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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1108/2021 R.G. proposta da
– C.F. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, per la carica domiciliato presso la casa municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Procopio (C.F.: – PEC: C.F._1
, giusta procura in atti;
Email_1
-attore opponente- contro in persona dell'Amministratore legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 [...]
, P.I. con sede in Cirò Marina, Via Roma, n. 160/A, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 in forza di procura in atti dall'Avv. Domenico Scrivano (PEC: Email_2
– fax 0962.835008), presso lo studio del quale, in Cirò Marina, Via Roma n. 208, è domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
I.1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2021 (R.G.N. 418/2021), ritualmente notificato, il , premettendo di essere stato ingiunto per Parte_1 il pagamento in favore della della complessiva somma di € 13.068,64 oltre interessi Controparte_1 come da domanda, nonché delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito delineati. Preliminarmente
l'opponente eccepiva l'insussistenza della documentazione idonea a suffragare la domanda del ricorrente, per assenza di ordinanza del Sindaco o di altro provvedimento di natura amministrativa legittimante la richiesta di pagamento da parte della a titolo di corrispettivo del Controparte_1 servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune. In via pregiudiziale, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza nella determinazione dell'oggetto della domanda e dei fatti costitutivi della stessa, essendosi la ricorrente limitata a dichiararsi creditrice nei confronti dell'ente comunale in forza di fatture asseritamente non contestate, emesse sulla base di generiche condizioni e prezzi stabiliti nell'esecuzione delle prestazioni richieste dal Sempre in via pregiudiziale l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Pt_1
per il principio della territorialità, in base al quale l'ente competente Parte_1
è quello in cui sono stati rinvenuti i cuccioli (SS 107, territorio del comune di Santa Severina). Inoltre, non essendo stata stipulata alcuna convenzione fra il Comune di e la Parte_1 CP_1
non sussiste alcun fatto o atto idoneo a far sorgere una obbligazione in capo all'ente convenuto:
[...] il Sindaco del Comune di , sollecitato dai Carabinieri del posto, era intervenuto Parte_1 tempestivamente sul luogo del ritrovamento ed aveva sottoscritto il verbale di consegna in custodia dei cani alla in ossequio alla normativa che lo impone e la cui inosservanza determina Controparte_1 la violazione di un precetto penale, senza che ciò abbia potuto determinare alcun obbligo in capo all'ente odierno opponente, atteso, fra l'altro, che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, mancante nella fattispecie.
Concludeva per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Parte_1
, ovvero, in subordine, per l'accoglimento della spiegata opposizione e, per l'effetto, per la
[...] revoca e/o dichiarazione di nullità del D.I. opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi produzione documentale, nonché ordine di esibizione nei confronti della del verbale di rinvenimento dei cuccioli ex art. 210 cpc. Nella Controparte_1 memoria del secondo termine ex art. 183 c.p.c. chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.12.2021 si costituiva la Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità della pretesa creditoria per i seguenti motivi: al spetta il controllo del fenomeno del randagismo ed all'uopo deve destinare una Pt_1 parte dei propri fondi;
il Sindaco è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nel caso
2 in cui possa verificarsi un pericolo imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dovendo, nell'ipotesi di prescrizioni urgenti, provvedere alla regolarizzazione contabile della spesa e all'attestazione della copertura finanziaria;
la pretesa creditoria della deriva dalla Controparte_1 fornitura di servizi relativi alla cura di animali accalappiati nel territorio comunale, come da relativi verbali depositati (sottoscritti dal Sindaco p.t. del Comune di ), dai quali si Parte_1 evince che la convenuta opposta era intervenuta su richiesta dell'ente comunale;
dall'analisi della disciplina in materia si evince che la proprietà dei cani randagi a seguito di accalappiamento deve essere attribuita al , che ha il dovere di ricovero, custodia e mantenimento dei medesimi;
dai CP_3 verbali prodotti si evince che il luogo in cui sono stati accalappiati i cani rientra nel territorio del
Comune di;
l'assenza di convenzione non esonera l'ente dall'obbligo di Parte_1 intervenire;
infine, pur spettando il pagamento di quanto dovuto all'ente comunale, nell'ipotesi in cui vi sia acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi di legge, il rapporto obbligatorio intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
Concludeva per l'accertamento della legittimazione passiva nel procedimento monitorio del
[...]
, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, solo in caso di Parte_1 rigetto della domanda principale, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Sig.
già Sindaco del , in quanto sottoscrittore dei verbali;
Persona_1 Parte_1 infine chiedeva termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione del fascicolo monitorio.
I.4. All'udienza del 03.02.2022, considerata l'opposizione come non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dato termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Avviato il procedimento di mediazione, e dopo numerosi rinvii della causa su richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento (medio tempore diveniva assegnatario del procedimento lo scrivente giudice, a far data dal 29.11.2022), in data 15.05.2024 veniva prodotto verbale di mancata conciliazione nel procedimento di mediazione, con successiva concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. 6° comma.
Rigettate le istanze istruttorie in quanto inammissibili, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 II. Oggetto del presente giudizio è la determinazione della dovutezza o meno delle somme rivendicate dalla nei confronti del a titolo di corrispettivo per Controparte_1 Parte_1
l'erogazione di prestazioni di custodia, mantenimento e cura di cani randagi, per le quali l'odierno opposto ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo, dichiarato (nella prima fase del presente procedimento) provvisoriamente esecutivo.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal opponente, in quanto i cuccioli non sarebbero stati rinvenuti nel proprio territorio. Pt_1
La disciplina di cui alla legge 281/91 (art.4) attribuisce la competenza ai comuni per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione di rifugi per i cani, avvalendosi dei contributi regionali all'uopo stanziati. La competenza è distribuita, come indicato dallo stesso opponente, sulla base del principio della territorialità, pertanto sulla base del luogo di ritrovamento dell'animale.
Nella fattispecie che ci occupa, dai verbali di accalappiamento versati in atti risulta che i cuccioli sono stati trovati in Località Barretta del Comune di , tant'è che i Carabinieri Parte_1 contattavano tempestivamente il Sindaco del posto, che sottoscriveva i predetti verbali per la consegna in custodia alla Controparte_1
La competenza per la gestione dei cani randagi è stata, pertanto, correttamente individuata nel
Comune di . Parte_1
L'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta è stata provata documentalmente attraverso la produzione dei verbali di accalappiamento (sottoscritti anche dal Sindaco dell'ente comunale), del registro di carico e scarico, della relazione del servizio di cattura, della certificazione di avvenuto decesso per alcuni dei cani accalappiati. Il quantum delle prestazioni non è oggetto di contestazione.
Assodata l'esecuzione della prestazione e la pacifica congruità degli importi richiesti, quale corrispettivo per il servizio reso, occorre individuare il legittimo destinatario della pretesa creditoria.
La agisce nei confronti del , allegando un rapporto Controparte_1 Parte_1 contrattuale sorto con la sottoscrizione da parte del Sindaco dei verbali di accalappiamento e consegna in custodia alla società.
Invero, emerge dagli atti di causa l'inesistenza di valido titolo contrattuale che obblighi il
[...]
al pagamento della somma richiesta, per assenza della forma prescritta ex lege: Parte_1 il procedimento utilizzato, infatti, non appare idoneo a garantire il requisito di forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, atteso che per costante giurisprudenza, l'incontro della volontà della stazione appaltante con quella dell'appaltatore deve essere non solo manifestato in forma scritta, ma anche contenuto in un unico e distinto documento contrattuale, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del r.d. n. 2240/23, rimanendo addirittura irrilevante anche l'esistenza di una deliberazione autorizzatoria dell'Ente, avente efficacia interna allo
4 stesso (Cassazione civile, sez. II, 18/05/2011, n. 10910, Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2007, n. 15296;
Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752; Cass. civ., sez. III, 02 marzo 2006, n. 4635; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1702; Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2005, n. 24826; Cass. civ., sez. I,
07 ottobre 2005, n. 19638).
In definitiva, affinché il resti vincolato per il pagamento del compenso all'appaltatore è Pt_1 necessario che sussistano la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il sindaco (o il soggetto diversamente incaricato per legge) a concludere il relativo contratto, la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta, l'esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del servizio finanziario (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966; Cass. civ., sez. I, 11 maggio
2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13082).
In mancanza di siffatti presupposti ed in presenza dell'incolpevole affidamento del privato il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi (cfr.
Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2009, n. 4020; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2007, n. 10640).
L'art. 191 del TUEL, che regola l'assunzione di impegni di spesa, al comma 3, prescrive una dettagliata procedura per le ipotesi di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo che la giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi e su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, da adottarsi entro i trenta giorni successivi.
Nella fattispecie, devono ritenersi sussistenti le ragioni di “somma urgenza”, essendo insita la necessità di intervento tempestivo per l'ipotesi di accalappiamento di cani randagi ed in assenza di convenzione all'uopo previamente stipulata dall'ente; tuttavia, non risultano compiuti i richiamati adempimenti successivi. La procedura di riconoscimento della spesa, da avviarsi su impulso del funzionario – amministratore che ha autorizzato la prestazione urgente, non risulta espletata, con la conseguenza prescritta dal comma 4 dell'art. 191 del TUEL: il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura.
Pertanto, la domanda di ingiunzione avrebbe dovuto essere proposta direttamente nei confronti del
Sindaco che ha sottoscritto i verbali di consegna ed affidamento dei cuccioli accalappiati alla
[...]
Controparte_1
Quanto alla richiesta di chiamare il terzo (Sindaco Sig. in causa, proposta in via Persona_1 subordinata dalla nell'atto di costituzione nel presente procedimento di opposizione, Controparte_1 va rilevato quanto segue.
5 Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione processuale. L'opposto formalmente convenuto continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto vantato;
l'opponente, formalmente attore, essendo il soggetto che resiste alla pretesa di controparte, assume la posizione di convenuto. Orbene detta posizione sostanziale esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni nell'ambito processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. Civ. N. 4800/2007; Cass. Civ.
N. 8718/2000). Ne consegue che, proprio nell'ottica dell'inversione sostanziale delle parti, in ossequio a quanto dispone l'art. 269, III comma, c.p.c., l'opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente
(convenuto sostanziale) nell'atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l'autorizzazione al giudice entro la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. 7 giugno 2013,
Sez. II, N. 14444).
Orbene, nel caso di specie, la necessità di chiamare in causa il terzo funzionario che ha sottoscritto l'atto di assegnazione in custodia dei cuccioli non risulta sorta dalle difese spiegate dal
[...]
nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: infatti, l'ente Parte_1 comunale ha, per la prima volta, argomentato sulla responsabilità personale del funzionario firmatario del verbale nella memoria del primo termine ex art. 183 c.p.c., mentre nulla era stato eccepito in tal senso nell'atto introduttivo. Infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ente comunale aveva riguardato esclusivamente la questione della territorialità e dell'assenza di apposita convenzione.
Si consideri, inoltre, che la richiesta di chiamata in causa del terzo è stata formulata in via subordinata dall'attore sostanziale: la domanda formulata in subordine viene processualmente vagliata solo nell'ipotesi di rigetto della principale, e ciò impone una valutazione nel merito della questione, che a sua volta presuppone lo svolgimento del giudizio. L'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, sottoposta a specifico termine di decadenza, non può essere vagliata al culmine del procedimento.
L'irritualità della richiesta non ha consentito l'integrazione del contraddittorio nel presente procedimento, che avrebbe potuto condurre all'accertamento della responsabilità personale dell'amministratore firmatario.
III. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, considerato che l'ente comunale ha beneficiato delle prestazioni rese dalla e che il Controparte_1 privato ha agito in buona fede su sollecitazione delle autorità locali prestando servizi di indubbia utilità.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 1108/2021 sulla domanda proposta dal Parte_1
contro la così provvede:
[...] Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2021 (RG
N. 418/2021);
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 05.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1108/2021 R.G. proposta da
– C.F. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, per la carica domiciliato presso la casa municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Procopio (C.F.: – PEC: C.F._1
, giusta procura in atti;
Email_1
-attore opponente- contro in persona dell'Amministratore legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1 [...]
, P.I. con sede in Cirò Marina, Via Roma, n. 160/A, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 in forza di procura in atti dall'Avv. Domenico Scrivano (PEC: Email_2
– fax 0962.835008), presso lo studio del quale, in Cirò Marina, Via Roma n. 208, è domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
I.1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2021 (R.G.N. 418/2021), ritualmente notificato, il , premettendo di essere stato ingiunto per Parte_1 il pagamento in favore della della complessiva somma di € 13.068,64 oltre interessi Controparte_1 come da domanda, nonché delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito delineati. Preliminarmente
l'opponente eccepiva l'insussistenza della documentazione idonea a suffragare la domanda del ricorrente, per assenza di ordinanza del Sindaco o di altro provvedimento di natura amministrativa legittimante la richiesta di pagamento da parte della a titolo di corrispettivo del Controparte_1 servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune. In via pregiudiziale, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per incertezza nella determinazione dell'oggetto della domanda e dei fatti costitutivi della stessa, essendosi la ricorrente limitata a dichiararsi creditrice nei confronti dell'ente comunale in forza di fatture asseritamente non contestate, emesse sulla base di generiche condizioni e prezzi stabiliti nell'esecuzione delle prestazioni richieste dal Sempre in via pregiudiziale l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Pt_1
per il principio della territorialità, in base al quale l'ente competente Parte_1
è quello in cui sono stati rinvenuti i cuccioli (SS 107, territorio del comune di Santa Severina). Inoltre, non essendo stata stipulata alcuna convenzione fra il Comune di e la Parte_1 CP_1
non sussiste alcun fatto o atto idoneo a far sorgere una obbligazione in capo all'ente convenuto:
[...] il Sindaco del Comune di , sollecitato dai Carabinieri del posto, era intervenuto Parte_1 tempestivamente sul luogo del ritrovamento ed aveva sottoscritto il verbale di consegna in custodia dei cani alla in ossequio alla normativa che lo impone e la cui inosservanza determina Controparte_1 la violazione di un precetto penale, senza che ciò abbia potuto determinare alcun obbligo in capo all'ente odierno opponente, atteso, fra l'altro, che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, mancante nella fattispecie.
Concludeva per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Parte_1
, ovvero, in subordine, per l'accoglimento della spiegata opposizione e, per l'effetto, per la
[...] revoca e/o dichiarazione di nullità del D.I. opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi produzione documentale, nonché ordine di esibizione nei confronti della del verbale di rinvenimento dei cuccioli ex art. 210 cpc. Nella Controparte_1 memoria del secondo termine ex art. 183 c.p.c. chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.12.2021 si costituiva la Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità della pretesa creditoria per i seguenti motivi: al spetta il controllo del fenomeno del randagismo ed all'uopo deve destinare una Pt_1 parte dei propri fondi;
il Sindaco è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nel caso
2 in cui possa verificarsi un pericolo imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dovendo, nell'ipotesi di prescrizioni urgenti, provvedere alla regolarizzazione contabile della spesa e all'attestazione della copertura finanziaria;
la pretesa creditoria della deriva dalla Controparte_1 fornitura di servizi relativi alla cura di animali accalappiati nel territorio comunale, come da relativi verbali depositati (sottoscritti dal Sindaco p.t. del Comune di ), dai quali si Parte_1 evince che la convenuta opposta era intervenuta su richiesta dell'ente comunale;
dall'analisi della disciplina in materia si evince che la proprietà dei cani randagi a seguito di accalappiamento deve essere attribuita al , che ha il dovere di ricovero, custodia e mantenimento dei medesimi;
dai CP_3 verbali prodotti si evince che il luogo in cui sono stati accalappiati i cani rientra nel territorio del
Comune di;
l'assenza di convenzione non esonera l'ente dall'obbligo di Parte_1 intervenire;
infine, pur spettando il pagamento di quanto dovuto all'ente comunale, nell'ipotesi in cui vi sia acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi di legge, il rapporto obbligatorio intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
Concludeva per l'accertamento della legittimazione passiva nel procedimento monitorio del
[...]
, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, solo in caso di Parte_1 rigetto della domanda principale, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Sig.
già Sindaco del , in quanto sottoscrittore dei verbali;
Persona_1 Parte_1 infine chiedeva termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione del fascicolo monitorio.
I.4. All'udienza del 03.02.2022, considerata l'opposizione come non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dato termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Avviato il procedimento di mediazione, e dopo numerosi rinvii della causa su richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento (medio tempore diveniva assegnatario del procedimento lo scrivente giudice, a far data dal 29.11.2022), in data 15.05.2024 veniva prodotto verbale di mancata conciliazione nel procedimento di mediazione, con successiva concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. 6° comma.
Rigettate le istanze istruttorie in quanto inammissibili, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
3 II. Oggetto del presente giudizio è la determinazione della dovutezza o meno delle somme rivendicate dalla nei confronti del a titolo di corrispettivo per Controparte_1 Parte_1
l'erogazione di prestazioni di custodia, mantenimento e cura di cani randagi, per le quali l'odierno opposto ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo, dichiarato (nella prima fase del presente procedimento) provvisoriamente esecutivo.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal opponente, in quanto i cuccioli non sarebbero stati rinvenuti nel proprio territorio. Pt_1
La disciplina di cui alla legge 281/91 (art.4) attribuisce la competenza ai comuni per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione di rifugi per i cani, avvalendosi dei contributi regionali all'uopo stanziati. La competenza è distribuita, come indicato dallo stesso opponente, sulla base del principio della territorialità, pertanto sulla base del luogo di ritrovamento dell'animale.
Nella fattispecie che ci occupa, dai verbali di accalappiamento versati in atti risulta che i cuccioli sono stati trovati in Località Barretta del Comune di , tant'è che i Carabinieri Parte_1 contattavano tempestivamente il Sindaco del posto, che sottoscriveva i predetti verbali per la consegna in custodia alla Controparte_1
La competenza per la gestione dei cani randagi è stata, pertanto, correttamente individuata nel
Comune di . Parte_1
L'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta è stata provata documentalmente attraverso la produzione dei verbali di accalappiamento (sottoscritti anche dal Sindaco dell'ente comunale), del registro di carico e scarico, della relazione del servizio di cattura, della certificazione di avvenuto decesso per alcuni dei cani accalappiati. Il quantum delle prestazioni non è oggetto di contestazione.
Assodata l'esecuzione della prestazione e la pacifica congruità degli importi richiesti, quale corrispettivo per il servizio reso, occorre individuare il legittimo destinatario della pretesa creditoria.
La agisce nei confronti del , allegando un rapporto Controparte_1 Parte_1 contrattuale sorto con la sottoscrizione da parte del Sindaco dei verbali di accalappiamento e consegna in custodia alla società.
Invero, emerge dagli atti di causa l'inesistenza di valido titolo contrattuale che obblighi il
[...]
al pagamento della somma richiesta, per assenza della forma prescritta ex lege: Parte_1 il procedimento utilizzato, infatti, non appare idoneo a garantire il requisito di forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, atteso che per costante giurisprudenza, l'incontro della volontà della stazione appaltante con quella dell'appaltatore deve essere non solo manifestato in forma scritta, ma anche contenuto in un unico e distinto documento contrattuale, in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del r.d. n. 2240/23, rimanendo addirittura irrilevante anche l'esistenza di una deliberazione autorizzatoria dell'Ente, avente efficacia interna allo
4 stesso (Cassazione civile, sez. II, 18/05/2011, n. 10910, Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2007, n. 15296;
Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752; Cass. civ., sez. III, 02 marzo 2006, n. 4635; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1702; Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2005, n. 24826; Cass. civ., sez. I,
07 ottobre 2005, n. 19638).
In definitiva, affinché il resti vincolato per il pagamento del compenso all'appaltatore è Pt_1 necessario che sussistano la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il sindaco (o il soggetto diversamente incaricato per legge) a concludere il relativo contratto, la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta, l'esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del servizio finanziario (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966; Cass. civ., sez. I, 11 maggio
2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13082).
In mancanza di siffatti presupposti ed in presenza dell'incolpevole affidamento del privato il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi (cfr.
Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2009, n. 4020; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2007, n. 10640).
L'art. 191 del TUEL, che regola l'assunzione di impegni di spesa, al comma 3, prescrive una dettagliata procedura per le ipotesi di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo che la giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi e su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, da adottarsi entro i trenta giorni successivi.
Nella fattispecie, devono ritenersi sussistenti le ragioni di “somma urgenza”, essendo insita la necessità di intervento tempestivo per l'ipotesi di accalappiamento di cani randagi ed in assenza di convenzione all'uopo previamente stipulata dall'ente; tuttavia, non risultano compiuti i richiamati adempimenti successivi. La procedura di riconoscimento della spesa, da avviarsi su impulso del funzionario – amministratore che ha autorizzato la prestazione urgente, non risulta espletata, con la conseguenza prescritta dal comma 4 dell'art. 191 del TUEL: il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura.
Pertanto, la domanda di ingiunzione avrebbe dovuto essere proposta direttamente nei confronti del
Sindaco che ha sottoscritto i verbali di consegna ed affidamento dei cuccioli accalappiati alla
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Controparte_1
Quanto alla richiesta di chiamare il terzo (Sindaco Sig. in causa, proposta in via Persona_1 subordinata dalla nell'atto di costituzione nel presente procedimento di opposizione, Controparte_1 va rilevato quanto segue.
5 Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione processuale. L'opposto formalmente convenuto continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto vantato;
l'opponente, formalmente attore, essendo il soggetto che resiste alla pretesa di controparte, assume la posizione di convenuto. Orbene detta posizione sostanziale esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni nell'ambito processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. Civ. N. 4800/2007; Cass. Civ.
N. 8718/2000). Ne consegue che, proprio nell'ottica dell'inversione sostanziale delle parti, in ossequio a quanto dispone l'art. 269, III comma, c.p.c., l'opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente
(convenuto sostanziale) nell'atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l'autorizzazione al giudice entro la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. 7 giugno 2013,
Sez. II, N. 14444).
Orbene, nel caso di specie, la necessità di chiamare in causa il terzo funzionario che ha sottoscritto l'atto di assegnazione in custodia dei cuccioli non risulta sorta dalle difese spiegate dal
[...]
nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: infatti, l'ente Parte_1 comunale ha, per la prima volta, argomentato sulla responsabilità personale del funzionario firmatario del verbale nella memoria del primo termine ex art. 183 c.p.c., mentre nulla era stato eccepito in tal senso nell'atto introduttivo. Infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ente comunale aveva riguardato esclusivamente la questione della territorialità e dell'assenza di apposita convenzione.
Si consideri, inoltre, che la richiesta di chiamata in causa del terzo è stata formulata in via subordinata dall'attore sostanziale: la domanda formulata in subordine viene processualmente vagliata solo nell'ipotesi di rigetto della principale, e ciò impone una valutazione nel merito della questione, che a sua volta presuppone lo svolgimento del giudizio. L'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, sottoposta a specifico termine di decadenza, non può essere vagliata al culmine del procedimento.
L'irritualità della richiesta non ha consentito l'integrazione del contraddittorio nel presente procedimento, che avrebbe potuto condurre all'accertamento della responsabilità personale dell'amministratore firmatario.
III. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, considerato che l'ente comunale ha beneficiato delle prestazioni rese dalla e che il Controparte_1 privato ha agito in buona fede su sollecitazione delle autorità locali prestando servizi di indubbia utilità.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 1108/2021 sulla domanda proposta dal Parte_1
contro la così provvede:
[...] Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 325/2021 (RG
N. 418/2021);
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 05.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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