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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2443/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2443/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. MELIA FRANCESCO il quale si riporta alle proprie eccezioni e Controparte_1 deduzioni insistendo nel rigetto dell'eccezioni avversarie e sottolineando come la disciplina dell'art 2495 cc non sia applicabile al caso di specie e chiede pertanto la prosecuzione del giudizio e il completamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Per l'avv. NATILI ALDO oggi sostituito dall'avv. Porcacchia il quale si riporta Controparte_2
a quanto già dedotto negli atti difensivi ivi incluse le note autorizzate e insite per il rigetto della domanda di controparte.
Nessuno è presente per e . CP_3 Controparte_4
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,30 viene riaperto il verbale:
Nessuno è presente, il giudice provvede come da sentenza che deposita
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI ROBERTA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALLEGRETTI ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DEI LAGER N. 92 PERUGIA presso il difensore avv. MELIA FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NATILI ALDO Controparte_2 C.F._1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv.
NATILI ALDO
CONVENUTA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Landolfi (C.F. CP_3 C.F._2
), del Foro di Roma, con Studio in Roma alla Via G. Andreoli n. 2, presso il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Via Indirizzo telematico presso il difensore Landolfi Marco.
Controparte_4
pagina 2 di 7 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. n.654/2021, emesso in data 5.10.2021 con il quale il Tribunale di Terni le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 20.144,30 oltre interessi di mora ex D.L.gs n.231/2021, e spese legali.
In particolare, l'opponente ha dedotto: che la fattura n. 115671/TE del 14.6.2021 per euro 2195,68 (con scadenza 30.6.2021) che si riferiva ad un consumo stimato di maggio 2021, e la successiva fattura n. 136471/TE del 15.7.2021 per euro
1641,14 (con scadenza 30.7.2021) che si riferiva ad un consumo stimato di giugno 2021 recavano un consumo esorbitante pari rispettivamente a ben 5715 Kwh (per il mese di maggio) e a 6010 Kwh (per il mese di giugno) ed erano state tempestivamente contestate per la loro eccessiva onerosità; che la fattura n.118093/TE del 5.7.2021 di euro 17.409,05 relativo al biennio 1.5.2019/31.5 2021 era stata tempestivamente contestata dall'opponente per l'anomalia dei consumi riconducibili al malfunzionamento del contatore che era stato sostituto da Peraltro a causa della Parte_2
pandemia, più volte da marzo 2020 e fino al maggio 2021 l'attività commerciale in questione era rimasta chiusa,
per questi motivi
, non era dovuto alcunché all'opposta.
L'opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione, mentre nel merito ha concluso nei termini sopra indicati.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via Controparte_1
preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione. La convenuta, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, più in particolare, ha rappresentato che l' opponente non aveva mai effettuato alcuna auto- lettura dei consumi relativi all'energia elettrica effettivamente fruita e pertanto, l'opposta aveva sempre correttamente fatturato i consumi in base a quanto comunicato dal Distributore locale, od in base alla stima degli stessi, puntualmente elencati nella parte finale di ogni fattura, e mai precedentemente contestate da Parte_1 pagina 3 di 7 Con riguardo alla fattura n. 118093/TE del 05.07.2021, relativa al conguaglio dei consumi fruiti nel biennio 01.05.2021 – 31-05.2021, non aveva provveduto alla sostituzione del contatore, Controparte_1
non essendo questa un'operazione di sua competenza. Il contatore luce era di proprietà del distributore locale dell'energia elettrica che aveva provveduto alla sostituzione in forza della Parte_2
normativa di settore.
Con ordinanza del 25.07.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
DI opposto.
La causa è stata istruita mediante prova per testi ed è stata disposta CTU tecnica per accertare i consumi di energia nel periodo oggetto di causa e i rapporti dare ed avere intercorsi tra le parti anche in ragione dell'avvenuta sostituzione del contatore.
Con ordinanza del 30.05.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore di parte opponente di intervenuta cancellazione della società opponente dal registro delle imprese, avvenuta in data 10.12.2021.
Con ricorso del 18.09.2024, ha riassunto il processo nei confronti degli ex soci della Controparte_1 società cancellata riportandosi alle deduzioni e conclusioni già formulate nell'atto di Pt_3
costituzione.
Gli ex soci , si sono costituiti nel giudizio riassunto eccependo il Controparte_2 CP_3
difetto di legittimazione passiva in quanto alcun utile, era stato conseguito all'esito della estinzione sociale, e nel merito riportandosi a sua volta alle deduzioni e conclusioni di CP_5
Non si costituiva in giudizio il resistente e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_4
Con ordinanza riservata del 09.01.2025 questo Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava la discussione l'udienza del 04.05.2024.
All'odierna udienza la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Premesso che il credito azionato in via monitoria è relativo alla fornitura di gas ed energia da parte di in forza del contratto del 13.12.2016 per il periodo compreso tra il 01 maggio 2019 al 30 CP_1
settembre 2021.
È pacifico che l'originaria opponente non ha corrisposto alla creditrice gli importi di cui alle CP_6
fatture oggetto di causa.
È altresì pacifico che la suddetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.12.2021
e quindi successivamente all'emissione del DI opposto ( 05.12.2021).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'escludere la capacità processuale di una società estinta.
pagina 4 di 7 Per quanto concerne il fenomeno dell'estinzione delle società di capitali e delle sue ricadute sulla capacità processuale, pertanto, occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui
“qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno Illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato” (Cass. S.U. sent. n. 6070/2013).
La stessa Corte, nella sentenza citata asserisce, inoltre, “che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (Cass. Civ. n. 5113/2003).
L'effetto estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l'insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione tra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione;
e, dall'altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, delle azioni dei creditori insoddisfatti (in tal senso, Cass., sez. V, 3 novembre 2011, n. 22863).
Al riguardo, l'art. 2945 c.c. prevede: “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
pagina 5 di 7 La condizione fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso in esame deve osservarsi, quanto all'azione proposta nei confronti dei soci della CP_7 che la condizione, sancita dall'art. 2945 c.c., comma 2, non è stata in alcun modo dedotta dalla parte opposta né alcuna allegazione probatoria è stata richiesta sul punto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, anche senza il deposito del bilancio, è possibile ricostruire l'eventuale percezione di utili da parte dei soci attraverso accesso ai conti bancari, verifiche fiscali, e analisi documentali.
Poiché al momento della cancellazione dal Registro delle imprese, i soci Controparte_2 [...]
non risultano avere goduto di distribuzione dell'attivo societario né di alcuna CP_4 CP_3
quota di tale attivo, essendo soci limitatamente responsabili del passivo societario e solo con riferimento al capitale versato, non potranno essere chiamati al pagamento degli importi afferenti al debito della società estinta CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda spiegata a seguito dell'atto di riassunzione da CP_1
a carico dei convenuti non è quindi accoglibile e deve essere respinta.
[...]
Lo svolgersi dei fatti antecedenti al presente contenzioso, lo svilupparsi degli eventi processuali e il contegno delle parti costituiscono giustificato motivo per compensare le spese di lite, comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge la domanda avanzata da nei confronti dei convenuti , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , quali soci della società. cancellata dal registro delle imprese.
[...] Controparte_4 Controparte_8
- compensa tra le parti le spese di lite comprese le spese di CTU come in precedenza liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni lì, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2443/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. MELIA FRANCESCO il quale si riporta alle proprie eccezioni e Controparte_1 deduzioni insistendo nel rigetto dell'eccezioni avversarie e sottolineando come la disciplina dell'art 2495 cc non sia applicabile al caso di specie e chiede pertanto la prosecuzione del giudizio e il completamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Per l'avv. NATILI ALDO oggi sostituito dall'avv. Porcacchia il quale si riporta Controparte_2
a quanto già dedotto negli atti difensivi ivi incluse le note autorizzate e insite per il rigetto della domanda di controparte.
Nessuno è presente per e . CP_3 Controparte_4
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,30 viene riaperto il verbale:
Nessuno è presente, il giudice provvede come da sentenza che deposita
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI ROBERTA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALLEGRETTI ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DEI LAGER N. 92 PERUGIA presso il difensore avv. MELIA FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. NATILI ALDO Controparte_2 C.F._1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv.
NATILI ALDO
CONVENUTA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Landolfi (C.F. CP_3 C.F._2
), del Foro di Roma, con Studio in Roma alla Via G. Andreoli n. 2, presso il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Via Indirizzo telematico presso il difensore Landolfi Marco.
Controparte_4
pagina 2 di 7 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. n.654/2021, emesso in data 5.10.2021 con il quale il Tribunale di Terni le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 20.144,30 oltre interessi di mora ex D.L.gs n.231/2021, e spese legali.
In particolare, l'opponente ha dedotto: che la fattura n. 115671/TE del 14.6.2021 per euro 2195,68 (con scadenza 30.6.2021) che si riferiva ad un consumo stimato di maggio 2021, e la successiva fattura n. 136471/TE del 15.7.2021 per euro
1641,14 (con scadenza 30.7.2021) che si riferiva ad un consumo stimato di giugno 2021 recavano un consumo esorbitante pari rispettivamente a ben 5715 Kwh (per il mese di maggio) e a 6010 Kwh (per il mese di giugno) ed erano state tempestivamente contestate per la loro eccessiva onerosità; che la fattura n.118093/TE del 5.7.2021 di euro 17.409,05 relativo al biennio 1.5.2019/31.5 2021 era stata tempestivamente contestata dall'opponente per l'anomalia dei consumi riconducibili al malfunzionamento del contatore che era stato sostituto da Peraltro a causa della Parte_2
pandemia, più volte da marzo 2020 e fino al maggio 2021 l'attività commerciale in questione era rimasta chiusa,
per questi motivi
, non era dovuto alcunché all'opposta.
L'opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione, mentre nel merito ha concluso nei termini sopra indicati.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta chiedendo in via Controparte_1
preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione. La convenuta, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, più in particolare, ha rappresentato che l' opponente non aveva mai effettuato alcuna auto- lettura dei consumi relativi all'energia elettrica effettivamente fruita e pertanto, l'opposta aveva sempre correttamente fatturato i consumi in base a quanto comunicato dal Distributore locale, od in base alla stima degli stessi, puntualmente elencati nella parte finale di ogni fattura, e mai precedentemente contestate da Parte_1 pagina 3 di 7 Con riguardo alla fattura n. 118093/TE del 05.07.2021, relativa al conguaglio dei consumi fruiti nel biennio 01.05.2021 – 31-05.2021, non aveva provveduto alla sostituzione del contatore, Controparte_1
non essendo questa un'operazione di sua competenza. Il contatore luce era di proprietà del distributore locale dell'energia elettrica che aveva provveduto alla sostituzione in forza della Parte_2
normativa di settore.
Con ordinanza del 25.07.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
DI opposto.
La causa è stata istruita mediante prova per testi ed è stata disposta CTU tecnica per accertare i consumi di energia nel periodo oggetto di causa e i rapporti dare ed avere intercorsi tra le parti anche in ragione dell'avvenuta sostituzione del contatore.
Con ordinanza del 30.05.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore di parte opponente di intervenuta cancellazione della società opponente dal registro delle imprese, avvenuta in data 10.12.2021.
Con ricorso del 18.09.2024, ha riassunto il processo nei confronti degli ex soci della Controparte_1 società cancellata riportandosi alle deduzioni e conclusioni già formulate nell'atto di Pt_3
costituzione.
Gli ex soci , si sono costituiti nel giudizio riassunto eccependo il Controparte_2 CP_3
difetto di legittimazione passiva in quanto alcun utile, era stato conseguito all'esito della estinzione sociale, e nel merito riportandosi a sua volta alle deduzioni e conclusioni di CP_5
Non si costituiva in giudizio il resistente e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_4
Con ordinanza riservata del 09.01.2025 questo Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava la discussione l'udienza del 04.05.2024.
All'odierna udienza la causa veniva decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Premesso che il credito azionato in via monitoria è relativo alla fornitura di gas ed energia da parte di in forza del contratto del 13.12.2016 per il periodo compreso tra il 01 maggio 2019 al 30 CP_1
settembre 2021.
È pacifico che l'originaria opponente non ha corrisposto alla creditrice gli importi di cui alle CP_6
fatture oggetto di causa.
È altresì pacifico che la suddetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.12.2021
e quindi successivamente all'emissione del DI opposto ( 05.12.2021).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'escludere la capacità processuale di una società estinta.
pagina 4 di 7 Per quanto concerne il fenomeno dell'estinzione delle società di capitali e delle sue ricadute sulla capacità processuale, pertanto, occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui
“qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno Illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato” (Cass. S.U. sent. n. 6070/2013).
La stessa Corte, nella sentenza citata asserisce, inoltre, “che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (Cass. Civ. n. 5113/2003).
L'effetto estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l'insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione tra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione;
e, dall'altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, delle azioni dei creditori insoddisfatti (in tal senso, Cass., sez. V, 3 novembre 2011, n. 22863).
Al riguardo, l'art. 2945 c.c. prevede: “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
pagina 5 di 7 La condizione fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso in esame deve osservarsi, quanto all'azione proposta nei confronti dei soci della CP_7 che la condizione, sancita dall'art. 2945 c.c., comma 2, non è stata in alcun modo dedotta dalla parte opposta né alcuna allegazione probatoria è stata richiesta sul punto.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, anche senza il deposito del bilancio, è possibile ricostruire l'eventuale percezione di utili da parte dei soci attraverso accesso ai conti bancari, verifiche fiscali, e analisi documentali.
Poiché al momento della cancellazione dal Registro delle imprese, i soci Controparte_2 [...]
non risultano avere goduto di distribuzione dell'attivo societario né di alcuna CP_4 CP_3
quota di tale attivo, essendo soci limitatamente responsabili del passivo societario e solo con riferimento al capitale versato, non potranno essere chiamati al pagamento degli importi afferenti al debito della società estinta CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda spiegata a seguito dell'atto di riassunzione da CP_1
a carico dei convenuti non è quindi accoglibile e deve essere respinta.
[...]
Lo svolgersi dei fatti antecedenti al presente contenzioso, lo svilupparsi degli eventi processuali e il contegno delle parti costituiscono giustificato motivo per compensare le spese di lite, comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge la domanda avanzata da nei confronti dei convenuti , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , quali soci della società. cancellata dal registro delle imprese.
[...] Controparte_4 Controparte_8
- compensa tra le parti le spese di lite comprese le spese di CTU come in precedenza liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni lì, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7