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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/08/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.g.n°1334/ 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
La SI.ra – C.F.: - nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] - 80026 - rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.Ventura Di Tuoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica n.133 . CodiceFiscale_2
Attrice
E
Il Partita IVA - C.F. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., quale legale rapp.te, per la carica domiciliato in Casoria (Na) alla Piazza D.Cirillo 80026, domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica, rappresentato e difeso dalla Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Alida Di Napoli (c.f.:
), giusta procura generale alle liti prodotta in atti di costituzione del nuovo C.F._3 difensore del 12.01.2024.
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°1334/ 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per vedere
[...] riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo per le lesioni (“frattura chiusa del corpo di radio e ulna, epifisi distale”, come da referti in atti) derivatele da un sinistro prospettato esserle occorso il
30.05.2019, intorno alle ore 19.00, in Casoria (NA). In particolare, l'attrice riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava percorrendo Via Mattia Ferrara, nei pressi del Centro
Dialisi DIAL GEST S.R.L., a causa della pavimentazione stradale dissestata, rovinava al suolo finendo in una buca colma d'acqua piovana. L'istante, deduceva altresì che allorquando era intenta a scendere dal marciapiede sul quale camminava, al fine di poter attraversare la strada, era rovinata al suolo cadendo in avanti in quanto sulla sede stradale adiacente il suddetto marciapiede, ove erano parcheggiate auto in sosta, vi era una buca colma d'acqua piovana che non era visibile, né prevedibile.
Precisava, poi, che la strada in parola non era stata interdetta al transito pedonale con transenne o altri elementi atti ad evidenziare il pericolo e quindi tale circostanza ne aveva determinato la caduta.
Evidenziava, infine, che la particolare condizione della pavimentazione l'aveva resa insidiosa, rappresentando una situazione di pericolo occulto anche in ragione della scarsa illuminazione in quel tratto di strada.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale : “Riconoscere la totale responsabilità del CP_1
in persona del p.t., quale legale rapp.te, in ordine alla causazione dell'evento
[...] CP_2 dannoso e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore dell'istante SI.ra
[...]
dei danni tutti subiti, biologico, morale, esistenziale e patrimoniale, e quindi al pagamento Pt_1 in suo favore della somma di € 23.106,05 danno biologico da IP, Invalidità Temporanea Totale gg.30
x € 47.49 = € 1.424,70 danno biologico da I.T.T. -. Invalidità Temporanea Parziale al 75% gg.30 x
€ 47.49 = € 1.068,00 danno biologico da I.T.P al 75%. - Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg.30 x € 47.49 = € 712,35 danno biologico da I.T.P al 50% - Invalidità Temporanea Minima al 25% gg.30 x € 47.49 = € 356,18 danno biologico da I.T.M. al 25%, Spese mediche sostenute pari ad €
827,99 oltre al danno esistenziale ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal di del fatto all'effettivo soddisfo, il tutto nel limite di valore di € 26.000,00; Condannare, inoltre, essa convenuta, al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c. per aver fatto anticipo delle prime e per non aver riscosso le seconde.” (cfr. pag. 3 del libello introduttivo).
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore con l'Avv. Controparte_1
A. Rubino, cui subentrava poi (cfr. documentazione in atti - costituzione di nuovo difensore del
12.01.2024) l'Avv. A. Di Napoli, eccependo: l'inammissibilità e nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la palese genericità ed indeterminatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum, nonché la improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'artt. 163
n.4 c.p.c.; evidenziava, inoltre l'insussistenza della responsabilità dell'ente convenuto ex art.2043-
2051 c.c. e, dunque, l'infondatezza nel merito della domanda.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “ 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., stanti i vizi afferenti l'editio actionis;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui alla presente comparsa;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità almeno concorrente della IG.ra e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione equitativa dell'On.le Giudicante;
4) condannare la attrice alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori, o, in via gradata, con integrale compensazione delle stesse.” (cfr. comparsa di costituzione pag.12).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dalla SI.ra nei confronti del convenuto e che ha consentito alle parti di Parte_1 Controparte_1 spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n.
12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è
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costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha
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l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, eSIibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della eSIibilità o della ineSIibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente eSIibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
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La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza
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che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cos a inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.., nei limiti che seguono.
Orbene, l'istruttoria compiuta consente di ritenere parzialmente fondata la prospettazione attorea.
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Invero, la prova testimoniale assunta all'udienza del 14.10.2022 palesa ad avviso di questo giudicante, una corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa, per quanto si osserverà in dettaglio. Pertanto, le lesioni personali subite dalla e pacificamente Pt_1 riconosciute anche dalla consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico- legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, sono da considerarsi senz'altro conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti. Tuttavia, il comportamento tenuto dalla SI.ra in Pt_1 occasione del sinistro - come emerso in corso di causa dalle dichiarazioni rese dalle testi – è stato tale da configurare un concorso colposo ex art. 1227 c.c. co.1, avendo ella contribuito alla determinazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ex plurimiis Cassazione Civile sentenza n.
1310/2012 ) ha infatti evidenziato che: “si deduce che seppure il comportamento colposo dell'utente della strada non sia stato tale da interrompere completamente il nesso causale, quanto meno deve ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente, in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso”. L'orientamento della giurisprudenza innanzi menzionata è stato confermato anche dalla Suprema Corte che, con sentenza S.U. n. 13902/2013, ha ritenuto prospettabile anche nel grado di appello la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Nella fattispecie in esame, la sussistenza di un concorso di colpa è stata evidenziata ab initio, dal convenuto nelle richieste conclusive della propria comparsa di costituzione Controparte_1
(cfr. pag.6 della stessa) in cui si legge: “in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità almeno concorrente della IG.ra e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione equitativa dell'On.le Giudicante”. In ogni caso, è altresì potere del Tribunale, interrogarsi anche d'ufficio sulla ricorrenza di una colpa concorrente dell'infortunata (cfr. Corte D'Appello di Napoli, sentenza n.2851/2025).
Quanto alla prova testimoniale, ritiene infatti il Tribunale che debbano senz'altro essere prese in esame le dichiarazioni fornite dalle citate testimoni SIg.re e , della Testimone_1 Tes_2 cui attendibilità non è dato dubitare ed in ragione delle quali si è evidenziato di fatto, il concorso di colpa ex art. 1227 co.
1. a carico dell'attrice SI.ra , come prospettato dal convenuto Ente Parte_1 nella propria comparsa di costituzione.
La teste escussa all'udienza del 14.10.2022, ha dichiarato: “sono amica Testimone_1 dell'attrice da diversi anni, io ho assistito al sinistro trovandomi in compagnia dell'attrice in
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quell'occasione, il 30 maggio 2019 in alla via Mattia Ferrara nei pressi della casa della CP_1 attrice, circa le sette di sera, noi stavamo insieme camminando sul marciapiede e pioveva molto e dovevamo attraversare. Trovato spazio tra due auto parcheggiate, lei è scesa per prima ed è caduta nella buca, si sono gonfiati il braccio destro, la mano ed il polso. Ci trovavamo all'altezza del Centro di Dialisi DialGest, noi ci trovavamo proprio sul marciapiede dove si trova il Dial Gest, la SInora mettendo il piede nello scendere poiché c'era tanta acqua non ha trovato il piano perché c'era una buca ed è caduta. Non vi era alcun avviso della presenza della buca. la SI.ra è scesa dal Pt_1 marciapiede in maniera “normale” perché eravamo in fila indiana, io ero dietro, tra due macchine.
Non vi erano le strisce pedonali dove stavamo attraversando né esse erano vicino. C'era ancora la luce del giorno e non c'era illuminazione della strada. La pioggia era abbondante e consentiva la visione della strada. (…) sì avvertiva dolore al braccio destro, ci siamo recate prima a casa dell'attrice e poiché i dolori erano sempre più forti la figlia ed il fidanzato ivi presenti l'hanno accompagnata all'ospedale di Frattamaggiore, io non ci sono andata. Non sono in grado di riferire se la attrice compia abitualmente quel percorso, i lampioni non erano accesi, né erano vicini;
. (…)
Eravamo andate a fare varie commissioni e venivamo dalla casa della suocera della SI.ra e Pt_1 stavamo andando verso casa sua. Riconosco nelle foto esibitemi ( presenti nel fascicolo di parte attrice) la strada, il marciapiede
e la buca (…)”
Ed ancora, la teste “sono amica dell'attrice che conosco dalle scuole medie, io Tes_2 ho assistito al sinistro trovandomi in compagnia dell'attrice quel pomeriggio, eravamo uscite insieme alla SI.ra . Il sinistro si è verificato alle spalle di dove abita , alla via Ferrara in Tes_1 Pt_1
. Era il 30 maggio 2019, intorno alle 19 di sera, stavamo rientrando a casa. Era nei pressi CP_1 di un centro di Dialisi che è un grosso edificio che fa angolo e noi stavamo costeggiando questo centro. Stava piovendo e noi dovevamo attraversare per andare sul marciapiede dal lato dove si trova la casa della SI.ra la quale ci precedeva nello scendere dal marciapiede tra due Pt_1 macchine parcheggiate. La SI.ra ed io la seguivamo e l'abbiamo vista mettere il piede Tes_1 sinistro in fallo poiché c'era una buca e cadere a faccia in giù. ADR sul capo 2): assolutamente no;
ADR sul capo 3): no, no ADR sul capo 4): vi era una abbondante pioggia e non c'era grande visibilità, non aveva fretta, ci eravamo fermate per passare dall'altro marciapiede (…) i lampioni non erano accesi, il lampione più vicino è a circa tre/ quattro metri (…) ADR sul capo 7): si avvertiva dolore al polso destro perché è caduta a faccia in giù e cadendo ha allungato il braccio destro. Il polso si è gonfiato subito. ADR sul capo 8) ci siamo recate prima a casa della attrice perché eravamo nei pressi e poiché i dolori erano sempre più forti, la figlia ed il fidanzato ivi presenti l'hanno accompagnata all'ospedale di Frattamaggiore, io non ci sono andata. riconosco nelle foto esibitemi
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(presenti nel fascicolo di parte attrice) la buca in questione(…)eravamo andate a fare varie commissioni e venivamo dalla casa della suocera della SI.ra e stavamo andando verso casa Pt_1 sua.”
La prospettazione attorea non viene quindi confermata pienamente dalle dichiarazioni testimoniali rese riguardo alla visibilità in quanto, la prima teste escussa ha Testimone_1 dichiarato che seppur la pioggia fosse abbondante il giorno del sinistro vi era piena visibilità, atteso che alle 19.00 vi era ancora la luce del giorno: “c'era ancora la luce del giorno e non c'era
l'illuminazione della strada. La pioggia era abbondante e consentiva la visione della strada”. Questa affermazione è del tutto plausibile, considerando che il sinistro pare essere avvenuto alla fine del mese di maggio in cui, per fatto notorio, sono maggiori le ore di luce anche in caso di forti piogge.
Inoltre, essa smentisce quanto sostenuto dall'attrice (secondo cui vi era “scarsa illuminazione in quel tratto di strada”), con affermazione poco coerente con la circostanza che ebbe comunque modo di rilevare che nella zona del suo attraversamento, tra due macchine parcheggiate, vi fosse una “buca colma d'acqua” (cfr. atto di citazione). Ciò consente di ritenere che l'attrice ebbe un comportamento del tutto incauto e negligente avendo ella - che si era anche fermata prima di attraversare (come riferito dalla teste - deliberatamente poggiato il piede in una pozza d'acqua, anche senza poter Tes_2 pienamente vedere il fondo del manto stradale, pur di attraversare. Il comportamento della attrice, che decise di attraversare in quel punto per recarsi a casa, è confermato dall'altro teste la quale, Tes_2 tuttavia, con dichiarazione alquanto contraddittoria ha affermato che non vi fosse visibilità perché pioveva ma, tuttavia, ha affermato che la mise il piede in una buca e cadde a faccia in giù. Ciò Pt_1 appare del tutto contraddittorio perché delle due l'una: o la buca era visibile e, pertanto, essa non costituiva un pericolo occulto, o non era visibile in ragione delle condizioni temporali rappresentate.
Pertanto, la sua dichiarazione, che appare del tutto contraddittoria e di parte, non può essere tenuta in considerazione per la presente decisione, non è tale da confutare la più attendibile rappresentazione della dinamica del sinistro dell'altra teste escussa e, comunque, non esime l'attrice dall'aver Tes_1 tenuto una condotta negligente e non prudente in quell'occasione.
In ragione di quanto precede, è sicuramente integrata la fattispecie di concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., la quale non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, per cui deve essere esaminata e verificata dal Giudice anche ufficiosamente, attraverso opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione della sua incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. ex multiis Cass. n. 18544/2009, Cass. n. 23734/2009).
La concorrente responsabilità dell'attrice, valutabile ex art. 1227 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, trae origine infatti dal principio di autoresponsabilità, per non aver tenuto un comportamento prudente, pur in una situazione di evidente e conoscibile pericolo, che è dato rinvenire nella condotta della attrice, come sopra precisato, che pur potendo riscontrare l'eventuale potenziale pericolo, ha comunque deciso, pur attraversare, di porre il piede in una pozza d'acqua ed assumendosi il rischio delle potenziali conseguenze dannose. Pertanto, la sequenza da cui è scaturito l'evento lesivo non può essere unicamente attribuita alla condotta omissiva dell'Ente custode che non aveva segnalato o avvisato del pericolo collegato alla buca in cui l'attrice inciampò. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può comunque escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo imprudente, ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima (cfr.
Cassazione Civile sentenza n. 1769).
Gli esiti della prova testimoniale portano dunque a sostenere la responsabilità oggettiva dell'ente locale convenuto, a norma dell'art. 2051 c.c., non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova del caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada con la buca, comunque fonte di potenziali danni agli utenti della strada) e l'evento verificatosi (la caduta).
L'applicazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c. discende dal fatto che la caduta dell'attrice avvenne proprio a causa della buca presente al lato della strada senza, tuttavia, che la sua condotta potesse assurgere a causa esclusiva dell'evento - vale a dire senza che essa potesse in alcun modo integrare l'ipotesi del caso fortuito elidendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno - , ma essere comunque tale da concorrere a cagionarle il danno nella misura del 50%.
Pertanto, la responsabilità del sinistro per cui è causa può ascriversi nella pari misura del 50
% alla responsabilità del qui convenuto ed alla condotta dell'attrice. CP_1
Invero, la condotta incauta dell'attrice non consente di escludere la responsabilità del convenuto atteso che l'evento rappresentato non può definirsi imprevedibile (rientrando nel CP_1 notorio che la presenza di una buca sulla strada possa determinare la caduta di un passante) nè può sostenersi che l'evento sia non prevenibile sussistendo, di norma, la possibilità per l'Ente custode della cosa inerte, di riparare la buca o quanto meno di segnalarla. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che: “in presenza di danni originati dalle condizioni manutentive di una strada pubblica e delle sue pertinenze, il danneggiato può avvalersi della tutela risarcitoria approntata dall'art. 2051 c.c., limitandosi perciò a provare la verificazione dell'evento lesivo e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia. Se il sinistro è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, ossia da un vizio costruttivo o manutentivo che rende il rischio di danno
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fisiologico, la P.A. è dunque tenuta a risponderne sussistendo la possibilità di pervenire, attraverso la zonizzazione della manutenzione, ad un efficace controllo del territorio idoneo ad impedire
l'insorgenza di situazioni di pericolo.” (cfr. in tal senso la recentissima sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n.2851/2025 del 05.06.2025).
Inoltre, la documentazione medica prodotta dall'istante ed in particolare il referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, dal quale si evince che la SI.ra nelle Parte_1 circostanze di tempo e luogo indicate nel libello introduttivo riportava lesioni a seguito di “incidente in strada” per le quali veniva diagnosticata “ frattura chiusa di radio ed ulna epifisi distale” nonché lo stesso elaborato peritale a firma della dott. – qui integralmente fatto proprio dalla Persona_1 scrivente in quanto debitamente argomentato e motivato - hanno confermato il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene questo giudice che l'attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale le sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia e tanto ferma la corresponsabilità della SI.ra nella determinazione dell'evento lesivo ex Parte_1 art. 1227 co.1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso.
All'opposto, il non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio su di Controparte_1 esso gravante per elidere la presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Va, a tal riguardo, ricordato che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i beni demaniali non si applica per i danni subiti dagli utenti dei predetti beni, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima. (Sez. 3, Sentenza
n. 9546 del 22/04/2010). Nulla ha allegato e dimostrato il sulle circostanze che precedono CP_1
e, quindi, sulla esistenza di condizioni concrete che gli avrebbero impedito l'esercizio di un controllo effettivo e concreto delle condizioni delle strade, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche.
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Per le ragioni tutte che precedono, quindi, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'istante, va riconosciuta la responsabilità del nei limiti del 50% con Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dall' attrice nella Parte_1 misura che segue.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la SI.ra riportò danni (“frattura chiusa del radio e ulna, epifisi distale” come da Parte_1 certificato del P.S. dell'ASL Na2 Nord Ospedale di Frattamaggiore del 30.06.2019) ascrivibili ai fatti di causa, come dettagliatamente motivato dal CTU nelle pagg.
6-7 dell'elaborato peritale. Ed invero l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che: “Da quanto emerge dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli atti del fascicolo e dall'esame clinico ed obiettivo, appare evidente che la valutazione del danno biologico nel caso specifico, debba riguardare preminentemente gli esiti della pregressa frattura del polso destro. Tale frattura, verificatasi nell' incidente per cui è causa, venne riscontrata dai Sanitari dell'Ospedale di Frattamaggiore dove veniva visitata e sottoposto ad indagini strumentali e successivamente ricoverata presso lo stesso il Reparto di Ortopedia Co dell'Università Federico e sottoposta a Riduzione e sintesi con 2 placche, viti e fili di k. La sera dell'intervento si verificava una complicanza con edema e algodistrofia dell'arto operato, veniva rimossa la doccia gessata e si pone l'arto in discarico. Successivamente miglioramento clinico e si confezionava doccia gessata e veniva dimessa con terapia domiciliare. Seguivano successivamente controlli Ortopedici e indagini strumentali con prescrizione di cicli di FKT. Allo stato attuale, nonostante la terapia medica e fisiatrica, l'esame obiettivo metteva in evidenza una limitazione funzionale del polso destro nei movimenti di flessoestensione di circa la metà e di circa un terzo i movimenti di lateralità e di pronosupinazione.
Il sottoscritto sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali deduce:
1) Che la causa delle lesioni è da riportare all' incidente per cui è causa;
2) Che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente;
3) Che le conseguenze derivate dall'incidente esprimono:
a) Una Inabilità Temporanea Totale di giorni 30 (Trenta);
b )Una Inabilità Temporanea Parziale di giorni 60 (Sessanta) cosi distribuiti: 30
(trenta al cinquanta per cento) e 30 al 25% (trenta al venticinque per cento) cosi come dalla comune esperienza e medico-legale.
c) Un grado di Invalidità Permanente nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) di Danno Biologico comprensivo di danno estetico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica.
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d) Spese Mediche e Fisiatriche ammontano a Euro 1068,00 come da ricevute
fiscali allegate.
L'ausiliario del giudice, confermato il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate dalla SI.ra ha, quindi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico Parte_1 dell'infortunata, come innanzi quantificati.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico- relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori.
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Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo
Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Dunque, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente, e tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'infortunio (anni 54), il danno non patrimoniale da costei subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della “porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanesi, non essendo stato nemmeno allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato nell'importo complessivo di €.12.727,39 di cui
€.9.827,29 a titolo di danno da invalidità permanente (7%) e complessivi €.2.900,10 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui € 1.657,20 per Invalidità Temporanea Totale, €.828,60 per Invalidità
Temporanea Parziale al 50% ed € 414,30 per Invalidità Temporanea parziale al 25% come quantificati nella CTU.
Tale somma, in ragione del menzionato concorso ex art. 1227 co.1 c.c. a carico della parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo che occupa, dovrà essere decurtata del 50%, per il che la somma totale che è dovuta a titolo risarcitorio è pari ad €.6.363,69.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso
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concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Competono, infine, le spese mediche sostenute e documentate per un importo, decurtato della misura del 50%, di €.534,00 Al riguardo si ricorda che qualora, verificatosi l'evento dannoso, la danneggiata abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dello autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al
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mutamento del potere di acquisto della moneta. (Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 28/04/1988; Sez. U,
Sentenza n. 57 del 09/01/1978).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.6.897,69 la cifra da riconoscere all'attrice per i danni subiti.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento in favore di parte attrice degli interessi al tasso legale, Controparte_1 previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (30.05.2019) sull'importo devalutato
- in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta a beneficio dell'attrice in difetto di specifica allegazione e prova.
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In ragione della rinvenuta corresponsabilità dell'attrice nella produzione del danno subito le spese di lite vanno, tuttavia, compensate per la metà. Le ulteriori spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo nell'importo già decurtato del 50%
(pari alla riconosciuta corresponsabilità), considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui effettivamente riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014
n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di C.T.U. - come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti del
19.01.2024 – sono definitivamente poste a carico del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore e dell'attrice nella misura del 50% ciascuno.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la corresponsabilità del in persona del p.t., e dell'attrice nella Controparte_1 CP_2 Parte_1 produzione dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione nella misura del 50% ciascuno;
2) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Controparte_1 della SI.ra , della somma complessiva di €.6.897,69, per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
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3) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei Controparte_1 confronti della SI.ra delle spese di giudizio, che si liquidano in €.132,00 per esborsi Parte_1 ed €.2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre a favore del procuratore costituito Avv. Ventura Di Tuoro dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) PONE, definitivamente, a carico del convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, e dell'attrice nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poste provvisoriamente a carico della attrice, oltre a quelle già liquidate in via definitiva con separato decreto emesso in data 19.01.2024
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 07.08.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
19
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
La SI.ra – C.F.: - nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] - 80026 - rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.Ventura Di Tuoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (Na) alla via Panoramica n.133 . CodiceFiscale_2
Attrice
E
Il Partita IVA - C.F. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., quale legale rapp.te, per la carica domiciliato in Casoria (Na) alla Piazza D.Cirillo 80026, domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica, rappresentato e difeso dalla Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Alida Di Napoli (c.f.:
), giusta procura generale alle liti prodotta in atti di costituzione del nuovo C.F._3 difensore del 12.01.2024.
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°1334/ 2020 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per vedere
[...] riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo per le lesioni (“frattura chiusa del corpo di radio e ulna, epifisi distale”, come da referti in atti) derivatele da un sinistro prospettato esserle occorso il
30.05.2019, intorno alle ore 19.00, in Casoria (NA). In particolare, l'attrice riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava percorrendo Via Mattia Ferrara, nei pressi del Centro
Dialisi DIAL GEST S.R.L., a causa della pavimentazione stradale dissestata, rovinava al suolo finendo in una buca colma d'acqua piovana. L'istante, deduceva altresì che allorquando era intenta a scendere dal marciapiede sul quale camminava, al fine di poter attraversare la strada, era rovinata al suolo cadendo in avanti in quanto sulla sede stradale adiacente il suddetto marciapiede, ove erano parcheggiate auto in sosta, vi era una buca colma d'acqua piovana che non era visibile, né prevedibile.
Precisava, poi, che la strada in parola non era stata interdetta al transito pedonale con transenne o altri elementi atti ad evidenziare il pericolo e quindi tale circostanza ne aveva determinato la caduta.
Evidenziava, infine, che la particolare condizione della pavimentazione l'aveva resa insidiosa, rappresentando una situazione di pericolo occulto anche in ragione della scarsa illuminazione in quel tratto di strada.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale : “Riconoscere la totale responsabilità del CP_1
in persona del p.t., quale legale rapp.te, in ordine alla causazione dell'evento
[...] CP_2 dannoso e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore dell'istante SI.ra
[...]
dei danni tutti subiti, biologico, morale, esistenziale e patrimoniale, e quindi al pagamento Pt_1 in suo favore della somma di € 23.106,05 danno biologico da IP, Invalidità Temporanea Totale gg.30
x € 47.49 = € 1.424,70 danno biologico da I.T.T. -. Invalidità Temporanea Parziale al 75% gg.30 x
€ 47.49 = € 1.068,00 danno biologico da I.T.P al 75%. - Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg.30 x € 47.49 = € 712,35 danno biologico da I.T.P al 50% - Invalidità Temporanea Minima al 25% gg.30 x € 47.49 = € 356,18 danno biologico da I.T.M. al 25%, Spese mediche sostenute pari ad €
827,99 oltre al danno esistenziale ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal di del fatto all'effettivo soddisfo, il tutto nel limite di valore di € 26.000,00; Condannare, inoltre, essa convenuta, al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c. per aver fatto anticipo delle prime e per non aver riscosso le seconde.” (cfr. pag. 3 del libello introduttivo).
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore con l'Avv. Controparte_1
A. Rubino, cui subentrava poi (cfr. documentazione in atti - costituzione di nuovo difensore del
12.01.2024) l'Avv. A. Di Napoli, eccependo: l'inammissibilità e nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la palese genericità ed indeterminatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum, nonché la improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'artt. 163
n.4 c.p.c.; evidenziava, inoltre l'insussistenza della responsabilità dell'ente convenuto ex art.2043-
2051 c.c. e, dunque, l'infondatezza nel merito della domanda.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “ 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., stanti i vizi afferenti l'editio actionis;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui alla presente comparsa;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità almeno concorrente della IG.ra e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione equitativa dell'On.le Giudicante;
4) condannare la attrice alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori, o, in via gradata, con integrale compensazione delle stesse.” (cfr. comparsa di costituzione pag.12).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dalla SI.ra nei confronti del convenuto e che ha consentito alle parti di Parte_1 Controparte_1 spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n.
12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è
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costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha
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l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, eSIibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della eSIibilità o della ineSIibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente eSIibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
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La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza
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che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cos a inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.., nei limiti che seguono.
Orbene, l'istruttoria compiuta consente di ritenere parzialmente fondata la prospettazione attorea.
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Invero, la prova testimoniale assunta all'udienza del 14.10.2022 palesa ad avviso di questo giudicante, una corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa, per quanto si osserverà in dettaglio. Pertanto, le lesioni personali subite dalla e pacificamente Pt_1 riconosciute anche dalla consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico- legale disposta ed espletata nel corso del giudizio, sono da considerarsi senz'altro conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti. Tuttavia, il comportamento tenuto dalla SI.ra in Pt_1 occasione del sinistro - come emerso in corso di causa dalle dichiarazioni rese dalle testi – è stato tale da configurare un concorso colposo ex art. 1227 c.c. co.1, avendo ella contribuito alla determinazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. ex plurimiis Cassazione Civile sentenza n.
1310/2012 ) ha infatti evidenziato che: “si deduce che seppure il comportamento colposo dell'utente della strada non sia stato tale da interrompere completamente il nesso causale, quanto meno deve ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente, in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso”. L'orientamento della giurisprudenza innanzi menzionata è stato confermato anche dalla Suprema Corte che, con sentenza S.U. n. 13902/2013, ha ritenuto prospettabile anche nel grado di appello la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Nella fattispecie in esame, la sussistenza di un concorso di colpa è stata evidenziata ab initio, dal convenuto nelle richieste conclusive della propria comparsa di costituzione Controparte_1
(cfr. pag.6 della stessa) in cui si legge: “in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità almeno concorrente della IG.ra e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del Parte_1 risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione equitativa dell'On.le Giudicante”. In ogni caso, è altresì potere del Tribunale, interrogarsi anche d'ufficio sulla ricorrenza di una colpa concorrente dell'infortunata (cfr. Corte D'Appello di Napoli, sentenza n.2851/2025).
Quanto alla prova testimoniale, ritiene infatti il Tribunale che debbano senz'altro essere prese in esame le dichiarazioni fornite dalle citate testimoni SIg.re e , della Testimone_1 Tes_2 cui attendibilità non è dato dubitare ed in ragione delle quali si è evidenziato di fatto, il concorso di colpa ex art. 1227 co.
1. a carico dell'attrice SI.ra , come prospettato dal convenuto Ente Parte_1 nella propria comparsa di costituzione.
La teste escussa all'udienza del 14.10.2022, ha dichiarato: “sono amica Testimone_1 dell'attrice da diversi anni, io ho assistito al sinistro trovandomi in compagnia dell'attrice in
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quell'occasione, il 30 maggio 2019 in alla via Mattia Ferrara nei pressi della casa della CP_1 attrice, circa le sette di sera, noi stavamo insieme camminando sul marciapiede e pioveva molto e dovevamo attraversare. Trovato spazio tra due auto parcheggiate, lei è scesa per prima ed è caduta nella buca, si sono gonfiati il braccio destro, la mano ed il polso. Ci trovavamo all'altezza del Centro di Dialisi DialGest, noi ci trovavamo proprio sul marciapiede dove si trova il Dial Gest, la SInora mettendo il piede nello scendere poiché c'era tanta acqua non ha trovato il piano perché c'era una buca ed è caduta. Non vi era alcun avviso della presenza della buca. la SI.ra è scesa dal Pt_1 marciapiede in maniera “normale” perché eravamo in fila indiana, io ero dietro, tra due macchine.
Non vi erano le strisce pedonali dove stavamo attraversando né esse erano vicino. C'era ancora la luce del giorno e non c'era illuminazione della strada. La pioggia era abbondante e consentiva la visione della strada. (…) sì avvertiva dolore al braccio destro, ci siamo recate prima a casa dell'attrice e poiché i dolori erano sempre più forti la figlia ed il fidanzato ivi presenti l'hanno accompagnata all'ospedale di Frattamaggiore, io non ci sono andata. Non sono in grado di riferire se la attrice compia abitualmente quel percorso, i lampioni non erano accesi, né erano vicini;
. (…)
Eravamo andate a fare varie commissioni e venivamo dalla casa della suocera della SI.ra e Pt_1 stavamo andando verso casa sua. Riconosco nelle foto esibitemi ( presenti nel fascicolo di parte attrice) la strada, il marciapiede
e la buca (…)”
Ed ancora, la teste “sono amica dell'attrice che conosco dalle scuole medie, io Tes_2 ho assistito al sinistro trovandomi in compagnia dell'attrice quel pomeriggio, eravamo uscite insieme alla SI.ra . Il sinistro si è verificato alle spalle di dove abita , alla via Ferrara in Tes_1 Pt_1
. Era il 30 maggio 2019, intorno alle 19 di sera, stavamo rientrando a casa. Era nei pressi CP_1 di un centro di Dialisi che è un grosso edificio che fa angolo e noi stavamo costeggiando questo centro. Stava piovendo e noi dovevamo attraversare per andare sul marciapiede dal lato dove si trova la casa della SI.ra la quale ci precedeva nello scendere dal marciapiede tra due Pt_1 macchine parcheggiate. La SI.ra ed io la seguivamo e l'abbiamo vista mettere il piede Tes_1 sinistro in fallo poiché c'era una buca e cadere a faccia in giù. ADR sul capo 2): assolutamente no;
ADR sul capo 3): no, no ADR sul capo 4): vi era una abbondante pioggia e non c'era grande visibilità, non aveva fretta, ci eravamo fermate per passare dall'altro marciapiede (…) i lampioni non erano accesi, il lampione più vicino è a circa tre/ quattro metri (…) ADR sul capo 7): si avvertiva dolore al polso destro perché è caduta a faccia in giù e cadendo ha allungato il braccio destro. Il polso si è gonfiato subito. ADR sul capo 8) ci siamo recate prima a casa della attrice perché eravamo nei pressi e poiché i dolori erano sempre più forti, la figlia ed il fidanzato ivi presenti l'hanno accompagnata all'ospedale di Frattamaggiore, io non ci sono andata. riconosco nelle foto esibitemi
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(presenti nel fascicolo di parte attrice) la buca in questione(…)eravamo andate a fare varie commissioni e venivamo dalla casa della suocera della SI.ra e stavamo andando verso casa Pt_1 sua.”
La prospettazione attorea non viene quindi confermata pienamente dalle dichiarazioni testimoniali rese riguardo alla visibilità in quanto, la prima teste escussa ha Testimone_1 dichiarato che seppur la pioggia fosse abbondante il giorno del sinistro vi era piena visibilità, atteso che alle 19.00 vi era ancora la luce del giorno: “c'era ancora la luce del giorno e non c'era
l'illuminazione della strada. La pioggia era abbondante e consentiva la visione della strada”. Questa affermazione è del tutto plausibile, considerando che il sinistro pare essere avvenuto alla fine del mese di maggio in cui, per fatto notorio, sono maggiori le ore di luce anche in caso di forti piogge.
Inoltre, essa smentisce quanto sostenuto dall'attrice (secondo cui vi era “scarsa illuminazione in quel tratto di strada”), con affermazione poco coerente con la circostanza che ebbe comunque modo di rilevare che nella zona del suo attraversamento, tra due macchine parcheggiate, vi fosse una “buca colma d'acqua” (cfr. atto di citazione). Ciò consente di ritenere che l'attrice ebbe un comportamento del tutto incauto e negligente avendo ella - che si era anche fermata prima di attraversare (come riferito dalla teste - deliberatamente poggiato il piede in una pozza d'acqua, anche senza poter Tes_2 pienamente vedere il fondo del manto stradale, pur di attraversare. Il comportamento della attrice, che decise di attraversare in quel punto per recarsi a casa, è confermato dall'altro teste la quale, Tes_2 tuttavia, con dichiarazione alquanto contraddittoria ha affermato che non vi fosse visibilità perché pioveva ma, tuttavia, ha affermato che la mise il piede in una buca e cadde a faccia in giù. Ciò Pt_1 appare del tutto contraddittorio perché delle due l'una: o la buca era visibile e, pertanto, essa non costituiva un pericolo occulto, o non era visibile in ragione delle condizioni temporali rappresentate.
Pertanto, la sua dichiarazione, che appare del tutto contraddittoria e di parte, non può essere tenuta in considerazione per la presente decisione, non è tale da confutare la più attendibile rappresentazione della dinamica del sinistro dell'altra teste escussa e, comunque, non esime l'attrice dall'aver Tes_1 tenuto una condotta negligente e non prudente in quell'occasione.
In ragione di quanto precede, è sicuramente integrata la fattispecie di concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., la quale non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, per cui deve essere esaminata e verificata dal Giudice anche ufficiosamente, attraverso opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione della sua incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. ex multiis Cass. n. 18544/2009, Cass. n. 23734/2009).
La concorrente responsabilità dell'attrice, valutabile ex art. 1227 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
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colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, trae origine infatti dal principio di autoresponsabilità, per non aver tenuto un comportamento prudente, pur in una situazione di evidente e conoscibile pericolo, che è dato rinvenire nella condotta della attrice, come sopra precisato, che pur potendo riscontrare l'eventuale potenziale pericolo, ha comunque deciso, pur attraversare, di porre il piede in una pozza d'acqua ed assumendosi il rischio delle potenziali conseguenze dannose. Pertanto, la sequenza da cui è scaturito l'evento lesivo non può essere unicamente attribuita alla condotta omissiva dell'Ente custode che non aveva segnalato o avvisato del pericolo collegato alla buca in cui l'attrice inciampò. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può comunque escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo imprudente, ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima (cfr.
Cassazione Civile sentenza n. 1769).
Gli esiti della prova testimoniale portano dunque a sostenere la responsabilità oggettiva dell'ente locale convenuto, a norma dell'art. 2051 c.c., non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova del caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada con la buca, comunque fonte di potenziali danni agli utenti della strada) e l'evento verificatosi (la caduta).
L'applicazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c. discende dal fatto che la caduta dell'attrice avvenne proprio a causa della buca presente al lato della strada senza, tuttavia, che la sua condotta potesse assurgere a causa esclusiva dell'evento - vale a dire senza che essa potesse in alcun modo integrare l'ipotesi del caso fortuito elidendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno - , ma essere comunque tale da concorrere a cagionarle il danno nella misura del 50%.
Pertanto, la responsabilità del sinistro per cui è causa può ascriversi nella pari misura del 50
% alla responsabilità del qui convenuto ed alla condotta dell'attrice. CP_1
Invero, la condotta incauta dell'attrice non consente di escludere la responsabilità del convenuto atteso che l'evento rappresentato non può definirsi imprevedibile (rientrando nel CP_1 notorio che la presenza di una buca sulla strada possa determinare la caduta di un passante) nè può sostenersi che l'evento sia non prevenibile sussistendo, di norma, la possibilità per l'Ente custode della cosa inerte, di riparare la buca o quanto meno di segnalarla. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che: “in presenza di danni originati dalle condizioni manutentive di una strada pubblica e delle sue pertinenze, il danneggiato può avvalersi della tutela risarcitoria approntata dall'art. 2051 c.c., limitandosi perciò a provare la verificazione dell'evento lesivo e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia. Se il sinistro è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, ossia da un vizio costruttivo o manutentivo che rende il rischio di danno
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fisiologico, la P.A. è dunque tenuta a risponderne sussistendo la possibilità di pervenire, attraverso la zonizzazione della manutenzione, ad un efficace controllo del territorio idoneo ad impedire
l'insorgenza di situazioni di pericolo.” (cfr. in tal senso la recentissima sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n.2851/2025 del 05.06.2025).
Inoltre, la documentazione medica prodotta dall'istante ed in particolare il referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, dal quale si evince che la SI.ra nelle Parte_1 circostanze di tempo e luogo indicate nel libello introduttivo riportava lesioni a seguito di “incidente in strada” per le quali veniva diagnosticata “ frattura chiusa di radio ed ulna epifisi distale” nonché lo stesso elaborato peritale a firma della dott. – qui integralmente fatto proprio dalla Persona_1 scrivente in quanto debitamente argomentato e motivato - hanno confermato il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene questo giudice che l'attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale le sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia e tanto ferma la corresponsabilità della SI.ra nella determinazione dell'evento lesivo ex Parte_1 art. 1227 co.1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso.
All'opposto, il non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio su di Controparte_1 esso gravante per elidere la presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Va, a tal riguardo, ricordato che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i beni demaniali non si applica per i danni subiti dagli utenti dei predetti beni, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima. (Sez. 3, Sentenza
n. 9546 del 22/04/2010). Nulla ha allegato e dimostrato il sulle circostanze che precedono CP_1
e, quindi, sulla esistenza di condizioni concrete che gli avrebbero impedito l'esercizio di un controllo effettivo e concreto delle condizioni delle strade, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche.
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Per le ragioni tutte che precedono, quindi, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'istante, va riconosciuta la responsabilità del nei limiti del 50% con Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dall' attrice nella Parte_1 misura che segue.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la SI.ra riportò danni (“frattura chiusa del radio e ulna, epifisi distale” come da Parte_1 certificato del P.S. dell'ASL Na2 Nord Ospedale di Frattamaggiore del 30.06.2019) ascrivibili ai fatti di causa, come dettagliatamente motivato dal CTU nelle pagg.
6-7 dell'elaborato peritale. Ed invero l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che: “Da quanto emerge dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli atti del fascicolo e dall'esame clinico ed obiettivo, appare evidente che la valutazione del danno biologico nel caso specifico, debba riguardare preminentemente gli esiti della pregressa frattura del polso destro. Tale frattura, verificatasi nell' incidente per cui è causa, venne riscontrata dai Sanitari dell'Ospedale di Frattamaggiore dove veniva visitata e sottoposto ad indagini strumentali e successivamente ricoverata presso lo stesso il Reparto di Ortopedia Co dell'Università Federico e sottoposta a Riduzione e sintesi con 2 placche, viti e fili di k. La sera dell'intervento si verificava una complicanza con edema e algodistrofia dell'arto operato, veniva rimossa la doccia gessata e si pone l'arto in discarico. Successivamente miglioramento clinico e si confezionava doccia gessata e veniva dimessa con terapia domiciliare. Seguivano successivamente controlli Ortopedici e indagini strumentali con prescrizione di cicli di FKT. Allo stato attuale, nonostante la terapia medica e fisiatrica, l'esame obiettivo metteva in evidenza una limitazione funzionale del polso destro nei movimenti di flessoestensione di circa la metà e di circa un terzo i movimenti di lateralità e di pronosupinazione.
Il sottoscritto sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali deduce:
1) Che la causa delle lesioni è da riportare all' incidente per cui è causa;
2) Che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente;
3) Che le conseguenze derivate dall'incidente esprimono:
a) Una Inabilità Temporanea Totale di giorni 30 (Trenta);
b )Una Inabilità Temporanea Parziale di giorni 60 (Sessanta) cosi distribuiti: 30
(trenta al cinquanta per cento) e 30 al 25% (trenta al venticinque per cento) cosi come dalla comune esperienza e medico-legale.
c) Un grado di Invalidità Permanente nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) di Danno Biologico comprensivo di danno estetico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica.
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d) Spese Mediche e Fisiatriche ammontano a Euro 1068,00 come da ricevute
fiscali allegate.
L'ausiliario del giudice, confermato il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate dalla SI.ra ha, quindi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico Parte_1 dell'infortunata, come innanzi quantificati.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico- relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori.
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Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo
Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Dunque, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente, e tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'infortunio (anni 54), il danno non patrimoniale da costei subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della “porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanesi, non essendo stato nemmeno allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato nell'importo complessivo di €.12.727,39 di cui
€.9.827,29 a titolo di danno da invalidità permanente (7%) e complessivi €.2.900,10 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui € 1.657,20 per Invalidità Temporanea Totale, €.828,60 per Invalidità
Temporanea Parziale al 50% ed € 414,30 per Invalidità Temporanea parziale al 25% come quantificati nella CTU.
Tale somma, in ragione del menzionato concorso ex art. 1227 co.1 c.c. a carico della parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo che occupa, dovrà essere decurtata del 50%, per il che la somma totale che è dovuta a titolo risarcitorio è pari ad €.6.363,69.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso
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concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Competono, infine, le spese mediche sostenute e documentate per un importo, decurtato della misura del 50%, di €.534,00 Al riguardo si ricorda che qualora, verificatosi l'evento dannoso, la danneggiata abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dello autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al
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mutamento del potere di acquisto della moneta. (Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 28/04/1988; Sez. U,
Sentenza n. 57 del 09/01/1978).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €.6.897,69 la cifra da riconoscere all'attrice per i danni subiti.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento in favore di parte attrice degli interessi al tasso legale, Controparte_1 previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (30.05.2019) sull'importo devalutato
- in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta a beneficio dell'attrice in difetto di specifica allegazione e prova.
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In ragione della rinvenuta corresponsabilità dell'attrice nella produzione del danno subito le spese di lite vanno, tuttavia, compensate per la metà. Le ulteriori spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo nell'importo già decurtato del 50%
(pari alla riconosciuta corresponsabilità), considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui effettivamente riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014
n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di C.T.U. - come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti del
19.01.2024 – sono definitivamente poste a carico del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore e dell'attrice nella misura del 50% ciascuno.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la corresponsabilità del in persona del p.t., e dell'attrice nella Controparte_1 CP_2 Parte_1 produzione dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione nella misura del 50% ciascuno;
2) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Controparte_1 della SI.ra , della somma complessiva di €.6.897,69, per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
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3) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei Controparte_1 confronti della SI.ra delle spese di giudizio, che si liquidano in €.132,00 per esborsi Parte_1 ed €.2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre a favore del procuratore costituito Avv. Ventura Di Tuoro dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) PONE, definitivamente, a carico del convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, e dell'attrice nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poste provvisoriamente a carico della attrice, oltre a quelle già liquidate in via definitiva con separato decreto emesso in data 19.01.2024
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 07.08.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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