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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/07/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2511/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2511/2015
TRA
difeso dall'avv. PAGANO FILIPPO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Domenico Cosenza
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2015, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1392015900446233700, notificata il 28 ottobre 2015, relativa alle cartelle esattoriali n.
13920080005939958000 e n. 1392009000008016870000, per contributi IVS riferiti all'anno 2007, per un importo complessivo pari a € 1.031,15.
1 2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso e depositando gli estratti di ruolo relativi alle cartelle opposte. Si costituiva anche l' . CP_1
3. Dall'esame della documentazione emerge che le cartelle oggetto del presente giudizio si riferiscono a singoli carichi di importo residuo inferiore a € 1.000, relativi a crediti affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
4. In base a quanto disposto dall'art. 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, i carichi iscritti a ruolo fino a € 1.000, affidati agli agenti della riscossione nel suddetto periodo, sono stati oggetto di annullamento automatico alla data del 30 aprile 2023, senza necessità di domanda da parte del contribuente e con effetti estintivi anche sul capitale, nel caso di enti creditori statali o previdenziali, come l' . CP_1
5. Pertanto, le cartelle oggetto del presente giudizio rientrano tra i carichi annullati ope legis, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire e dell'esigibilità del credito da parte dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'intimazione di pagamento impugnata, per intervenuto annullamento automatico dei carichi sottostanti, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura della controversia e dell'intervenuto stralcio normativo.
Così deciso, 11/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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