituzione dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Delibera n. 837 del 21.7.2022 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ha indetto il concorso per la copertura di 23 posti di Operatore Socio Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (18 posti), l’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) (3 posti) e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (2 posti).
Il sig. LI TA:
-ha partecipato al predetto concorso, ma non ha superato la prova pratica, perché ha riportato il voto di 20/30, inferiore a quello minimo di 21/30, prescritto dagli artt. 11, comma 2, e 12, comma 3, del bando;
-con il ricorso introduttivo, notificato il 6/8.4.2024 e depositato il 26.4.2024, ha impugnato il provvedimento, di non ammissione alla prova orale del suddetto concorso, ritenendo di aver risposto correttamente alla domanda n. 2, intitolata “Raccolta urine delle 24 ore nel paziente con il catetere vescicale”, di indicare la sequenza cronologica di esecuzione delle seguenti attività: “A Iniziare la nuova raccolta delle urine del primo mattino segando l’orario; B Identificare il paziente; C Dopo le 24 ore misurare la quantità totale ed annotarla; D Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso; E Vuotare la sacca il mattino successivo alla stessa ora; F Svuotare il recipiente o raccogliere un campione a seconda delle indicazioni dell’infermiere”; perché ha indicato la seguente sequenza cronologica: B Identificare il paziente; D Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso; A Iniziare la nuova raccolta delle urine del primo mattino segando l’orario; C Dopo le 24 ore misurare la quantità totale ed annotarla; E Vuotare la sacca il mattino successivo alla stessa ora; F Svuotare il recipiente o raccogliere un campione a seconda delle indicazioni dell’infermiere; deducendo che, “una volta che la sacca è stata svuotata, non è più possibile misurare il contenuto” e che l’annotazione di urina può essere effettuata, “quando è ancora nella sacca”;
-con il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 10/11.6.2024 e depositato il 6.7.2024, e con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 16/23.9.2024, ha impugnato rispettivamente la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 526 del 16.4.2024, di approvazione degli esiti della prova pratica e la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 635 del 18.7.2024, di approvazione della graduatoria definitiva del suddetto concorso, nell’ambito della quale la candidata NA ZO si è classificata al 562° posto con il punteggio complessivo di 45,653 punti, deducendo le stesse argomentazioni difensive del ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei due atti di motivi aggiunti, in quanto secondo la Commissione esaminatrice la sequenza cronologica corretta è: B Identificare il paziente; D Lavarsi le mani ed indossare i guanti monouso; A Iniziare la nuova raccolta delle urine del primo mattino segando l’orario; E Vuotare la sacca il mattino successivo alla stessa ora; C Dopo le 24 ore misurare la quantità totale ed annotarla; F Svuotare il recipiente o raccogliere un campione a seconda delle indicazioni dell’infermiere: con la Relazione del 2.9.2024 la Commissione esaminatrice ha richiamato quanto riportato in un manuale.
Con Ordinanza n. 27 del 10.1.2025 questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri 695 candidati, diversi da NA ZO, classificatasi al 562° posto, alla quale è già stato notificato il ricorso introduttivo ed i due atti di motivi aggiunti, inclusi nella suddetta graduatoria definitiva, approvata con la citata Delibera n. 635 del 18.7.2024, impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti, prescrivendo i termini di 30 giorni per l’inserimento dell’avviso ex art. 150 c.p.c. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed il deposito del ricorso introduttivo e dei due motivi aggiunti nella casa comunale di Potenza e dei 10 giorni successivi per il deposito presso la Segreteria del TAR Basilicata della prova del compimento dei predetti adempimenti.
All’esito della successiva udienza del 19 marzo 2025, con Ordinanza n. 245 del 14.4.2025 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile improcedibilità del ricorso e degli atti di motivi aggiunti, in quanto: a) non risulta allo stato depositata da parte ricorrente, né a fortiori risulta che ciò sia avvenuto tempestivamente, la prova dell’assolvimento delle modalità di notificazione prescritte nella richiamata Ordinanza n. 27 del 10.1.2025; b) nel fascicolo processuale, invero, è presente soltanto il (non equivalente) deposito compiuto presso la cancelleria di questo Tribunale dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 150, comma quarto, cod. proc. civ., al ben differente fine del perfezionamento dell’attività di notificazione; c) peraltro, tale ultimo deposito carente della relazione e degli ulteriori documenti giustificativi dell’attività svolta. Si è contestualmente assegnato alle parti il termine di dieci giorni per la presentazione di pertinenti memorie.
Parte ricorrente ha quindi prodotto uno scritto difensivo, insistendo per la procedibilità del ricorso.
L’affare è stato definitivamente delibato alla Camera di Consiglio riconvocata del 7.5.2025.
Il ricorso e gli atti di motivi aggiunti sono improcedibili, alla stregua della motivazione che segue.
Il ricorrente non ha depositato in giudizio alcun atto temporalmente successivo alla ripetuta Ordinanza n. 27 del 10.1.2025, che, come si è riferito, ha disposto l’integrazione del contraddittorio. Di ciò vi è piana evidenza nelle risultanze del fascicolo processuale.
Consegue a ciò, plasticamente, l’omesso adempimento del provvedimento di questo Tribunale amministrativo, laddove si è appunto fissato «il termine di dieci giorni per il deposito nella Segreteria del Tribunale della prova del relativo adempimento», ossia dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nell’avversata graduatoria concorsuale.
Alla luce delle risultanze che precedono il Collegio osserva che l’art. 35 cod. proc. amm., al comma 1, lett. c), dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, tra l’altro, quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato. Il citato comma 1, lett. c), fa conseguire, pertanto, all'omessa completa ed esatta integrazione del contraddittorio nel termine assegnato l'improcedibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 15 maggio 2025, n. 9200; Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3592; T.A.R. Lazio, sez. III, 24 luglio 2020, n. 8709).
Il deducente, in senso contrario, ha sostenuto che: a) l’Azienda Ospedaliera intimata non avrebbe a sua volta ottemperato all’Ordinanza n. 27 del 10.1.2025, non avendo reso disponibili i dati identificativi e il domicilio fisico, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, dei cennati candidati; b) l’esito dell’attività di notificazione sarebbe stato depositato tempestivamente dall’ufficiale giudiziario; c) il procuratore del ricorrente avrebbe «la disponibilità gli originali da cui pure risultano le attività espletate», originali che «sono stati portati in udienza», ove non è stato «sollevato alcun rilievo, né di parte, né d’ufficio», e che, ove necessario, possono essere esibiti e depositati; d) l’ordinanza non ha previsto un termine perentorio per il deposito dei documenti; e) il provvedimento di improcedibilità costituirebbe denegata giustizia per “eccesso di formalismo”, e sarebbe in contrasto con l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e con gli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Ritiene il Collegio che alcuna di tali argomentazioni sia condivisibile e risolutiva.
Circa l’asserito omesso adempimento dell’obbligo di rendere noti nominativi e recapiti dei candidati da evocare in giudizio posto a carico dell’AOR, va osservato che il ricorrente non ha adito questo Tribunale per l’adozione di misure di coazione, avendo liberamente privilegiato la differente soluzione dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, sicché, anche in applicazione del principio di autoresponabilità, è chiamato a sopportare le conseguenze di tale scelta.
L’atto depositato dall’Ufficiale Giudiziario in data 4.2.2025 (peraltro carente della relazione e degli ulteriori documenti giustificativi dell’attività svolta) non costituisce affatto adempimento, a fortiori satisfattivo, di quanto prescritto nell’Ordinanza di questo Tribunale n. 27 del 10.1.2025, essendo stato posto in essere dal pubblico ufficiale (e non da parte ricorrente) in applicazione dell’art. 150, comma quarto, cod. proc. civ., ovverosia al ben differente fine del perfezionamento dell’attività di notificazione.
Inconferente è il possesso della documentazione in originale che dimostrerebbe l’avvenuta integrazione del contraddittorio, in quanto ciò che viene qui in rilievo è l’omesso adempimento di quanto prescritto nella ripetuta ordinanza n. 27 del 2025.
Il termine di 10 giorni per il deposito del risultato dell’attività svolta è testualmente e inequivocabilmente fissato nel provvedimento qui in rilievo. Tale termine ha carattere perentorio (in base all’art. 52, co. 1, c.p.a.) e il suo mancato rispetto determina improcedibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 10 marzo 2025, n. 580).
Non sussistono gli estremi per il riconoscimento dell’errore scusabile, ossia, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Alcuno di tali presupposti ricorre nella fattispecie e la norma è di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria potrebbe risolversi in un’elusione del principio di parità fra le parti (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5683, che richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 2 dicembre 2010, n. 3). D’altro canto, il termine di cui è questione è posto anche nell’interesse delle altre parti del giudizio.
Non si ravvisa il denunciato contrasto di quanto disposto dagli articoli 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, cod. proc. amm., coll’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, inconferente essendo il precedente ivi citato (Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza 23 maggio 2024, IC and others v. Italy) riferito alla dichiarazione d’inammissibilità di ricorsi per cassazione fondata sulla mancanza dell’attestazione di conformità della copia della sentenza gravata con essi impugnata, e avendo la Corte di giustizia U.E., in relazione alla similare previsione dell’art. 47 della Carta di Nizza, ritenuto che il diritto di agire in giudizio non sia un diritto assoluto, di modo che possono esserne previste restrizioni purché proporzionate e volte al perseguimento di uno scopo legittimo (Corte di giustizia UE, sez. III, 15 settembre 2016, C-439/14 e C-488/14, SC STAR), quali sono, per l’appunto quelle del codice del processo amministrativo volte ad assicurare il pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale.
Neppure sussiste, ad avviso del Collegio, il contrasto con quanto previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, avendo il Giudice delle leggi in più occasioni osservato come l’art. 24 Cost., nel tutelare il diritto di azione «non comporti l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti…» (Corte cost. n. 276 del 2000; n. 46 del 1974; n. 47 del 1964; n. 40 del 1962). Gli articoli 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, cod. proc. amm., infatti, non recano adempimenti sproporzionati, risultando di agevole attuazione, e perseguendo la finalità di assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i controinteressati, e al Giudice di verificare tempestivamente l’esattezza e la completezza dell’incombente disposto, costituendo declinazione del principio di ragionevole durata del processo e del dovere di cooperazione di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso codice.
Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il rilievo officioso della questione e la definizione in rito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibili il ricorso e gli atti di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle Camere di Consiglio dei giorni 19.3.2025 e 7.5.2025, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO