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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G 458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marianna Pedevillano;
-ricorrente- contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
VA AR (EN) Via Alighieri n. 128, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Salvatore Giangrasso (precedentemente rapp.e dif. dall'avv. Salvatore Napoli);
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2021, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in VA AR (EN) il 20.07.2011 e dal quale sono nati due figli, Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni. Per_2
Il ricorrente ha dedotto che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Parte ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente ad assunti i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., pronunci la separazione personale dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli nella misura complessiva di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché che disponga l'affido condiviso, con collocazione presso la madre, l'assegnazione in favore della madre della casa familiare e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che:
- la resistente non ha mai cercato di contribuire al miglioramento del rapporto di convivenza e del clima familiare, bensì ha assunto atteggiamenti infantili e poco collaborativi, “costringendo” il ricorrente a rinunciare ad una occupazione lavorativa stabile a Mantova, ove lo stesso si era trasferito nel 2017 e dove dal mese di dicembre del 2018 era stato raggiunto da moglie e figli, dopo avere preso un appartamento in affitto, sostenendo anche le spese per l'acquisto dell'arredamento della nuova casa;
- a causa dell'insoddisfazione manifestata dalla moglie, è stato costretto a rassegnare le dimissioni per ritornare nel paese di origine, ovvero VA, nonostante lì non avesse nessuna prospettiva lavorativa;
- la situazione intollerabile venutasi successivamente a creare ha costretto il ricorrente ad assumere la decisione di porre fine all'unione coniugale e di trasferirsi a casa dei suoi genitori, previo accordo con la moglie;
- nel periodo successivo e fino ad oggi, fatte salve un paio di occasioni, la resistente non gli ha consentito di vedere i propri figli e neppure di sentirli al telefono.
Il ricorrente ha inoltre aggiunto di avere sempre contribuito al mantenimento dei figli, mediante corresponsione alla moglie di una somma mensile di € 300,00. Instauratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la veridicità delle allegazioni di controparte in ordine alle case della crisi matrimoniale, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale sia da ascriversi al comportamento del marito, il quale, una volta prelevati dalla casa familiare i propri oggetti personali, ha abbandonato lei e i suoi figli.
In particolare, la resistente ha dedotto che:
- il marito, ingiustificatamente, ovvero per l'affievolimento dei sentimenti affettivi verso la moglie, ha assunto la decisione unilaterale di allontanarsi da casa, abbandonando il domicilio coniugale senza farvi più rientro nonostante la stessa abbia tentato di farlo desistere, anche in ragione della presenza dei figli minori;
- dopo l'abbandono il ricorrente si è rifiutato di fare visita ai figli minori.
La resistente ha altresì rilevato che dal mese di giugno 2021 il ricorrente non ha versato nulla a titolo di mantenimento per i figli e per la moglie.
Pertanto, senza opporsi alla separazione, ha avanzato domanda di addebito a al Controparte_1
marito della separazione. La resistente ha inoltre aderito alla domanda di affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di lei, chiedendo al Tribunale di disporre l'assegnazione in suo favore della casa familiare e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa e dei figli mediante corresponsione di una somma mensile di € 100,00 mensili (per la resistente)
e di € 500,00 (per i figli), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disciplinare la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 15.09.2021 è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
è stato altresì disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegna la casa coniugale;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e della relazione dei Servizi Sociali di VA richiesta dal Tribunale.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione. In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…) (cfr. Cass.civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso specifico, la resistente non ha offerto prove dirette a dimostrare l'imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente dedotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte resistente imputa la crisi dell'unione familiare all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito che ha comportato il mancato rispetto dell'obbligo di assistenza familiare.
Ebbene, sebbene questo aspetto possa astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che l'allontanamento del merito sia stato effettivamente la causa determinante, in ragione della genericità dell'allegazione della resistente , non supportata da alcuna puntuale deduzione di fatti e circostanze, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale, rimasta quindi del tutto apodittica e sfornita di conforto probatorio.
Pertanto, con riferimento all'accusa formulata dalla resistente nei confronti del marito per abbandono del tetto coniugale, non può certo escludersi che la ricorrente avesse condiviso la scelta del marito dapprima di trasferirsi a Mantova per lavoro o che comunque i rapporti fra le parti fossero già incrinati, come sostenuto dal ricorrente, quando quest'ultimo si è trasferito a casa dei suoi genitori.
In conclusione, dunque, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre dei figli minori.
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, attesa la relazione dei Servizi Sociali dalla quale è emerso che la coppia genitoriale ha superato la conflittualità iniziale ed è riuscita a comunicare tranquillamente, si dispone che, salvi i diversi accordi tra i coniugi, questi possa incontrare e tenere con sé i figli e compatibilmente con i loro impegni scolastici : per Per_1 Per_2 due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore
20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo.
In considerazione della convivenza della prole con la madre e per così come pacificamente richiesto dalle parti, va altresì disposta l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita Controparte_1
in VA AR Via Dante Alighieri n. 128.
Invero, l'assegnazione della casa familiare ha come presupposto quello di tutelare i figli minori o i figli maggiorenni non ancora autonomi, in modo da evitare loro, quando interviene la separazione dei genitori, di dover mutare anche le loro abitudini di vita (ex multis Cass. n. 1491 del 2011 e n. 2134 del 2013).
Anche in punto di oneri economici per il mantenimento della prole, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, tenuto conto anche della mancata produzione reddituale da entrambe le parti, deve trovare conferma la conferma del contributo posto a carico del ricorrente in sede presidenziale pari ad € 500,00 mensili
(€ 250, 00 per ciascun figlio), non essendovi alcuna ragione per ridurre la somma ivi stabilita – come richiesto dal ricorrente- all'irrisorio importo di € 150,00 per ciascun figlio.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 e 316 bis c.c., il sig. deve quindi CP_2
concorrere al mantenimento di entrambi i figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 per ciascun figlio (somma complessiva mensile di € 500,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Infine, con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la resistente ha svolto per sé medesima, deve premettersi che l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, considerato che la resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero (cfr. verbale del 15.09.2021: “Lavoro in nero come cameriera di ristorazione e percepisco circa 500 euro al mese”), mentre il ricorrente lavora come operaio, data l'assenza di produzione documentale al riguardo da parte di entrambe le parti, non è possibile accertare l'esistenza di una sperequazione esistente fra coniugi. Del resto, deve ritenersi che la resistente, la quale ha comunque dichiarato di lavorare, sia dotata di una generica capacità lavorativa, in ragione sia della sua età anagrafica e sia della mancata allegazione di ragioni oggettive che le impediscano concretamente di svolgere una qualche attività lavorativa, tenuto anche conto che sulla stessa non gravano canoni di locazione per la casa familiare, concessa in comodato dai genitori.
In buona sostanza, dovendo escludersi che, in seguito alla separazione dal marito, la resistente sia andata incontro ad un peggioramento delle sue personali condizioni economiche-finanziarie, nessun contributo per il suo mantenimento può porsi a carico di CP_2
Considerata la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15.03.1989 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VA AR (EN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 4, parte
I, serie Uff. 1, anno 1991, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta la domanda di parte resistente in ordine all'addebito della separazione;
4) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nato a [...] il Per_1
22.12.2011) e (nato a [...] il [...]), con collazione presso la madre;
Per_2
5) assegna a la casa familiare sita in VA AR Via Dante Controparte_1
Alighieri n. 128;
6) dispone che possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i Parte_1
coniugi:
- per due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il mantenimento dei figli e con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
8) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marianna Pedevillano;
-ricorrente- contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
VA AR (EN) Via Alighieri n. 128, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Salvatore Giangrasso (precedentemente rapp.e dif. dall'avv. Salvatore Napoli);
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2021, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in VA AR (EN) il 20.07.2011 e dal quale sono nati due figli, Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), entrambi minorenni. Per_2
Il ricorrente ha dedotto che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Parte ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente ad assunti i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., pronunci la separazione personale dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli nella misura complessiva di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie), nonché che disponga l'affido condiviso, con collocazione presso la madre, l'assegnazione in favore della madre della casa familiare e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che:
- la resistente non ha mai cercato di contribuire al miglioramento del rapporto di convivenza e del clima familiare, bensì ha assunto atteggiamenti infantili e poco collaborativi, “costringendo” il ricorrente a rinunciare ad una occupazione lavorativa stabile a Mantova, ove lo stesso si era trasferito nel 2017 e dove dal mese di dicembre del 2018 era stato raggiunto da moglie e figli, dopo avere preso un appartamento in affitto, sostenendo anche le spese per l'acquisto dell'arredamento della nuova casa;
- a causa dell'insoddisfazione manifestata dalla moglie, è stato costretto a rassegnare le dimissioni per ritornare nel paese di origine, ovvero VA, nonostante lì non avesse nessuna prospettiva lavorativa;
- la situazione intollerabile venutasi successivamente a creare ha costretto il ricorrente ad assumere la decisione di porre fine all'unione coniugale e di trasferirsi a casa dei suoi genitori, previo accordo con la moglie;
- nel periodo successivo e fino ad oggi, fatte salve un paio di occasioni, la resistente non gli ha consentito di vedere i propri figli e neppure di sentirli al telefono.
Il ricorrente ha inoltre aggiunto di avere sempre contribuito al mantenimento dei figli, mediante corresponsione alla moglie di una somma mensile di € 300,00. Instauratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la veridicità delle allegazioni di controparte in ordine alle case della crisi matrimoniale, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale sia da ascriversi al comportamento del marito, il quale, una volta prelevati dalla casa familiare i propri oggetti personali, ha abbandonato lei e i suoi figli.
In particolare, la resistente ha dedotto che:
- il marito, ingiustificatamente, ovvero per l'affievolimento dei sentimenti affettivi verso la moglie, ha assunto la decisione unilaterale di allontanarsi da casa, abbandonando il domicilio coniugale senza farvi più rientro nonostante la stessa abbia tentato di farlo desistere, anche in ragione della presenza dei figli minori;
- dopo l'abbandono il ricorrente si è rifiutato di fare visita ai figli minori.
La resistente ha altresì rilevato che dal mese di giugno 2021 il ricorrente non ha versato nulla a titolo di mantenimento per i figli e per la moglie.
Pertanto, senza opporsi alla separazione, ha avanzato domanda di addebito a al Controparte_1
marito della separazione. La resistente ha inoltre aderito alla domanda di affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di lei, chiedendo al Tribunale di disporre l'assegnazione in suo favore della casa familiare e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa e dei figli mediante corresponsione di una somma mensile di € 100,00 mensili (per la resistente)
e di € 500,00 (per i figli), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disciplinare la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 15.09.2021 è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
è stato altresì disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegna la casa coniugale;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e della relazione dei Servizi Sociali di VA richiesta dal Tribunale.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente la responsabilità della separazione. In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…) (cfr. Cass.civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso specifico, la resistente non ha offerto prove dirette a dimostrare l'imputabilità al marito del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente dedotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte resistente imputa la crisi dell'unione familiare all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito che ha comportato il mancato rispetto dell'obbligo di assistenza familiare.
Ebbene, sebbene questo aspetto possa astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che l'allontanamento del merito sia stato effettivamente la causa determinante, in ragione della genericità dell'allegazione della resistente , non supportata da alcuna puntuale deduzione di fatti e circostanze, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale, rimasta quindi del tutto apodittica e sfornita di conforto probatorio.
Pertanto, con riferimento all'accusa formulata dalla resistente nei confronti del marito per abbandono del tetto coniugale, non può certo escludersi che la ricorrente avesse condiviso la scelta del marito dapprima di trasferirsi a Mantova per lavoro o che comunque i rapporti fra le parti fossero già incrinati, come sostenuto dal ricorrente, quando quest'ultimo si è trasferito a casa dei suoi genitori.
In conclusione, dunque, la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente va rigettata.
Con riferimento ai provvedimenti relativi alla prole, va confermato quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al regime di affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre dei figli minori.
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, attesa la relazione dei Servizi Sociali dalla quale è emerso che la coppia genitoriale ha superato la conflittualità iniziale ed è riuscita a comunicare tranquillamente, si dispone che, salvi i diversi accordi tra i coniugi, questi possa incontrare e tenere con sé i figli e compatibilmente con i loro impegni scolastici : per Per_1 Per_2 due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore
20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo.
In considerazione della convivenza della prole con la madre e per così come pacificamente richiesto dalle parti, va altresì disposta l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita Controparte_1
in VA AR Via Dante Alighieri n. 128.
Invero, l'assegnazione della casa familiare ha come presupposto quello di tutelare i figli minori o i figli maggiorenni non ancora autonomi, in modo da evitare loro, quando interviene la separazione dei genitori, di dover mutare anche le loro abitudini di vita (ex multis Cass. n. 1491 del 2011 e n. 2134 del 2013).
Anche in punto di oneri economici per il mantenimento della prole, in mancanza di elementi di giudizio ulteriori e diversi o, comunque, tali da rendere opportuna una differente regolamentazione, tenuto conto anche della mancata produzione reddituale da entrambe le parti, deve trovare conferma la conferma del contributo posto a carico del ricorrente in sede presidenziale pari ad € 500,00 mensili
(€ 250, 00 per ciascun figlio), non essendovi alcuna ragione per ridurre la somma ivi stabilita – come richiesto dal ricorrente- all'irrisorio importo di € 150,00 per ciascun figlio.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 e 316 bis c.c., il sig. deve quindi CP_2
concorrere al mantenimento di entrambi i figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 per ciascun figlio (somma complessiva mensile di € 500,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre va, inoltre, obbligato a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, tra le quali ricorrono, a titolo semplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche.
Infine, con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la resistente ha svolto per sé medesima, deve premettersi che l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, considerato che la resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero (cfr. verbale del 15.09.2021: “Lavoro in nero come cameriera di ristorazione e percepisco circa 500 euro al mese”), mentre il ricorrente lavora come operaio, data l'assenza di produzione documentale al riguardo da parte di entrambe le parti, non è possibile accertare l'esistenza di una sperequazione esistente fra coniugi. Del resto, deve ritenersi che la resistente, la quale ha comunque dichiarato di lavorare, sia dotata di una generica capacità lavorativa, in ragione sia della sua età anagrafica e sia della mancata allegazione di ragioni oggettive che le impediscano concretamente di svolgere una qualche attività lavorativa, tenuto anche conto che sulla stessa non gravano canoni di locazione per la casa familiare, concessa in comodato dai genitori.
In buona sostanza, dovendo escludersi che, in seguito alla separazione dal marito, la resistente sia andata incontro ad un peggioramento delle sue personali condizioni economiche-finanziarie, nessun contributo per il suo mantenimento può porsi a carico di CP_2
Considerata la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15.03.1989 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VA AR (EN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 4, parte
I, serie Uff. 1, anno 1991, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta la domanda di parte resistente in ordine all'addebito della separazione;
4) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nato a [...] il Per_1
22.12.2011) e (nato a [...] il [...]), con collazione presso la madre;
Per_2
5) assegna a la casa familiare sita in VA AR Via Dante Controparte_1
Alighieri n. 128;
6) dispone che possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i Parte_1
coniugi:
- per due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il mantenimento dei figli e con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
8) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo