CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39199 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da DI AU n. a Udine il 7/9/1971 RI NA n. a Udine il 5/6/1992 VI IM n. a Palmanova il 26/7/1973 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 2/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39199 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine in data 23/11/2021: - dichiarava estinto per intervenuta remissione di querela il delitto di truffa ascritto al capo F) a IC AU e AR IN, rideterminando per l'effetto la pena inflitta al primo per i delitti di truffa aggravata sub A) e sostituzione di persona di cui ai capi B),G) ed I) nella misura di anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 1500,00 di multa;
-quantificava in mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta alla KA per il concorso nella truffa sub A); -confermava nei confronti di HU NE la pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato di sostituzione di persona di cui al capo J). 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: l'Avv. Guido Galletti nell'interesse di IC AU 2.1 l'omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. AN AR, già indagato quale concorrente nel reato di truffa ascritto al capo A). Secondo il difensore la Corte di merito ha pretermesso la valutazione delle innumerevoli criticità emerse dalla narrazione della p.o., sconfessata dal teste SI, sostenendo incongruamente che si tratti di divergenze su aspetti secondari della vicenda ed aderendo acriticamente alla valutazione del primo giudice;
2.2 la violazione di legge per avere la Corte d'Appello ritenute) autonomamente sanzionabile ex art. 494 cod.pen. la condotta consistita nella spendita di un nome di fantasia invece di considerarla sussumibile nell'alveo della fattispecie di truffa. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'assorbimento del reato di sostituzione di persone nella truffa sebbene la spendita di nomi falsi nei vari episodi a giudizio risulti in concreto del tutto irrilevante rispetto al raggiungimento del fine da parte dell'agente; 2.3 il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale omesso l'esame della censura;
2.4 il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata reso una motivazione cumulativa sul punto, riconoscendo valenza ostativa ai precedenti, senza considerare la già avvenuta negativa valorizzazione degli stessi ai fini della recidiva e le condotte rìsarcitorie sfociate nelle remissioni di querela in relazione a tutte le ipotesi di truffa con la sola eccezione del capo A). L'Avv. Emilio Carlo Chiodi nell'interesse di KA IN 3. il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla valutazione d'attendibilità del teste AR in relazione alla truffa contestata al capo A), avendo la 2 sentenza impugnata richiamato e condiviso l'apprezzamento del primo giudice, stimando non decisive le incongruenze e difformità della ricostruzione dei fatti accreditata dal medesimo rispetto alle dichiarazioni del teste SI;
3.1 la violazione dell'art. 110 cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nella truffa in difetto di prova circa la prestazione di un contributo attivo ed efficiente alla realizzazione del reato;
3.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di esclusione della recidiva, negando, altresì, le attenuanti generiche con motivazione apparente, senza differenziare le posizioni degli imputati, trascurando la modestissima rilevanza del precedente a carico dell'imputata nonché il ruolo del tutto marginale rivestito nella vicenda. L'avv. Roberto Mele nell'interesse di HU NE 4. Il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto penalmente rilevante la spendita di un nome proprio falso da parte dell'imputato senza confrontarsi con le specifiche doglianze formulate dalla difesa sul punto. Il ricorrente sostiene che l'utilizzo di un nome proprio falso non integra l'elemento oggettivo del reato di sostituzione di persona poiché l'ordinamento non ricollega a detta condotta specifici effetti giuridici, stante l'inidoneità a ledere la pubblica fede. Inoltre nella specie non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la spendita del nome di fantasia e l'induzione in errore del soggetto passivo del reato di truffa;
4.1 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. per avere la Corte di merito confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice senza fornire risposta alle censure difensive che ne denunziavano l'eccessività e senza dar conto delle ragioni poste a fondamento della determinazione della pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve preliminarmente rilevarsi con riguardo al delitto di truffa ascritto al capo A), per il quale hanno riportato condanna i ricorrenti IC AU e KA TE, che, in data 11/6/2024, i procuratori speciali dei querelanti SI NE e AR AN hanno provveduto dinanzi a personale del Commissariato di Ps di Cividale del Friuli alla remissione di querela con contestuale accettazione del procuratore speciale degli imputati. Attesa la ritualità dell'atto abdicativo e la conseguente estinzione del reato contestato al capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa a detto titolo con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod.proc.pen. Detta pronunzia assorbe ed esaurisce il devoluto con riguardo alla posizione della KA, nei cui confronti residuava esclusivamente l'affermazione di responsabilità per il capo A). 3 Q), 2. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso IC ed il primo del ricorso HU, entrambi concernenti il ritenuto concorso formale del reato di sostituzione di persona con le singole truffe, avendo i difensori sostenuto l'assenza di giuridica rilevanza della spendita di falsi nomi propri da parte dei prevenuti con argomenti sovrapponibili. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1 La Corte di merito ha disatteso le censure difensive osservando (pag. 11) che la spendita da parte dei ricorrenti di nomi falsi era strumentale alla commissione delle truffe, rendendo maggiormente difficoltosa la futura identificazione degli autori, rimarcando che la fattispecie ex art. 494 cod.pen. è integrata dal solo fraudolento utilizzo del nome falso a fini di vantaggio in quanto il riferimento agli "effetti giuridici" che si rinviene nella norma riguarda esclusivamente l'attribuzione di una qualità. La norma di cui all'art. 494 cod.pen. disegna un illecito a più condotte alternative potendo lo stesso essere integrato dall'illegittima sostituzione della propria all'altrui persona, dall'attribuzione a sé o ad altri di un falso nome o un falso stato, ovvero di "una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici". E' solo la spendita di una qualità falsa che richiede, al fine di assumere penale rilevanza, che alla stessa si colleghino effetti giuridici tipici. Appare, pertanto, erronea la prospettiva da cui muovono i difensori, i quali -a fronte della spendita da parte degli imputati di nomi falsi nei confronti delle vittime delle truffe- lamentano l'impossibilità di ricollegare effetti giuridici a tale utilizzo mentre risulta non pertinente il richiamo della difesa di HU al precedente trattato da Sez. 5 n. 16673 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266721 - 01, concernente l'attribuzione da parte dell'agente della falsa qualità personale di appartenente a una soppressa articolazione del corpo di polizia. 2.2 Risulta, inoltre, non condivisibile la tesi della difesa del IC che postula l'assorbimento del reato ex art. 494 cod.pen. in quello di truffa in quanto la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel senso che non sussiste concorso di norme bensì concorso di reati nel caso degli illeciti previsti dagli artt. 640 e 494 cod pen.: non ricorre, infatti, l'ipotesi della specialità, perché la disposizione incriminatrice della truffa non racchiude tutti gli elementi costitutivi dell'altra; non quella della consunzione, perché il delitto di sostituzione di persona non si presenta come una parte di attività necessariamente sfociante nell'evento truffaldino;
e neppure quella della sussidiarietà, posto che l' art 494 restringe testualmente la relativa clausola al solo settore dei reati contro la fede pubblica, il che significa che la sostituzione di persona non può ritenersi sussidiaria nei confronti dei reati patrimoniali (Sez. 1, Ordinanza n. 2227 del 18/11/1971, dep. 1972, Rv. 120885 - 01; Sez. 2, n. 7760 del 18/04/1972, Rv. 122373-01; nel senso dell'esclusione dell'assorbimento, Sez. 2, n. 2710 del 19/06/1973, dep. 1974 Rv. 126654 - 01; Sez. 5, n. 5109 del 13/12/1977, dep. 1978, Rv. 138853 - 01; più recentemente nel senso del concorso formale in ragione della diversità dei 4 beni giuridici protetti, Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Rv. 279647-01; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, Rv. 246400 - 01; Sez. 2, n. 35443 del 6/7/2007, Rv. 237957 - 01). 2.3 Deve, pertanto, concludersi che non ha fondamento la tesi dell'asserita irrilevanza della spendita di nomi falsi da parte dei prevenuti, trattandosi di condotta che, incontestata sotto il profilo materiale, i giudici di merito hanno ritenuto sorretta dal richiesto dolo specifico in quanto finalizzata a rendere difficoltosa la futura identificazione degli autori delle truffe, dovendo al riguardo evidenziarsi che il fine di vantaggio, necessario al perfezionamento del reato, non deve necessariamente consistere in una utilità di ordine patrimoniale, potendo riguardare anche qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione, purché la perpetrazione del fatto valga come mezzo per il conseguimento dello scopo. In proposito questa Corte ha già chiarito che integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. l'attribuzione a sé di un falso nome, anche se di persona immaginaria (Sez. 2, n. 4250 del 21/12/2011, dep. 2012, Rv. 252203 - 01) al fine di impedire la propria identificazione (Sez. 2, n. 2224 del 14/11/1969, dep.1970, Rv. 114114 - 01). 3. Le censure svolte dal difensore di IC con riguardo alla mancata esclusione della recidiva sono inammissibili. Con il terzo motivo di ricorso il IC ha lamentato l'omessa motivazione circa la richiesta di esclusione o disapplicazione dell'aggravante soggettiva. Nell'atto d'appello, depositato in data 11/4/2022, pag. 12, il difensore -nel comune interesse del IC e della KA- argomentava che "per ricondurre le pene ad una dimensione maggiormente proporzionata al disvalore dei fatti e delle condotte tenute pare possano essere disapplicate o escluse le recidive contestate (in particolar modo quella contestata alla KA che annovera un unico e modesto precedente)". Tanto a fronte dell'articolata motivazione rassegnata dal primo giudice (pag. 31) circa la sussistenza dell'aggravante che aveva richiamato la lunga serie di precedenti, anche recenti, emergenti dal certificato penale del prevenuto, caratterizzati da specificità e particolare gravità in quanto realizzati anche in forma associativa, segnalando la continuità criminale e l'ingravescente pericolosità denotata dalle vicende a giudizio. L'assoluta genericità del motivo d'appello in violazione del disposto dell'art. 581, comma 1 lett. d),cod.proc.pen. rendeva il gravame sul punto originariamente inammissibile perché inidoneo alla devoluzione del profilo alla Corte d'Appello e conseguentemente insussistente l'onere di motivazione che si assume violato. 3.1 Conclusivamente, con riguardo alla posizione del IC deve pronunziarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo A) per intervenuta remissione di querela, demandando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto e in conseguenza della caducazione 5 a, della pena base fissata per il delitto di truffa. Restano assorbite le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche che dovranno essere scrutinate anche alla luce delle sopravvenute vicende estintive. 4. Quanto alle censure del difensore di HU in ordine all'onerosità del trattamento sanzionatorio, trattasi di rilievi manifestamente infondati che non tengono conto dell'aggravio conseguente all'applicazione della recidiva e della valutazione espressa dai giudici d'appello in ordine alla gravità dei fatti in quanto espressione di accurata preordinazione criminosa e di significativa intensità del dolo, valutazioni di contesto che giustificano il moderato discostamento della pena base dai minimi edittali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC AU e KA IN limitatamente al capo A) perché estinto per remissione di querela. Condanna i querelati al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di IC. Rinvia per la determinazione della pena nei confronti di IC AU per le residue imputazioni ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso di HU NE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore L Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39199 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine in data 23/11/2021: - dichiarava estinto per intervenuta remissione di querela il delitto di truffa ascritto al capo F) a IC AU e AR IN, rideterminando per l'effetto la pena inflitta al primo per i delitti di truffa aggravata sub A) e sostituzione di persona di cui ai capi B),G) ed I) nella misura di anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 1500,00 di multa;
-quantificava in mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta alla KA per il concorso nella truffa sub A); -confermava nei confronti di HU NE la pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato di sostituzione di persona di cui al capo J). 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: l'Avv. Guido Galletti nell'interesse di IC AU 2.1 l'omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. AN AR, già indagato quale concorrente nel reato di truffa ascritto al capo A). Secondo il difensore la Corte di merito ha pretermesso la valutazione delle innumerevoli criticità emerse dalla narrazione della p.o., sconfessata dal teste SI, sostenendo incongruamente che si tratti di divergenze su aspetti secondari della vicenda ed aderendo acriticamente alla valutazione del primo giudice;
2.2 la violazione di legge per avere la Corte d'Appello ritenute) autonomamente sanzionabile ex art. 494 cod.pen. la condotta consistita nella spendita di un nome di fantasia invece di considerarla sussumibile nell'alveo della fattispecie di truffa. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'assorbimento del reato di sostituzione di persone nella truffa sebbene la spendita di nomi falsi nei vari episodi a giudizio risulti in concreto del tutto irrilevante rispetto al raggiungimento del fine da parte dell'agente; 2.3 il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale omesso l'esame della censura;
2.4 il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata reso una motivazione cumulativa sul punto, riconoscendo valenza ostativa ai precedenti, senza considerare la già avvenuta negativa valorizzazione degli stessi ai fini della recidiva e le condotte rìsarcitorie sfociate nelle remissioni di querela in relazione a tutte le ipotesi di truffa con la sola eccezione del capo A). L'Avv. Emilio Carlo Chiodi nell'interesse di KA IN 3. il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla valutazione d'attendibilità del teste AR in relazione alla truffa contestata al capo A), avendo la 2 sentenza impugnata richiamato e condiviso l'apprezzamento del primo giudice, stimando non decisive le incongruenze e difformità della ricostruzione dei fatti accreditata dal medesimo rispetto alle dichiarazioni del teste SI;
3.1 la violazione dell'art. 110 cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nella truffa in difetto di prova circa la prestazione di un contributo attivo ed efficiente alla realizzazione del reato;
3.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di esclusione della recidiva, negando, altresì, le attenuanti generiche con motivazione apparente, senza differenziare le posizioni degli imputati, trascurando la modestissima rilevanza del precedente a carico dell'imputata nonché il ruolo del tutto marginale rivestito nella vicenda. L'avv. Roberto Mele nell'interesse di HU NE 4. Il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto penalmente rilevante la spendita di un nome proprio falso da parte dell'imputato senza confrontarsi con le specifiche doglianze formulate dalla difesa sul punto. Il ricorrente sostiene che l'utilizzo di un nome proprio falso non integra l'elemento oggettivo del reato di sostituzione di persona poiché l'ordinamento non ricollega a detta condotta specifici effetti giuridici, stante l'inidoneità a ledere la pubblica fede. Inoltre nella specie non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la spendita del nome di fantasia e l'induzione in errore del soggetto passivo del reato di truffa;
4.1 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. per avere la Corte di merito confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice senza fornire risposta alle censure difensive che ne denunziavano l'eccessività e senza dar conto delle ragioni poste a fondamento della determinazione della pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve preliminarmente rilevarsi con riguardo al delitto di truffa ascritto al capo A), per il quale hanno riportato condanna i ricorrenti IC AU e KA TE, che, in data 11/6/2024, i procuratori speciali dei querelanti SI NE e AR AN hanno provveduto dinanzi a personale del Commissariato di Ps di Cividale del Friuli alla remissione di querela con contestuale accettazione del procuratore speciale degli imputati. Attesa la ritualità dell'atto abdicativo e la conseguente estinzione del reato contestato al capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa a detto titolo con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod.proc.pen. Detta pronunzia assorbe ed esaurisce il devoluto con riguardo alla posizione della KA, nei cui confronti residuava esclusivamente l'affermazione di responsabilità per il capo A). 3 Q), 2. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso IC ed il primo del ricorso HU, entrambi concernenti il ritenuto concorso formale del reato di sostituzione di persona con le singole truffe, avendo i difensori sostenuto l'assenza di giuridica rilevanza della spendita di falsi nomi propri da parte dei prevenuti con argomenti sovrapponibili. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1 La Corte di merito ha disatteso le censure difensive osservando (pag. 11) che la spendita da parte dei ricorrenti di nomi falsi era strumentale alla commissione delle truffe, rendendo maggiormente difficoltosa la futura identificazione degli autori, rimarcando che la fattispecie ex art. 494 cod.pen. è integrata dal solo fraudolento utilizzo del nome falso a fini di vantaggio in quanto il riferimento agli "effetti giuridici" che si rinviene nella norma riguarda esclusivamente l'attribuzione di una qualità. La norma di cui all'art. 494 cod.pen. disegna un illecito a più condotte alternative potendo lo stesso essere integrato dall'illegittima sostituzione della propria all'altrui persona, dall'attribuzione a sé o ad altri di un falso nome o un falso stato, ovvero di "una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici". E' solo la spendita di una qualità falsa che richiede, al fine di assumere penale rilevanza, che alla stessa si colleghino effetti giuridici tipici. Appare, pertanto, erronea la prospettiva da cui muovono i difensori, i quali -a fronte della spendita da parte degli imputati di nomi falsi nei confronti delle vittime delle truffe- lamentano l'impossibilità di ricollegare effetti giuridici a tale utilizzo mentre risulta non pertinente il richiamo della difesa di HU al precedente trattato da Sez. 5 n. 16673 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266721 - 01, concernente l'attribuzione da parte dell'agente della falsa qualità personale di appartenente a una soppressa articolazione del corpo di polizia. 2.2 Risulta, inoltre, non condivisibile la tesi della difesa del IC che postula l'assorbimento del reato ex art. 494 cod.pen. in quello di truffa in quanto la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nel senso che non sussiste concorso di norme bensì concorso di reati nel caso degli illeciti previsti dagli artt. 640 e 494 cod pen.: non ricorre, infatti, l'ipotesi della specialità, perché la disposizione incriminatrice della truffa non racchiude tutti gli elementi costitutivi dell'altra; non quella della consunzione, perché il delitto di sostituzione di persona non si presenta come una parte di attività necessariamente sfociante nell'evento truffaldino;
e neppure quella della sussidiarietà, posto che l' art 494 restringe testualmente la relativa clausola al solo settore dei reati contro la fede pubblica, il che significa che la sostituzione di persona non può ritenersi sussidiaria nei confronti dei reati patrimoniali (Sez. 1, Ordinanza n. 2227 del 18/11/1971, dep. 1972, Rv. 120885 - 01; Sez. 2, n. 7760 del 18/04/1972, Rv. 122373-01; nel senso dell'esclusione dell'assorbimento, Sez. 2, n. 2710 del 19/06/1973, dep. 1974 Rv. 126654 - 01; Sez. 5, n. 5109 del 13/12/1977, dep. 1978, Rv. 138853 - 01; più recentemente nel senso del concorso formale in ragione della diversità dei 4 beni giuridici protetti, Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Rv. 279647-01; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, Rv. 246400 - 01; Sez. 2, n. 35443 del 6/7/2007, Rv. 237957 - 01). 2.3 Deve, pertanto, concludersi che non ha fondamento la tesi dell'asserita irrilevanza della spendita di nomi falsi da parte dei prevenuti, trattandosi di condotta che, incontestata sotto il profilo materiale, i giudici di merito hanno ritenuto sorretta dal richiesto dolo specifico in quanto finalizzata a rendere difficoltosa la futura identificazione degli autori delle truffe, dovendo al riguardo evidenziarsi che il fine di vantaggio, necessario al perfezionamento del reato, non deve necessariamente consistere in una utilità di ordine patrimoniale, potendo riguardare anche qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione, purché la perpetrazione del fatto valga come mezzo per il conseguimento dello scopo. In proposito questa Corte ha già chiarito che integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. l'attribuzione a sé di un falso nome, anche se di persona immaginaria (Sez. 2, n. 4250 del 21/12/2011, dep. 2012, Rv. 252203 - 01) al fine di impedire la propria identificazione (Sez. 2, n. 2224 del 14/11/1969, dep.1970, Rv. 114114 - 01). 3. Le censure svolte dal difensore di IC con riguardo alla mancata esclusione della recidiva sono inammissibili. Con il terzo motivo di ricorso il IC ha lamentato l'omessa motivazione circa la richiesta di esclusione o disapplicazione dell'aggravante soggettiva. Nell'atto d'appello, depositato in data 11/4/2022, pag. 12, il difensore -nel comune interesse del IC e della KA- argomentava che "per ricondurre le pene ad una dimensione maggiormente proporzionata al disvalore dei fatti e delle condotte tenute pare possano essere disapplicate o escluse le recidive contestate (in particolar modo quella contestata alla KA che annovera un unico e modesto precedente)". Tanto a fronte dell'articolata motivazione rassegnata dal primo giudice (pag. 31) circa la sussistenza dell'aggravante che aveva richiamato la lunga serie di precedenti, anche recenti, emergenti dal certificato penale del prevenuto, caratterizzati da specificità e particolare gravità in quanto realizzati anche in forma associativa, segnalando la continuità criminale e l'ingravescente pericolosità denotata dalle vicende a giudizio. L'assoluta genericità del motivo d'appello in violazione del disposto dell'art. 581, comma 1 lett. d),cod.proc.pen. rendeva il gravame sul punto originariamente inammissibile perché inidoneo alla devoluzione del profilo alla Corte d'Appello e conseguentemente insussistente l'onere di motivazione che si assume violato. 3.1 Conclusivamente, con riguardo alla posizione del IC deve pronunziarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo A) per intervenuta remissione di querela, demandando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto e in conseguenza della caducazione 5 a, della pena base fissata per il delitto di truffa. Restano assorbite le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche che dovranno essere scrutinate anche alla luce delle sopravvenute vicende estintive. 4. Quanto alle censure del difensore di HU in ordine all'onerosità del trattamento sanzionatorio, trattasi di rilievi manifestamente infondati che non tengono conto dell'aggravio conseguente all'applicazione della recidiva e della valutazione espressa dai giudici d'appello in ordine alla gravità dei fatti in quanto espressione di accurata preordinazione criminosa e di significativa intensità del dolo, valutazioni di contesto che giustificano il moderato discostamento della pena base dai minimi edittali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IC AU e KA IN limitatamente al capo A) perché estinto per remissione di querela. Condanna i querelati al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di IC. Rinvia per la determinazione della pena nei confronti di IC AU per le residue imputazioni ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso di HU NE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore L Presidente