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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22230/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 22230 del ruolo generale dell'anno 2014 (riunite le cause iscritte al n. 22231/2014 e n. 8590/2015) vertenti tra
Parte_1
attrice (causa n. 22230/2014), opponente (causa n. 22231/2014), convenuta (causa n. 8590/2015) con l'avv. Paolo Molteni
e già Controparte_1 Controparte_2
convenuta (causa n. 22230/2014), attrice (causa n. 8590/2015) con gli avv.ti Paolina Casari e Cristina Di Fabio
e
Controparte_3
convenuta (causa n. 22230/2014), opposta (causa n. 22231/2014), convenuta (causa n. 8590/2015) con l'avv. Diego Orlotti
e
Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 28 terzi chiamati (cause nn. 22230/2014 e 8590/2015) con gli avv.ti Paolina Casari e Cristina Di Fabio
e
(titolare dell'omonima ditta individuale) CP
terzo chiamato (causa n. 22230/2014) con l'avv. Fabio Facchinetti
e
CP_7
terzo chiamato (cause nn. 22230/2014 e 22231/2014) con l'avv. Matteo Sassone
e
CP_8
terzo chiamato (cause nn. 22230/2014 e 2231/2014) con l'avv. Marco Marini
e
CP_9
terza chiamata (causa n. 22230/2014) con l'avv. Antonella Gaggiotti
e
Controparte_10
terza chiamata (in tutte le cause) con gli avv.ti Paolo Simeoni e Lucia Peroni
e
CP_11
convenuta (causa 8950/2015) con gli avv.ti Alessandra Di EO e ER IN
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
26.9.2024 e, perciò, per tutte le parti come da rispettivi fogli già depositati telematicamente.
pagina 2 di 28 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Sono riunite nel presente giudizio tre cause che traggono origine da due contratti di appalto conclusi nei primi mesi del 2013 dalla committente (da ora, per brevità, solo ) con le appaltatrici Parte_1 PT
(poi trasformata in e da ora e Controparte_2 Controparte_1 CP_1
(da ora, ), aventi ad oggetto “la realizzazione di varie opere di finitura e Controparte_3 CP_3 completamento di edificio residenziale e commerciale, nonché di un'abitazione unifamiliare residenziale, siti in Palazzolo Sull'Oglio […], prevedenti diversi lavori di assistenza ad impianti e alla posa di pavimenti, realizzazione di pavimentazioni, completamento di intonaci, rifacimento di un tetto, posa di impermeabilizzazioni, posa di manufatti in pietra e cemento e opere varie tutte volte al completamento dell'edificio”.
La prima causa (R.G. n. 22230/2014) è stata promossa da , con atto di citazione notificato a PT
in data 12.12.2014; la società attrice ha lamentato “gravi vizi, difetti e/o Parte_2 danneggiamenti” delle opere appaltate e ha rassegnato articolate conclusioni volte ad ottenere, in sostanza, la risoluzione di entrambi i contratti di appalto per inadempimento delle società appaltatrici, con condanna di queste ultime al risarcimento dei danni.
Entrambe le convenute si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza delle domande attrici e hanno svolto domande riconvenzionali (dirette ad ottenere il pagamento dei residui corrispettivi) nonché istanze di autorizzazione alla chiamata di terzi: quanto a di (da ora, CP_1 CP_11
, in qualità di “subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione”; quanto ad , del CP_11 CP_3
direttore dei lavori, arch. e dell'impresa individuale . 12 CP
, a sua volta, appresa l'intervenuta trasformazione di da ha chiesto la PT CP_1 Controparte_13
chiamata in causa di e già soci illimitatamente responsabili di Controparte_5 Controparte_4
CP_1
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale “trasversale”, la condanna di alla manleva e CP_1 CP_3 invocato l'eventuale compensazione giudiziale dei crediti di con il proprio credito, maturato PT
quale corrispettivo delle prestazioni eseguite.
pagina 3 di 28 Autorizzate parzialmente le chiamate e notificati i relativi atti, si sono costituiti in giudizio i terzi che, con ulteriori chiamate autorizzate, hanno esteso il contraddittorio nei confronti delle rispettive compagnie assicurative e dell'ing. CP_7
La seconda causa (R.G. n. 22231/2014) è stata promossa da con atto di citazione notificato (con PT
atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 9.12.2014, con il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 16843 in data 9.10.2014 (e notificato in data
31.10.2014), ottenuto da per il pagamento del residuo “corrispettivo per la fornitura e posa CP_3 di beni mobili”, pari ad € 48.950,00=, i.v.a. inclusa.
A seguito di chiamate autorizzate, il contraddittorio è stato esteso a terzi soggetti sino a coincidere, in sostanza, con quello della prima causa.
La terza causa (R.G. n. 8950/2015) è stata promossa da con atto di citazione notificato a , CP_1 PT
(con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 15.5.2015, per ottenere, in Parte_3
primo luogo, la condanna di al pagamento del “corrispettivo a saldo di cui ai SAL n. 8 e 9 pari PT ad € 42.045,00” e dello “ulteriore importo di € 19.671,02 dovuto a titolo di costo orario e manodopera
[…] per interventi extra contratto”. ha altresì svolto domande di manleva nei confronti di e e CP_1 CP_3 CP_11 PT CP_11
hanno proposto, a loro volta, istanze di chiamata.
A seguito delle rituali notificazioni degli atti di chiamata, si sono costituiti in giudizio i terzi CP_5
e
[...] Controparte_4 CP_10
Le cause, riunite con ordinanze in data 18.2.2016 e 20.4.2017, sono state istruite mediante produzione di documenti, espletamento di c.t.u., con relativo supplemento, e assunzione di prove orali
(interrogatorio formale e testimoni); all'esito, sono state trattenute in decisione all'udienza del
26.9.2024, sulle conclusioni – anche istruttorie – delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
A fronte di atti difensivi delle parti decisamente ridondanti (e in parte inconferenti), si impone una motivazione della presente sentenza sintetica e, soprattutto, limitata alle sole questioni effettivamente rilevanti ai fini della decisione.
La causa può essere poi decisa senza necessità di ulteriore attività istruttoria, sulla scorta delle risultanze delle prove orali già assunte e, soprattutto, della c.t.u. espletata – con relativo supplemento –
pagina 4 di 28 fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle articolate osservazioni delle parti, le cui conclusioni vengono pressoché integralmente condivise dal tribunale.
3. Questioni processuali.
3.1. Tardività della costituzione di nella causa n. R.G. 22230/2014. CP_1
Va rilevata l'effettiva tardività della costituzione di in tale causa, sulla scorta del costante CP_1 orientamento di legittimità, che ritiene irrilevante l'eventuale differimento della prima udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c. ai fini della valutazione della tempestività della costituzione del convenuto (fra le altre, Cass. 12490/2007, da cui è tratta la massima, secondo cui “il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 cod. proc. civ., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.”).
Ciò posto, si è costituita nel presente giudizio con comparsa depositata in data 10.4.2015, a CP_1 fronte dell'udienza fissata da col proprio atto di citazione per il giorno 28.4.2015; ribadita PT
l'irrilevanza, sulla scorta della giurisprudenza citata, del rinvio dell'udienza disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 168, 4° comma, c.p.c., la costituzione risulta – come anticipato – tardiva.
Tale circostanza non comporta, tuttavia, tutte le conseguenze invocate da in termini di PT
preclusioni processuali.
La Corte di legittimità ha difatti chiarito che “le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis
pagina 5 di 28 in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (così, fra le altre, Cass.
567/2015, richiamata da parte attrice, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, si è costituita (tardivamente) nel primo giudizio sollevando – fra l'altro – CP_1
eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia per i vizi, proponendo domanda riconvenzionale e formulando istanza di chiamata di terzo (poi rinunciata); difese da ritenersi tutte definitivamente precluse in quel giudizio.
L'orientamento della giurisprudenza richiamato non consente, come accennato, l'introduzione di un nuovo giudizio, identico al primo, al fine di ovviare a preclusioni definitivamente maturate nel giudizio originario;
ne deriva che non è più consentito a di proporre, nel nuovo giudizio, le eccezioni di CP_1
prescrizione e decadenza, definitivamente precluse per effetto della tardiva costituzione nel primo giudizio. può, di contro, proporre nel nuovo giudizio le domande, anch'esse nuove, riconvenzionale nei CP_1 confronti di e di manleva nei confronti di e nell'evidente difetto di identità PT CP_3 CP_11 dei giudizi richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'ultrattività delle preclusioni.
Si osserva, d'altronde, quanto alle domande di manleva proposte da nei confronti di CP_1 Parte_3
il palese difetto di un interesse di a contestare l'ammissibilità di tali domande, alla
[...] PT
quale resta, in definitiva, estranea.
3.2. Ammissibilità della chiamata di e Controparte_5 Controparte_4
Come accennato sub 1., ha convenuto in giudizio (allora s.n.c.) con citazione notificata PT CP_1 nel dicembre 2014 e quest'ultima, nel frattempo trasformatasi in s.r.l. (con atto del febbraio 2015), si è costituita in giudizio in tale nuova forma societaria.
A norma dell'art. 2500 quinquies c.c., come noto, la trasformazione della società di persone in società di capitali non libera i soci già illimitatamente responsabili dalla “responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i
pagina 6 di 28 creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, consenso che può essere prestato anche in forma tacita, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2500 quinquies citato.
Ne deriva che, nel caso in esame, in difetto del consenso – espresso o tacito – di , la stessa può PT invocare la responsabilità solidale illimitata dei soci di per l'inadempimento di obbligazioni CP_1
sorte in capo alla società in epoca anteriore alla sua trasformazione.
La chiamata dei soci già illimitatamente responsabili deve ritenersi perciò ammissibile.
4. Premesse in diritto.
4.1. Rapporti derivanti dai contratti di appalto e subappalto.
A norma dell'art. 1228 c.c., come noto, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti.
Ne deriva la sicura responsabilità di e , nei confronti di , per gli eventuali vizi, CP_1 CP_3 PT
difetti e difformità delle opere oggetto dei due contratti d'appalto, quand'anche affidate nella loro materiale esecuzione a terzi subappaltatori (questione rilevante ai soli fini dei rapporti interni fra i singoli appaltatori subcommittenti e i subappaltatori, su cui vedi infra).
4.2. Garanzia per i vizi nel contratto di appalto.
La copiosa giurisprudenza in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto ha elaborato alcuni fondamentali principi, che di seguito si riportano, utili alla definizione del presente giudizio.
Cass. 21188/2022 ha in primo luogo chiarito che “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (conformi, fra le altre, Cass. 5250/2004 e 9078/1994).
Quanto agli effetti della risoluzione, Cass. 27640/2018 afferma che “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base
pagina 7 di 28 alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore)”.
Sempre in tema di effetti della risoluzione del contratto di appalto e di possibilità di proporre domande di risarcimento del danno compatibili con tale risoluzione, Cass. 8889/2011 ha precisato che “in tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato”.
In tema di rapporti fra la domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1168, 2° comma, c.c. e domanda di risarcimento del danno, la corte di legittimità ha ancora precisato che “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione” (Cass. 18578/2018, da cui
è tratta la massima).
È sulla scorta dei principi di diritto ora sinteticamente richiamati che può essere quindi affrontato l'esame delle numerose domande ed eccezioni proposte da tutte le parti.
5. Premesse in fatto.
5.1. Ricostruzione dei rapporti contrattuali.
pagina 8 di 28 Al netto della discreta confusione creata dalle parti, può ritenersi senz'altro provato che ha PT
concluso due distinti contratti di appalto con e , aventi ad oggetto, quanto a la CP_1 CP_3 CP_1
realizzazione di varie opere di finitura e completamento di un edificio residenziale e commerciale e di un'abitazione unifamiliare siti in Palazzolo sull'Oglio tra via Sant'ER e VI Cortellazzo e, quanto ad , la realizzazione di tutte le lavorazioni in pietra presenti sulla corte dell'edificio citato. CP_3
Più precisamente, in difetto di stipula dei due contratti in forma scritta, il computo metrico originario redatto da ed comprendeva tutte le opere poi oggetto dei due distinti contratti;
le opere PT CP_1
affidate ad corrispondono, in sostanza, alla voce n. 22 del computo metrico citato CP_3
(pavimentazione del cortile); tali opere, va ribadito, costituiscono oggetto di un autonomo contratto di appalto direttamente stipulato fra e . PT CP_3
Il comportamento successivo delle parti conferma l'autonomia dei contratti stipulati da con le PT
due società appaltatrici;
è difatti del tutto pacifico in causa che e hanno fatturato CP_1 CP_3
autonomamente a i corrispettivi via via maturati in relazione alle opere eseguite e che ha PT PT
provveduto ai relativi pagamenti, separatamente, in favore di ciascuna delle due società.
Entrambe le società appaltatrici hanno poi subappaltato – in tutto o in parte – le opere loro affidate in forza degli originari contratti di appalto: in particolare, ha affidato a la realizzazione CP_1 CP_11
della guaina impermeabilizzante, sulla quale sono state poi effettuate le ulteriori lavorazioni;
CP_3
ha affidato al la realizzazione pressoché integrale della pavimentazione.
[...] CP
Quanto ai soggetti che hanno svolto prestazioni di natura professionale, la qualità di direttore lavori è
Cont attribuita da e all'arch. mentre da all'ing. quest'ultimo riveste la PT CP CP_3 CP_7
qualità formale di direttore lavori, quantomeno sino al 2010.
È importante sottolineare che le opere affidate a e non hanno ad oggetto l'intera CP_1 CP_3
realizzazione del nuovo edificio residenziale e commerciale sito in Palazzolo S.O. ma, unicamente, completamenti e finiture dell'immobile.
È difatti del tutto pacifico in causa che ha concluso un primo contratto di appalto, relativo alla PT
prima consistente parte delle opere edili con l'impresa Cominardi Stefano, che ha avviato i propri lavori in data 4.10.2010, mentre è subentrata nell'esecuzione delle opere “successivamente da CP_1 marzo 2013 a febbraio 2014” (pag. 6 della prima c.t.u. “Provezza”).
pagina 9 di 28 Quest'ultima ha quindi subappaltato la posa della guaina impermeabile del cortile interno a CP_11 che ha eseguito l'opera “nel mese di maggio 2013”, sottoposta a “prova di allagamento con esito positivo” dal 3.6.2013 al 17.6.2013. ha successivamente provveduto alla esecuzione, fra l'altro, del sovrastante massetto di CP_1
sottofondo, sul quale , dal 23.9.2013 al 9.11.2013, ha infine eseguito le lavorazioni di posa CP_3
della pavimentazione in pietra, affidandole in subappalto – pressoché integrale – al CP
Così ricostruiti i ruoli rivestiti dai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti di appalto, solo per completezza va infine rilevato che (da ora, è stata Controparte_10 CP_10
chiamata in giudizio quale compagnia assicuratrice sia dall'architetto che dal subappaltatore CP_15
CP_11
è stata chiamata in giudizio quale compagnia assicuratrice dall'ing. CP_9 CP_7
5.2. Ricostruzione delle opere realizzate in esecuzione dei contratti di appalto e subappalto e quantificazione dei corrispettivi.
Va condivisa la ricostruzione dell'entità delle opere effettivamente eseguite da e CP_1 CP_3
operata dal c.t.u. alle pagg. da 9 a 22 del primo elaborato.
Si ribadisce difatti come detta ricostruzione si fondi su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle numerose osservazioni formulate dalle parti.
Il riepilogo delle opere eseguite da (anche mediante subappalto a è indicato a pag. 22 CP_1 CP_11 della prima relazione del consulente e conduce ad una valorizzazione di tali opere pari a complessivi €
167.703,51=.
Il c.t.u. ha, per la verità, esaminato (ed escluso da tale conteggio) ulteriori opere che assume CP_1
d'avere eseguito, ricomprese solo in parte nel nono SAL, per le quali la stessa reclama un ulteriore corrispettivo pari a complessivi € 24.695,50= (€ 19.213,00= + € 5.482,50=); opere che non ha riconosciuto, ritenendo che “dovranno essere appurate con prove testimoniali l'esecuzione e la congruità delle ore richieste”.
Il contratto stipulato da con dovrà tuttavia essere risolto a causa dei gravi vizi e difetti PT CP_1
che affliggono le opere (su cui vedi infra); ne deriva la sostanziale irrilevanza della questione relativa alla effettiva consistenza delle opere “da verificare” in esame.
pagina 10 di 28 Considerazioni di tenore analogo valgono quanto alle opere eseguite da quantificate dal CP_3
c.t.u. in complessivi € 57.371,13=; anche tale contratto deve essere tuttavia risolto, come si dirà, per inadempimento di . CP_3
Risultano pacifici gli acconti corrisposti da in esecuzione dei due contratti;
acconti pari ad € PT
154.144,41=, quanto a ed € 20.000,00=, quanto ad . CP_1 CP_3
Il credito maturato dal nei confronti di ammonta infine ad € 15.132,00=, sempre al CP CP_3 netto dell'iva, come accertato dal c.t.u. (pagg.
4-5 del supplemento peritale, ove – per mero errore materiale – è indicato il maggiore importo di € 25.132,00=).
6. Vizi e difetti delle opere appaltate a CP_1
La c.t.u. espletata ha accertato i gravi vizi e difetti delle opere appaltate da a PT CP_1
Va preliminarmente ribadita la tardività delle eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia sollevate da nel giudizio n. 22230/2014, nel quale si è costituita tardivamente. CP_1
La preclusione, come anticipato sub 3.1., opera definitivamente, a nulla rilevando il nuovo giudizio proposto da iscritto al n. 8590/2015. CP_1
Solo per completezza va quindi rilevato che la stessa riferisce (alle pagg. 18/19 della comparsa CP_1
conclusionale) che “è pacifica in causa la circostanza secondo cui la società è subentrata ad CP_1
una precedente impresa edile e che la stessa ha lavorato presso il cantiere per cui è causa dal mese di aprile del 2013 al mese di febbraio del 2014” e che “la ha omesso di formalizzare Parte_4
qualsivoglia contestazione nei confronti di prima della missiva del 24.03.14 (ricevuta dalla CP_1 convenuta in data 04.04.14)”. CP_1
Ne deriva la sicura tempestività della denuncia dei vizi operata da , anche a voler considerare il PT
termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
Risulta poi rispettato il termine di prescrizione contemplato dal terzo comma del medesimo articolo, interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 12.12.2014.
Ciò posto, va anche rilevato come il c.t.u. abbia oggettivamente riscontrato la effettiva sussistenza dei vizi e difformità delle opere eseguite da elencati ai nn. 1) “infiltrazioni nelle autorimesse”, 2) CP_1
“umidità nella casetta in lato sud”, 3) “efflorescenze nel fabbricato uffici”, 4) “pavimentazione in calcestruzzo degli interrati”, 5) “rivestimenti in pietra della scala e dei muri perimetrali della rampa” e
8) “efflorescenze sulla pavimentazione delle terrazze”, ritenendo, di contro, necessarie ulteriori pagina 11 di 28 verifiche istruttorie quanto ai vizi e difetti di cui ai nn. 6) “difformità dei basamenti delle statue”, 7)
“danneggiamento della porta d'ingresso del negozio su VI Sant'ER” e 10) “danneggiamento dell'arco interno dell'androne d'accesso al cortile” (non si considera, nel presente paragrafo, il vizio n.
9) “pavimentazione in pietra del cortile”, relativo alle opere affidate ad ). CP_3
Emerge dagli accertamenti peritali la rilevante gravità della gran parte dei vizi e difetti accertati e, in particolare, di quelli di cui ai nn. 1) e 4), dovendosi anzi rilevare come i rimedi individuati dal c.t.u. per la eliminazione degli stessi risultino, in parte, addirittura sottostimati.
Ed infatti, quanto alle rilevanti infiltrazioni riscontrate nelle autorimesse, il c.t.u. ha rilevato, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di (pag. 10 del supplemento peritale), che PT
“nella porzione ovest della corte, dove il vizio è diffuso è stato previsto il rifacimento completo dell'impermeabilizzazione, mentre nella porzione est dove il difetto è localizzato in pochi punti non è giustificabile il rifacimento di tutta l'impermeabilizzazione in quanto è sufficiente un intervento puntuale per eliminare il difetto” e perciò ribadito di non ritenere necessario il rifacimento integrale della guaina impermeabilizzante, evidenziando che (pag. 13 del supplemento) “solo sulla porzione est del cortile, dove le infiltrazioni sono limitate e circostanziate, è stato previsto un intervento puntuale con l'esecuzione di iniezioni di resine, in quanto si ritiene che tale operazione sia risolutiva e che sia eccessivo in tale porzione sostituire l'intera guaina vista l'esiguità delle infiltrazioni riscontrate.
Si precisa inoltre che l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento proposto sulla porzione ovest garantisce la tenuta delle riprese della guaina e che il mantenimento cromatico/estetico della pavimentazione è garantito dal fatto che la pavimentazione viene rimossa e rifatta su tutta la superficie del cortile”.
Il c.t.u. non ha tuttavia considerato che il committente ha pieno diritto di ottenere la consegna di un'opera eseguita “a regola d'arte” e perciò di ottenere, nel caso in esame, una guaina impermeabilizzante integra ab origine, e non rappezzata, nella porzione est, mediante le iniezioni di resine proposte dal c.t.u.
Conclusione che trova ulteriore conferma nella circostanza – pacifica fra le parti – dell'insuccesso del tentativo di intervento già operato da mediante iniezioni di resine per ovviare al fenomeno delle CP_1
infiltrazioni già riscontrate.
pagina 12 di 28 Il c.t.u. replica a tale osservazione, evidenziando che (sempre pag. 13 del supplemento) “non si è a conoscenza della modalità esecutiva e dei materiali impiegati per l'esecuzione delle iniezioni da parte di dati estremamente importanti al fine di garantire la riuscita dell'intervento, ed inoltre il CP_1
CTU propone l'utilizzo di iniezioni solo nella porzione est del cortile, dove la presenza di infiltrazioni è estremamente limitata”, ma l'assunto non può essere condiviso.
I fenomeni di infiltrazioni rilevati dal c.t.u. appaiono decisamente consistenti (vedili rappresentati nelle tavole “C”, “D” e “E” allegate alla prima relazione); di qui la necessità di prevedere interventi sicuramente risolutivi, che non possono essere individuati nella mera iniezione di resine, anche alla luce dell'insuccesso dei tentativi precedenti, che non consentono di ritenere tale soluzione conforme alle “regole dell'arte”.
Considerazioni di tenore analogo valgono quanto al vizio n. 4) (“pavimentazione in calcestruzzo degli interrati”).
Il c.t.u. ha difatti riscontrato l'effettiva sussistenza del vizio (pagg. 31 e 32 del primo elaborato), rilevando “la presenza diffusa un po' in tutta la superficie della pavimentazione in CLS delle fessure lamentate” e ritenuto che “tale difetto ha una valenza puramente estetica che non pregiudica l'utilizzo
e tanto meno la staticità della pavimentazione”.
Quanto alla causa del vizio, il c.t.u ha ritenuto “che il vizio sia dovuto ad una compattazione non adeguata dello strato posto al di sotto della pavimentazione, la quale ha generato dei lievi cedimenti differenziali, che sono la causa delle fessurazioni rilevate” e che “la responsabilità del difetto è da attribuire alla ditta che ha eseguito l'opera senza verificare che il sottostante supporto, CP_1 realizzato da altra ditta, fosse stato sufficientemente costipato”.
In tale contesto, il c.t.u., pur confermando l'ampia diffusione del vizio (avendo accertato la “presenza diffusa un po' in tutta la superficie della pavimentazione in CLS delle fessure lamentate”), ha ritenuto che “l'intervento necessario per eliminare il difetto (rimozione e rifacimento completo della pavimentazione o posa al di sopra di essa di una resina) sia sproporzionato in rapporto alla tipologia di difetto riscontrato, che ha una valenza puramente estetica.
Il difetto deve ritenersi pertanto ineliminabile e viene valutato quindi un minor valore dell'opera realizzata, considerando che si tratta di un difetto che non compromette l'utilizzo e la staticità della pavimentazione”.
pagina 13 di 28 Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., pur comprensibili dal punto di vista della ragionevolezza economica, risultano errate in punto di diritto.
L'art. 1668 c.c. accorda infatti al committente che lamenti (fondatamente) vizi e difetti dell'opera il diritto di chiedere, a propria insindacabile scelta, “che le difformità e vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno…”.
Il secondo comma dell'articolo in esame prevede poi, come accennato, il diritto del committente di chiedere la risoluzione del contratto quando le difformità e i vizi sono tali da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Ne deriva che, anche in ipotesi di vizi di intensità minore, sussisterebbe il diritto del committente di richiedere – in ogni caso – la radicale eliminazione dei vizi.
Ribadito pertanto il diritto del committente di ottenere un'opera eseguita “a regola d'arte”, va altresì ribadito il diritto del committente di richiedere l'eliminazione di vizi che abbiano natura meramente estetica, anche quando il costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi ecceda il minor valore dell'opera.
E ciò col solo limite della assoluta contrarietà a buona fede della pretesa del committente, circostanza che potrebbe ritenersi sussistente solo quando tale costo dovesse risultare del tutto sproporzionato all'utilità delle riparazioni ricavabile dallo stesso committente (situazione che non ricorre nel caso in esame, ove il c.t.u. ha quantificato il costo per il rifacimento della pavimentazione degli interrati in €
21.900,00=, a fronte di un minor valore dell'opera stimato in € 4.380,00=).
Quanto agli ulteriori vizi, il c.t.u. ha, come detto, riscontrato l'effettiva sussistenza dei vizi di cui ai nn.
2) “umidità nella casetta in lato sud”, 3) “efflorescenze nel fabbricato uffici”, 5) “rivestimenti in pietra della scala e dei muri perimetrali della rampa” e 8) “efflorescenze sulla pavimentazione delle terrazze”
e individuato i necessari rimedi ed i relativi costi, non indifferenti.
Si è già detto che l'appalto concluso fra ed non ha ad oggetto l'intera realizzazione del PT CP_1
nuovo edificio residenziale e commerciale ma, unicamente, opere di completamento e finitura di detto immobile (ossia quelle contemplate nel computo metrico originario, con esclusione di quelle di cui alla voce 22, oggetto dell'appalto concluso con ). CP_3
pagina 14 di 28 Così delimitato l'oggetto dell'appalto concluso fra ed la natura di tutti i vizi PT CP_1 complessivamente accertati e l'entità degli interventi (e dei relativi costi) necessari per la loro eliminazione impongono di ritenere l'opera realizzata da del tutto inadatta alla sua destinazione, CP_1
con conseguente diritto di di ottenere la richiesta risoluzione del contratto, senza che possa PT rilevare, in senso contrario, la possibilità di godimento dell'intero edificio.
6.1. Subappalto stipulato fra e CP_1 CP_11
Come anticipato sub 5.1., è subentrata nel cantiere in cui aveva in precedenza operato la ditta CP_1
Cominardi “successivamente da marzo 2013 a febbraio 2014”.
È poi del tutto pacifico in causa che ha subappaltato la posa della guaina impermeabile del CP_1 cortile interno a che ha eseguito l'opera “nel mese di maggio 2013”, sottoposta a “prova di CP_11 allagamento con esito positivo” dal 3.6.2013 al 17.6.2013. ha “successivamente” provveduto alla esecuzione del sovrastante massetto di sottofondo, sul CP_1
quale dal 23.9.2013 al 9.11.2013, ha poi eseguito le lavorazioni di posa della CP_3
pavimentazione in pietra, affidandole in subappalto – pressoché integrale – al CP
Le risultanze istruttorie impongono di escludere la responsabilità di in relazione alle CP_11
infiltrazioni riscontrate.
Si è già detto che, a seguito della posa della guaina, e hanno effettuato prove di CP_1 CP_11
allagamento, che si sono protratte dal 3 al 17 giugno del 2013 con esito positivo.
Le risultanze della prova testimoniale confermano poi che tanto quanto hanno CP_1 CP_3 eseguito ulteriori attività sull'area su cui ha posato la guaina, in epoca successiva a detta posa. CP_11
ha, in particolare, transitato su tale area, anche con mezzi pesanti, per il trasporto dei materiali da CP_1
impiegare in cantiere e ha poi provveduto alla posa del massetto di copertura;
CA VI (e per essa il ha – fra l'altro – picchettato l'area per provvedere alla posa della pavimentazione. CP
L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso
pagina 15 di 28 appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”
(Cass. 1701/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, grava pertanto su subcommittente che invoca la garanzia per i vizi dell'opera CP_1
nei confronti del subappaltatore l'onere di provare l'effettiva imputabilità delle infiltrazioni CP_11 riscontrate a vizi dell'opera oggetto di subappalto;
onere che, sulla scorta delle circostanze ricordate
(esecuzione positiva della prova di allagamento nel contraddittorio di e e pacifica CP_1 CP_11
utilizzazione della superficie soprastante la guaina per il transito di automezzi e la esecuzione di ulteriori lavorazioni), non può ritenersi assolto.
6.2. Responsabilità di per le infiltrazioni. CP_3
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere sussistente tale responsabilità. risponde nei confronti della sola per i danni cagionati all'immobile a titolo di CP_3 PT
responsabilità contrattuale.
In punto di fatto, si è già detto che è sostanzialmente pacifico in causa che (e per essa il CP_3
ha – fra l'altro – picchettato l'area per provvedere alla posa della pavimentazione. CP
In tale contesto, la c.t.u. espletata ha tuttavia ritenuto di non poter “definire con assoluta certezza le responsabilità”, pur rilevando che “la più probabile causa delle infiltrazioni sia ascrivibile a lavorazioni avvenute successivamente alla posa dei manti impermeabili eseguita dalla ditta ed CP_11
in particolare:
- all'utilizzo di punte da parte di per il tracciamento, che troverebbe conferma nella CP_3
posizione delle perdite rilevate rispetto agli allineamenti della pavimentazione e nell'esito positivo della prova di tenuta, eseguita subito dopo la posa delle impermeabilizzazioni;
- alle operazioni eseguite dall'impresa dopo la posa delle guaine (realizzazione massetto), che CP_1
possono aver danneggiato le impermeabilizzazioni, in quanto esistono anche infiltrazioni in punti, che non hanno attinenza con il tracciamento della pavimentazione e quindi non sono ascrivibili ad CP_3
” ed ha quindi concluso affermando che “non è quindi possibile definire unicamente un soggetto
[...] responsabile”.
Le ipotesi formulate dal c.t.u., del tutto ragionevoli, consentono di ritenere raggiunta la prova dell'illecito attribuito ad e del nesso causale fra le attività affidate ad e le CP_3 CP_3
pagina 16 di 28 infiltrazioni lamentate, non avendo in ogni caso fornito idonea prova della correttezza CP_3 dell'operato del proprio subappaltatore.
Dalle risultanze degli allegati “C”, “D” ed “E” al primo elaborato peritale emerge in ogni caso come gran parte delle perdite/infiltrazioni risultino “rilevate rispetto agli allineamenti della pavimentazione”,
a conferma della verosimile perforazione della guaina per effetto delle operazioni di picchettatura.
Quanto alla eventuale responsabilità di nei confronti di in difetto di un rapporto CP_3 CP_1
contrattuale fra le due società, la responsabilità di nei confronti di avrebbe natura CP_3 CP_1
necessariamente extracontrattuale, con conseguente onere di di allegare e dimostrare tutti gli CP_1 elementi costitutivi dell'illecito lamentato (e perciò: condotta illecita, danno e nesso di causalità fra condotta e danno).
Si aggiunga che, a ben vedere, è sostanzialmente pacifico in causa che l'apposizione dei picchetti per il tracciamento sia stata effettuata dal (come detto, materiale esecutore dei lavori di CP
pavimentazione) e non da . CP_3
Elementi tutti che impongono di escludere la responsabilità (extracontrattuale) di nei CP_3
confronti di per i danni cagionati dalle infiltrazioni. CP_1
e rispondono pertanto, in solido, nei confronti di per i danni cagionati dalle CP_1 CP_3 PT
infiltrazioni, in pari misura, nel ricordato difetto di elementi idonei alla puntuale quantificazione delle responsabilità interne.
6.3. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Il tribunale condivide la conclusione cui è pervenuto il c.t.u., là dove (pag. 50 del primo elaborato)
“sottolinea che tutti i vizi rilevati sono di natura meramente esecutiva e pertanto attribuibili solamente alle ditte esecutrici e non al direttore lavori o al progettista delle opere”; conclusione che trova chiaro riscontro nella natura dei vizi accertati dal c.t.u., tutti conseguenti a cattiva esecuzione delle opere.
Su un piano più generale, va poi rilevato come la responsabilità del direttore dei lavori (l'unica configurabile nel presente giudizio, dove non sono nemmeno allegati vizi relativi alla fase di progettazione) possa essere invocata – di norma – dalla parte committente e non dall'appaltatore, principale responsabile della difettosità dell'opera realizzata.
Scartate pertanto peculiari ipotesi (anche queste nemmeno allegate nel caso in esame) di particolare ingerenza del direttore dei lavori nella esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto pagina 17 di 28 (impartendo, ad esempio, istruzioni errate) o di ulteriori, specifiche negligenze del professionista esulanti l'attività di controllo sull'operato dell'appaltatore (anche queste estranee al presente giudizio), deve escludersi che il direttore dei lavori sia tenuto, di norma, a manlevare l'appaltatore dalle responsabilità derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, essenzialmente imputabile, in definitiva, a quest'ultimo.
6.4. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Cont Esclusa la responsabilità dei professionisti ing. e arch. nonché del subappaltatore CP_7 CP_11
restano assorbite le domande di manleva proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
7. Vizi e difetti delle opere appaltate ad . CP_3
7.1. Eccezione di prescrizione e decadenza della garanzia.
L'eccezione risulta tempestiva, essendosi CA VI costituita nel giudizio iscritto al n. 22230/2014 in data 1.4.2015, a fronte della prima udienza fissata da , come ricordato, al 28.4.2015. PT
L'eccezione è tuttavia infondata e deve essere perciò disattesa.
In punto di fatto è del tutto pacifico in causa che ha eseguito le opere a lei affidate nel CP_3
periodo che va dal 23.9.2013 al 9.11.2013.
La stessa riconosce poi di aver ricevuto la prima contestazione dei vizi “alla fine del mese CP_3 di marzo 2014” (così in comparsa di risposta sempre nella causa n. 22230/2014, pag. 5).
Occorre tuttavia rilevare che, ferma l'autonomia dei due contratti di appalto stipulati da con PT
e le opere appaltate a quest'ultima costituiscono solo una parte dei lavori necessari CP_1 CP_3
per il completamento e la finitura dell'immobile di proprietà di . PT
Erreci, come ricordato, ha terminato i propri lavori nel febbraio del 2014 e la prima contestazione dei vizi risulta inoltrata ad CA VI con raccomandata/p.e.c. in data 26.3.2014.
In difetto di collaudo o, comunque, di una formale consegna dei lavori, deve quindi ritenersi che l'opera, complessivamente considerata, sia stata comunque consegnata a solo a seguito del PT
completamento dei lavori affidati a e quindi non prima del mese di febbraio 2014. CP_1
Ne deriva la tempestività della denuncia dei vizi, avvenuta in data 26.3.2014 (e perciò nel rispetto del termine decadenza di 60 giorni di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c.), risultando altresì rispettato il termine di prescrizione contemplato dal terzo comma del medesimo articolo, interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 12.12.2014.
pagina 18 di 28 7.2. Esame dei vizi.
Il c.t.u. ha accertato la parziale sussistenza dei vizi esaminati al n. 9 del primo elaborato
“pavimentazione in pietra del cortile” (pagg. 37/39).
Il c.t.u. ha, in primo luogo, escluso il primo dei vizi lamentati da , consistente nel PT
danneggiamento dei cubetti di marmo della pavimentazione posata a coda di pavone che non risultano, in realtà, “rotti negli spigoli e/o segnati da martellate”.
Il c.t.u ha, di contro, accertato l'effettiva sussistenza degli ulteriori due vizi lamentati da , relativi PT
a:
a) pavimentazione dei portici e dell'androne che presenta “delle stonalizzazioni importanti” e risulta
“macchiata dall'uso improprio di un acido aggressivo durante le fasi di lavaggio”;
b) pavimentazione in cubetti e lastre di luserna della corte che presenta “macchie anomale dovute sempre ai lavaggi finali della superficie, effettuati con acido improprio”.
Vizi entrambi che il c.t.u. ha ritenuto conseguenza della “pulizia eseguita in maniera non corretta con
l'utilizzo di acido” sulle lastre di luserna, del portico e dell'androne e sulla pavimentazione del cortile;
pulizia eseguita “subito dopo la […] posa”.
I vizi non sono eliminabili mediante un'operazione di smacchiatura, operazione che è stata tentata senza successo nel corso delle operazioni peritali, di talché deve essere senz'altro condivisa la conclusione cui è giunto il c.t.u, secondo cui i vizi possono essere eliminati solo con l'integrale rifacimento della pavimentazione, previa sostituzione delle lastre e dei cubetti in luserna danneggiati
(solo questi ultimi parzialmente recuperabili, atteso che la rimozione delle lastre le danneggerà in modo definitivo).
Il c.t.u. ha infine escluso la sussistenza degli ulteriori vizi (di gravità minore) lamentati da PT
relativi ai refilati in marmo di Bottticino.
Valgono, quanto all'appalto stipulato fra e considerazioni analoghe a quelle già PT CP_3
svolte al paragrafo 6.
ha affidato ad le sole opere di pavimentazione, opere che, per le ragioni esposte, PT CP_3 risultano gravemente viziate;
l'eliminazione dei vizi comporterebbe poi, come accennato, l'integrale rifacimento della pavimentazione, con un costo quantificato dal c.t.u. in € 69.414,37= (così a pag. 49
pagina 19 di 28 del primo elaborato), addirittura superiore al corrispettivo maturato da per l'esecuzione CP_3 dell'intero appalto (quantificato dal c.t.u. – pag. 21 del primo elaborato – in € 57.371,13=).
Ne deriva, anche in questo caso, la necessità di ritenere l'opera realizzata da “del tutto CP_3 inadatta alla sua destinazione”, con la conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta da . PT
7.3. Subappalto stipulato fra e il CP_3 CP
È sostanzialmente pacifico in causa che le opere di pavimentazione oggetto dell'appalto stipulato fra e sono state affidate da quest'ultima al in forza di autonomo contratto di PT CP_3 CP
subappalto e che il ha quindi provveduto alla materiale esecuzione di dette opere. CP
I vizi delle opere costituiscono conseguenza, come anticipato, della loro cattiva esecuzione e, in particolare, della “pulizia eseguita in maniera non corretta con l'utilizzo di acido”; pulizia eseguita
“subito dopo la […] posa” e perciò da attribuirsi verosimilmente al materiale esecutore CP dell'opera. non ha proposto un'espressa domanda di risoluzione del contratto di subappalto concluso CP_3
col risoluzione che non può pertanto essere pronunciata. CP
Restano quindi da esaminare le domande proposte da nei confronti del di condanna CP_3 CP di quest'ultimo a “garantire e manlevare la soc. da tutte le somme che dovessero Controparte_3 risultare dovute e/o debende alla soc. per la fattispecie di cui è causa” (su cui vedi infra). Parte_1
7.4. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Richiamate le considerazioni svolte sub 6.3., va esclusa, anche in questo caso, la responsabilità dei
Cont professionisti ing. e arch. CP_7
7.5. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Restano assorbite anche in questo caso le domande proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
8. Esame specifico delle domande proposte dalle parti.
Chiarita la sorte dei contratti di appalto e subappalto stipulati inter partes e, in particolare, dichiarata la risoluzione dei soli contratti di appalto stipulati da con e possono essere PT CP_1 CP_3
esaminate le domande (assai articolate) proposte dalle parti.
8.1. Domande proposte da nei confronti di e PT CP_1 Controparte_5 Controparte_4
pagina 20 di 28 Va accolta, come anticipato, la domanda di risoluzione del contratto concluso fra ed in PT CP_1
ragione dei vizi riscontrati, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nulla quanto alla restituzione degli acconti versati da in esecuzione del contratto, in difetto di PT un'espressa domanda di parte (salvo quanto si dirà infra).
responsabile dei vizi, deve essere poi condannata al risarcimento dei danni ad essi conseguenti. CP_1
Pronunciata la risoluzione del contratto, tali danni non possono tuttavia consistere nel ristoro dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi, sulla scorta dei criteri indicati da Cass. 8889/2011 citata sub 4.2., non potendo tali costi essere reclamati dalla parte committente che, ottenuta la risoluzione del contratto, non ha diritto a trattenere l'opera. va perciò condannata al risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di CP_1
proprietà di dalle infiltrazioni;
danni che devono essere quantificati in misura corrispondente al PT
costo degli interventi necessari per rimuovere le sole conseguenze delle infiltrazioni (essenzialmente: asciugatura, pulizia e nuova tinteggiatura delle porzioni immobiliari – soprattutto interrate – danneggiate).
In difetto di specifica quantificazione dei costi degli interventi da parte del c.t.u. si riconosce a tal fine a la somma, liquidata equitativamente e all'attualità, di € 5.000,00=, con gli interessi di legge (ex PT art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22230/2014 in data 12.12.2014) al saldo.
Deve essere poi accolta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
25.306,92= “a titolo di ripetizione dell'indebito”, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle specificamente allegate da . PT
Quest'ultima lamenta difatti, in sostanza, di aver versato tale somma in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto alla stregua delle previsioni contrattuali.
Risolto il contratto, tali pagamenti risultano, in ogni caso, indebitamente eseguiti, con conseguente obbligo di restituzione da parte di che va quindi condannata al pagamento, in favore di , CP_1 PT della somma di € 25.306,92=, con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (costituzione in giudizio nella causa n. 8590/2015 in data 4.9.2015) al saldo.
pagina 21 di 28 Le condanne al risarcimento e alla restituzione vanno poi estese a e Controparte_5 CP_4
già soci illimitatamente responsabili di atteso che i pagamenti in esame risultano
[...] CP_1
ricevuti da in data anteriore alla sua trasformazione. CP_1
e devono essere perciò condannati, in definitiva, al CP_1 Controparte_5 Controparte_4
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 30.306,92=, con gli interessi di legge PT
(ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo.
Non compete, di contro, la rivalutazione, atteso che la somma di € 5.000,00= risulta liquidata all'attualità, mentre quella di € 25.306,92= costituisce debito di valuta e non risulta fornita la prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
Va infine esclusa la (pretesa) responsabilità di per culpa in eligendo quanto all'individuazione di CP_1
quale nuovo appaltatore cui affidare le opere di pavimentazione, non avendo mai CP_3 CP_1
assunto alcun obbligo in tal senso (la mera indicazione, da parte di di quale CP_1 CP_3
appaltatore cui affidare le opere di pavimentazione non vale infatti a costituire idonea fonte di tale obbligo).
8.2. Domande proposte da nei confronti di . PT CP_3
Va accolta, come anticipato, anche la domanda di risoluzione del contratto concluso fra e PT
, in ragione dei vizi riscontrati, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. CP_3
Segue la (richiesta) condanna di alla restituzione dell'acconto pacificamente ricevuto, pari a CP_3
€ 22.000,00= (al lordo di iva).
CA VI va quindi condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 22.000,00=, con PT
gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22231/2014 in data 9.12.2014) al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, richiamate le considerazioni svolte sub 8.1., resta escluso che possa essere condannata al ristoro dei costi necessari per il rifacimento della CP_3
pavimentazione.
Con CA va, di contro, condannata al risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni;
danni che devono essere quantificati in misura corrispondente al PT
costo degli interventi necessari per rimuovere le sole conseguenze delle infiltrazioni (essenzialmente:
pagina 22 di 28 asciugatura, pulizia e nuova tinteggiatura delle porzioni immobiliari – soprattutto interrate – danneggiate).
Si conferma l'importo di € 5.000,00=, liquidato equitativamente e all'attualità, su cui spettano gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22230/2014 in data 12.12.2014) al saldo.
CA VI va perciò condannata, in definitiva, al pagamento, in favore di , della complessiva PT somma di € 27.000,00=, con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo.
Ferma la solidarietà fra e – da un lato – e – CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00=.
8.3. Domande proposte da e nei confronti di . CP_1 CP_3 PT
La risoluzione dei contratti di appalto comporta la definitiva caducazione degli stessi.
Ne deriva il rigetto delle domande proposte da e di pagamento dei residui CP_1 CP_3
corrispettivi astrattamente dovuti in forza di detti contratti.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto da , n. 16843 ord., in data 9.10.2014 (e notificato PT in data 31.10.2014), ottenuto da per il pagamento del residuo “corrispettivo per la fornitura CP_3
e posa di beni mobili”, pari ad € 48.950,00=, i.v.a. inclusa.
Revocato il decreto, restano a carico di anche le spese relative alla fase monitoria. CP_3
8.4. Domande di manleva proposte da e . CP_1 CP_3
Richiamate le considerazioni svolte sub
6.2. e 6.3, vanno respinte le domande di manleva svolte da nei confronti di e va di contro accolta la domanda di manleva proposta da CP_1 CP_11 CP_3 quest'ultima nei confronti del esecutore materiale e perciò responsabile dei vizi e difetti delle CP
opere di pavimentazione.
Il va pertanto condannato a tenere indenne da quanto questa sarà tenuta a pagare a CP CP_3
in forza della presente sentenza. PT
Per le considerazioni già svolte vanno poi respinte le varie domande proposte nei confronti dei
Cont professionisti arch. e ing. restando assorbite le ulteriori domande formulate nei confronti CP_7
delle compagnie assicuratrici.
8.5. Domande relative al rapporto CA VI – Mecca.
pagina 23 di 28 Come anticipato sub
8.4. la domanda di manleva svolta da nei confronti del va CP_3 CP
accolta.
Va di contro respinta la domanda proposta dal di pagamento del residuo corrispettivo dovuto in CP
forza del contratto di subappalto, senza che a ciò sia d'ostacolo il ricordato difetto di una espressa domanda di risoluzione di tale contratto. ha difatti concluso per il rigetto, in ogni caso, della domanda di pagamento del residuo CP_3 corrispettivo formulata dal sollevando implicitamente l'eccezione di inadempimento ex art. CP
1460 c.c. che, a fronte dei gravi vizi delle opere di pavimentazione eseguite dal deve ritenersi CP
fondata.
Di qui l'insussistenza del diritto del a pretendere il pagamento del residuo corrispettivo. CP
8.6. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Richiamate le considerazioni svolte sub
6.3. e 7.3., va esclusa, anche in questo caso, la responsabilità
Cont dei professionisti ing. e arch. CP_7
8.7. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Restano assorbite anche in questo caso le domande proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
9. Riepilogo.
Richiamate le considerazioni sin qui svolte, va ribadita la risoluzione dei contratti di appalto conclusi da con e . PT CP_1 CP_3
Va respinta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da nei confronti di CP_1
mentre difetta analoga domanda quanto al contratto di subappalto stipulato da e CP_11 CP_3
CP
Quanto al rapporto fra e quest'ultima e i due soci e PT CP_1 Controparte_5 CP_4
vanno condannati al pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di €
[...]
30.306,92= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 25.306,92= a titolo di restituzione), con gli interessi di PT
legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo, esclusa la rivalutazione per le ragioni esposte sopra sub 8.1.
pagina 24 di 28 Quanto al rapporto fra e quest'ultima dev'essere condannata al pagamento, in PT CP_3
favore della prima, della complessiva somma di € 27.000,00= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni PT ed € 22.000,00= a titolo di restituzione), con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) sempre dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo per le ragioni esposte sopra sub 8.2.
Ferma la solidarietà fra e – da un lato – e – CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00= (vedi sub
6.2.).
Va respinta la domanda di manleva proposta da nei confronti di mentre va accolta CP_1 CP_11
quella proposta da nei confronti del che dev'essere quindi condannato a tenere CP_3 CP
indenne da tutto quanto questa sarà tenuta a pagare a in forza della presente CP_3 PT
sentenza.
Vanno di contro rigettate le domande proposte a vario titolo nei confronti dei professionisti e restano assorbite le ulteriori domande di manleva proposte (anche da nei confronti delle rispettive CP_11
compagnie di assicurazione.
Va infine respinta la domanda di condanna svolta dal nei confronti di . CP CP_3
10. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità, e vanno liquidate sulla scorta dei criteri che seguono:
a) il valore delle cause è commisurato a quello dei due contratti di appalto, entrambi ricompresi nella fascia che va da € 52.000,01= ad € 260.000,00=;
b-1) quanto a e , i compensi vengono riconosciuti per tre volte relativamente alle fasi PT CP_3
di studio e introduttiva e per una sola volta per le ulteriori fasi, successive ai provvedimenti di riunione;
b-2) quanto ad e i compensi vengono riconosciuti per una sola volta per tutte le fasi;
CP_9 CP_11
b-3) quanto alle altre parti, i compensi vengono riconosciuti per due volte relativamente alle fasi di studio e introduttiva e per una sola volta per le ulteriori fasi, successive ai provvedimenti di riunione;
c) si riconoscono sempre i valori medi per tutte le fasi, con un unico aumento del 30% in ragione della pluralità di parti coinvolte nel giudizio.
Sulla scorta di tali criteri:
pagina 25 di 28 - e vanno condannati, in solido, alla CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.572,00= PT per spese ed € 29.201,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- e vanno condannati, in solido, alla rifusione delle CP_1 Controparte_5 Controparte_4 spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in € 18.333,90= per compensi, 15% per CP_11
spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP CP_3 liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, CP CP_7 liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
Cont
- e il vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal per il CP_3 CP presente giudizio, liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- e il vanno condannati, in solido, CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 CP alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in € 23.767,90= per CP_10
compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP CP_9 liquidate in € 18.333,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, come segue: 1/3 a carico di e CP_1 Controparte_5 CP_4
1/3 a carico di;
1/3 a carico del
[...] CP_3 CP
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara risolti i contratti di appalto conclusi da con e;
Parte_1 CP_1 CP_3
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da nei confronti di CP_1
CP_11
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_5 Controparte_4
, della complessiva somma di € 30.306,92= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli PT danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 25.306,92= a PT
titolo di restituzione), oltre interessi di legge come specificato in motivazione;
pagina 26 di 28 - condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 27.000,00= CP_3 PT
(di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 22.000,00= a titolo di restituzione), oltre interessi di legge come PT
specificato in motivazione;
- ferma la solidarietà fra e – da un lato – e CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
– dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00=;
- condanna il a tenere indenne da tutto quanto questa sarà tenuta a pagare a in CP CP_3 PT
forza della presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti, con esclusione di quelle di manleva, ritenute assorbite come meglio specificato in motivazione;
- condanna e in solido, al pagamento, in CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
favore di , della somma di € 1.572,00= per spese ed € 29.201,90= per compensi, 15% per spese PT
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_5 Controparte_4
della somma di € 18.333,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge, a CP_11
titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore di , della somma di € 23.767,90= per compensi, CP CP_3
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore del della somma di € 23.767,90= per compensi, CP CP_7
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Cont
- condanna e il in solido, al pagamento, in favore del della somma di € CP_3 CP
23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna e il in solido, al CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 CP
pagamento, in favore di della somma di € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali CP_10
e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore di , della somma di € 18.333,90= per compensi, CP CP_9
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pagina 27 di 28 Pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, come segue: 1/3 a carico di e 1/3 a CP_1 Controparte_5 Controparte_4
carico di;
1/3 a carico del CP_3 CP
Così deciso in Brescia il 18.4.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 22230 del ruolo generale dell'anno 2014 (riunite le cause iscritte al n. 22231/2014 e n. 8590/2015) vertenti tra
Parte_1
attrice (causa n. 22230/2014), opponente (causa n. 22231/2014), convenuta (causa n. 8590/2015) con l'avv. Paolo Molteni
e già Controparte_1 Controparte_2
convenuta (causa n. 22230/2014), attrice (causa n. 8590/2015) con gli avv.ti Paolina Casari e Cristina Di Fabio
e
Controparte_3
convenuta (causa n. 22230/2014), opposta (causa n. 22231/2014), convenuta (causa n. 8590/2015) con l'avv. Diego Orlotti
e
Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 28 terzi chiamati (cause nn. 22230/2014 e 8590/2015) con gli avv.ti Paolina Casari e Cristina Di Fabio
e
(titolare dell'omonima ditta individuale) CP
terzo chiamato (causa n. 22230/2014) con l'avv. Fabio Facchinetti
e
CP_7
terzo chiamato (cause nn. 22230/2014 e 22231/2014) con l'avv. Matteo Sassone
e
CP_8
terzo chiamato (cause nn. 22230/2014 e 2231/2014) con l'avv. Marco Marini
e
CP_9
terza chiamata (causa n. 22230/2014) con l'avv. Antonella Gaggiotti
e
Controparte_10
terza chiamata (in tutte le cause) con gli avv.ti Paolo Simeoni e Lucia Peroni
e
CP_11
convenuta (causa 8950/2015) con gli avv.ti Alessandra Di EO e ER IN
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
26.9.2024 e, perciò, per tutte le parti come da rispettivi fogli già depositati telematicamente.
pagina 2 di 28 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Sono riunite nel presente giudizio tre cause che traggono origine da due contratti di appalto conclusi nei primi mesi del 2013 dalla committente (da ora, per brevità, solo ) con le appaltatrici Parte_1 PT
(poi trasformata in e da ora e Controparte_2 Controparte_1 CP_1
(da ora, ), aventi ad oggetto “la realizzazione di varie opere di finitura e Controparte_3 CP_3 completamento di edificio residenziale e commerciale, nonché di un'abitazione unifamiliare residenziale, siti in Palazzolo Sull'Oglio […], prevedenti diversi lavori di assistenza ad impianti e alla posa di pavimenti, realizzazione di pavimentazioni, completamento di intonaci, rifacimento di un tetto, posa di impermeabilizzazioni, posa di manufatti in pietra e cemento e opere varie tutte volte al completamento dell'edificio”.
La prima causa (R.G. n. 22230/2014) è stata promossa da , con atto di citazione notificato a PT
in data 12.12.2014; la società attrice ha lamentato “gravi vizi, difetti e/o Parte_2 danneggiamenti” delle opere appaltate e ha rassegnato articolate conclusioni volte ad ottenere, in sostanza, la risoluzione di entrambi i contratti di appalto per inadempimento delle società appaltatrici, con condanna di queste ultime al risarcimento dei danni.
Entrambe le convenute si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza delle domande attrici e hanno svolto domande riconvenzionali (dirette ad ottenere il pagamento dei residui corrispettivi) nonché istanze di autorizzazione alla chiamata di terzi: quanto a di (da ora, CP_1 CP_11
, in qualità di “subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione”; quanto ad , del CP_11 CP_3
direttore dei lavori, arch. e dell'impresa individuale . 12 CP
, a sua volta, appresa l'intervenuta trasformazione di da ha chiesto la PT CP_1 Controparte_13
chiamata in causa di e già soci illimitatamente responsabili di Controparte_5 Controparte_4
CP_1
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale “trasversale”, la condanna di alla manleva e CP_1 CP_3 invocato l'eventuale compensazione giudiziale dei crediti di con il proprio credito, maturato PT
quale corrispettivo delle prestazioni eseguite.
pagina 3 di 28 Autorizzate parzialmente le chiamate e notificati i relativi atti, si sono costituiti in giudizio i terzi che, con ulteriori chiamate autorizzate, hanno esteso il contraddittorio nei confronti delle rispettive compagnie assicurative e dell'ing. CP_7
La seconda causa (R.G. n. 22231/2014) è stata promossa da con atto di citazione notificato (con PT
atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 9.12.2014, con il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 16843 in data 9.10.2014 (e notificato in data
31.10.2014), ottenuto da per il pagamento del residuo “corrispettivo per la fornitura e posa CP_3 di beni mobili”, pari ad € 48.950,00=, i.v.a. inclusa.
A seguito di chiamate autorizzate, il contraddittorio è stato esteso a terzi soggetti sino a coincidere, in sostanza, con quello della prima causa.
La terza causa (R.G. n. 8950/2015) è stata promossa da con atto di citazione notificato a , CP_1 PT
(con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 15.5.2015, per ottenere, in Parte_3
primo luogo, la condanna di al pagamento del “corrispettivo a saldo di cui ai SAL n. 8 e 9 pari PT ad € 42.045,00” e dello “ulteriore importo di € 19.671,02 dovuto a titolo di costo orario e manodopera
[…] per interventi extra contratto”. ha altresì svolto domande di manleva nei confronti di e e CP_1 CP_3 CP_11 PT CP_11
hanno proposto, a loro volta, istanze di chiamata.
A seguito delle rituali notificazioni degli atti di chiamata, si sono costituiti in giudizio i terzi CP_5
e
[...] Controparte_4 CP_10
Le cause, riunite con ordinanze in data 18.2.2016 e 20.4.2017, sono state istruite mediante produzione di documenti, espletamento di c.t.u., con relativo supplemento, e assunzione di prove orali
(interrogatorio formale e testimoni); all'esito, sono state trattenute in decisione all'udienza del
26.9.2024, sulle conclusioni – anche istruttorie – delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
A fronte di atti difensivi delle parti decisamente ridondanti (e in parte inconferenti), si impone una motivazione della presente sentenza sintetica e, soprattutto, limitata alle sole questioni effettivamente rilevanti ai fini della decisione.
La causa può essere poi decisa senza necessità di ulteriore attività istruttoria, sulla scorta delle risultanze delle prove orali già assunte e, soprattutto, della c.t.u. espletata – con relativo supplemento –
pagina 4 di 28 fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle articolate osservazioni delle parti, le cui conclusioni vengono pressoché integralmente condivise dal tribunale.
3. Questioni processuali.
3.1. Tardività della costituzione di nella causa n. R.G. 22230/2014. CP_1
Va rilevata l'effettiva tardività della costituzione di in tale causa, sulla scorta del costante CP_1 orientamento di legittimità, che ritiene irrilevante l'eventuale differimento della prima udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c. ai fini della valutazione della tempestività della costituzione del convenuto (fra le altre, Cass. 12490/2007, da cui è tratta la massima, secondo cui “il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 cod. proc. civ., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.”).
Ciò posto, si è costituita nel presente giudizio con comparsa depositata in data 10.4.2015, a CP_1 fronte dell'udienza fissata da col proprio atto di citazione per il giorno 28.4.2015; ribadita PT
l'irrilevanza, sulla scorta della giurisprudenza citata, del rinvio dell'udienza disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 168, 4° comma, c.p.c., la costituzione risulta – come anticipato – tardiva.
Tale circostanza non comporta, tuttavia, tutte le conseguenze invocate da in termini di PT
preclusioni processuali.
La Corte di legittimità ha difatti chiarito che “le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis
pagina 5 di 28 in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (così, fra le altre, Cass.
567/2015, richiamata da parte attrice, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, si è costituita (tardivamente) nel primo giudizio sollevando – fra l'altro – CP_1
eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia per i vizi, proponendo domanda riconvenzionale e formulando istanza di chiamata di terzo (poi rinunciata); difese da ritenersi tutte definitivamente precluse in quel giudizio.
L'orientamento della giurisprudenza richiamato non consente, come accennato, l'introduzione di un nuovo giudizio, identico al primo, al fine di ovviare a preclusioni definitivamente maturate nel giudizio originario;
ne deriva che non è più consentito a di proporre, nel nuovo giudizio, le eccezioni di CP_1
prescrizione e decadenza, definitivamente precluse per effetto della tardiva costituzione nel primo giudizio. può, di contro, proporre nel nuovo giudizio le domande, anch'esse nuove, riconvenzionale nei CP_1 confronti di e di manleva nei confronti di e nell'evidente difetto di identità PT CP_3 CP_11 dei giudizi richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'ultrattività delle preclusioni.
Si osserva, d'altronde, quanto alle domande di manleva proposte da nei confronti di CP_1 Parte_3
il palese difetto di un interesse di a contestare l'ammissibilità di tali domande, alla
[...] PT
quale resta, in definitiva, estranea.
3.2. Ammissibilità della chiamata di e Controparte_5 Controparte_4
Come accennato sub 1., ha convenuto in giudizio (allora s.n.c.) con citazione notificata PT CP_1 nel dicembre 2014 e quest'ultima, nel frattempo trasformatasi in s.r.l. (con atto del febbraio 2015), si è costituita in giudizio in tale nuova forma societaria.
A norma dell'art. 2500 quinquies c.c., come noto, la trasformazione della società di persone in società di capitali non libera i soci già illimitatamente responsabili dalla “responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i
pagina 6 di 28 creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, consenso che può essere prestato anche in forma tacita, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2500 quinquies citato.
Ne deriva che, nel caso in esame, in difetto del consenso – espresso o tacito – di , la stessa può PT invocare la responsabilità solidale illimitata dei soci di per l'inadempimento di obbligazioni CP_1
sorte in capo alla società in epoca anteriore alla sua trasformazione.
La chiamata dei soci già illimitatamente responsabili deve ritenersi perciò ammissibile.
4. Premesse in diritto.
4.1. Rapporti derivanti dai contratti di appalto e subappalto.
A norma dell'art. 1228 c.c., come noto, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti.
Ne deriva la sicura responsabilità di e , nei confronti di , per gli eventuali vizi, CP_1 CP_3 PT
difetti e difformità delle opere oggetto dei due contratti d'appalto, quand'anche affidate nella loro materiale esecuzione a terzi subappaltatori (questione rilevante ai soli fini dei rapporti interni fra i singoli appaltatori subcommittenti e i subappaltatori, su cui vedi infra).
4.2. Garanzia per i vizi nel contratto di appalto.
La copiosa giurisprudenza in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto ha elaborato alcuni fondamentali principi, che di seguito si riportano, utili alla definizione del presente giudizio.
Cass. 21188/2022 ha in primo luogo chiarito che “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (conformi, fra le altre, Cass. 5250/2004 e 9078/1994).
Quanto agli effetti della risoluzione, Cass. 27640/2018 afferma che “in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base
pagina 7 di 28 alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore)”.
Sempre in tema di effetti della risoluzione del contratto di appalto e di possibilità di proporre domande di risarcimento del danno compatibili con tale risoluzione, Cass. 8889/2011 ha precisato che “in tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato”.
In tema di rapporti fra la domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1168, 2° comma, c.c. e domanda di risarcimento del danno, la corte di legittimità ha ancora precisato che “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione” (Cass. 18578/2018, da cui
è tratta la massima).
È sulla scorta dei principi di diritto ora sinteticamente richiamati che può essere quindi affrontato l'esame delle numerose domande ed eccezioni proposte da tutte le parti.
5. Premesse in fatto.
5.1. Ricostruzione dei rapporti contrattuali.
pagina 8 di 28 Al netto della discreta confusione creata dalle parti, può ritenersi senz'altro provato che ha PT
concluso due distinti contratti di appalto con e , aventi ad oggetto, quanto a la CP_1 CP_3 CP_1
realizzazione di varie opere di finitura e completamento di un edificio residenziale e commerciale e di un'abitazione unifamiliare siti in Palazzolo sull'Oglio tra via Sant'ER e VI Cortellazzo e, quanto ad , la realizzazione di tutte le lavorazioni in pietra presenti sulla corte dell'edificio citato. CP_3
Più precisamente, in difetto di stipula dei due contratti in forma scritta, il computo metrico originario redatto da ed comprendeva tutte le opere poi oggetto dei due distinti contratti;
le opere PT CP_1
affidate ad corrispondono, in sostanza, alla voce n. 22 del computo metrico citato CP_3
(pavimentazione del cortile); tali opere, va ribadito, costituiscono oggetto di un autonomo contratto di appalto direttamente stipulato fra e . PT CP_3
Il comportamento successivo delle parti conferma l'autonomia dei contratti stipulati da con le PT
due società appaltatrici;
è difatti del tutto pacifico in causa che e hanno fatturato CP_1 CP_3
autonomamente a i corrispettivi via via maturati in relazione alle opere eseguite e che ha PT PT
provveduto ai relativi pagamenti, separatamente, in favore di ciascuna delle due società.
Entrambe le società appaltatrici hanno poi subappaltato – in tutto o in parte – le opere loro affidate in forza degli originari contratti di appalto: in particolare, ha affidato a la realizzazione CP_1 CP_11
della guaina impermeabilizzante, sulla quale sono state poi effettuate le ulteriori lavorazioni;
CP_3
ha affidato al la realizzazione pressoché integrale della pavimentazione.
[...] CP
Quanto ai soggetti che hanno svolto prestazioni di natura professionale, la qualità di direttore lavori è
Cont attribuita da e all'arch. mentre da all'ing. quest'ultimo riveste la PT CP CP_3 CP_7
qualità formale di direttore lavori, quantomeno sino al 2010.
È importante sottolineare che le opere affidate a e non hanno ad oggetto l'intera CP_1 CP_3
realizzazione del nuovo edificio residenziale e commerciale sito in Palazzolo S.O. ma, unicamente, completamenti e finiture dell'immobile.
È difatti del tutto pacifico in causa che ha concluso un primo contratto di appalto, relativo alla PT
prima consistente parte delle opere edili con l'impresa Cominardi Stefano, che ha avviato i propri lavori in data 4.10.2010, mentre è subentrata nell'esecuzione delle opere “successivamente da CP_1 marzo 2013 a febbraio 2014” (pag. 6 della prima c.t.u. “Provezza”).
pagina 9 di 28 Quest'ultima ha quindi subappaltato la posa della guaina impermeabile del cortile interno a CP_11 che ha eseguito l'opera “nel mese di maggio 2013”, sottoposta a “prova di allagamento con esito positivo” dal 3.6.2013 al 17.6.2013. ha successivamente provveduto alla esecuzione, fra l'altro, del sovrastante massetto di CP_1
sottofondo, sul quale , dal 23.9.2013 al 9.11.2013, ha infine eseguito le lavorazioni di posa CP_3
della pavimentazione in pietra, affidandole in subappalto – pressoché integrale – al CP
Così ricostruiti i ruoli rivestiti dai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti di appalto, solo per completezza va infine rilevato che (da ora, è stata Controparte_10 CP_10
chiamata in giudizio quale compagnia assicuratrice sia dall'architetto che dal subappaltatore CP_15
CP_11
è stata chiamata in giudizio quale compagnia assicuratrice dall'ing. CP_9 CP_7
5.2. Ricostruzione delle opere realizzate in esecuzione dei contratti di appalto e subappalto e quantificazione dei corrispettivi.
Va condivisa la ricostruzione dell'entità delle opere effettivamente eseguite da e CP_1 CP_3
operata dal c.t.u. alle pagg. da 9 a 22 del primo elaborato.
Si ribadisce difatti come detta ricostruzione si fondi su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle numerose osservazioni formulate dalle parti.
Il riepilogo delle opere eseguite da (anche mediante subappalto a è indicato a pag. 22 CP_1 CP_11 della prima relazione del consulente e conduce ad una valorizzazione di tali opere pari a complessivi €
167.703,51=.
Il c.t.u. ha, per la verità, esaminato (ed escluso da tale conteggio) ulteriori opere che assume CP_1
d'avere eseguito, ricomprese solo in parte nel nono SAL, per le quali la stessa reclama un ulteriore corrispettivo pari a complessivi € 24.695,50= (€ 19.213,00= + € 5.482,50=); opere che non ha riconosciuto, ritenendo che “dovranno essere appurate con prove testimoniali l'esecuzione e la congruità delle ore richieste”.
Il contratto stipulato da con dovrà tuttavia essere risolto a causa dei gravi vizi e difetti PT CP_1
che affliggono le opere (su cui vedi infra); ne deriva la sostanziale irrilevanza della questione relativa alla effettiva consistenza delle opere “da verificare” in esame.
pagina 10 di 28 Considerazioni di tenore analogo valgono quanto alle opere eseguite da quantificate dal CP_3
c.t.u. in complessivi € 57.371,13=; anche tale contratto deve essere tuttavia risolto, come si dirà, per inadempimento di . CP_3
Risultano pacifici gli acconti corrisposti da in esecuzione dei due contratti;
acconti pari ad € PT
154.144,41=, quanto a ed € 20.000,00=, quanto ad . CP_1 CP_3
Il credito maturato dal nei confronti di ammonta infine ad € 15.132,00=, sempre al CP CP_3 netto dell'iva, come accertato dal c.t.u. (pagg.
4-5 del supplemento peritale, ove – per mero errore materiale – è indicato il maggiore importo di € 25.132,00=).
6. Vizi e difetti delle opere appaltate a CP_1
La c.t.u. espletata ha accertato i gravi vizi e difetti delle opere appaltate da a PT CP_1
Va preliminarmente ribadita la tardività delle eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia sollevate da nel giudizio n. 22230/2014, nel quale si è costituita tardivamente. CP_1
La preclusione, come anticipato sub 3.1., opera definitivamente, a nulla rilevando il nuovo giudizio proposto da iscritto al n. 8590/2015. CP_1
Solo per completezza va quindi rilevato che la stessa riferisce (alle pagg. 18/19 della comparsa CP_1
conclusionale) che “è pacifica in causa la circostanza secondo cui la società è subentrata ad CP_1
una precedente impresa edile e che la stessa ha lavorato presso il cantiere per cui è causa dal mese di aprile del 2013 al mese di febbraio del 2014” e che “la ha omesso di formalizzare Parte_4
qualsivoglia contestazione nei confronti di prima della missiva del 24.03.14 (ricevuta dalla CP_1 convenuta in data 04.04.14)”. CP_1
Ne deriva la sicura tempestività della denuncia dei vizi operata da , anche a voler considerare il PT
termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
Risulta poi rispettato il termine di prescrizione contemplato dal terzo comma del medesimo articolo, interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 12.12.2014.
Ciò posto, va anche rilevato come il c.t.u. abbia oggettivamente riscontrato la effettiva sussistenza dei vizi e difformità delle opere eseguite da elencati ai nn. 1) “infiltrazioni nelle autorimesse”, 2) CP_1
“umidità nella casetta in lato sud”, 3) “efflorescenze nel fabbricato uffici”, 4) “pavimentazione in calcestruzzo degli interrati”, 5) “rivestimenti in pietra della scala e dei muri perimetrali della rampa” e
8) “efflorescenze sulla pavimentazione delle terrazze”, ritenendo, di contro, necessarie ulteriori pagina 11 di 28 verifiche istruttorie quanto ai vizi e difetti di cui ai nn. 6) “difformità dei basamenti delle statue”, 7)
“danneggiamento della porta d'ingresso del negozio su VI Sant'ER” e 10) “danneggiamento dell'arco interno dell'androne d'accesso al cortile” (non si considera, nel presente paragrafo, il vizio n.
9) “pavimentazione in pietra del cortile”, relativo alle opere affidate ad ). CP_3
Emerge dagli accertamenti peritali la rilevante gravità della gran parte dei vizi e difetti accertati e, in particolare, di quelli di cui ai nn. 1) e 4), dovendosi anzi rilevare come i rimedi individuati dal c.t.u. per la eliminazione degli stessi risultino, in parte, addirittura sottostimati.
Ed infatti, quanto alle rilevanti infiltrazioni riscontrate nelle autorimesse, il c.t.u. ha rilevato, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di (pag. 10 del supplemento peritale), che PT
“nella porzione ovest della corte, dove il vizio è diffuso è stato previsto il rifacimento completo dell'impermeabilizzazione, mentre nella porzione est dove il difetto è localizzato in pochi punti non è giustificabile il rifacimento di tutta l'impermeabilizzazione in quanto è sufficiente un intervento puntuale per eliminare il difetto” e perciò ribadito di non ritenere necessario il rifacimento integrale della guaina impermeabilizzante, evidenziando che (pag. 13 del supplemento) “solo sulla porzione est del cortile, dove le infiltrazioni sono limitate e circostanziate, è stato previsto un intervento puntuale con l'esecuzione di iniezioni di resine, in quanto si ritiene che tale operazione sia risolutiva e che sia eccessivo in tale porzione sostituire l'intera guaina vista l'esiguità delle infiltrazioni riscontrate.
Si precisa inoltre che l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento proposto sulla porzione ovest garantisce la tenuta delle riprese della guaina e che il mantenimento cromatico/estetico della pavimentazione è garantito dal fatto che la pavimentazione viene rimossa e rifatta su tutta la superficie del cortile”.
Il c.t.u. non ha tuttavia considerato che il committente ha pieno diritto di ottenere la consegna di un'opera eseguita “a regola d'arte” e perciò di ottenere, nel caso in esame, una guaina impermeabilizzante integra ab origine, e non rappezzata, nella porzione est, mediante le iniezioni di resine proposte dal c.t.u.
Conclusione che trova ulteriore conferma nella circostanza – pacifica fra le parti – dell'insuccesso del tentativo di intervento già operato da mediante iniezioni di resine per ovviare al fenomeno delle CP_1
infiltrazioni già riscontrate.
pagina 12 di 28 Il c.t.u. replica a tale osservazione, evidenziando che (sempre pag. 13 del supplemento) “non si è a conoscenza della modalità esecutiva e dei materiali impiegati per l'esecuzione delle iniezioni da parte di dati estremamente importanti al fine di garantire la riuscita dell'intervento, ed inoltre il CP_1
CTU propone l'utilizzo di iniezioni solo nella porzione est del cortile, dove la presenza di infiltrazioni è estremamente limitata”, ma l'assunto non può essere condiviso.
I fenomeni di infiltrazioni rilevati dal c.t.u. appaiono decisamente consistenti (vedili rappresentati nelle tavole “C”, “D” e “E” allegate alla prima relazione); di qui la necessità di prevedere interventi sicuramente risolutivi, che non possono essere individuati nella mera iniezione di resine, anche alla luce dell'insuccesso dei tentativi precedenti, che non consentono di ritenere tale soluzione conforme alle “regole dell'arte”.
Considerazioni di tenore analogo valgono quanto al vizio n. 4) (“pavimentazione in calcestruzzo degli interrati”).
Il c.t.u. ha difatti riscontrato l'effettiva sussistenza del vizio (pagg. 31 e 32 del primo elaborato), rilevando “la presenza diffusa un po' in tutta la superficie della pavimentazione in CLS delle fessure lamentate” e ritenuto che “tale difetto ha una valenza puramente estetica che non pregiudica l'utilizzo
e tanto meno la staticità della pavimentazione”.
Quanto alla causa del vizio, il c.t.u ha ritenuto “che il vizio sia dovuto ad una compattazione non adeguata dello strato posto al di sotto della pavimentazione, la quale ha generato dei lievi cedimenti differenziali, che sono la causa delle fessurazioni rilevate” e che “la responsabilità del difetto è da attribuire alla ditta che ha eseguito l'opera senza verificare che il sottostante supporto, CP_1 realizzato da altra ditta, fosse stato sufficientemente costipato”.
In tale contesto, il c.t.u., pur confermando l'ampia diffusione del vizio (avendo accertato la “presenza diffusa un po' in tutta la superficie della pavimentazione in CLS delle fessure lamentate”), ha ritenuto che “l'intervento necessario per eliminare il difetto (rimozione e rifacimento completo della pavimentazione o posa al di sopra di essa di una resina) sia sproporzionato in rapporto alla tipologia di difetto riscontrato, che ha una valenza puramente estetica.
Il difetto deve ritenersi pertanto ineliminabile e viene valutato quindi un minor valore dell'opera realizzata, considerando che si tratta di un difetto che non compromette l'utilizzo e la staticità della pavimentazione”.
pagina 13 di 28 Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., pur comprensibili dal punto di vista della ragionevolezza economica, risultano errate in punto di diritto.
L'art. 1668 c.c. accorda infatti al committente che lamenti (fondatamente) vizi e difetti dell'opera il diritto di chiedere, a propria insindacabile scelta, “che le difformità e vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno…”.
Il secondo comma dell'articolo in esame prevede poi, come accennato, il diritto del committente di chiedere la risoluzione del contratto quando le difformità e i vizi sono tali da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Ne deriva che, anche in ipotesi di vizi di intensità minore, sussisterebbe il diritto del committente di richiedere – in ogni caso – la radicale eliminazione dei vizi.
Ribadito pertanto il diritto del committente di ottenere un'opera eseguita “a regola d'arte”, va altresì ribadito il diritto del committente di richiedere l'eliminazione di vizi che abbiano natura meramente estetica, anche quando il costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi ecceda il minor valore dell'opera.
E ciò col solo limite della assoluta contrarietà a buona fede della pretesa del committente, circostanza che potrebbe ritenersi sussistente solo quando tale costo dovesse risultare del tutto sproporzionato all'utilità delle riparazioni ricavabile dallo stesso committente (situazione che non ricorre nel caso in esame, ove il c.t.u. ha quantificato il costo per il rifacimento della pavimentazione degli interrati in €
21.900,00=, a fronte di un minor valore dell'opera stimato in € 4.380,00=).
Quanto agli ulteriori vizi, il c.t.u. ha, come detto, riscontrato l'effettiva sussistenza dei vizi di cui ai nn.
2) “umidità nella casetta in lato sud”, 3) “efflorescenze nel fabbricato uffici”, 5) “rivestimenti in pietra della scala e dei muri perimetrali della rampa” e 8) “efflorescenze sulla pavimentazione delle terrazze”
e individuato i necessari rimedi ed i relativi costi, non indifferenti.
Si è già detto che l'appalto concluso fra ed non ha ad oggetto l'intera realizzazione del PT CP_1
nuovo edificio residenziale e commerciale ma, unicamente, opere di completamento e finitura di detto immobile (ossia quelle contemplate nel computo metrico originario, con esclusione di quelle di cui alla voce 22, oggetto dell'appalto concluso con ). CP_3
pagina 14 di 28 Così delimitato l'oggetto dell'appalto concluso fra ed la natura di tutti i vizi PT CP_1 complessivamente accertati e l'entità degli interventi (e dei relativi costi) necessari per la loro eliminazione impongono di ritenere l'opera realizzata da del tutto inadatta alla sua destinazione, CP_1
con conseguente diritto di di ottenere la richiesta risoluzione del contratto, senza che possa PT rilevare, in senso contrario, la possibilità di godimento dell'intero edificio.
6.1. Subappalto stipulato fra e CP_1 CP_11
Come anticipato sub 5.1., è subentrata nel cantiere in cui aveva in precedenza operato la ditta CP_1
Cominardi “successivamente da marzo 2013 a febbraio 2014”.
È poi del tutto pacifico in causa che ha subappaltato la posa della guaina impermeabile del CP_1 cortile interno a che ha eseguito l'opera “nel mese di maggio 2013”, sottoposta a “prova di CP_11 allagamento con esito positivo” dal 3.6.2013 al 17.6.2013. ha “successivamente” provveduto alla esecuzione del sovrastante massetto di sottofondo, sul CP_1
quale dal 23.9.2013 al 9.11.2013, ha poi eseguito le lavorazioni di posa della CP_3
pavimentazione in pietra, affidandole in subappalto – pressoché integrale – al CP
Le risultanze istruttorie impongono di escludere la responsabilità di in relazione alle CP_11
infiltrazioni riscontrate.
Si è già detto che, a seguito della posa della guaina, e hanno effettuato prove di CP_1 CP_11
allagamento, che si sono protratte dal 3 al 17 giugno del 2013 con esito positivo.
Le risultanze della prova testimoniale confermano poi che tanto quanto hanno CP_1 CP_3 eseguito ulteriori attività sull'area su cui ha posato la guaina, in epoca successiva a detta posa. CP_11
ha, in particolare, transitato su tale area, anche con mezzi pesanti, per il trasporto dei materiali da CP_1
impiegare in cantiere e ha poi provveduto alla posa del massetto di copertura;
CA VI (e per essa il ha – fra l'altro – picchettato l'area per provvedere alla posa della pavimentazione. CP
L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso
pagina 15 di 28 appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”
(Cass. 1701/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, grava pertanto su subcommittente che invoca la garanzia per i vizi dell'opera CP_1
nei confronti del subappaltatore l'onere di provare l'effettiva imputabilità delle infiltrazioni CP_11 riscontrate a vizi dell'opera oggetto di subappalto;
onere che, sulla scorta delle circostanze ricordate
(esecuzione positiva della prova di allagamento nel contraddittorio di e e pacifica CP_1 CP_11
utilizzazione della superficie soprastante la guaina per il transito di automezzi e la esecuzione di ulteriori lavorazioni), non può ritenersi assolto.
6.2. Responsabilità di per le infiltrazioni. CP_3
Le risultanze istruttorie impongono di ritenere sussistente tale responsabilità. risponde nei confronti della sola per i danni cagionati all'immobile a titolo di CP_3 PT
responsabilità contrattuale.
In punto di fatto, si è già detto che è sostanzialmente pacifico in causa che (e per essa il CP_3
ha – fra l'altro – picchettato l'area per provvedere alla posa della pavimentazione. CP
In tale contesto, la c.t.u. espletata ha tuttavia ritenuto di non poter “definire con assoluta certezza le responsabilità”, pur rilevando che “la più probabile causa delle infiltrazioni sia ascrivibile a lavorazioni avvenute successivamente alla posa dei manti impermeabili eseguita dalla ditta ed CP_11
in particolare:
- all'utilizzo di punte da parte di per il tracciamento, che troverebbe conferma nella CP_3
posizione delle perdite rilevate rispetto agli allineamenti della pavimentazione e nell'esito positivo della prova di tenuta, eseguita subito dopo la posa delle impermeabilizzazioni;
- alle operazioni eseguite dall'impresa dopo la posa delle guaine (realizzazione massetto), che CP_1
possono aver danneggiato le impermeabilizzazioni, in quanto esistono anche infiltrazioni in punti, che non hanno attinenza con il tracciamento della pavimentazione e quindi non sono ascrivibili ad CP_3
” ed ha quindi concluso affermando che “non è quindi possibile definire unicamente un soggetto
[...] responsabile”.
Le ipotesi formulate dal c.t.u., del tutto ragionevoli, consentono di ritenere raggiunta la prova dell'illecito attribuito ad e del nesso causale fra le attività affidate ad e le CP_3 CP_3
pagina 16 di 28 infiltrazioni lamentate, non avendo in ogni caso fornito idonea prova della correttezza CP_3 dell'operato del proprio subappaltatore.
Dalle risultanze degli allegati “C”, “D” ed “E” al primo elaborato peritale emerge in ogni caso come gran parte delle perdite/infiltrazioni risultino “rilevate rispetto agli allineamenti della pavimentazione”,
a conferma della verosimile perforazione della guaina per effetto delle operazioni di picchettatura.
Quanto alla eventuale responsabilità di nei confronti di in difetto di un rapporto CP_3 CP_1
contrattuale fra le due società, la responsabilità di nei confronti di avrebbe natura CP_3 CP_1
necessariamente extracontrattuale, con conseguente onere di di allegare e dimostrare tutti gli CP_1 elementi costitutivi dell'illecito lamentato (e perciò: condotta illecita, danno e nesso di causalità fra condotta e danno).
Si aggiunga che, a ben vedere, è sostanzialmente pacifico in causa che l'apposizione dei picchetti per il tracciamento sia stata effettuata dal (come detto, materiale esecutore dei lavori di CP
pavimentazione) e non da . CP_3
Elementi tutti che impongono di escludere la responsabilità (extracontrattuale) di nei CP_3
confronti di per i danni cagionati dalle infiltrazioni. CP_1
e rispondono pertanto, in solido, nei confronti di per i danni cagionati dalle CP_1 CP_3 PT
infiltrazioni, in pari misura, nel ricordato difetto di elementi idonei alla puntuale quantificazione delle responsabilità interne.
6.3. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Il tribunale condivide la conclusione cui è pervenuto il c.t.u., là dove (pag. 50 del primo elaborato)
“sottolinea che tutti i vizi rilevati sono di natura meramente esecutiva e pertanto attribuibili solamente alle ditte esecutrici e non al direttore lavori o al progettista delle opere”; conclusione che trova chiaro riscontro nella natura dei vizi accertati dal c.t.u., tutti conseguenti a cattiva esecuzione delle opere.
Su un piano più generale, va poi rilevato come la responsabilità del direttore dei lavori (l'unica configurabile nel presente giudizio, dove non sono nemmeno allegati vizi relativi alla fase di progettazione) possa essere invocata – di norma – dalla parte committente e non dall'appaltatore, principale responsabile della difettosità dell'opera realizzata.
Scartate pertanto peculiari ipotesi (anche queste nemmeno allegate nel caso in esame) di particolare ingerenza del direttore dei lavori nella esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto pagina 17 di 28 (impartendo, ad esempio, istruzioni errate) o di ulteriori, specifiche negligenze del professionista esulanti l'attività di controllo sull'operato dell'appaltatore (anche queste estranee al presente giudizio), deve escludersi che il direttore dei lavori sia tenuto, di norma, a manlevare l'appaltatore dalle responsabilità derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, essenzialmente imputabile, in definitiva, a quest'ultimo.
6.4. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Cont Esclusa la responsabilità dei professionisti ing. e arch. nonché del subappaltatore CP_7 CP_11
restano assorbite le domande di manleva proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
7. Vizi e difetti delle opere appaltate ad . CP_3
7.1. Eccezione di prescrizione e decadenza della garanzia.
L'eccezione risulta tempestiva, essendosi CA VI costituita nel giudizio iscritto al n. 22230/2014 in data 1.4.2015, a fronte della prima udienza fissata da , come ricordato, al 28.4.2015. PT
L'eccezione è tuttavia infondata e deve essere perciò disattesa.
In punto di fatto è del tutto pacifico in causa che ha eseguito le opere a lei affidate nel CP_3
periodo che va dal 23.9.2013 al 9.11.2013.
La stessa riconosce poi di aver ricevuto la prima contestazione dei vizi “alla fine del mese CP_3 di marzo 2014” (così in comparsa di risposta sempre nella causa n. 22230/2014, pag. 5).
Occorre tuttavia rilevare che, ferma l'autonomia dei due contratti di appalto stipulati da con PT
e le opere appaltate a quest'ultima costituiscono solo una parte dei lavori necessari CP_1 CP_3
per il completamento e la finitura dell'immobile di proprietà di . PT
Erreci, come ricordato, ha terminato i propri lavori nel febbraio del 2014 e la prima contestazione dei vizi risulta inoltrata ad CA VI con raccomandata/p.e.c. in data 26.3.2014.
In difetto di collaudo o, comunque, di una formale consegna dei lavori, deve quindi ritenersi che l'opera, complessivamente considerata, sia stata comunque consegnata a solo a seguito del PT
completamento dei lavori affidati a e quindi non prima del mese di febbraio 2014. CP_1
Ne deriva la tempestività della denuncia dei vizi, avvenuta in data 26.3.2014 (e perciò nel rispetto del termine decadenza di 60 giorni di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c.), risultando altresì rispettato il termine di prescrizione contemplato dal terzo comma del medesimo articolo, interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione perfezionatasi in data 12.12.2014.
pagina 18 di 28 7.2. Esame dei vizi.
Il c.t.u. ha accertato la parziale sussistenza dei vizi esaminati al n. 9 del primo elaborato
“pavimentazione in pietra del cortile” (pagg. 37/39).
Il c.t.u. ha, in primo luogo, escluso il primo dei vizi lamentati da , consistente nel PT
danneggiamento dei cubetti di marmo della pavimentazione posata a coda di pavone che non risultano, in realtà, “rotti negli spigoli e/o segnati da martellate”.
Il c.t.u ha, di contro, accertato l'effettiva sussistenza degli ulteriori due vizi lamentati da , relativi PT
a:
a) pavimentazione dei portici e dell'androne che presenta “delle stonalizzazioni importanti” e risulta
“macchiata dall'uso improprio di un acido aggressivo durante le fasi di lavaggio”;
b) pavimentazione in cubetti e lastre di luserna della corte che presenta “macchie anomale dovute sempre ai lavaggi finali della superficie, effettuati con acido improprio”.
Vizi entrambi che il c.t.u. ha ritenuto conseguenza della “pulizia eseguita in maniera non corretta con
l'utilizzo di acido” sulle lastre di luserna, del portico e dell'androne e sulla pavimentazione del cortile;
pulizia eseguita “subito dopo la […] posa”.
I vizi non sono eliminabili mediante un'operazione di smacchiatura, operazione che è stata tentata senza successo nel corso delle operazioni peritali, di talché deve essere senz'altro condivisa la conclusione cui è giunto il c.t.u, secondo cui i vizi possono essere eliminati solo con l'integrale rifacimento della pavimentazione, previa sostituzione delle lastre e dei cubetti in luserna danneggiati
(solo questi ultimi parzialmente recuperabili, atteso che la rimozione delle lastre le danneggerà in modo definitivo).
Il c.t.u. ha infine escluso la sussistenza degli ulteriori vizi (di gravità minore) lamentati da PT
relativi ai refilati in marmo di Bottticino.
Valgono, quanto all'appalto stipulato fra e considerazioni analoghe a quelle già PT CP_3
svolte al paragrafo 6.
ha affidato ad le sole opere di pavimentazione, opere che, per le ragioni esposte, PT CP_3 risultano gravemente viziate;
l'eliminazione dei vizi comporterebbe poi, come accennato, l'integrale rifacimento della pavimentazione, con un costo quantificato dal c.t.u. in € 69.414,37= (così a pag. 49
pagina 19 di 28 del primo elaborato), addirittura superiore al corrispettivo maturato da per l'esecuzione CP_3 dell'intero appalto (quantificato dal c.t.u. – pag. 21 del primo elaborato – in € 57.371,13=).
Ne deriva, anche in questo caso, la necessità di ritenere l'opera realizzata da “del tutto CP_3 inadatta alla sua destinazione”, con la conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta da . PT
7.3. Subappalto stipulato fra e il CP_3 CP
È sostanzialmente pacifico in causa che le opere di pavimentazione oggetto dell'appalto stipulato fra e sono state affidate da quest'ultima al in forza di autonomo contratto di PT CP_3 CP
subappalto e che il ha quindi provveduto alla materiale esecuzione di dette opere. CP
I vizi delle opere costituiscono conseguenza, come anticipato, della loro cattiva esecuzione e, in particolare, della “pulizia eseguita in maniera non corretta con l'utilizzo di acido”; pulizia eseguita
“subito dopo la […] posa” e perciò da attribuirsi verosimilmente al materiale esecutore CP dell'opera. non ha proposto un'espressa domanda di risoluzione del contratto di subappalto concluso CP_3
col risoluzione che non può pertanto essere pronunciata. CP
Restano quindi da esaminare le domande proposte da nei confronti del di condanna CP_3 CP di quest'ultimo a “garantire e manlevare la soc. da tutte le somme che dovessero Controparte_3 risultare dovute e/o debende alla soc. per la fattispecie di cui è causa” (su cui vedi infra). Parte_1
7.4. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Richiamate le considerazioni svolte sub 6.3., va esclusa, anche in questo caso, la responsabilità dei
Cont professionisti ing. e arch. CP_7
7.5. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Restano assorbite anche in questo caso le domande proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
8. Esame specifico delle domande proposte dalle parti.
Chiarita la sorte dei contratti di appalto e subappalto stipulati inter partes e, in particolare, dichiarata la risoluzione dei soli contratti di appalto stipulati da con e possono essere PT CP_1 CP_3
esaminate le domande (assai articolate) proposte dalle parti.
8.1. Domande proposte da nei confronti di e PT CP_1 Controparte_5 Controparte_4
pagina 20 di 28 Va accolta, come anticipato, la domanda di risoluzione del contratto concluso fra ed in PT CP_1
ragione dei vizi riscontrati, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nulla quanto alla restituzione degli acconti versati da in esecuzione del contratto, in difetto di PT un'espressa domanda di parte (salvo quanto si dirà infra).
responsabile dei vizi, deve essere poi condannata al risarcimento dei danni ad essi conseguenti. CP_1
Pronunciata la risoluzione del contratto, tali danni non possono tuttavia consistere nel ristoro dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi, sulla scorta dei criteri indicati da Cass. 8889/2011 citata sub 4.2., non potendo tali costi essere reclamati dalla parte committente che, ottenuta la risoluzione del contratto, non ha diritto a trattenere l'opera. va perciò condannata al risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di CP_1
proprietà di dalle infiltrazioni;
danni che devono essere quantificati in misura corrispondente al PT
costo degli interventi necessari per rimuovere le sole conseguenze delle infiltrazioni (essenzialmente: asciugatura, pulizia e nuova tinteggiatura delle porzioni immobiliari – soprattutto interrate – danneggiate).
In difetto di specifica quantificazione dei costi degli interventi da parte del c.t.u. si riconosce a tal fine a la somma, liquidata equitativamente e all'attualità, di € 5.000,00=, con gli interessi di legge (ex PT art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22230/2014 in data 12.12.2014) al saldo.
Deve essere poi accolta la domanda di condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
25.306,92= “a titolo di ripetizione dell'indebito”, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle specificamente allegate da . PT
Quest'ultima lamenta difatti, in sostanza, di aver versato tale somma in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto alla stregua delle previsioni contrattuali.
Risolto il contratto, tali pagamenti risultano, in ogni caso, indebitamente eseguiti, con conseguente obbligo di restituzione da parte di che va quindi condannata al pagamento, in favore di , CP_1 PT della somma di € 25.306,92=, con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (costituzione in giudizio nella causa n. 8590/2015 in data 4.9.2015) al saldo.
pagina 21 di 28 Le condanne al risarcimento e alla restituzione vanno poi estese a e Controparte_5 CP_4
già soci illimitatamente responsabili di atteso che i pagamenti in esame risultano
[...] CP_1
ricevuti da in data anteriore alla sua trasformazione. CP_1
e devono essere perciò condannati, in definitiva, al CP_1 Controparte_5 Controparte_4
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 30.306,92=, con gli interessi di legge PT
(ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo.
Non compete, di contro, la rivalutazione, atteso che la somma di € 5.000,00= risulta liquidata all'attualità, mentre quella di € 25.306,92= costituisce debito di valuta e non risulta fornita la prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
Va infine esclusa la (pretesa) responsabilità di per culpa in eligendo quanto all'individuazione di CP_1
quale nuovo appaltatore cui affidare le opere di pavimentazione, non avendo mai CP_3 CP_1
assunto alcun obbligo in tal senso (la mera indicazione, da parte di di quale CP_1 CP_3
appaltatore cui affidare le opere di pavimentazione non vale infatti a costituire idonea fonte di tale obbligo).
8.2. Domande proposte da nei confronti di . PT CP_3
Va accolta, come anticipato, anche la domanda di risoluzione del contratto concluso fra e PT
, in ragione dei vizi riscontrati, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. CP_3
Segue la (richiesta) condanna di alla restituzione dell'acconto pacificamente ricevuto, pari a CP_3
€ 22.000,00= (al lordo di iva).
CA VI va quindi condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 22.000,00=, con PT
gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22231/2014 in data 9.12.2014) al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, richiamate le considerazioni svolte sub 8.1., resta escluso che possa essere condannata al ristoro dei costi necessari per il rifacimento della CP_3
pavimentazione.
Con CA va, di contro, condannata al risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni;
danni che devono essere quantificati in misura corrispondente al PT
costo degli interventi necessari per rimuovere le sole conseguenze delle infiltrazioni (essenzialmente:
pagina 22 di 28 asciugatura, pulizia e nuova tinteggiatura delle porzioni immobiliari – soprattutto interrate – danneggiate).
Si conferma l'importo di € 5.000,00=, liquidato equitativamente e all'attualità, su cui spettano gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale (notificazione dell'atto di citazione relativo alla causa n. 22230/2014 in data 12.12.2014) al saldo.
CA VI va perciò condannata, in definitiva, al pagamento, in favore di , della complessiva PT somma di € 27.000,00=, con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo.
Ferma la solidarietà fra e – da un lato – e – CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00=.
8.3. Domande proposte da e nei confronti di . CP_1 CP_3 PT
La risoluzione dei contratti di appalto comporta la definitiva caducazione degli stessi.
Ne deriva il rigetto delle domande proposte da e di pagamento dei residui CP_1 CP_3
corrispettivi astrattamente dovuti in forza di detti contratti.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto da , n. 16843 ord., in data 9.10.2014 (e notificato PT in data 31.10.2014), ottenuto da per il pagamento del residuo “corrispettivo per la fornitura CP_3
e posa di beni mobili”, pari ad € 48.950,00=, i.v.a. inclusa.
Revocato il decreto, restano a carico di anche le spese relative alla fase monitoria. CP_3
8.4. Domande di manleva proposte da e . CP_1 CP_3
Richiamate le considerazioni svolte sub
6.2. e 6.3, vanno respinte le domande di manleva svolte da nei confronti di e va di contro accolta la domanda di manleva proposta da CP_1 CP_11 CP_3 quest'ultima nei confronti del esecutore materiale e perciò responsabile dei vizi e difetti delle CP
opere di pavimentazione.
Il va pertanto condannato a tenere indenne da quanto questa sarà tenuta a pagare a CP CP_3
in forza della presente sentenza. PT
Per le considerazioni già svolte vanno poi respinte le varie domande proposte nei confronti dei
Cont professionisti arch. e ing. restando assorbite le ulteriori domande formulate nei confronti CP_7
delle compagnie assicuratrici.
8.5. Domande relative al rapporto CA VI – Mecca.
pagina 23 di 28 Come anticipato sub
8.4. la domanda di manleva svolta da nei confronti del va CP_3 CP
accolta.
Va di contro respinta la domanda proposta dal di pagamento del residuo corrispettivo dovuto in CP
forza del contratto di subappalto, senza che a ciò sia d'ostacolo il ricordato difetto di una espressa domanda di risoluzione di tale contratto. ha difatti concluso per il rigetto, in ogni caso, della domanda di pagamento del residuo CP_3 corrispettivo formulata dal sollevando implicitamente l'eccezione di inadempimento ex art. CP
1460 c.c. che, a fronte dei gravi vizi delle opere di pavimentazione eseguite dal deve ritenersi CP
fondata.
Di qui l'insussistenza del diritto del a pretendere il pagamento del residuo corrispettivo. CP
8.6. Responsabilità dei professionisti cui è stata affidata la direzione lavori.
Richiamate le considerazioni svolte sub
6.3. e 7.3., va esclusa, anche in questo caso, la responsabilità
Cont dei professionisti ing. e arch. CP_7
8.7. Chiamate in causa di e CP_9 CP_10
Restano assorbite anche in questo caso le domande proposte nei confronti delle compagnie assicuratrici.
9. Riepilogo.
Richiamate le considerazioni sin qui svolte, va ribadita la risoluzione dei contratti di appalto conclusi da con e . PT CP_1 CP_3
Va respinta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da nei confronti di CP_1
mentre difetta analoga domanda quanto al contratto di subappalto stipulato da e CP_11 CP_3
CP
Quanto al rapporto fra e quest'ultima e i due soci e PT CP_1 Controparte_5 CP_4
vanno condannati al pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di €
[...]
30.306,92= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 25.306,92= a titolo di restituzione), con gli interessi di PT
legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo, esclusa la rivalutazione per le ragioni esposte sopra sub 8.1.
pagina 24 di 28 Quanto al rapporto fra e quest'ultima dev'essere condannata al pagamento, in PT CP_3
favore della prima, della complessiva somma di € 27.000,00= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni PT ed € 22.000,00= a titolo di restituzione), con gli interessi di legge (ex art. 1284, 4° comma, c.c.) sempre dalle date delle due domande giudiziali indicate al saldo per le ragioni esposte sopra sub 8.2.
Ferma la solidarietà fra e – da un lato – e – CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00= (vedi sub
6.2.).
Va respinta la domanda di manleva proposta da nei confronti di mentre va accolta CP_1 CP_11
quella proposta da nei confronti del che dev'essere quindi condannato a tenere CP_3 CP
indenne da tutto quanto questa sarà tenuta a pagare a in forza della presente CP_3 PT
sentenza.
Vanno di contro rigettate le domande proposte a vario titolo nei confronti dei professionisti e restano assorbite le ulteriori domande di manleva proposte (anche da nei confronti delle rispettive CP_11
compagnie di assicurazione.
Va infine respinta la domanda di condanna svolta dal nei confronti di . CP CP_3
10. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità, e vanno liquidate sulla scorta dei criteri che seguono:
a) il valore delle cause è commisurato a quello dei due contratti di appalto, entrambi ricompresi nella fascia che va da € 52.000,01= ad € 260.000,00=;
b-1) quanto a e , i compensi vengono riconosciuti per tre volte relativamente alle fasi PT CP_3
di studio e introduttiva e per una sola volta per le ulteriori fasi, successive ai provvedimenti di riunione;
b-2) quanto ad e i compensi vengono riconosciuti per una sola volta per tutte le fasi;
CP_9 CP_11
b-3) quanto alle altre parti, i compensi vengono riconosciuti per due volte relativamente alle fasi di studio e introduttiva e per una sola volta per le ulteriori fasi, successive ai provvedimenti di riunione;
c) si riconoscono sempre i valori medi per tutte le fasi, con un unico aumento del 30% in ragione della pluralità di parti coinvolte nel giudizio.
Sulla scorta di tali criteri:
pagina 25 di 28 - e vanno condannati, in solido, alla CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.572,00= PT per spese ed € 29.201,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- e vanno condannati, in solido, alla rifusione delle CP_1 Controparte_5 Controparte_4 spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in € 18.333,90= per compensi, 15% per CP_11
spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP CP_3 liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, CP CP_7 liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
Cont
- e il vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal per il CP_3 CP presente giudizio, liquidate in € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- e il vanno condannati, in solido, CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 CP alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, liquidate in € 23.767,90= per CP_10
compensi, 15% per spese generali e accessori di legge;
- il va condannato alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP CP_9 liquidate in € 18.333,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, come segue: 1/3 a carico di e CP_1 Controparte_5 CP_4
1/3 a carico di;
1/3 a carico del
[...] CP_3 CP
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara risolti i contratti di appalto conclusi da con e;
Parte_1 CP_1 CP_3
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da nei confronti di CP_1
CP_11
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_5 Controparte_4
, della complessiva somma di € 30.306,92= (di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli PT danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 25.306,92= a PT
titolo di restituzione), oltre interessi di legge come specificato in motivazione;
pagina 26 di 28 - condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 27.000,00= CP_3 PT
(di cui € 5.000,00= a titolo di risarcimento dei soli danni comunque cagionati all'immobile di proprietà di dalle infiltrazioni ed € 22.000,00= a titolo di restituzione), oltre interessi di legge come PT
specificato in motivazione;
- ferma la solidarietà fra e – da un lato – e CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
– dall'altro – in pari misura, quanto alla condanna al risarcimento dei danni per € 5.000,00=;
- condanna il a tenere indenne da tutto quanto questa sarà tenuta a pagare a in CP CP_3 PT
forza della presente sentenza;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti, con esclusione di quelle di manleva, ritenute assorbite come meglio specificato in motivazione;
- condanna e in solido, al pagamento, in CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
favore di , della somma di € 1.572,00= per spese ed € 29.201,90= per compensi, 15% per spese PT
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_5 Controparte_4
della somma di € 18.333,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge, a CP_11
titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore di , della somma di € 23.767,90= per compensi, CP CP_3
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore del della somma di € 23.767,90= per compensi, CP CP_7
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Cont
- condanna e il in solido, al pagamento, in favore del della somma di € CP_3 CP
23.767,90= per compensi, 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna e il in solido, al CP_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_3 CP
pagamento, in favore di della somma di € 23.767,90= per compensi, 15% per spese generali CP_10
e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna il al pagamento, in favore di , della somma di € 18.333,90= per compensi, CP CP_9
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
pagina 27 di 28 Pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, come segue: 1/3 a carico di e 1/3 a CP_1 Controparte_5 Controparte_4
carico di;
1/3 a carico del CP_3 CP
Così deciso in Brescia il 18.4.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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