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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2668/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2668/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio TRA
( nata in [...] il [...] con l'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
nato in [...] il [...] l'Avv. ANGELA Controparte_1 C.F._2
MANZI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 [...]
in in Kouribga (Marocco) atto ritualmente trascritto nel r CP_1 stato civile del Comune di Viterbo (anno 2018 al n. 189 – Parte 2 – S.C – Uff.1), dando conto, al fine della dichiarazione di divorzio, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del giudizio le parti, in un'ottica di conciliazione e condividendo la richiesta di divorzio, hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal giudice nei seguenti termini: 1. affidare il minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. il padre ha facoltà di vedere ed avere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio ogni sabato dalle ore 9,30 alle ore 21,30.. 2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo 3. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi (sentenza n. 548/2022 del tribunale di Viterbo), la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in [...] il Parte_1
10/06/1970 e nato in [...] il [...], atto celebrato in data Controparte_1
18.08.2018 in ualmente trascritto nel registro di stato civile del Comune di Viterbo (anno 2018 al n. 189 – Parte 2 – S.C – Uff.1), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 06.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2668/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio TRA
( nata in [...] il [...] con l'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
nato in [...] il [...] l'Avv. ANGELA Controparte_1 C.F._2
MANZI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 [...]
in in Kouribga (Marocco) atto ritualmente trascritto nel r CP_1 stato civile del Comune di Viterbo (anno 2018 al n. 189 – Parte 2 – S.C – Uff.1), dando conto, al fine della dichiarazione di divorzio, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del giudizio le parti, in un'ottica di conciliazione e condividendo la richiesta di divorzio, hanno aderito alla proposta conciliativa avanzata dal giudice nei seguenti termini: 1. affidare il minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. il padre ha facoltà di vedere ed avere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio ogni sabato dalle ore 9,30 alle ore 21,30.. 2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo 3. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi (sentenza n. 548/2022 del tribunale di Viterbo), la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in [...] il Parte_1
10/06/1970 e nato in [...] il [...], atto celebrato in data Controparte_1
18.08.2018 in ualmente trascritto nel registro di stato civile del Comune di Viterbo (anno 2018 al n. 189 – Parte 2 – S.C – Uff.1), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 06.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco