Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Morena e Davide Gallotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
a) del provvedimento dell’AG prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante richiesta di restituzione importi indebitamente percepiti;
b) del provvedimento – di cui non si conosce la data, gli estremi né l’effettivo e reale contenuto, con riserva di motivi aggiunti – recante annullamento di titoli PAC perché asseritamente attribuiti in modo indebito al dante causa -OMISSIS-;
c) di ogni eventuale atto e/o provvedimento della sequela procedimentale che ha condotto sia all’adozione del richiamato provvedimento di annullamento sia al provvedimento sub a), atti mai conosciuti e di cui non è nota né la data, né gli estremi né il contenuto;
d) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e per l’AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. CE IM e udito il difensore comparso per il ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS- l’AG ha comunicato al ricorrente la debenza dell’importo di € 45.877,33, oltre interessi maturati e maturandi.
L’AG ha fondato tale comunicazione sulle seguenti considerazioni:
“ Dalle verifiche effettuate da questo Ufficio tramite consultazione della banca dati AN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), risulta che codesta azienda ha acquisito i titoli PAC di cui all'elenco in allegato con mutamento aziendale prot. -OMISSIS-
Con la presente si informa che i titoli PAC suddetti sono stati annullati perché indebitamente attribuiti al dante causa -OMISSIS- -OMISSIS-. Al riguardo, si informa che, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Reg. CE n. 1122/2009, l'annullamento di titoli indebitamente attribuiti ha effetto fin dall'inizio e anche nei confronti dei soggetti ai quali i titoli interessati sono stati eventualmente trasferiti. In esecuzione di quanto previsto dal citato art. 81, comma 6, deriva l'obbligo per AG O.P: di procedere al recupero degli importi indebitamente versati in relazione ai titoli annullati. Nel caso dell'azienda agricola -OMISSIS-, l'importo da restituire in quanto percepito per le Campagne dal 2011 al 2023 in relazione ai titoli annullati, risulta essere pari a complessivi € 45.877,33 ripartiti secondo il prospetto che segue .
Campagna Importo a debito
2011 € 5.236,03
2012 € 5.154,96
2013 € 5.019,00
2014 € 5.182,45
2015 € 4.661,57
2016 € 4.111,48
2017 € 3.493,21
2018 € 2.895,92
2019 € 2.380,22
2020 € 2.339,62
2021 € 2.280,99
2022 € 2.272,13
2023 € 849,75
TOTALE € 45.877,33” .
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento (e gli altri atti indicati in epigrafe) per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – Violazione di legge (Artt. 7 e ss. l. n. 241/1990 e Art. 97 Cost. in relazione all’art. 81, Reg. CE N. 1122/2009) - Eccesso di potere (Carenza istruttoria – Violazione del giusto procedimento – Carenza di motivazione Illogicita’) Violazione art. 97 cost. ”;
sarebbero stati violati l’art. 7 della L. 241/1990 e l’art. 81 del Regolamento CE n. 1122/2009 in ragione dell’omessa comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento sfociato nell’impugnato provvedimento, con conseguente violazione delle facoltà partecipative del ricorrente, pure tenuto conto del disposto dell’art. 73 del Regolamento CE 796/2004 in tema di ipotesi in cui l’acquirente del titolo non è tenuto a restituire le somme percepite;
“ II – Violazione del principio di tipicità – Violazione di legge e Regolamento (artt. 81, Reg. CE 112272009 – Art. 73 Reg. CE N. 796/2004 – Circolare AG n. 35/2001) - Eccesso di potere (carenza del presupposto – difetto di istruttoria – perplessità - difetto di motivazione – travisamento dei fatti – illogicità - violazione del giusto procedimento – abnormità)- Violazione dell’art. 1 L.241/90 – Violazione art. 3 Legge 241/1990 e dell’art. 97 Cost. ”;
il provvedimento impugnato violerebbe i principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi poiché sarebbe al contempo un atto teso al recupero delle somme ivi indicate, che cercherebbe di fornire una motivazione a tale recupero ed operante in relazione ad un procedimento di annullamento;
tale atto sarebbe espressione di un potere sviato ed atipico;
“ III -VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 21 octies e 21 nonies L.241/90) – – ECCESSO DI POTERE (difetto di motivazione -carenza assoluta dei presupposti- abnormità- straripamento- sviamento- violazione del giusto procedimento) - VIOLAZIONE DELL’ART.97 Cost.: legittimo affidamento- legalità-imparzialità-buon andamento ”;
il ricorrente avrebbe avuto un legittimo affidamento sulla bontà e validità dei titoli ceduti in ragione: delle garanzie fornite dal cedente; dell’attività degli enti pubblici che avevano consentito la conclusione del procedimento di acquisizione dei titoli e che senza contestazioni avrebbero consentito e avallato l’attribuzione delle somme richieste e attribuite; della corresponsione annuale degli aiuti;
sarebbe stato violato il termine di 12 mesi prescritto dall’art. 21 nonies della L. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio;
“ IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 73 REG. CE 796/2004 E 81 REG. CE 1122/2009) – VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DI SOMME PERCEPITE NEL TERMINE QUINQUENNALE E, IN SUBORDINE DECENNALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’)- VIALAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO IN RAPPORTO CON LA PRESCRIZIONE ”;
il diritto a richiedere la restituzione delle somme si sarebbe prescritto; anche a non ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale sarebbe applicabile quello decennale;
inoltre, sarebbe applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quadriennale di cui all’art. 73 del Regolamento CE 796/2004 alla luce della buona fede del ricorrente.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate e, tuttavia, non hanno inizialmente svolto alcuna difesa.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS- e non appellata) questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta e sospeso il provvedimento impugnato, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
5. In data-OMISSIS- le amministrazioni hanno depositato documentazione.
Con memoria depositata in data -OMISSIS- il ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-le amministrazioni intimate hanno dedotto in ordine al difetto di legittimazione passiva del Ministero ed argomentato sull’infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-il ricorrente ha sostenuto la tardività della memoria depositata dalle amministrazioni ed insistito nella fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di tardività della memoria depositata dalle amministrazioni intimate in data-OMISSIS-.
La memoria di replica è stata depositata tempestivamente dalla difesa erariale e le relative difese vanno prese in considerazione, in quanto: l’udienza per la trattazione del merito era fissata per il -OMISSIS-; pertanto, il termine a ritroso di almeno 20 giorni liberi prima dell’udienza scadeva il -OMISSIS-; la memoria di replica è stata depositata dalla difesa erariale alle ore 07:54 del -OMISSIS-; avendo il ricorrente depositato memoria in data -OMISSIS- (e, quindi, almeno 30 giorni liberi prima dell’udienza) le amministrazioni intimate hanno legittimamente depositato memoria di replica; in effetti, nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito.
7. In accoglimento della relativa eccezione va poi disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero intimato per difetto di legittimazione passiva dello stesso, venendo in evidenza l’impugnazione di atti adottati dall’AG i cui relativi effetti non possono essere ascritti al Ministero.
8. Ciò posto, l’esame del ricorso deve prendere avvio dai motivi secondo e terzo, trattandosi prima di tutto di individuare la corretta qualificazione del provvedimento impugnato.
Come esattamente dedotto dalla difesa erariale non risulta condivisibile la qualificazione operata dal ricorrente del provvedimento predetto come annullamento d’ufficio.
In effetti, tale provvedimento va qualificato non già come annullamento d’ufficio, bensì come provvedimento di decadenza.
Come infatti recentemente ricordato dal Consiglio di Stato in vicenda relativa all’impugnazione di un provvedimento di decadenza da contributi comunitari “ l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 11 novembre 2020 n. 18 del 2020 nonché la Corte costituzionale con sentenza 25 novembre 2020 n. 247, esprimendo principi esportabili in ogni settore dell’attività amministrativa, ha affermato che "la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio, è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere differenziato in virtù di una serie di fattori, quali: a) l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale come quella prevista dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti".
Né l'addotto potenziale carattere sanzionatorio della decadenza può indurre a ritenere la necessità di porre un limite oltre quello fissato in sede UE: essa, in realtà, si limita a prendere atto della operatività di disposizioni di legge incompatibili con la prosecuzione del rapporto ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 28 maggio 2025, n. 4639; v. sul punto altresì T.A.R. Lazio, Sezione Quinta Ter, 17 maggio 2024, n. 9941).
Nel caso di specie viene in rilievo, come indicato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, la previsione recata dall’art. 81 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Ne deriva che non erano necessari ai fini dell’adozione del provvedimento di cui si discute i presupposti dettati dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, dovendosi applicare i più ampi limiti temporali che in tema di prescrizione prescrive il diritto dell’Unione Europea (v. in tal senso sempre la sentenza n. 4639/2025 del Consiglio di Stato).
Stante tale qualificazione del provvedimento impugnato neppure colgono nel segno le doglianze del ricorrente relative all’asserita violazione dei principi di legalità e tipicità o ancora all’avvenuto esercizio in modo sviato del potere.
9. Passando al quarto motivo di ricorso relativo all’asserita prescrizione (quantomeno in parte) del diritto azionato neppure questo può essere recepito.
Questo Collegio condivide e fa propria la giurisprudenza del Consiglio di Stato che in materia ha evidenziato quanto segue:
“ Per quanto riguarda il decorso del termine di prescrizione in subiecta materia, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, Sent., 03/10/2019, n. 378/18).
18.4. In ambito nazionale la giurisprudenza civile ha statuito da tempo, e proprio in materia di restituzione di contributi indebitamente erogati, che “il termine di prescrizione del diritto del Ministero alla restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10205 del 4 maggio 2009).
18.5. Anche questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l’Amministrazione è stata notiziata della condotta illecita (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 9927 del 10 dicembre 2024 e n. 6183 dell’11 giugno 2024).
18.6. Da tale orientamento il Collegio non vede motivo per discostarsi anche per la ragione che sussiste uno specifico indice normativo che depone nel senso della possibilità, per gli organismi pagatori, di agire per il recupero degli aiuti indebitamente erogati all’esito di indagini penali. Si tratta dell’art. 33 del D. L.vo n. 228/2001, recante Disposizioni per gli organismi pagatori, il quale prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati: tale norma all’evidenza presuppone che, all’esito di tali procedimenti di controllo e accertamento, l’organismo pagatore mantiene la possibilità giuridica di far valere il credito accertato nell’attività di controllo espletata da altri organi.
18.7. Alla luce delle considerazioni che precedono va respinta anche la censura afferente la prescrizione decennale del credito relativo agli aiuti concessi/erogati prima dell’anno 2012, dovendosi affermare che il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere, per tutte le annualità oggetto di revoca, a partire dal momento in cui AVEPA ha ricevuto l’informativa della Guardia di Finanza, ovvero il 19 gennaio 2021 ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 24 ottobre 2025, n. 8245);
“ Riguardo al dies a quo del termine di prescrizione, va ulteriormente precisato che, considerato il contenuto dell’art. 2935 c.c., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
La giurisprudenza, anche della Sezione, ha ritenuto che, qualora la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza, poiché solo da tale momento, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile per AG fare valere il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1588/2021 e giurisprudenza ivi citata; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7546/2019).
La Sezione approfondendo il tema della decorrenza del termine di prescrizione ha precisato, inoltre, che: “AG costituisce ente pagatore delle erogazioni relative alla politica agricola comune. L’art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori) del d.lgs. n. 228/2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. -OMISSIS-, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. -OMISSIS-, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
La disposizione attribuisce, in particolare, uno specifico rilievo alle attività proprie degli organismi di accertamento e di controllo (quale la Guardia di finanza) che risultano costituire le fonti privilegiate da cui l’organismo pagatore (AG) viene a conoscenza di eventuali cause di sospensione delle erogazioni e, nel caso, procede poi alla restituzione dell’indebito. La disposizione non può che essere intesa quindi – per quanto qui rileva – quale fondamento che configura la possibilità giuridica per AG di fare valere il proprio credito, in conseguenza dell’accertamento e controllo preliminare di altri organismi, come in questo caso si è verificato con la Guardia di Finanza.
La specifica funzione di agente pagatore di AG risulta confermata anche dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, assegna le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, è a sua volta espressamente dedicato agli organismi pagatori e agli obblighi di individuazione in capo ai singoli Stati membri.
AG, quale soggetto titolare di funzioni di agente pagatore specificamente disciplinate dal legislatore, è quindi in grado di fare valere il proprio diritto a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di Finanza.”
Infine, va ricordato che la stessa Corte di Giustizia Ue ha precisato, sulla scorta dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, che al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, 03/10/2019, n. 378/18).
Il termine prescrizionale decennale decorre, dunque, da quando il fatto è stato effettivamente scoperto e l’Amministrazione è stata posta nella condizione di poter esercitare il potere di recupero ovverosia, nella fattispecie, dalla comunicazione ad AG del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, avvenuta il 14.11.2016 ” (v. parere n. 739 del 2023 del Consiglio di Stato).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emanato in data-OMISSIS-.
Il dies a quo per la decorrenza della prescrizione va individuato nel giorno-OMISSIS- di avvenuta ricezione da parte dell’AG (per l’indicazione di tale data v. provvedimenti di sospensione e di accertamento definitivo del credito dell’AG contenuti negli allegati 7 e 8 depositati dalla difesa erariale) della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981 e del processo verbale di constatazione per violazione della Legge 898/1986 nei confronti del -OMISSIS-, vale a dire il soggetto che ha ceduto i titoli suddetti in favore del ricorrente, con cui è stata segnalata l’indebita percezione di contributi comunitari da parte del -OMISSIS-.
In tale verbale di constatazione del -OMISSIS- si legge, per quanto di interesse nella presente sede, quanto segue:
“ Nell'ambito di specifica attività di servizio a tutela degli interessi economico-finanziari nazionali e dell'Unione Europea, con specifico riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno del bilancio all'Unione europea nel compaio della Politica Agricola Comune (PAC) — Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), questo reparto, nel recente periodo, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 commi 2 e 4 del D.L.vo 19.03.2001 nr. 68, ha eseguito un'attività ispettiva nei confronti del -OMISSIS-, in oggetto meglio generalizzato, che, sulla base di un'analisi effettuata dal sovraordinato Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di -OMISSIS-:
risulta aver fatto istanza di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovo agricoltore", per ottenere gratuitamente una quantità di "diritti all'aiuto" (titoli) commisurata agli ettari di terreno dichiaratamente posseduti ed utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola
- dopo aver chiesto e percepito i contributi derivanti dal neo-instaurato abbinamento tra terreni dichiaratamente posseduti e titoli ottenuti, ha rivenduto tali titoli ad altri soggetti dopo un paio d'anni.
…
… questo reparto … ha individuato e sottoposto a controllo specifico il sig. -OMISSIS- … , il quale ha presentato domanda come "Nuovo Agricoltore" per l'accesso alla Riserva Nazionale per l'anno 2009 ottenendo la proprietà gratuita di nuovi titoli con i relativi contributi di seguito indicati ed ulteriori domande di accesso, per gli anni successivi, ai diritti d'aiuto
…
a. Facendo riferimento alla precedente schematizzazione le interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria hanno consentito di rilevare che il -OMISSIS-, pur dichiarando il proprio neo-insediamento in agricoltura a partire da! 2009, non risulta avere mai avviato un'attività d'impresa nello specifico settore, e, pertanto, richiesto alcuna accensione del numero di partita iva, essendo meramente censito come persona fisica (vds. allegato nr. 1).
b. In data 4 dicembre 2020 veniva effettuato un accesso presso il CAA CAFAGRI LE222 con sede in -OMISSIS-, al fine di acquisire dati e notizie utili al prosieguo dei controlli di polizia economico finanziaria all'indirizzo di vari produttori agricoli, tra i quali il nominato soggetto (vds. allegato nr. 2)
…
In definitiva dai controlli eseguiti e dalle dichiarazioni rese è emerso che il sig. -OMISSIS-:
ha ottenuto gratuitamente, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento n. -OMISSIS- per la campagna anno 2009, presentata attraverso i! Centro di Assistenza Agricola in data -OMISSIS- con accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovo agricoltore", una quantità di "diritti all'aiuto" - in specie 19 titoli per un valore complessivo di 10.254,94 euro, che avrebbero dovuto essere utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola, di fatto mai intrapresa con erogazione da parte di AG di somme complessivamente ammontanti a € 9.887,09;
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento per la campagna anno 2010, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 12.05.2010, 5.847,57 (titoli dichiarati nr. 12 per un valore di 6.276,96) senza mai svolgere l'attività di "agricoltore";
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento nr. 20808014938 per la campagna anno 2012, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 31.05.2012, a seguito dell'acquisto di "nuovi titoli" nell'anno 2012 (nr. 2 titoli per un valore di 1.464,55), ulteriori ed analoghe contribuzioni per un importo pari a 1.464,55, senza mai svolgere l'attività di "agricoltore";
ha ottenuto, attraverso l'esposizione di dati e notizie non veritiere nella Domanda Unica di Pagamento nr. 30808729427 per la campagna anno 2013, presentata attraverso il Centro di Assistenza Agricola in data 15.05.2013, a seguito dell'acquisto di "nuovi titoli" nell'anno 2012 (nr. 2 titoli per un valore di €. 1.464,55), ulteriori ed analoghe contribuzioni per un importo pari a 1.464,55, senza mai svolgere l'attività di "agricoltore".
… ” (v. pagg. 11 e seguenti dell’allegato 6).
Come dettagliatamente evidenziato dalla difesa erariale il -OMISSIS- ha trasferito all’odierno ricorrente, giusta la scrittura privata del 13.5.2011 (allegata al ricorso) i seguenti n. 11 titoli: 1) 000015033374; 2) 000015033375; 3) 000015033376; 4) 000015033377; 5) 000015033378; 6) 000015033379; 7) 000015033380; 8) 000015033381; 9) 000015033382; 10) 000015033383; 11) 000015033384.
Per le campagne che vanno dal trasferimento di tali titoli dal -OMISSIS- al ricorrente gli stessi sono stati quindi fatti valere dall’odierno ricorrente (in seguito alle difese svolte dalla difesa erariale tale dato non risulta oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente).
Orbene, l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del -OMISSIS- fa sì che alla data del -OMISSIS- (data di emanazione del provvedimento impugnato) non abbia potuto essere maturata la prescrizione decennale.
Con riferimento poi all’invocata prescrizione quadriennale la stessa non è applicabile.
Basta considerare che il Regolamento (CE) n. 1122/2009 all’art. 86 (rubricato “Abrogazione”) ha espressamente abrogato il Regolamento (CE) n. 796/2004 e quindi anche l’art. 73 invocato dal ricorrente. L’art. 86 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 ha fatto salva l’applicazione del Regolamento (CE) n. 796/2004 soltanto con riferimento alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010 (v. Consiglio di Stato, VI Sez., 27 dicembre 2023, n. 11267, nonché T.A.R. Lazio, Sezione Quinta Ter, 17 maggio 2024, n. 9941).
Nel caso di specie si discute delle annualità dal 2011 in poi e, pertanto, il termine quadriennale di cui all’art. 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004 non risulta suscettibile di applicazione ed il Regolamento (CE) n. 1122/2009 non ha previsto un regime analogo a quello previsto dal Regolamento (CE) n. 796/2004.
10. Infine, si arriva al primo motivo di ricorso.
Sul punto coglie nel segno la difesa erariale allorquando sostiene l’operatività nel caso di specie del disposto del comma 2 dell’art. 21-octies della L. 241/1990.
In effetti, pure tenuto conto della sorte delle altre doglianze del ricorrente, dell’ampia documentazione depositata dall’amministrazione e delle puntuali difese da questa svolta (ed a superamento del convincimento espresso in sede cautelare, necessariamente fondato su di un sommario esame della controversia allo stato degli atti) non si vede come la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione del ricorrente avrebbero potuto portare ad un diverso esito del procedimento.
Vale a dire che, a prescindere da ogni altra considerazione, il contenuto dell’impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
11. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
12. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero intimato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il dante causa dello stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
CE IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IM | PI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.