TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.1015/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI LO PORTO (cf. Pt_1 Persona_1
) con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO GIULIO C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA e dell'avv. BERRA MATTIA
PARTE RESISTENTE
Oggi 15/04/2025 ad ore 13.23 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SANTAGOSTINO GIULIO e LA GI. per parte resistente l'avv. Berra Mattia e la parte personalmente.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE all'Ill.mo IG. Giudice adito fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, sentir accogliere le seguenti conclusioni 1. in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ovvero sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui al presente atto;
in subordine disporre che la parte opposta depositi idonea cauzione ai sensi dell'art. 642 comma 2 cpc e 86 disposizione attuative cod. proc. civ.
2. nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti di cui al presente atto 3. Nel merito in via riconvenzionale 3.1 condannare la IG.ra al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti in opposizione, in ragione di quanto esposto in premessa, che si quantificano sin da ora in euro 34.914,44 ovvero altra somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi anche secondo equità se del caso 3.2 in subordine condannare la IG.ra al versamento in favore Controparte_2
degli odierni ricorrenti in opposizione della somma di euro 34.914,44 ovvero altra somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi anche secondo equità ex art. 2041 cod. civ.
3.3 In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare come dovuta alla odierna resistente la somma oggetto di ingiunzione, compensare parzialmente il credito degli odierni ricorrenti in opposizione di cui ai precedenti punti 3.1 e
3.2 con il credito della stessa parte opposta 4. In via istruttoria 4.1 In caso di contestazione e senza inversione dell'onere della prova ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente opposta e per testi (con testi Testi res. In Cervesina (PV), Tes_1
res, in , e Testimone_2 Persona_2 Testimone_3 Testimone_4
res. in Bastida Pancarana (PV), e res. In Campospinoso (PV), S_ Testimone_6
dott. con studio in Lingavilla (PV) sui seguenti capitoli: I) “vero che a partire Tes_7
dall'anno 1997 gli esponenti hanno consolidato una profonda amicizia con la IG.ra
[...]
nata a [...] il [...], residente in vita in ed ivi deceduta il Per_3 Persona_2
18/10/2021” (interrogatorio formale e testi Tes_1 Testimone_2 [...]
e II) “vero che ricorrenti da anni ed ancora Tes_3 Testimone_4 S_
nel corso del 2021 si recavano settimanalmente presso l'abitazione della IG.ra
[...]
in Via del Bo n.18 per farle visita” (interrogatorio formale e testi Per_3 Persona_2
e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
III) “vero che la IG.ra è deceduta in data 18/10/2021. La IG.ra
[...] Persona_3
con testamento del 19/5/2015 (registrato il 18/11/2021) ha nominato gli Persona_3 odierni esponenti quali eredi universali (doc.1)” (interrogatorio formale e testi , Tes_1
e IV) “vero Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
che sin dall'ottobre del 2016 la IG.ra è stata accudita da una badante Persona_3
convivente di nome successivamente sostituita nelle mansioni di badante Persona_4 dalla figlia della stessa SI.ra ” (interrogatorio formale e testi Controparte_2 Tes_1
, e V)
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
“vero che la IG.ra subì un ricovero ospedaliero dal 14/12/2020 al Persona_3
24/02/2021 prima presso il Policlinico di Pavia e poi presso clinica di Montescano”
(interrogatorio formale e testi , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dott. VI) “vero che al rientro a casa al Testimone_4 S_ Tes_7
momento delle dimissioni, a fine febbraio 2021, la IG.ra fu costretta a letto Persona_3
24 ore al giorno ed era alimentata con sondino naso gastrico, sottoposta ad osSIeno terapia e tale situazione si è protratta sino alla morte” (interrogatorio formale e testi , Tes_1 e dott. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_ Tes_7
VII) “Vero che alla registrazione del testamento della IG.ra erano
[...] Persona_3
presenti, presso lo studio del notaio anche i IG.ri e Per_5 S_ Persona_6 indicati nel testamento quali esecutori testamentari”(testi e S_ Persona_6
VIII) “Vero che nella predetta occasione in data 18/11/21 la IG.ra consegnava S_
ai ricorrenti, tra l'altro la carta postamat relativa al conto n. 94444486 e le chiavi dell'immobile ad uso abitazione di (PV) via del Bo n. 18 caduto in Persona_2 successione” (testi e IX) “Vero che solo nei giorni S_ Persona_6
immediatamente successivi, il 23/11/21, i IG.ri LA GIGLIO e hanno Parte_2 potuto accedere all'immobile predetto” (testi Tes_1 Testimone_2 [...]
e X) “Vero che sin da tale primo accesso gli esponenti Tes_3 Testimone_4
hanno constatato che dall'abitazione predetta risultavano asportati diversi beni mobili di proprietà della defunta e precisamente letto professionale con sponde in legno e materasso ad acqua, poltrona per anziani, stufa a gas (letteralmente divelta dal muro), pentole di rame (6 pezzi) appartenenti ai nonni della defunta, diverse stoviglie (pentole e 10 bicchieri) che erano presenti nella credenza, mobile antico massiccio legno con 2 cassetti e 2 ante, in totale 4 sedie di legno massello, 4 servizi di piatti da 12 cad che erano collocati nel salone, 16 /18 bottiglie di vino originale (appartenenti al padre della defunta), armadio moderno a 3 ante e 2 cassettiere ed una poltrona che erano presenti nello studio della defunta, baule antico che era presente nella camera da letto dei genitori, 2 cappotti e una pelliccia, 3 collane di perle una bianca, una verde e una rossa di dimensioni diverse, catenine con crocifisso e orecchini d'oro, un servizio di posate d'argento di 6 pezzi completo (interrogatorio formale e testi Tes_1
, e XI) “vero che la
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
situazione dell'immobile di proprietà della IG.ra sito in Via Persona_3 Persona_2
del Bo n.18 alla data del 23/11/21 è quella delle fotografie che mi si rammostrano quale doc.14” XII) “vero che quanto sopra esposto è stato portato a conoscenza dell'esecutrice testamentaria IG.ra mediante raccomandata a/r del 2/12/20 cui è seguita S_
comunicazione e mail dell'Avv. Anna Baccolo per conto della IG.ra in data S_
24/12/21 (doc.5), comunicazione e mail del 13/01/22 dell'Avv. Giulio SANTAGOSTINO
(doc.6) e comunicazione e mail del 17/01/22 dell'Avv. Anna Baccolo per conto di S_
(doc. 7)” (teste XIII) “Vero che dall'esame degli estratti conto del conto
[...] S_
corrente postale intestato alla defunta in essere presso poste italiane filiale di Persona_3
n. 94444486 per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021 risultano prelievi Persona_2
contanti a mezzo postamat per oltre 27.000,00 euro come da documento 8 – operazioni evidenziate in colore verde - che mi si rammostra” (interrogatorio formale e teste S_
XIV) “vero che tra l'ottobre 2020 e l'ottobre 2021 le utenze domestiche della casa di
[...]
abitazione IG.ra (gas, energia elettrica, telefono, acqua) erano tutte pagate Persona_3
mediante addebito sul medesimo come da estratto conto che mi si rammostra – operazioni
Test evidenziate in colore rosa - quale doc. 8” (interrogatorio formale e teste S_
“vero che tra l'ottobre 2020 e l'ottobre 2021 che i salari della badante erano regolarmente pagati a mezzo assegno tratto su medesimo conto corrente postale come da estratto conto – operazioni evidenziate in colore arancione - documento 8 che mi si rammostra”
(interrogatorio formale e teste XVI) “vero che i prelievi contanti risultano S_
effettuati anche nei mesi di dicembre 2021, gennaio 2021 e febbraio 2021 nei quali la SI.ra risultava ricoverata (600 euro il 12/12/20, 600 euro il 19/12/20, 600 euro il Persona_3
28/12/20, 600 euro il 30/12/20, 100 euro il 31/12/20, 600 euro il 5/1/21, 600 euro il 16/1/21,
600 euro il 23/1/21, 600 euro il 30/1/21, 600 euro il 6/2/21, 600 euro il 27/2/21 come da doc.
8 che mi si rammostra” (interrogatorio formale e teste XVII) “vero che nel S_
mese di agosto 2020 il salario della dipendente risulta pagato con assegno emesso da altro cc intestato alla IG.ra e precisamente cc in essere presso Banca Fideuram” S_
(interrogatorio formale e teste XVIII) “vero che ho effettuato i pagamenti S_
mediante pagobancomat riferiti ad esercizi commerciali di varia natura di cui al documento 8
– operazioni evidenziate in colore giallo – che mi si rammostra (doc. 8)” (interrogatorio formale) XIX) “vero la SI.ra. aveva la disponibilità della carta postamat e Controparte_2
del relativo PIN di cui al predetto c/c postale 94444486 intestato alla defunta Persona_3
per far fronte ad eventuali necessità connesse alle eSIenze di vita della stessa, carta postamat che fu riconsegnata alla IG.ra dopo il decesso della IG.ra ” S_ Persona_3
(interrogatorio formale e teste XX) “Vero che ho eseguito i prelievi contanti a S_
mezzo postamat sul cc postale 94444486 di cui ai precedenti punti XIII e XVI” 4.2 In caso di contestazione ordinarsi a poste italiane filiale di di esibire giudizio estratto Persona_2
conto relativo al periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021 nonché la delega rilasciata dalla titolare ad operare sul predetto conto corrente. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara valore di 34.914,44 CU 259,00 euro. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, In via preliminare: - rigettare e respingere le richieste tutte di controparte relative alla revoca o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 318/2022, RG. n. 825/2022 opposto e quindi, per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto, confermare la provvisoria esecuzione stessa ai sensi degli artt. 642 e seguenti c.p.c., sussistendone tutti i presupposti e non essendo l'opposizione avversaria fondata su alcuna prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale e nel merito: - rigettare e respingere in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto;
- rigettare e respingere, per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto, le richieste e/o le domande riconvenzionali e/o le domande tutte formulate dai ricorrenti opponenti nei confronti della SInora poiché infondate sia in fatto che in diritto, non adeguatamente Controparte_2
provate e comunque carenti dei presupposti di legge, e, per l'effetto, assolvere in ogni caso la SInora da ogni e qualsivoglia domanda e/o domanda riconvenzionale e/o Controparte_2
istanza contenuta nel ricorso dei SInori e introduttivo della presente vertenza Tes_3 Per_1
e/o da ogni conseguenza per essa pregiudizievole per tutti i motivi esposti in memoria. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di controparte, compensare tale somma con quanto dovuto dai SInori e alla Tes_3 Per_1
SI.ra in virtù di tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve Controparte_2
qui intendere integralmente richiamato e trascritto. Spese, spese generali ex art.14 T.F., diritti, onorari, CP ed IVA rifusi con distrazione in favore degli scriventi legali anticipatari e antistatatri ex art. 93 c.p.c. . In via istruttoria: - per tutto quanto esposto nella presente memoria ci si oppone alla richiesta di controparte di ammissione dei capitoli di prova indicati dai ricorrenti opponenti stessi;
- ci si oppone ad ogni altra istanza istruttoria dei SInori
[...]
e , così come esposto nella presente memoria;
- si chiede di essere ammessi a Tes_3 Per_1
prova contraria, con i testi di seguito indicati, sui capitoli di prova articolati ex adverso che dovessero essere in denegata ipotesi ammessi e senza alcuna inversione dell'onere della prova, occorrendo, si insta sin d'ora per interrogatorio formale delle parti e per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che in data 01.10.2020 la IG.ra iniziava a prestare servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra ”; CP_2 Persona_3
2) “Vero che in data 18.10.2021 la IG.ra decedeva”; 3) “Vero che durante Persona_3
tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra come colf CP_2 Persona_3
badante di persona non autosufficiente di livello D Super, convivente”; 3) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo CP_2 Persona_3
le mansioni di cui al capitolo che precede, per l'intera giornata, da lunedì a domenica, 24 ore su 24”; 4) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al
29.10.2021, la IG.ra prestava assistenza e presenza notturna in favore ed alle CP_2
dipendenze della IG.ra , da lunedì a domenica, svolgendo le mansioni di cui ai Persona_3 capitoli che precedono”; 5) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava assistenza e presenza notturna in CP_2
favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai capitoli Persona_3
che precedono, dalle ore 21.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni da lunedì a domenica”; 6) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la
IG.ra prestava 13 ore di lavoro giornaliere dalle 8.00 alle 21.00 in favore ed alle CP_2
dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai capitoli che Persona_3
precedono, ogni giorno da lunedì a domenica”; 7) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio CP_2
in favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai Persona_3
capitoli che precedono, per 91 ore di lavoro a settimana oltre all'assistenza e presenza notturna di cui ai capitoli che precedono”; 8) “Vero che la IG.ra riceveva le CP_2 retribuzioni riportate sulle buste paga consegnate alla stessa dalla IG.ra ”; 9) Persona_3
“Vero che in data 29.10.2021 il rapporto di lavoro si interrompeva in seguito alla risoluzione consensuale bilaterale dello stesso avvenuta a seguito della morte della IG.ra ”; Persona_3
10) “Vero che il documento n. 5 che le si rammostra è sottoscritto, per parte datoriale, dalla
IG.ra esecutrice testamentaria della IG.ra ”; 11) “Vero che la S_ Persona_3
IG.ra era stata incaricata dalla IG.ra della gestione della S_ Persona_3 conclusione del rapporto di lavoro con la IG.ra ”; 12) “Vero che il documento n. 6 CP_2 che le si rammostra è la busta paga relativa all'ultimo stipendio e alle spettanze di fine rapporto della IG.ra sottoscritta, per parte datoriale, dalla IG.ra 13) CP_2 S_
“Vero che il documento n. 6 che le si rammostra veniva elaborato dal medesimo CAF CISL di
Voghera (PV), Via Giovanni Plana n. 87 presso cui erano state fatte elaborare tutte le altre buste paga della IG.ra nel corso del rapporto di lavoro con la IG.ra CP_2 [...]
”; 14) “Vero che le voci retributive riportate nel documento n. 6 che le si rammostra Per_3
corrispondono a quelle dovute alla IG.ra in virtù delle prestazioni di lavoro svolte CP_2 durante il rapporto lavorativo con la IG.ra ”; 15) “Vero che la IG.ra Persona_3 CP_2
aveva maturato 27 ore di riposo domenicale non recuperato nel mese di ottobre 2021 relativamente al rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza”; 16) “Vero che la IG.ra aveva maturato 40 ore di straordinario domenicale e festivo nel mese di ottobre CP_2
2021 relativamente al rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza”; 17) “Vero che la
IG.ra aveva maturato 10,17 giorni di ferie non godute nel corso del rapporto di CP_2 lavoro oggetto della presente vertenza”; 18) “Vero che dopo la registrazione del testamento la
IG.ra domandava ai IG.ri e semplicemente il pagamento delle CP_2 Tes_3 Per_1
proprie spettanze di fine rapporto e dei contributi da versare in proprio favore”; 19) “Vero che con missiva datata 04.04.2022, la IG.ra , non volendo adire le vie giudiziarie, CP_2
inviava un ulteriore sollecito ai IG.ri e , ricevendo come risposta un diniego Tes_3 Per_1
di pagamento e delle accuse assolutamente infondate, poste poi anche alla base del riscorso in opposizione dei IG.ri e qui in analisi”; 20) “Vero che la resistente opposta, in Tes_3 Per_1
virtù di quanto esposto al punto che precede, si vedeva quindi costretta a depositare ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutorietà presso il Tribunale di Pavia per ottenere il pagamento di quanto riportato sulla busta paga di ottobre 2021, facendo inoltre in tale atto ampia ed espressa riserva di successiva azione giudiziale per ottenere il pagamento di quanto ancora alla stessa dovuto a titolo di ulteriori differenze retributive, in particolare, per quanto riguarda la presente controversia, per ottenere il corretto pagamento del lavoro straordinario prestato in favore della IG.ra ”; 21) “Vero che in data 23.06.2022 Persona_3
veniva emesso dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Oneto Donatella, il Decreto
Ingiuntivo n. 318/2022 del 23.06.2022, RG n. 825/2022, in virtù del quale i IG.ri e Tes_3
venivano condannati a versare alla IG.ra le somme riportate sulla paga di Per_1 CP_2 ottobre 2021”; 22) “Vero che il decreto di cui al punto che precede veniva regolarmente notificato ai IG.ri e in data 14.07.2022”; 23) “Vero che durante tutto il Tes_3 Per_1
rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza la IG.ra ha sempre tenuto nei CP_2
confronti della IG.ra un comportamento corretto e onesto”; 24) “Vero che la Persona_3
IG.ra si è sempre comportata onestamente nei confronti della IG.ra CP_2 [...]
”; 25) “Vero che, durante tutto il rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza, Per_3
era la IG.ra ad avere nella propria disponibilità la propria carta / le proprie Persona_3
carte per effettuare i prelievi”; 26) “Vero che nel corso del rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza era capitato che degli estranei avessero tentato di introdursi nell'abitazione della IG.ra reale ”; 27) “Vero che, in riferimento alla presente vertenza, se la IG.ra Per_3
doveva effettuare dei prelievi in favore della IG.ra lo faceva in CP_2 Persona_3
accordo e su indicazione di quest'ultima e solo per eSIenze domestiche / personali della
IG.ra stessa”. Persona_3 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1015/2022 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (cf. Pt_1 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO GIULIO C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in via monitoria per chiedere il pagamento della somma Controparte_2
lorda di euro 4.966,54 a titolo di retribuzione e spettanze di fine rapporto maturate per l'effetto della prestazione di lavoro resa in favore di deceduta in data Persona_3
29/10/2021.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2022 si sono opposti LA GI e Parte_2
quali eredi di i quali hanno allegato e dedotto:
[...] Persona_3 - di aver acquistato per successione mortis causa l'immobile ove aveva vissuto la defunta e la convenuta quale badante della stessa;
- di aver avuto accesso all'immobile il 23/11/2021 constatando la mancanza dei seguenti beni mobili: letto professionale con sponde in legno e materasso ad acqua, poltrona per anziani, stufa a gas (letteralmente divelta dal muro), pentole di rame (6 pezzi) appartenenti ai nonni della defunta, diverse stoviglie (pentole e 10 bicchieri) che erano presenti nella credenza, mobile antico massiccio legno con 2 cassetti e 2 ante, in totale 4 sedie di legno massello, 4 servizi di piatti da 12 cad che erano collocati nel salone, 16 /18 bottiglie di vino originale (appartenenti al padre della defunta), armadio moderno a 3 ante e 2 cassettiere ed una poltrona che erano presenti, nello studio della defunta, baule antico che era presente nella camera da letto dei genitori, 2 cappotti e una pelliccia, 3 collane di perle una bianca, una verde e una rossa di dimensioni diverse, catenine con crocifisso e orecchini d'oro, un servizio di posate d'argento di 6 pezzi completo;
- che dall'estratto conto del rapporto di conto corrente intestato alla defunta presso le sono emersi prelevamenti di contanti e pagamenti nel periodo 1/10/2020 - CP_3
18/10/2021 per oltre 27.000 euro;
- che la convenuta aveva la disponibilità del Postamat e del relativo pin.
1.1. Nel giudizio di opposizione è poi intervenuto il decesso di Parte_2
seguito dalla comparsa di LA GI anche quale sua erede.
2. Venendo al merito della decisione occorre dapprima richiamare gli esiti dell'attività istruttoria.
La teste ha riferito che insieme ad un cugino della defunta aveva la S_
delega ad operare sul conto postale, sul conto bancario e sul libretto postale intestati alla defunta;
che l'opposta, che aveva il Postamat ed il pin, era autorizzata a prelevare 600 euro alla settimana in accordo con la defunta sia per provvedere alle spese di accudimento sia per compensare l'attività lavorativa prestata a titolo di ore di straordinario e le sostituzioni con altre badanti nonché per pagare i suoi contributi previdenziali;
per rimpinguare il conto postale era stata autorizzata a prelevare 12.000 euro dal conto bancario della defunta per versarli sul primo;
che le attrezzature mediche sono state ritirare dall'asl; che era entrata nell'immobile della defunta dopo il suo decesso ma di non aver notato la mancanza di un mobile all'ingresso o delle pentole di rame;
che la pelliccia era stata regalata ad una vicina di casa;
di aver consegnato al notaio gli oggetti di valore destinati ai figli degli opponenti;
che l'opposta ha iniziato a lavorare per la defunta alla fine del 2019 e che una parte della sua retribuzione era pagata in nero;
che quale esecutrice testamentaria si era occupata anche di gestire la chiusura del rapporto con la opposta e che a tale titolo aveva SIlato anche l'ultima busta paga, recante un valore netto di 4.966,54 euro, consegnata all'opposta elaborata dal medesimo Caf che si era anche occupato, dietro corrispettivo, dei precedenti prospetti;
che il
Caf indicato si era occupata dei conteggi (cfr. verbale di udienza del 16/11/2023);
I rimanenti testi hanno tutti confermato la presenza dell'opposta nell'abitazione della defunta tutti i giorni della settimana compresa la notte e che in sua mancanza vi erano anche delle sostitute.
La teste amica di famiglia della defunta, ha dichiarato di aver Testimone_9 prelevato talvolta per conto di quest'ultima denaro contante alla posta sebbene non avesse una delega ad operare sul conto precisando che in tali occasioni effettuava una Persona_3 telefonata all'ufficio postale ove la teste avrebbe successivamente prelevato il denaro;
di aver ricevuto in dono una pelliccia dalla defunta;
che la stufa al muro era stata portata via da un idraulico perché non funzionante;
che l'asl era venuta a ritirare i materiali (verbale udienza 24 ottobre 2024).
La teste ha riferito di aver portato in parrocchia per conto della defunta un Tes_10
girocollo di oro (cfr. verbale in ultimo citato).
In definitiva, quanto al presunto prelevamento di beni mobili dall'immobile della defunta le dichiarazioni testimoniali hanno messo in evidenza che il materiale destinato di tipo strettamente sanitario è stato prelevato dall'asl dopo il decesso di;
che la Persona_3
pelliccia ed un girocollo di oro sono stati regalati dalla stessa;
che la stufa era stata prelevata dall'idraulico per la sua riparazione.
Viceversa, alcuna circostanza di fatto è stata riferita sulla presenza o meno degli ulteriori beni elencati nel ricorso di modo che la loro sottrazione ad opera della resistente non può dirsi dimostrata.
Quanto ai prelevamenti e ai pagamenti eseguiti dal conto postale si evidenzia che la teste ha riferito che almeno un altro soggetto era autorizzato ad operare sui conti S_ della defunta;
che l'opposta era stata autorizzata a prelevare 600 euro a settimana per provvedere principalmente alle spese di casa e per retribuire in nero le proprie ore di lavoro straordinario e le ore di lavoro delle sue sostituite.
La circostanza riferita dalla teste trova una conferma nella produzione documentale della stessa parte ricorrente (cfr. doc. n. 8) rappresentato dall'estratto conto del conto corrente tenuto alla posta;
dalla stessa emergono ripetuti prelevamenti in contanti a cifra fissa
(600/480) che operando una media mensile non superano la somma di euro 2.400 al mese. Pertanto, tenuto conto che le somme che sarebbero state illecitamente prelevate nel periodo ottobre 2020/ottobre 2021 sono state quantificate nel ricorso in 27.000 euro e che la convenute era stata autorizzata a prelevare la somma mensile di euro 2.400 per un totale di euro 28.800 detti prelevamenti non costituiscono l'oggetto di una condotta illecita in quanto autorizzati dalla stessa defunta.
Parte ricorrente ha anche dedotto l'esistenza di un suo credito risarcitorio derivante dalla ritardata restituzione dell'immobile avvenuta soltanto il 18/11/2021; la parte ha fondato la propria domanda sul fatto che la opposta ha restituito l'immobile della defunta oltre il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo.
La domanda non merita accoglimento.
Il Contratto collettivo nazionale colf e badanti (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente) prevede all'art. 40 che il contratto di lavoro può essere risolto in caso di morte del datore di lavoro con il rispetto dei termini di preavviso ivi previsto, pari a 15 giorni.
Tuttavia, la parte ricorrente avrebbe dovuto intimare il licenziamento per poi richiedere la restituzione dell'immobile dopo la scadenza del termine di preavviso;
nel caso di specie, tuttavia, alcuna intimazione di licenziamento è stata documentata di modo che la restituzione del bene non può ritenersi sia avvenuta oltre il termine convenzionale.
In definitiva la domanda riconvenzionale degli opponenti deve essere respinta.
3. In relazione al credito di parte opposta si deve innanzitutto osservare che il relativo inadempimento non è stato contestato dai ricorrenti, i quali durante il loro interrogatorio formale hanno riconosciuto di non aver voluto pagare la busta paga perché ritenevano la convenuta responsabile delle sottrazioni poi indicate nel ricorso (cfr. verbale udienza del 4 maggio 2023).
Nel ricorso è stata contestata la correttezza formale del documento senza che venisse svolta alcuna specifica contestazione sui titoli retributivi ivi rappresentati.
Tuttavia, non può trascurarsi che la teste incaricata dalla defunta S_
di occuparsi della gestione del rapporto di lavoro con la convenuta, alla quale Per_3
corrispondeva lo stipendio mensile e consegnava la busta paga elaborata durante tutto il rapporto dallo stesso Caf, ha dichiarato che la busta paga allegata al ricorso monitorio è stata elaborata dallo stesso Caf a chiusura del rapporto di lavoro ed era stata SIlata da lei.
Solo nella memoria conclusiva parte opponente ha svolto contestazioni specifiche circa le ore di straordinarie e i giorni di ferie indicati nella busta paga dedotta in giudizio;
tuttavia, tali contestazioni sono tardive e quindi inammissibili. In definitiva si ritiene che il credito dedotto in giudizio alla luce delle esposte motivazioni debba ritenersi fondato.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati Mattia Berra e Antonella Miglio, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2022 e la domanda riconvenzionale svolta da parte ricorrente;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati
Mattia Berra e Antonella Miglio che si liquidano in € 9.257 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI LO PORTO (cf. Pt_1 Persona_1
) con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO GIULIO C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA e dell'avv. BERRA MATTIA
PARTE RESISTENTE
Oggi 15/04/2025 ad ore 13.23 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SANTAGOSTINO GIULIO e LA GI. per parte resistente l'avv. Berra Mattia e la parte personalmente.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE all'Ill.mo IG. Giudice adito fissare l'udienza di discussione per ivi, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, sentir accogliere le seguenti conclusioni 1. in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ovvero sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui al presente atto;
in subordine disporre che la parte opposta depositi idonea cauzione ai sensi dell'art. 642 comma 2 cpc e 86 disposizione attuative cod. proc. civ.
2. nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti di cui al presente atto 3. Nel merito in via riconvenzionale 3.1 condannare la IG.ra al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti in opposizione, in ragione di quanto esposto in premessa, che si quantificano sin da ora in euro 34.914,44 ovvero altra somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi anche secondo equità se del caso 3.2 in subordine condannare la IG.ra al versamento in favore Controparte_2
degli odierni ricorrenti in opposizione della somma di euro 34.914,44 ovvero altra somma che dovesse emergere in corso di causa da determinarsi anche secondo equità ex art. 2041 cod. civ.
3.3 In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare come dovuta alla odierna resistente la somma oggetto di ingiunzione, compensare parzialmente il credito degli odierni ricorrenti in opposizione di cui ai precedenti punti 3.1 e
3.2 con il credito della stessa parte opposta 4. In via istruttoria 4.1 In caso di contestazione e senza inversione dell'onere della prova ammettersi prova per interrogatorio formale della resistente opposta e per testi (con testi Testi res. In Cervesina (PV), Tes_1
res, in , e Testimone_2 Persona_2 Testimone_3 Testimone_4
res. in Bastida Pancarana (PV), e res. In Campospinoso (PV), S_ Testimone_6
dott. con studio in Lingavilla (PV) sui seguenti capitoli: I) “vero che a partire Tes_7
dall'anno 1997 gli esponenti hanno consolidato una profonda amicizia con la IG.ra
[...]
nata a [...] il [...], residente in vita in ed ivi deceduta il Per_3 Persona_2
18/10/2021” (interrogatorio formale e testi Tes_1 Testimone_2 [...]
e II) “vero che ricorrenti da anni ed ancora Tes_3 Testimone_4 S_
nel corso del 2021 si recavano settimanalmente presso l'abitazione della IG.ra
[...]
in Via del Bo n.18 per farle visita” (interrogatorio formale e testi Per_3 Persona_2
e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
III) “vero che la IG.ra è deceduta in data 18/10/2021. La IG.ra
[...] Persona_3
con testamento del 19/5/2015 (registrato il 18/11/2021) ha nominato gli Persona_3 odierni esponenti quali eredi universali (doc.1)” (interrogatorio formale e testi , Tes_1
e IV) “vero Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
che sin dall'ottobre del 2016 la IG.ra è stata accudita da una badante Persona_3
convivente di nome successivamente sostituita nelle mansioni di badante Persona_4 dalla figlia della stessa SI.ra ” (interrogatorio formale e testi Controparte_2 Tes_1
, e V)
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_
“vero che la IG.ra subì un ricovero ospedaliero dal 14/12/2020 al Persona_3
24/02/2021 prima presso il Policlinico di Pavia e poi presso clinica di Montescano”
(interrogatorio formale e testi , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dott. VI) “vero che al rientro a casa al Testimone_4 S_ Tes_7
momento delle dimissioni, a fine febbraio 2021, la IG.ra fu costretta a letto Persona_3
24 ore al giorno ed era alimentata con sondino naso gastrico, sottoposta ad osSIeno terapia e tale situazione si è protratta sino alla morte” (interrogatorio formale e testi , Tes_1 e dott. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 S_ Tes_7
VII) “Vero che alla registrazione del testamento della IG.ra erano
[...] Persona_3
presenti, presso lo studio del notaio anche i IG.ri e Per_5 S_ Persona_6 indicati nel testamento quali esecutori testamentari”(testi e S_ Persona_6
VIII) “Vero che nella predetta occasione in data 18/11/21 la IG.ra consegnava S_
ai ricorrenti, tra l'altro la carta postamat relativa al conto n. 94444486 e le chiavi dell'immobile ad uso abitazione di (PV) via del Bo n. 18 caduto in Persona_2 successione” (testi e IX) “Vero che solo nei giorni S_ Persona_6
immediatamente successivi, il 23/11/21, i IG.ri LA GIGLIO e hanno Parte_2 potuto accedere all'immobile predetto” (testi Tes_1 Testimone_2 [...]
e X) “Vero che sin da tale primo accesso gli esponenti Tes_3 Testimone_4
hanno constatato che dall'abitazione predetta risultavano asportati diversi beni mobili di proprietà della defunta e precisamente letto professionale con sponde in legno e materasso ad acqua, poltrona per anziani, stufa a gas (letteralmente divelta dal muro), pentole di rame (6 pezzi) appartenenti ai nonni della defunta, diverse stoviglie (pentole e 10 bicchieri) che erano presenti nella credenza, mobile antico massiccio legno con 2 cassetti e 2 ante, in totale 4 sedie di legno massello, 4 servizi di piatti da 12 cad che erano collocati nel salone, 16 /18 bottiglie di vino originale (appartenenti al padre della defunta), armadio moderno a 3 ante e 2 cassettiere ed una poltrona che erano presenti nello studio della defunta, baule antico che era presente nella camera da letto dei genitori, 2 cappotti e una pelliccia, 3 collane di perle una bianca, una verde e una rossa di dimensioni diverse, catenine con crocifisso e orecchini d'oro, un servizio di posate d'argento di 6 pezzi completo (interrogatorio formale e testi Tes_1
, e XI) “vero che la
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
situazione dell'immobile di proprietà della IG.ra sito in Via Persona_3 Persona_2
del Bo n.18 alla data del 23/11/21 è quella delle fotografie che mi si rammostrano quale doc.14” XII) “vero che quanto sopra esposto è stato portato a conoscenza dell'esecutrice testamentaria IG.ra mediante raccomandata a/r del 2/12/20 cui è seguita S_
comunicazione e mail dell'Avv. Anna Baccolo per conto della IG.ra in data S_
24/12/21 (doc.5), comunicazione e mail del 13/01/22 dell'Avv. Giulio SANTAGOSTINO
(doc.6) e comunicazione e mail del 17/01/22 dell'Avv. Anna Baccolo per conto di S_
(doc. 7)” (teste XIII) “Vero che dall'esame degli estratti conto del conto
[...] S_
corrente postale intestato alla defunta in essere presso poste italiane filiale di Persona_3
n. 94444486 per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021 risultano prelievi Persona_2
contanti a mezzo postamat per oltre 27.000,00 euro come da documento 8 – operazioni evidenziate in colore verde - che mi si rammostra” (interrogatorio formale e teste S_
XIV) “vero che tra l'ottobre 2020 e l'ottobre 2021 le utenze domestiche della casa di
[...]
