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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37252/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MUSTO FLAVIO MARIA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
E
Controparte_2
Avv. Alessandra Fazio resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083481054000, notificata in data 2.10.2024, chiedendone l'annullamento con condanna dei convenuti per lite temeraria, assumendo che gli avvisi di addebito ivi richiamati [1 n. 39720130005190723000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 6.431,98; 2. Avviso di addebito n. 39720130021742703000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 15.978,53; 3. Avviso di addebito n. 39720150009570274000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 6.690,34; 4. Avviso di addebito n. pagina 1 di 2 39720160001422952000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 2.576,09] erano stati già annullati dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 3582 del 22/3/2024, unitamente alla precedente intimazione di pagamento n. 097 2022 90248686 50/000 che li richiamava.
CP_ 2.- L' si è costituito, eccependo di aver provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in esecuzione della precedente sentenza e che nessuna responsabilità può essere addebitata all'Istituto, in quanto era parte del giudizio e avrebbe dovuto attivarsi all'esito CP_3
dello stesso.
3.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito la legittimità del Controparte_2
proprio operato e il difetto di legittimazione passiva in ordine alle altre eccezioni eventualmente sollevate.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- L'intimazione di pagamento va annullata in quanto i quattro avvisi di addebito ivi richiamati, dopo essere stati annullati dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 3582 del 22/3/2024, emessa nei
CP_ CP_ confronti dell' e dell' , sono stati anche oggetto di sgravio da parte dello stesso CP_3
5.- Non si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, né ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc, in difetto di allegazione del danno lamentato, né ai sensi dell'art. 96 comma
3, in mancanza di elementi che, al di là del carattere infondato della resistenza opposta da , CP_3
denotino il carattere abusivo della stessa.
6:- Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' , mentre vanno compensate nei CP_3
CP_ confronti dell' in quanto il presente giudizio è scaturito dall'intimazione di pagamento emessa da
. CP_3
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_3
4650,00, oltre accessori dovuti per legge;
CP_ 3) Compensa le spese di lite con l'
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 37252/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. MUSTO FLAVIO MARIA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
E
Controparte_2
Avv. Alessandra Fazio resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083481054000, notificata in data 2.10.2024, chiedendone l'annullamento con condanna dei convenuti per lite temeraria, assumendo che gli avvisi di addebito ivi richiamati [1 n. 39720130005190723000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 6.431,98; 2. Avviso di addebito n. 39720130021742703000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 15.978,53; 3. Avviso di addebito n. 39720150009570274000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 6.690,34; 4. Avviso di addebito n. pagina 1 di 2 39720160001422952000, asseritamente notificato in data 15/12/2017 dell'importo di € 2.576,09] erano stati già annullati dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 3582 del 22/3/2024, unitamente alla precedente intimazione di pagamento n. 097 2022 90248686 50/000 che li richiamava.
CP_ 2.- L' si è costituito, eccependo di aver provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento in esecuzione della precedente sentenza e che nessuna responsabilità può essere addebitata all'Istituto, in quanto era parte del giudizio e avrebbe dovuto attivarsi all'esito CP_3
dello stesso.
3.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito la legittimità del Controparte_2
proprio operato e il difetto di legittimazione passiva in ordine alle altre eccezioni eventualmente sollevate.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- L'intimazione di pagamento va annullata in quanto i quattro avvisi di addebito ivi richiamati, dopo essere stati annullati dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 3582 del 22/3/2024, emessa nei
CP_ CP_ confronti dell' e dell' , sono stati anche oggetto di sgravio da parte dello stesso CP_3
5.- Non si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, né ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc, in difetto di allegazione del danno lamentato, né ai sensi dell'art. 96 comma
3, in mancanza di elementi che, al di là del carattere infondato della resistenza opposta da , CP_3
denotino il carattere abusivo della stessa.
6:- Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' , mentre vanno compensate nei CP_3
CP_ confronti dell' in quanto il presente giudizio è scaturito dall'intimazione di pagamento emessa da
. CP_3
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_3
4650,00, oltre accessori dovuti per legge;
CP_ 3) Compensa le spese di lite con l'
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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