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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3434/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pesaro, Viale Trieste n. 167, rappresentata e difesa dall'Avv. BOSI CARLO del Foro di Bologna E
- EM CH (c.f. ), nato a [...] il [...] e C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATO FULVIO del Foro di Bologna
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.03.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta pagina 1 di 2 ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 10.04.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28.03.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], e Parte_1
EM CH, nato a [...] il [...], celebrato a Bangkok il 16.12.2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 220 parte 2 serie C anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
− i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
pagina 2 di 2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3434/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pesaro, Viale Trieste n. 167, rappresentata e difesa dall'Avv. BOSI CARLO del Foro di Bologna E
- EM CH (c.f. ), nato a [...] il [...] e C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATO FULVIO del Foro di Bologna
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.03.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta pagina 1 di 2 ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 10.04.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28.03.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], e Parte_1
EM CH, nato a [...] il [...], celebrato a Bangkok il 16.12.2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 220 parte 2 serie C anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
− i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
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