abitazione IG.ra (gas, energia elettrica, telefono, acqua) erano tutte pagate Persona_3
mediante addebito sul medesimo come da estratto conto che mi si rammostra – operazioni
Test evidenziate in colore rosa - quale doc. 8” (interrogatorio formale e teste S_
“vero che tra l'ottobre 2020 e l'ottobre 2021 che i salari della badante erano regolarmente pagati a mezzo assegno tratto su medesimo conto corrente postale come da estratto conto – operazioni evidenziate in colore arancione - documento 8 che mi si rammostra”
(interrogatorio formale e teste XVI) “vero che i prelievi contanti risultano S_
effettuati anche nei mesi di dicembre 2021, gennaio 2021 e febbraio 2021 nei quali la SI.ra risultava ricoverata (600 euro il 12/12/20, 600 euro il 19/12/20, 600 euro il Persona_3
28/12/20, 600 euro il 30/12/20, 100 euro il 31/12/20, 600 euro il 5/1/21, 600 euro il 16/1/21,
600 euro il 23/1/21, 600 euro il 30/1/21, 600 euro il 6/2/21, 600 euro il 27/2/21 come da doc.
8 che mi si rammostra” (interrogatorio formale e teste XVII) “vero che nel S_
mese di agosto 2020 il salario della dipendente risulta pagato con assegno emesso da altro cc intestato alla IG.ra e precisamente cc in essere presso Banca Fideuram” S_
(interrogatorio formale e teste XVIII) “vero che ho effettuato i pagamenti S_
mediante pagobancomat riferiti ad esercizi commerciali di varia natura di cui al documento 8
– operazioni evidenziate in colore giallo – che mi si rammostra (doc. 8)” (interrogatorio formale) XIX) “vero la SI.ra. aveva la disponibilità della carta postamat e Controparte_2
del relativo PIN di cui al predetto c/c postale 94444486 intestato alla defunta Persona_3
per far fronte ad eventuali necessità connesse alle eSIenze di vita della stessa, carta postamat che fu riconsegnata alla IG.ra dopo il decesso della IG.ra ” S_ Persona_3
(interrogatorio formale e teste XX) “Vero che ho eseguito i prelievi contanti a S_
mezzo postamat sul cc postale 94444486 di cui ai precedenti punti XIII e XVI” 4.2 In caso di contestazione ordinarsi a poste italiane filiale di di esibire giudizio estratto Persona_2
conto relativo al periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021 nonché la delega rilasciata dalla titolare ad operare sul predetto conto corrente. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara valore di 34.914,44 CU 259,00 euro. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, In via preliminare: - rigettare e respingere le richieste tutte di controparte relative alla revoca o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 318/2022, RG. n. 825/2022 opposto e quindi, per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto, confermare la provvisoria esecuzione stessa ai sensi degli artt. 642 e seguenti c.p.c., sussistendone tutti i presupposti e non essendo l'opposizione avversaria fondata su alcuna prova scritta e di pronta soluzione;
In via principale e nel merito: - rigettare e respingere in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto;
- rigettare e respingere, per tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve qui intendere integralmente richiamato e trascritto, le richieste e/o le domande riconvenzionali e/o le domande tutte formulate dai ricorrenti opponenti nei confronti della SInora poiché infondate sia in fatto che in diritto, non adeguatamente Controparte_2
provate e comunque carenti dei presupposti di legge, e, per l'effetto, assolvere in ogni caso la SInora da ogni e qualsivoglia domanda e/o domanda riconvenzionale e/o Controparte_2
istanza contenuta nel ricorso dei SInori e introduttivo della presente vertenza Tes_3 Per_1
e/o da ogni conseguenza per essa pregiudizievole per tutti i motivi esposti in memoria. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di controparte, compensare tale somma con quanto dovuto dai SInori e alla Tes_3 Per_1
SI.ra in virtù di tutto quanto esposto nella presente memoria e che si deve Controparte_2
qui intendere integralmente richiamato e trascritto. Spese, spese generali ex art.14 T.F., diritti, onorari, CP ed IVA rifusi con distrazione in favore degli scriventi legali anticipatari e antistatatri ex art. 93 c.p.c. . In via istruttoria: - per tutto quanto esposto nella presente memoria ci si oppone alla richiesta di controparte di ammissione dei capitoli di prova indicati dai ricorrenti opponenti stessi;
- ci si oppone ad ogni altra istanza istruttoria dei SInori
[...]
e , così come esposto nella presente memoria;
- si chiede di essere ammessi a Tes_3 Per_1
prova contraria, con i testi di seguito indicati, sui capitoli di prova articolati ex adverso che dovessero essere in denegata ipotesi ammessi e senza alcuna inversione dell'onere della prova, occorrendo, si insta sin d'ora per interrogatorio formale delle parti e per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che in data 01.10.2020 la IG.ra iniziava a prestare servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra ”; CP_2 Persona_3
2) “Vero che in data 18.10.2021 la IG.ra decedeva”; 3) “Vero che durante Persona_3
tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra come colf CP_2 Persona_3
badante di persona non autosufficiente di livello D Super, convivente”; 3) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio in favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo CP_2 Persona_3
le mansioni di cui al capitolo che precede, per l'intera giornata, da lunedì a domenica, 24 ore su 24”; 4) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al
29.10.2021, la IG.ra prestava assistenza e presenza notturna in favore ed alle CP_2
dipendenze della IG.ra , da lunedì a domenica, svolgendo le mansioni di cui ai Persona_3 capitoli che precedono”; 5) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava assistenza e presenza notturna in CP_2
favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai capitoli Persona_3
che precedono, dalle ore 21.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni da lunedì a domenica”; 6) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la
IG.ra prestava 13 ore di lavoro giornaliere dalle 8.00 alle 21.00 in favore ed alle CP_2
dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai capitoli che Persona_3
precedono, ogni giorno da lunedì a domenica”; 7) “Vero che durante tutto il rapporto di lavoro sopra esposto, ossia dal 01.10.2020 al 29.10.2021, la IG.ra prestava servizio CP_2
in favore ed alle dipendenze della IG.ra , svolgendo le mansioni di cui ai Persona_3
capitoli che precedono, per 91 ore di lavoro a settimana oltre all'assistenza e presenza notturna di cui ai capitoli che precedono”; 8) “Vero che la IG.ra riceveva le CP_2 retribuzioni riportate sulle buste paga consegnate alla stessa dalla IG.ra ”; 9) Persona_3
“Vero che in data 29.10.2021 il rapporto di lavoro si interrompeva in seguito alla risoluzione consensuale bilaterale dello stesso avvenuta a seguito della morte della IG.ra ”; Persona_3
10) “Vero che il documento n. 5 che le si rammostra è sottoscritto, per parte datoriale, dalla
IG.ra esecutrice testamentaria della IG.ra ”; 11) “Vero che la S_ Persona_3
IG.ra era stata incaricata dalla IG.ra della gestione della S_ Persona_3 conclusione del rapporto di lavoro con la IG.ra ”; 12) “Vero che il documento n. 6 CP_2 che le si rammostra è la busta paga relativa all'ultimo stipendio e alle spettanze di fine rapporto della IG.ra sottoscritta, per parte datoriale, dalla IG.ra 13) CP_2 S_
“Vero che il documento n. 6 che le si rammostra veniva elaborato dal medesimo CAF CISL di
Voghera (PV), Via Giovanni Plana n. 87 presso cui erano state fatte elaborare tutte le altre buste paga della IG.ra nel corso del rapporto di lavoro con la IG.ra CP_2 [...]
”; 14) “Vero che le voci retributive riportate nel documento n. 6 che le si rammostra Per_3
corrispondono a quelle dovute alla IG.ra in virtù delle prestazioni di lavoro svolte CP_2 durante il rapporto lavorativo con la IG.ra ”; 15) “Vero che la IG.ra Persona_3 CP_2
aveva maturato 27 ore di riposo domenicale non recuperato nel mese di ottobre 2021 relativamente al rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza”; 16) “Vero che la IG.ra aveva maturato 40 ore di straordinario domenicale e festivo nel mese di ottobre CP_2
2021 relativamente al rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza”; 17) “Vero che la
IG.ra aveva maturato 10,17 giorni di ferie non godute nel corso del rapporto di CP_2 lavoro oggetto della presente vertenza”; 18) “Vero che dopo la registrazione del testamento la
IG.ra domandava ai IG.ri e semplicemente il pagamento delle CP_2 Tes_3 Per_1
proprie spettanze di fine rapporto e dei contributi da versare in proprio favore”; 19) “Vero che con missiva datata 04.04.2022, la IG.ra , non volendo adire le vie giudiziarie, CP_2
inviava un ulteriore sollecito ai IG.ri e , ricevendo come risposta un diniego Tes_3 Per_1
di pagamento e delle accuse assolutamente infondate, poste poi anche alla base del riscorso in opposizione dei IG.ri e qui in analisi”; 20) “Vero che la resistente opposta, in Tes_3 Per_1
virtù di quanto esposto al punto che precede, si vedeva quindi costretta a depositare ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutorietà presso il Tribunale di Pavia per ottenere il pagamento di quanto riportato sulla busta paga di ottobre 2021, facendo inoltre in tale atto ampia ed espressa riserva di successiva azione giudiziale per ottenere il pagamento di quanto ancora alla stessa dovuto a titolo di ulteriori differenze retributive, in particolare, per quanto riguarda la presente controversia, per ottenere il corretto pagamento del lavoro straordinario prestato in favore della IG.ra ”; 21) “Vero che in data 23.06.2022 Persona_3
veniva emesso dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Oneto Donatella, il Decreto
Ingiuntivo n. 318/2022 del 23.06.2022, RG n. 825/2022, in virtù del quale i IG.ri e Tes_3
venivano condannati a versare alla IG.ra le somme riportate sulla paga di Per_1 CP_2 ottobre 2021”; 22) “Vero che il decreto di cui al punto che precede veniva regolarmente notificato ai IG.ri e in data 14.07.2022”; 23) “Vero che durante tutto il Tes_3 Per_1
rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza la IG.ra ha sempre tenuto nei CP_2
confronti della IG.ra un comportamento corretto e onesto”; 24) “Vero che la Persona_3
IG.ra si è sempre comportata onestamente nei confronti della IG.ra CP_2 [...]
”; 25) “Vero che, durante tutto il rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza, Per_3
era la IG.ra ad avere nella propria disponibilità la propria carta / le proprie Persona_3
carte per effettuare i prelievi”; 26) “Vero che nel corso del rapporto di lavoro oggetto della presente vertenza era capitato che degli estranei avessero tentato di introdursi nell'abitazione della IG.ra reale ”; 27) “Vero che, in riferimento alla presente vertenza, se la IG.ra Per_3
doveva effettuare dei prelievi in favore della IG.ra lo faceva in CP_2 Persona_3
accordo e su indicazione di quest'ultima e solo per eSIenze domestiche / personali della
IG.ra stessa”. Persona_3 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1015/2022 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (cf. Pt_1 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. SANTAGOSTINO GIULIO C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in via monitoria per chiedere il pagamento della somma Controparte_2
lorda di euro 4.966,54 a titolo di retribuzione e spettanze di fine rapporto maturate per l'effetto della prestazione di lavoro resa in favore di deceduta in data Persona_3
29/10/2021.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2022 si sono opposti LA GI e Parte_2
quali eredi di i quali hanno allegato e dedotto:
[...] Persona_3 - di aver acquistato per successione mortis causa l'immobile ove aveva vissuto la defunta e la convenuta quale badante della stessa;
- di aver avuto accesso all'immobile il 23/11/2021 constatando la mancanza dei seguenti beni mobili: letto professionale con sponde in legno e materasso ad acqua, poltrona per anziani, stufa a gas (letteralmente divelta dal muro), pentole di rame (6 pezzi) appartenenti ai nonni della defunta, diverse stoviglie (pentole e 10 bicchieri) che erano presenti nella credenza, mobile antico massiccio legno con 2 cassetti e 2 ante, in totale 4 sedie di legno massello, 4 servizi di piatti da 12 cad che erano collocati nel salone, 16 /18 bottiglie di vino originale (appartenenti al padre della defunta), armadio moderno a 3 ante e 2 cassettiere ed una poltrona che erano presenti, nello studio della defunta, baule antico che era presente nella camera da letto dei genitori, 2 cappotti e una pelliccia, 3 collane di perle una bianca, una verde e una rossa di dimensioni diverse, catenine con crocifisso e orecchini d'oro, un servizio di posate d'argento di 6 pezzi completo;
- che dall'estratto conto del rapporto di conto corrente intestato alla defunta presso le sono emersi prelevamenti di contanti e pagamenti nel periodo 1/10/2020 - CP_3
18/10/2021 per oltre 27.000 euro;
- che la convenuta aveva la disponibilità del Postamat e del relativo pin.
1.1. Nel giudizio di opposizione è poi intervenuto il decesso di Parte_2
seguito dalla comparsa di LA GI anche quale sua erede.
2. Venendo al merito della decisione occorre dapprima richiamare gli esiti dell'attività istruttoria.
La teste ha riferito che insieme ad un cugino della defunta aveva la S_
delega ad operare sul conto postale, sul conto bancario e sul libretto postale intestati alla defunta;
che l'opposta, che aveva il Postamat ed il pin, era autorizzata a prelevare 600 euro alla settimana in accordo con la defunta sia per provvedere alle spese di accudimento sia per compensare l'attività lavorativa prestata a titolo di ore di straordinario e le sostituzioni con altre badanti nonché per pagare i suoi contributi previdenziali;
per rimpinguare il conto postale era stata autorizzata a prelevare 12.000 euro dal conto bancario della defunta per versarli sul primo;
che le attrezzature mediche sono state ritirare dall'asl; che era entrata nell'immobile della defunta dopo il suo decesso ma di non aver notato la mancanza di un mobile all'ingresso o delle pentole di rame;
che la pelliccia era stata regalata ad una vicina di casa;
di aver consegnato al notaio gli oggetti di valore destinati ai figli degli opponenti;
che l'opposta ha iniziato a lavorare per la defunta alla fine del 2019 e che una parte della sua retribuzione era pagata in nero;
che quale esecutrice testamentaria si era occupata anche di gestire la chiusura del rapporto con la opposta e che a tale titolo aveva SIlato anche l'ultima busta paga, recante un valore netto di 4.966,54 euro, consegnata all'opposta elaborata dal medesimo Caf che si era anche occupato, dietro corrispettivo, dei precedenti prospetti;
che il
Caf indicato si era occupata dei conteggi (cfr. verbale di udienza del 16/11/2023);
I rimanenti testi hanno tutti confermato la presenza dell'opposta nell'abitazione della defunta tutti i giorni della settimana compresa la notte e che in sua mancanza vi erano anche delle sostitute.
La teste amica di famiglia della defunta, ha dichiarato di aver Testimone_9 prelevato talvolta per conto di quest'ultima denaro contante alla posta sebbene non avesse una delega ad operare sul conto precisando che in tali occasioni effettuava una Persona_3 telefonata all'ufficio postale ove la teste avrebbe successivamente prelevato il denaro;
di aver ricevuto in dono una pelliccia dalla defunta;
che la stufa al muro era stata portata via da un idraulico perché non funzionante;
che l'asl era venuta a ritirare i materiali (verbale udienza 24 ottobre 2024).
La teste ha riferito di aver portato in parrocchia per conto della defunta un Tes_10
girocollo di oro (cfr. verbale in ultimo citato).
In definitiva, quanto al presunto prelevamento di beni mobili dall'immobile della defunta le dichiarazioni testimoniali hanno messo in evidenza che il materiale destinato di tipo strettamente sanitario è stato prelevato dall'asl dopo il decesso di;
che la Persona_3
pelliccia ed un girocollo di oro sono stati regalati dalla stessa;
che la stufa era stata prelevata dall'idraulico per la sua riparazione.
Viceversa, alcuna circostanza di fatto è stata riferita sulla presenza o meno degli ulteriori beni elencati nel ricorso di modo che la loro sottrazione ad opera della resistente non può dirsi dimostrata.
Quanto ai prelevamenti e ai pagamenti eseguiti dal conto postale si evidenzia che la teste ha riferito che almeno un altro soggetto era autorizzato ad operare sui conti S_ della defunta;
che l'opposta era stata autorizzata a prelevare 600 euro a settimana per provvedere principalmente alle spese di casa e per retribuire in nero le proprie ore di lavoro straordinario e le ore di lavoro delle sue sostituite.
La circostanza riferita dalla teste trova una conferma nella produzione documentale della stessa parte ricorrente (cfr. doc. n. 8) rappresentato dall'estratto conto del conto corrente tenuto alla posta;
dalla stessa emergono ripetuti prelevamenti in contanti a cifra fissa
(600/480) che operando una media mensile non superano la somma di euro 2.400 al mese. Pertanto, tenuto conto che le somme che sarebbero state illecitamente prelevate nel periodo ottobre 2020/ottobre 2021 sono state quantificate nel ricorso in 27.000 euro e che la convenute era stata autorizzata a prelevare la somma mensile di euro 2.400 per un totale di euro 28.800 detti prelevamenti non costituiscono l'oggetto di una condotta illecita in quanto autorizzati dalla stessa defunta.
Parte ricorrente ha anche dedotto l'esistenza di un suo credito risarcitorio derivante dalla ritardata restituzione dell'immobile avvenuta soltanto il 18/11/2021; la parte ha fondato la propria domanda sul fatto che la opposta ha restituito l'immobile della defunta oltre il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo.
La domanda non merita accoglimento.
Il Contratto collettivo nazionale colf e badanti (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente) prevede all'art. 40 che il contratto di lavoro può essere risolto in caso di morte del datore di lavoro con il rispetto dei termini di preavviso ivi previsto, pari a 15 giorni.
Tuttavia, la parte ricorrente avrebbe dovuto intimare il licenziamento per poi richiedere la restituzione dell'immobile dopo la scadenza del termine di preavviso;
nel caso di specie, tuttavia, alcuna intimazione di licenziamento è stata documentata di modo che la restituzione del bene non può ritenersi sia avvenuta oltre il termine convenzionale.
In definitiva la domanda riconvenzionale degli opponenti deve essere respinta.
3. In relazione al credito di parte opposta si deve innanzitutto osservare che il relativo inadempimento non è stato contestato dai ricorrenti, i quali durante il loro interrogatorio formale hanno riconosciuto di non aver voluto pagare la busta paga perché ritenevano la convenuta responsabile delle sottrazioni poi indicate nel ricorso (cfr. verbale udienza del 4 maggio 2023).
Nel ricorso è stata contestata la correttezza formale del documento senza che venisse svolta alcuna specifica contestazione sui titoli retributivi ivi rappresentati.
Tuttavia, non può trascurarsi che la teste incaricata dalla defunta S_
di occuparsi della gestione del rapporto di lavoro con la convenuta, alla quale Per_3
corrispondeva lo stipendio mensile e consegnava la busta paga elaborata durante tutto il rapporto dallo stesso Caf, ha dichiarato che la busta paga allegata al ricorso monitorio è stata elaborata dallo stesso Caf a chiusura del rapporto di lavoro ed era stata SIlata da lei.
Solo nella memoria conclusiva parte opponente ha svolto contestazioni specifiche circa le ore di straordinarie e i giorni di ferie indicati nella busta paga dedotta in giudizio;
tuttavia, tali contestazioni sono tardive e quindi inammissibili. In definitiva si ritiene che il credito dedotto in giudizio alla luce delle esposte motivazioni debba ritenersi fondato.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati Mattia Berra e Antonella Miglio, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2022 e la domanda riconvenzionale svolta da parte ricorrente;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati
Mattia Berra e Antonella Miglio che si liquidano in € 9.257 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina