Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1211/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1211/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.06.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...], fraz. C.F._2
Collodi, Via dei Mille n° 3, rappresentanti e difesi dall'Avv. Giancarlo
Mandara del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), Piazza Gramsci n° 1, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.06.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
13.08.1972 in NTST (NA), precisavano che dalla loro unione nascevano i figli (il 13.01.1973) e Persona_1 Per_2
(il 15.01.1975), entrambi economicamente autosufficienti.
[...]
Le parti evidenziavano che, con sentenza n. 1521/1989, il
Tribunale di Pistoia pronunciava la loro separazione personale, ma che, dopo poco, gli stessi si riconciliavano, riprendendo la coabitazione presso la casa coniugale. Tuttavia, successivamente, ad onta della riconciliazione inizialmente intervenuta, secondo quanto rappresentato dalle parti, veniva definitivamente meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, né era più possibile la riconciliazione;
i coniugi domandavano quindi nuovamente la pronuncia della separazione personale alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto tra le parti prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e, vista
l'intollerabilità della convivenza, si prestano il reciproco consenso a stabilire dove vorranno il loro domicilio, sin dalla data di presentazione del presente ricorso.
2) La casa coniugale sita in Pescia (PT), località Collodi, Via dei Mille
n° 3, viene assegnata al IG. che continuerà ad Parte_2 abitarvi e provvederà a sostenere tutte le spese relative alle utenze domestiche e, stante lo squilibrio reddituale tra i coniugi, si farà carico altresì di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso immobile;
resta inteso che comunque la piena proprietà del medesimo immobile resterà in capo alla IG.ra
. Parte_1
3) In considerazione dello squilibrio reddituale tra i due coniugi, il
IG. verserà mensilmente un importo a titolo di mantenimento Pt_2
2 della IG.ra di € 400,00, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate che verranno comunicate dalla IG.ra al marito;
ciò sin dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso e quindi anche per il corrente mese di giugno.
4) Quanto ai beni mobili e agli oggetti contenuti all'interno della casa coniugale, i coniugi si impegnano a dividerseli consensualmente e in maniera egualitaria;
pertanto, il IG. Pt_2 consentirà l'ingresso della IG.ra all'interno della stessa Pt_1 abitazione per farle ritirare i propri effetti personali e quelli acquistati nell'interesse della famiglia, da dividersi secondo il sopra citato accordo.
5) I coniugi si impegnano espressamente a rispettare tutte le condizioni indicate in ricorso sin dal momento della sottoscrizione dello stesso e quindi anche prima dell'omologazione, già a partire dal corrente mese di giugno.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.12.2024, dove veniva precisato ad integrazione del punto 2) delle condizioni che I coniugi si prestano reciprocamente il consenso a dividere tra loro in parti uguali il prezzo di vendita dell'immobile in questione, nel caso in cui la IG.ra decidesse di porre in vendita il medesimo Pt_1 immobile, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, che pur avendo tentato di riconciliarsi in una prima fase successiva alla prima separazione, constatavano successivamente che la loro convivenza era divenuta intollerabile, così ricorrendo allo stato pacificamente le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto così come integrato al punto 2) con le conclusioni congiunte, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso alle condizioni sopra richiamate così come integrate.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a NTST (NA) l'11.09.1954 e nato a Parte_2
NTST (NA) il 19.03.1953, che hanno contratto matrimonio in data 13.08.1972 in NTST (NA), alle condizioni da essi concordate nei limiti di cui in motivazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NTST (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 122, P. 2, serie A, anno 1972);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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