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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/08/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 519 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 519/2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
) con l'Avv. Alessandro GRAZIANI come Parte_1 C.F._1 da procura in atti PARTE ATTRICE
E
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa ( ) con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio CALANDRELLI come da procura in atti PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.06.2025 sostituita con lo scambio di note, tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole su istanza Parte_1 della società convenuta per il pagamento di €. 124.859,64, somma intimata in ragione di decreto ingiuntivo n. 180/2013 emesso dal Tribunale di Civitavecchia poi divenuto definitivamente esecutivo a seguito di sentenza n. 837/20 emessa dal medesimo Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla odierna attrice e da altro soggetto ( Nord srl) destinatario del citato decreto. CP_3
A sostegno dell'opposizione l'odierna istante deduceva il difetto di legittimazione della società difettando la prova della cessione del credito da Controparte_4 [...]
nella quale si era fusa per incorporazione la CP_5 Controparte_6
, originaria società creditrice, oltre che la incapacità della
[...] [...]
ad agire quale mandataria della predetta cessionaria, non risultando tale CP_2 società quale “banca”, né soggetto iscritto all'Albo degli Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 1/09/1993 n. 385. Aggiungeva, infine, che la direttiva UE 2021/2167 che aveva demandato agli stati europei la regolamentazione con specifica forma autorizzativa dei gestori dei crediti, non era stata ancora emanata dallo stato italiano, proponendosi, pertanto, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per attestare tale mancato adeguamento. Costituendosi in giudizio parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione da ritenere infondata, deducendo al riguardo, la legittimazione attiva della cessionaria risultando in atti i presupposti per ammettere la cessione, in suo favore, del CP_1 credito in esame, segnalando sul punto giurisprudenza della Suprema Corte, anche con riguardo al secondo rilievo, non potendosi ammettere in tal caso alcuna forma di invalidità. Quanto al rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea, faceva rilevare la facoltatività di un siffatto eventuale rinvio oltre che l'assenza dei presupposti in ragione della materia trattata. Nel corso del processo, rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, alla luce della documentazione in atti, all'udienza del 19.6.2025 la causa trattenuta in decisione.
La domanda è infondata. Esaminando le singole questioni oggetto di opposizione, in merito al rilievo relativo al contestato difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria in Controparte_4 ragione della dedotta mancata prova della operata cessione, ritiene questo Tribunale di confermare quanto già espresso con proprio provvedimento del 25.07.2024. Risulta, infatti, sufficiente ed idonea la eseguita pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale in presenza di elementi sintomatici indicati dalla Corte di Cassazione, essendosi, garantito in tal modo l'interesse del debitore ceduto ad evitare che più soggetti potessero richiedere il pagamento del relativo debito. (Cass.n. 21821/2023). Pertanto, quando non è contestata - come nel caso in esame - l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra operatori finanziari, l'indicazione del credito nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, costituisce adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., n. 17944/2023; n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui ( differente dal caso in esame) in cui vi sia una specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito alla stessa esistenza del contratto di cessione. In tali casi non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria o la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel caso in esame, giova però rilevare come la contestazione non abbia riguardato tale ultimo caso avendo l'istante soltanto dedotto nell'atto introduttivo che “l'oggetto dell'evocato contratto del 20 aprile 2018 non è specificato e, comunque, anche qualora il portafoglio oggetto di cessione possa essere stato, per ipotesi, determinato attraverso dei “criteri di blocco”, essi non sono stati esplicitati in atto, né comunque resi altrimenti conoscibili”.
Obene, sulla base della documentazione in atti, può dirsi che sussistono tutti gli elementi per ammettere la presenza delle condizioni legittimanti sia la notificazione della cessione, che la sussistenza del contratto di cessione. Ciò considerando, in particolare le seguenti circostanze che sono state indicate da parte convenuta: a) la comunicazione di cessione contenuta nella Gazzetta Ufficiale 5/05/18 (cfr all.4) di cui si è già detto;
b) il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo (D.I. Controparte_4
180/13 Trib. Civitavecchia), atto che, esibito in forma esecutiva all'Ufficiale Giudiziario in sede di notifica dell'atto di precetto, dà certamente conto di una precedente trasmissione alla convenuta del relativo titolo;
c) l'assenza di altre richieste di pagamento in relazione al credito in esame;
d) la dichiarazione del 21/03/24 (all 5) operata da a Controparte_5 CP_4
ricognitiva della inclusione di tale specifico credito nel perimetro della operata
[...] cessione. Tale ultimo documento, appare certamente risolutivo in merito alla sussistenza dell'operata cessione. Alla luce di tali considerazioni, la contestazione relativa al difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria ad azionare il proprio credito, portato Controparte_4 dal decreto ingiuntivo n. 180/2013 Tribunale di Civitavecchia nei confronti della Sig.ra risulta priva di fondamento. Parte_1
Appare infondata anche la ulteriore questione relativa alla incapacità della CP_2 ad agire quale mandataria della cessionaria in difetto di specifici
[...] Controparte_4 requisiti (non essere banca e non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Dlgs 385 dell'1/09/1993) In merito a tale aspetto, per come già espresso nel provvedimento del 25.7.2024, non può dirsi sussistente alcun profilo di nullità o illegittimità, non potendosi assegnare alla citata normativa valenza civilistica. Tali disposizioni, riguardano, infatti, la regolamentazione del settore bancario, di conseguenza, l'eventuale omessa iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 tub non può farsi derivare alcuna invalidità potendo tale mancanza assumere rilevanza solo in rapporto all'autorità di vigilanza (Cass. del 18/03/2024 n. 7243)
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, legato al dedotto mancato adeguamento dello Stato Italiano alle direttive UE in tema di emanazione di specifiche regole per il rilascio di autorizzazioni amministrative ai gestori dei crediti, proprio l'assenza, allo stato, di una disciplina ritenuta violata da parte della banca, rende tale questione certamente ininfluente ove rapportata al caso in esame. L'art. 267 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede che la Corte di Giustizia può essere interessata a pronunciarsi allorquando la questione sia “sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri;
tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione”. Si tratta, quindi, di mero rinvio facoltativo, stabilendosi un obbligo di devoluzione della questione alla Corte di Giustizia Europea solo nel caso in cui il giudizio sia pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, circostanza non sussistente nel caso in esame. In ragione di tali valutazioni l'opposizione deve essere rigettata Spese come da soccombenza (calcolo spese: parametro da 260mila ad euro 520mila, valori medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1 convenuta, spese che si liquidano in euro 8,000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Viterbo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 519/2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto e pendente
TRA
) con l'Avv. Alessandro GRAZIANI come Parte_1 C.F._1 da procura in atti PARTE ATTRICE
E
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa ( ) con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio CALANDRELLI come da procura in atti PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.06.2025 sostituita con lo scambio di note, tenutasi in modalità telematica, le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole su istanza Parte_1 della società convenuta per il pagamento di €. 124.859,64, somma intimata in ragione di decreto ingiuntivo n. 180/2013 emesso dal Tribunale di Civitavecchia poi divenuto definitivamente esecutivo a seguito di sentenza n. 837/20 emessa dal medesimo Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla odierna attrice e da altro soggetto ( Nord srl) destinatario del citato decreto. CP_3
A sostegno dell'opposizione l'odierna istante deduceva il difetto di legittimazione della società difettando la prova della cessione del credito da Controparte_4 [...]
nella quale si era fusa per incorporazione la CP_5 Controparte_6
, originaria società creditrice, oltre che la incapacità della
[...] [...]
ad agire quale mandataria della predetta cessionaria, non risultando tale CP_2 società quale “banca”, né soggetto iscritto all'Albo degli Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 1/09/1993 n. 385. Aggiungeva, infine, che la direttiva UE 2021/2167 che aveva demandato agli stati europei la regolamentazione con specifica forma autorizzativa dei gestori dei crediti, non era stata ancora emanata dallo stato italiano, proponendosi, pertanto, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per attestare tale mancato adeguamento. Costituendosi in giudizio parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione da ritenere infondata, deducendo al riguardo, la legittimazione attiva della cessionaria risultando in atti i presupposti per ammettere la cessione, in suo favore, del CP_1 credito in esame, segnalando sul punto giurisprudenza della Suprema Corte, anche con riguardo al secondo rilievo, non potendosi ammettere in tal caso alcuna forma di invalidità. Quanto al rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea, faceva rilevare la facoltatività di un siffatto eventuale rinvio oltre che l'assenza dei presupposti in ragione della materia trattata. Nel corso del processo, rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, alla luce della documentazione in atti, all'udienza del 19.6.2025 la causa trattenuta in decisione.
La domanda è infondata. Esaminando le singole questioni oggetto di opposizione, in merito al rilievo relativo al contestato difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria in Controparte_4 ragione della dedotta mancata prova della operata cessione, ritiene questo Tribunale di confermare quanto già espresso con proprio provvedimento del 25.07.2024. Risulta, infatti, sufficiente ed idonea la eseguita pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale in presenza di elementi sintomatici indicati dalla Corte di Cassazione, essendosi, garantito in tal modo l'interesse del debitore ceduto ad evitare che più soggetti potessero richiedere il pagamento del relativo debito. (Cass.n. 21821/2023). Pertanto, quando non è contestata - come nel caso in esame - l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra operatori finanziari, l'indicazione del credito nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, costituisce adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., n. 17944/2023; n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui ( differente dal caso in esame) in cui vi sia una specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito alla stessa esistenza del contratto di cessione. In tali casi non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria o la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel caso in esame, giova però rilevare come la contestazione non abbia riguardato tale ultimo caso avendo l'istante soltanto dedotto nell'atto introduttivo che “l'oggetto dell'evocato contratto del 20 aprile 2018 non è specificato e, comunque, anche qualora il portafoglio oggetto di cessione possa essere stato, per ipotesi, determinato attraverso dei “criteri di blocco”, essi non sono stati esplicitati in atto, né comunque resi altrimenti conoscibili”.
Obene, sulla base della documentazione in atti, può dirsi che sussistono tutti gli elementi per ammettere la presenza delle condizioni legittimanti sia la notificazione della cessione, che la sussistenza del contratto di cessione. Ciò considerando, in particolare le seguenti circostanze che sono state indicate da parte convenuta: a) la comunicazione di cessione contenuta nella Gazzetta Ufficiale 5/05/18 (cfr all.4) di cui si è già detto;
b) il possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo (D.I. Controparte_4
180/13 Trib. Civitavecchia), atto che, esibito in forma esecutiva all'Ufficiale Giudiziario in sede di notifica dell'atto di precetto, dà certamente conto di una precedente trasmissione alla convenuta del relativo titolo;
c) l'assenza di altre richieste di pagamento in relazione al credito in esame;
d) la dichiarazione del 21/03/24 (all 5) operata da a Controparte_5 CP_4
ricognitiva della inclusione di tale specifico credito nel perimetro della operata
[...] cessione. Tale ultimo documento, appare certamente risolutivo in merito alla sussistenza dell'operata cessione. Alla luce di tali considerazioni, la contestazione relativa al difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria ad azionare il proprio credito, portato Controparte_4 dal decreto ingiuntivo n. 180/2013 Tribunale di Civitavecchia nei confronti della Sig.ra risulta priva di fondamento. Parte_1
Appare infondata anche la ulteriore questione relativa alla incapacità della CP_2 ad agire quale mandataria della cessionaria in difetto di specifici
[...] Controparte_4 requisiti (non essere banca e non essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Dlgs 385 dell'1/09/1993) In merito a tale aspetto, per come già espresso nel provvedimento del 25.7.2024, non può dirsi sussistente alcun profilo di nullità o illegittimità, non potendosi assegnare alla citata normativa valenza civilistica. Tali disposizioni, riguardano, infatti, la regolamentazione del settore bancario, di conseguenza, l'eventuale omessa iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 tub non può farsi derivare alcuna invalidità potendo tale mancanza assumere rilevanza solo in rapporto all'autorità di vigilanza (Cass. del 18/03/2024 n. 7243)
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, legato al dedotto mancato adeguamento dello Stato Italiano alle direttive UE in tema di emanazione di specifiche regole per il rilascio di autorizzazioni amministrative ai gestori dei crediti, proprio l'assenza, allo stato, di una disciplina ritenuta violata da parte della banca, rende tale questione certamente ininfluente ove rapportata al caso in esame. L'art. 267 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede che la Corte di Giustizia può essere interessata a pronunciarsi allorquando la questione sia “sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri;
tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione”. Si tratta, quindi, di mero rinvio facoltativo, stabilendosi un obbligo di devoluzione della questione alla Corte di Giustizia Europea solo nel caso in cui il giudizio sia pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, circostanza non sussistente nel caso in esame. In ragione di tali valutazioni l'opposizione deve essere rigettata Spese come da soccombenza (calcolo spese: parametro da 260mila ad euro 520mila, valori medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1 convenuta, spese che si liquidano in euro 8,000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Viterbo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco