Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/04/2025, n. 7942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7942 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da SC AN, AO AN, LB AN, Az. Agr. ER F.Lli, Az. Agr. CA Aldo, Az. Agr. Conti Felice e Conti EP, Az. Agr. LI AL e AR S.S., Az. Agr. Dal Dosso Lino, Az. Agr. CI LE, OV e IO, Az. Agr. Frattini Societa' Semplice, Az. Agr. IG NO e LV, Az. Agr. GA ON e ME Societa' Semplice Agricola, Az. Agr. TT di TT AE e C S.S., Az. Agr. VE CE, Az. Agr. VE OB Farm, Az. Agr. Luppi Rino, Az. Agr. MA QU e Figli Societa' Agricola, Az. Agr. RL LO, ME LO, ME ON, Az. Agr. Buonpensiero di ON LU S.S., ES ID PA, ER EN, AT PA, OB RO PA, GO RI PA, Az. Agr. Ranghetti Societa' Agricola Semplice, Az. Agr. Sala Rinaldo e C. S.S., Az. Agr. Sora Gianfranco, Az.A Gr. ME F.Lli LO e ON Ss, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A., Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Brescia, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Bergamo, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Cremona, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Mantova, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Verona, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Roma, e
A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90005128 42/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI BE in qualità di erede del sig. NI AN
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90005127 41/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato alla signora NI SC in qualità di erede del sig. NI AN
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90005129 43/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI OL in qualità di erede del sig. NI AN
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018314 35/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA BERTUZZI F.LLI S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90000639 82/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Cremona notificato all'azienda agricola CA DO
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018243 57/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola CO CE E CO PP SOCIETA' AGRICOLA
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009829 41/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola AZ. AGR. CORDIOLI NIVDO E MARIO S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009796 08/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola DAL DOSSO LINO
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009885 04/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola CI RI, OV, AR
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018310 31/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA FRATTINI SOCIETA' SEMPLICE
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009822 34/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola SOC. AGR. AI ST E AN S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002515 46/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola ZZ IO E CO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 039 2021 90002996 37/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Ferrara notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA TT DI TT LE C. S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90091998 61/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato all'azienda agricola VE RA
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 134 2021 90003765 70/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lecco notificato all'azienda agricola VE TO RM
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90001507 43/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato all'azienda agricola LU IN
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 033 2021 90008825 76/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Como notificato all'azienda agricola RI PA E GL SOCIETA' AGRICOLA
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 117 2021 90016107 68/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Varese notificato all'azienda agricola ER AN
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90007217 05/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor MO AN in qualità di socio della MO AT AN E IO - SOCIETA' SEMPLICE
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90007219 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor MO IO in qualità di socio della MO AT AN E IO - SOCIETA' SEMPLICE
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003231 06/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA BUONPENSIERO DI OLDONI PIERLUIGI S.S.
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90044032 83/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato al signor RM TO DI in qualità di erede di RM IO AT
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90044034 85/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato alla signora ES SA in qualità di erede di RM IO AT
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90044030 81/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato al signor RM NA in qualità di erede di RM IO AT
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90044031 82/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato al signor RM TO OG in qualità di erede di RM IO AT
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90044029 80/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato al signor RM GO AR in qualità di erede di RM IO AT
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90091608 43/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato all'azienda agricola AZIENDA AGRICOLA RANGHETTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90017795 72/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato all'azienda agricola AZIENDA AGRARIA SALA RINDO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002465 89/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola OR NC
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Le aziende agricole ricorrenti impugnano, con il presente gravame, gli avvisi di intimazione di pagamento ricevuti dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione (ADER) per la corresponsione all’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura delle somme pretese a titolo di prelievo supplementare latte sulle consegne, oltre interessi, e maggiorato di interessi sugli interessi al tasso moratorio e gli oneri di riscossioni.
1.1. Il gravame – premesse argomentazioni in merito alla legittimità della proposizione del ricorso collettivo e cumulativo – è affidato ai seguenti motivi di censura:
I. “ Eccesso di potere –Violazione del principio di parità di trattamento -Contraddittorietà tra provvedimenti e nella condotta dell’amministrazione -Sviamento della causa tipica –Applicazione illegittima di interessi sugli interessi, interessi moratori e oneri di riscossione ”, i ricorrenti sostengono che AGEA e l’Agenzia delle Entrate avrebbero posto in essere una illegittima e abusiva applicazione delle procedure di riscossione, decidendo arbitrariamente quali disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 applicare alla procedura di recupero del prelievo supplementare, favorendo inoltre il versamento, oltre degli interessi già imputati, anche di ulteriori interessi moratori e gravosi oneri di riscossione, e ritenendo invece non estensibili le ulteriori disposizioni poste a tutela del debitore;
II. “ Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/19173 degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo ”, con cui lamentano che le somme ingiunte con la cartella impugnata sarebbero già state iscritte nel Registro nazionale dei debiti istituito dall’art. 8-ter del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, con effetto equivalente all'iscrizione al ruolo e che inoltre non terrebbero in considerazione la compensazione con PAC, somme già incassate da detrarsi dall’importo indicato con l’intimazione;
III. “ Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE – Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012 ”, con cui deduce l’illegittimità dell’atto presupposto, per incompatibilità con i principi europei e con le sentenze in materia della Corte di Giustizia, che si riverserebbe in via derivata sull’atto impugnato, anche in ragione della mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e la loro notifica;
IV. “ Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione ”, contesta l’errata imputazione degli interessi conteggiata probabilmente da AGEA a decorrere dal 1° settembre successivo alla fine delle campagne di riferimento, evidenziando che avrebbe dovuto applicare il comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003, secondo cui, in relazione a dette annate, il versamento di quanto complessivamente dovuto era da effettuare senza interessi. In subordine, eccepiscono la prescrizione degli interessi di che trattasi; e, in ulteriore subordine, lamentano che AGEA non avrebbe fornito alcun criterio indicativo delle modalità di calcolo degli interessi;
V. “ Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione ”, con cui parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione sarebbe decaduta dal diritto di pretendere il pagamento richiesto con la cartella, essendo decorsi tutti i termini considerati dall’art. 25 del D.P.R. 1973 n. 602 e si sarebbero comunque consumati i termini di prescrizione del diritto di credito.
1.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. Nel corso del procedimento depositavano dichiarazioni di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’intervenuto art. 10-bis l. n. 103/2023, le seguenti ricorrenti: AI LV (in qualità di l.r. della az. Agricola AI ST E AN SS) in data 8.11.2023 e VE CE in qualità di legale rappresentante della omonima azienda, in data 9.11.2023. In pari data le dichiarazioni venivano altresì notificate alle amministrazioni resistenti.
1.4. Con memorie in vista dell’udienza, parte ricorrente ribadisce l’ammissibilità del ricorso cumulativo, atteso che gli atti impugnati hanno il medesimo contenuto e sono censurati per gli stessi motivi; in subordine, chiede di volersi procedere alla separazione dei ricorsi, considerandoli autonomi. Inoltre, deduce che dal sistema informativo (SIAN) risulterebbe che gli importi oggetto delle intimazioni non sarebbero esigibili, chiedendo la decisione del ricorso in ragione degli annullamenti giurisdizionali dei titoli nel frattempo intervenuti per ciascuna ricorrente (memorie depositate il 4.3.2025 e il 13.3.2025)
2. – All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 4 aprile 2025, previo avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a., di profili di inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio nei riguardi delle aziende agricole IG NO e LV S.S. e VE CE, giusta la rinuncia depositata agli atti e debitamente notificata alle controparti (cfr. 1.3).
4. – Per i restanti ricorrenti, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e, come tale va respinto, per le ragioni nel seguito esposte.
4.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’intimazione di pagamento, di cui al citato art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere impugnata solo per vizi propri, dovendo i vizi che riguardano tematiche afferenti alla determinazione sostanziale del debito, e non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore, dedursi mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704; id., sez. VI, ord. n. 3743 del 2020; Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910; T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 84; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901).
In materia di quote latte, la giurisprudenza ha altresì avuto modo di chiarire che anche i vizi che denunciano il contrasto della pretesa con il diritto comunitario debbono essere fatti valere mediante una tempestiva impugnazione dei provvedimenti che fondano la pretesa stessa. La definitività del prelievo, conseguente alla impossibilità di contestare in sede giurisdizionale gli atti presupposti all’intimazione di pagamento, preclude quindi anche la facoltà di avvalersi delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022, causa C-377/2019, che hanno dichiarato il contrasto della normativa italiana riguardante la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e il rimborso del prelievo in eccesso per i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile del prelievo con la normativa comunitaria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 febbraio 2024, n.1316; id. sent. n. 3910 del 2022 cit.). Del resto anche la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che – per assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici – non è possibile rimettere in discussione i provvedimenti amministrativi dopo la scadenza dei termini previsti per la loro impugnazione, nemmeno per assicurarne la corrispondenza al diritto comunitario (cfr. Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424).
4.2. Ciò precisato deve essere dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente, invocando le suindicate sentenze della Corte di Giustizia, contesta il merito della pretesa di AGEA, sostenendo che gli importi richiestile sarebbero stati determinati in maniera illegittima attraverso l’applicazione delle norme nazionali – giudicate contrastanti con il diritto UE – dettate in materia di ripartizione dell’esubero complessivo del prelievo supplementare tra i produttori che avevano superato il rispettivo quantitativo di riferimento. Come detto infatti queste censure non possono essere rivolte contro l’intimazione di pagamento e contro l’atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma avrebbero dovuto essere proposte contro l’atto di accertamento del prelievo supplementare (cfr. ex multis Cons. St., VI, n. 2506/2025).
Ciò vale anche per la parte del motivo relativo alla mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Anche tale vizio va infatti riferito semmai alla cartella di pagamento e ai suoi atti prodromici, non oggetto della presente impugnazione (Cons. St., VI, n. 3103/2025).
4.3. Analogo ragionamento può essere svolto con riferimento al quarto e quinto motivo, con i quali la ricorrente deduce l’illegittimità della avversa pretesa nella parte relativa agli interessi (che a suo dire non sarebbero dovuti) e la violazione dell’art. 25, commi 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Va infatti rilevato che: a) gli importi pretesi con gli atti in questa sede impugnati sono stati per l’intero determinati, anche per ciò che concerne gli interessi, dalle presupposte cartelle di pagamento. L’interessata avrebbe quindi dovuto muovere la relativa contestazione mediante una tempestiva impugnazione di tali cartelle di pagamento; b) l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 si riferisce alle cartelle di pagamento e non alle intimazioni di pagamento. Anche questa censura si sarebbe quindi dovuta dedurre mediante una tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento per le quali si assume la tardiva notifica (in senso conforme, vedi TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 3460/2024).
Con riguardo alla prescrizione – fermo restando il rilievo di inammissibilità per i profili che involgono la pretesa sostanziale (cfr. Cons. St., VI, n. 1262/2025) – va in ogni caso rilevato, in via generale, che nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.). A ciò si aggiungono le interruzioni collegate alla notificazione degli atti pregressi, sia dalla resistenza dall’Amministrazione nei giudizi scaturiti dalla notifica di quegli atti ex art. 2945 c.c., sia dalla intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 impugnate (cfr. TAR Veneto, n. 239/2025).
Da respingere è anche la parte del motivo con cui lamenta che negli avvisi di pagamento mancherebbero l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Infatti, non solo tale motivo andrebbe riferito alla presupposta cartella, ma in ogni caso è del tutto condivisibile il principio secondo cui " La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. ” (Cassazione civile, sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281).
Quanto al rilievo circa l’applicabilità del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003, che parte ricorrente ritiene applicabile anche a chi non aveva chiesto, all’epoca, la rateizzazione, questo giudice ha già avuto modo di rilevarne la infondatezza, ribadendo che “ beneficiano dell’esonero dal pagamento degli interessi i soli produttori che hanno aderito alla rateizzazione prevista dalla norma da ultimo citata (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778). Da questo punto di vista, la ricorrente non ha dimostrato di avere aderito a tale rateizzazione. È poi irrilevante che essa abbia aderito a rateizzazioni previste da norme successive. Infatti, l’art. 10, comma 40, del D. L. 28 marzo 2003 n. 49 stabilisce che l’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari, atteso che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, per cui richiede un’apposita deroga in sede europea. ” (TAR Veneto, IV, n. 325/2024).
4.4. Ad analoga statuizione di inammissibilità si giunge con riferimento alla parte dei motivi con cui è eccepita la prescrizione degli interessi in quanto, per come espressamente formulati, imporrebbe la verifica, in concreto, delle singole posizioni dei ricorrenti le quali, poiché concernenti sfere giuridiche distinte e realtà produttive differenti e disomogenee, non possono essere introdotte in giudizio mediante contestazioni formulate in modo assolutamente generico ed indeterminato (cfr. TAR Lazio, V-ter, n. 550/2024 e IV-quater, n. 5533/2025).
Tali motivi sollecitano al Collegio un’analisi puntuale di singole poste debitorie, il cui esame comporterebbe inevitabilmente una inammissibile differenziazione delle posizioni giuridiche delle diverse ricorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2971) travalicando i legittimi confini del ricorso cumulativo/collettivo (TAR Lazio, V, n. 3514/2024).
In ogni caso, questo Tribunale ha già ritenuto legittima l’applicazione degli interessi contestati. Deve sul punto ribadirsi il principio secondo cui “ la misura degli interessi di natura moratoria (in quanto connessi al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria) non può essere calcolata con riferimento al tasso vigente al momento del primo inadempimento in quanto, negli anni successivi (nel caso in cui perduri il mancato pagamento), ciò a cui deve farsi riferimento è il persistere dell'inadempimento che deve scontare i tassi imposti, a quel momento, dalla normativa (anche sopravvenuta) vigente. In sintesi, le previsioni contenute nei Regolamenti Ce n. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006 hanno introdotto un'ipotesi di mora "ex lege" nel senso chela loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all'accordo delle parti, è connessa al momento dell'inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intervenute quando ancora perdura l'omesso pagamento del debito ” (cfr. TAR Lazio, V, n. 13514/2024; II, n. 3263/2010). Quanto agli interessi sulla rateizzazione, né stata affermata la legittimità, rilevando che “ gli interessi previsti dall’art. 8 quater d. l. n. 5/09 sono riferibili alla rateizzazione, con conseguente inapplicabilità dei regolamenti comunitari richiamati nella censura, i quali riguardano fattispecie diverse; la scelta dello Stato italiano di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione, peraltro, appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento che consente alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte e nella fattispecie, pertanto, non è configurabile alcun illegittimo anatocismo” (Tar Lazio, Roma, sez. II-s, 15 novembre 2021 n. 11745 e i precedenti ivi richiamati) ” (TAR Lazio, V, n. 13514/2024).
4.5. Nel merito, avuto riguardo alle residue doglianze di ordine generale contenute nel primo motivo di ricorso e afferenti alle modalità di riscossione seguita da ADER, va rilevato che: i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10.5.2023, n. 698); ii) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15.7. 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7505/2024, n. 1452/2025 e n. 3217/2025).
4.6. Infondata è altresì la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, sull’asserita duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33 del 2009.
Infatti, come già rilevato da conforme giurisprudenza, l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33 del 2009, istituito presso Agea, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
In sostanza, si tratta di una duplice operazione contabile che non si traduce, tuttavia, in una duplicazione della procedura di esazione coattiva. Inoltre, per quanto riguarda la compensazione PAC, la censura non è supportata da alcuna idonea evidenza che consenta di ritenere già recuperate le somme dovute mediante la compensazione (Cons. St., VI, n. 3103/2025).
Né la parte ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, le abbia prodotto un danno (asserzione in ogni caso inammissibile in quanto richiederebbe, come, rilevato sopra, una non consentita analisi individuale delle singole posizioni, oltre che della pretesa sostanziale oggetto di provvedimenti presupposti non impugnati in questa sede; cfr. TAR Lombardia-Brescia, II, n. 239/2025; TAR Veneto, IV, n. 2017/2024 e Cons. St, VI, n. 893/2025).
5. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
6. Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara estinto in relazione alle ricorrenti aziende agricole IG NO e LV S.S. e VE CE;
- lo respinge in quanto in parte inammissibile e in parte infondato, come da motivazione, per i restanti ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Manuela Bucca, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO