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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7546/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7546
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: contratti bancari – anatocismo.
TRA
(p. iva ) con sede in Boscoreale (NA) in Parte_1 P.IVA_1
via Cangiani, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Barbato (C.F. ) – PEC C.F._1 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sa- Email_1
lerno in Via Renato De Martino n. 10,
– opponente-
1 (C.F. ) con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Controparte_1 P.IVA_2
via Terraglio n. 63 in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa , Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), - PEC C.F._2
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Email_2
Verona al vicolo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.06.2016 la società stipulava con la società Parte_1
un contratto di finanziamento di € 23.266,00 finalizzato Controparte_3
all'acquisto un autoveicolo. L'importo totale da rimborsare, comprensivo di inte-
ressi e accessori, risultava pari ad € 27.288,00, da corrispondere in 72 rate da €
379,00 ciascuna.
Il predetto finanziamento veniva stipulato con la prestazione di una garanzia fi-
deiussoria da parte della sig.ra . Parte_2
A causa dell'inadempimento del debitore, la società (nuova titola- Controparte_1
re del credito a seguito di cessione) otteneva da Questo Tribunale – per l'ascritto importo di € 23.913,82 - il decreto ingiuntivo n.1402/2019 (R.G. 5628/2019) noti-
ficato all'odierna opponente in data 22.10.2019.
Con atto di citazione in opposizione al richiamato D.I. n.1402/2019, la società
conveniva in giudizio la per sentir: Parte_1 CP_1
A) accogliere l'opposizione per le motivazioni esposte e revocare il decreto in-
giuntivo n.1402/2019 (R.G. 5628/2019) emesso dal Tribunale di Torre An-
2 nunziata in data 24.09.2019 in quanto errato ed infondato in fatto ed in dirit-
to;
B) condannare la convenuta società al pagamento delle spese di giudizio.
L'opponente sollevava le eccezioni di seguito illustrate:
Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito aziona-
to.
Eccepiva la carenza degli elementi di cui all'art. 633 ss. c.p.c. - anche ai sensi dell'art. 50 TUB - in quanto la pretesa creditoria non era né certa, né liquida, né
esigibile dal momento che l'attestazione prodotta dalla società conteneva solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati alla società finanziata.
Pertanto, tale documentazione non costituiva un'idonea prova scritta, nè della tito-
larità, nè del credito vantato.
Vessatorietà delle clausole, illegittimità del calcolo degli interessi, nullità ex
art. 1815, comma II, c.c.
Evidenziava, inoltre, l'iniquità delle clausole che prevedevano gli interessi di mo-
ra e le spese accessorie, in quanto dette clausole comportavano uno squilibrio ed un costo eccessivo superiore a quello dichiarato nel TAN e nel TAEG.
Asseriva, inoltre, che:
• il prospetto del calcolo degli interessi, allegato al fascicolo monitorio, non consen-
tiva al debitore di evincere la correttezza dello stesso;
• il contratto dedotto in lite non recava l'indicazione del TAEG/ISC, parametro ob-
bligatorio per legge, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrevano a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, anche in caso di ina-
dempimento;
3 • dall'esame del contratto di finanziamento in discorso emergeva l'applicazione di tassi nominali eccedenti i limiti di usura.
In caso di mancato accoglimento delle istanze innanzi esposte, parte opponente ri-
chiedeva, in ogni caso, di:
A. “accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito azionato dalla ovvero, in via subor- Controparte_1
dinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrati-
va”;
B. “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per in-
determinatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato”.
Si costituiva ritualmente, in giudizio, l'opposta impugnando e con- CP_1
testando l'opposizione per i seguenti motivi:
In merito alla carenza di prova scritta del credito azionato, argomentava che la documentazione in atti era del tutto idonea a provare il credito reclamato, es-
sendo stati prodotti:
A. il contratto di finanziamento oggetto di causa;
B. l'inadempimento dell'opponente (che non lo avrebbe contestato e non avrebbe dato prova contraria di avere restituito il finanziamento ricevuto);
C. l'estratto conto del finanziamento rilasciato da CP_3
In merito alla assunta vessatorietà di talune clausole contrattuali, parte oppo-
sta riteneva inesistenti le violazioni della normativa invocate dall'opponente atte-
so che lo stesso avrebbe sottoscritto specificatamente - ex art. 1341 cc - anche le condizioni generali di contratto individuate nell'apposita sezione del doc. 2 moni-
torio, tra cui quelle indicate ai numeri 5-6-8-9-10-17 delle condizioni generali.
4 Ad ogni buon conto, le clausole censurate dall'opponente non avrebbero presenta-
to, secondo la società opposta, alcuna criticità.
In particolare, le clausole contestate prevedevano:
• art. 5: che tutti i pagamenti dovevano essere eseguiti in favore della Socie-
tà e che gli stessi andavano effettuati rispettando le scadenze pro- CP_3
grammate;
• art. 6: l'applicazione di interessi di mora pari al 10% annuo in caso di ri-
tardi nel pagamento;
• art. 8: obblighi di comunicazione e di manutenzione del veicolo durante il periodo di eventuale inadempimento da parte del debitore;
• art. 9: la possibilità di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due rate del piano di rimborso;
• art. 10: eventuali oneri e spese su servizi richiesti dal cliente o che fossero conseguenza di eventuali ritardi e inadempimenti del cliente;
• art. 17: la possibilità per la finanziaria di poter modificare – in caso di giu-
stificato motivo – le condizioni contrattuali ed economiche del contratto dandone previa comunicazione al cliente almeno due mesi prima.
Sulla mancata chiarezza del prospetto del calcolo degli interessi allegato al
fascicolo monitorio, replicava che l'importo di € 23.913,82 richiesto nel ricorso per D.I. risultava chiaramente indicato essendo così costituito:
• € 19.601,53 in linea capitale calcolato quale sommatoria del capitale resi-
duo sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere a seguito della dbt;
5 • € 4.312,29 a titolo di interessi di mora calcolati sulla sola linea capitale al tasso contrattualmente previsto pari al 10% annuo.
In merito alla mancata indicazione, in contratto, del TAEG /ISC, osservava che nel contratto dedotto in lite veniva chiaramente indicato il TAEG del finan-
ziamento nella misura del 6,73%.
In merito all'asserita usurarietà dei tassi convenuti ed applicati, affermava che la controparte, sul punto, non avrebbe dettagliato nulla in concreto e che, per-
tanto, l'eccezione andava considerata estremamente generica oltre che infondata.
In conclusione, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione per gli anzidetti mo-
tivi e la conferma dell'opposto D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019).
Riguardo il merito, da un congiunto esame di tutte le risultanze processuali, si ri-
tiene che l'opposizione sia infondata e non provata e, come tale, debba essere ri-
gettata.
Va rilevato, in primis, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura il giudizio a cognizione piena e trovano ingresso le comuni regole di riparto sull'onere della prova. Grava sul creditore (parte attrice in senso sostanziale)
l'onus probandi in relazione alla sussistenza del credito, mentre è onere del debitore opponente (parte convenuta in senso sostanziale) provare le proprie eccezioni e doglianze in ordine alla debenza del credito. Le contestazioni del debitore ingiunto, debbono tuttavia essere fondate su motivi sostanziali con motivazioni circostanziate in relazione al saldo creditorio ingiunto e non genericamente formulate (cfr. tra le altre Tribunale Foggia 17.01.2024).
CP D'altra parte, come sopra esposto, ha prodotto in atti sia il contratto di finanziamento, che l'estratto conto conforme delle movimentazioni dello stesso,
anche se nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza
6 dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è
affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001)
e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
Parte opposta, comunque, ha risposto puntualmente a tutte le eccezioni formulate dall'opponente fornendo piena prova anche della correttezza degli importi richie-
sti, oggetto di D.I..
A conferma di ciò, vi è anche la conclusione cui perviene il C.T.U. contabile, il quale: “all'esito degli accertamenti eseguiti di natura tecnica, non ha ritenuto ne-
cessario operare alcuna rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento
oggetto del presente incarico peritale”.
Consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e non provata con la conferma dell'opposto D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
7 1. rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019), il quale diventa esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU,
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7546
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: contratti bancari – anatocismo.
TRA
(p. iva ) con sede in Boscoreale (NA) in Parte_1 P.IVA_1
via Cangiani, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Barbato (C.F. ) – PEC C.F._1 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sa- Email_1
lerno in Via Renato De Martino n. 10,
– opponente-
1 (C.F. ) con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Controparte_1 P.IVA_2
via Terraglio n. 63 in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa , Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), - PEC C.F._2
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Email_2
Verona al vicolo S. Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 29.06.2016 la società stipulava con la società Parte_1
un contratto di finanziamento di € 23.266,00 finalizzato Controparte_3
all'acquisto un autoveicolo. L'importo totale da rimborsare, comprensivo di inte-
ressi e accessori, risultava pari ad € 27.288,00, da corrispondere in 72 rate da €
379,00 ciascuna.
Il predetto finanziamento veniva stipulato con la prestazione di una garanzia fi-
deiussoria da parte della sig.ra . Parte_2
A causa dell'inadempimento del debitore, la società (nuova titola- Controparte_1
re del credito a seguito di cessione) otteneva da Questo Tribunale – per l'ascritto importo di € 23.913,82 - il decreto ingiuntivo n.1402/2019 (R.G. 5628/2019) noti-
ficato all'odierna opponente in data 22.10.2019.
Con atto di citazione in opposizione al richiamato D.I. n.1402/2019, la società
conveniva in giudizio la per sentir: Parte_1 CP_1
A) accogliere l'opposizione per le motivazioni esposte e revocare il decreto in-
giuntivo n.1402/2019 (R.G. 5628/2019) emesso dal Tribunale di Torre An-
2 nunziata in data 24.09.2019 in quanto errato ed infondato in fatto ed in dirit-
to;
B) condannare la convenuta società al pagamento delle spese di giudizio.
L'opponente sollevava le eccezioni di seguito illustrate:
Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito aziona-
to.
Eccepiva la carenza degli elementi di cui all'art. 633 ss. c.p.c. - anche ai sensi dell'art. 50 TUB - in quanto la pretesa creditoria non era né certa, né liquida, né
esigibile dal momento che l'attestazione prodotta dalla società conteneva solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati alla società finanziata.
Pertanto, tale documentazione non costituiva un'idonea prova scritta, nè della tito-
larità, nè del credito vantato.
Vessatorietà delle clausole, illegittimità del calcolo degli interessi, nullità ex
art. 1815, comma II, c.c.
Evidenziava, inoltre, l'iniquità delle clausole che prevedevano gli interessi di mo-
ra e le spese accessorie, in quanto dette clausole comportavano uno squilibrio ed un costo eccessivo superiore a quello dichiarato nel TAN e nel TAEG.
Asseriva, inoltre, che:
• il prospetto del calcolo degli interessi, allegato al fascicolo monitorio, non consen-
tiva al debitore di evincere la correttezza dello stesso;
• il contratto dedotto in lite non recava l'indicazione del TAEG/ISC, parametro ob-
bligatorio per legge, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrevano a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, anche in caso di ina-
dempimento;
3 • dall'esame del contratto di finanziamento in discorso emergeva l'applicazione di tassi nominali eccedenti i limiti di usura.
In caso di mancato accoglimento delle istanze innanzi esposte, parte opponente ri-
chiedeva, in ogni caso, di:
A. “accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito azionato dalla ovvero, in via subor- Controparte_1
dinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrati-
va”;
B. “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per in-
determinatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato”.
Si costituiva ritualmente, in giudizio, l'opposta impugnando e con- CP_1
testando l'opposizione per i seguenti motivi:
In merito alla carenza di prova scritta del credito azionato, argomentava che la documentazione in atti era del tutto idonea a provare il credito reclamato, es-
sendo stati prodotti:
A. il contratto di finanziamento oggetto di causa;
B. l'inadempimento dell'opponente (che non lo avrebbe contestato e non avrebbe dato prova contraria di avere restituito il finanziamento ricevuto);
C. l'estratto conto del finanziamento rilasciato da CP_3
In merito alla assunta vessatorietà di talune clausole contrattuali, parte oppo-
sta riteneva inesistenti le violazioni della normativa invocate dall'opponente atte-
so che lo stesso avrebbe sottoscritto specificatamente - ex art. 1341 cc - anche le condizioni generali di contratto individuate nell'apposita sezione del doc. 2 moni-
torio, tra cui quelle indicate ai numeri 5-6-8-9-10-17 delle condizioni generali.
4 Ad ogni buon conto, le clausole censurate dall'opponente non avrebbero presenta-
to, secondo la società opposta, alcuna criticità.
In particolare, le clausole contestate prevedevano:
• art. 5: che tutti i pagamenti dovevano essere eseguiti in favore della Socie-
tà e che gli stessi andavano effettuati rispettando le scadenze pro- CP_3
grammate;
• art. 6: l'applicazione di interessi di mora pari al 10% annuo in caso di ri-
tardi nel pagamento;
• art. 8: obblighi di comunicazione e di manutenzione del veicolo durante il periodo di eventuale inadempimento da parte del debitore;
• art. 9: la possibilità di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due rate del piano di rimborso;
• art. 10: eventuali oneri e spese su servizi richiesti dal cliente o che fossero conseguenza di eventuali ritardi e inadempimenti del cliente;
• art. 17: la possibilità per la finanziaria di poter modificare – in caso di giu-
stificato motivo – le condizioni contrattuali ed economiche del contratto dandone previa comunicazione al cliente almeno due mesi prima.
Sulla mancata chiarezza del prospetto del calcolo degli interessi allegato al
fascicolo monitorio, replicava che l'importo di € 23.913,82 richiesto nel ricorso per D.I. risultava chiaramente indicato essendo così costituito:
• € 19.601,53 in linea capitale calcolato quale sommatoria del capitale resi-
duo sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere a seguito della dbt;
5 • € 4.312,29 a titolo di interessi di mora calcolati sulla sola linea capitale al tasso contrattualmente previsto pari al 10% annuo.
In merito alla mancata indicazione, in contratto, del TAEG /ISC, osservava che nel contratto dedotto in lite veniva chiaramente indicato il TAEG del finan-
ziamento nella misura del 6,73%.
In merito all'asserita usurarietà dei tassi convenuti ed applicati, affermava che la controparte, sul punto, non avrebbe dettagliato nulla in concreto e che, per-
tanto, l'eccezione andava considerata estremamente generica oltre che infondata.
In conclusione, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione per gli anzidetti mo-
tivi e la conferma dell'opposto D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019).
Riguardo il merito, da un congiunto esame di tutte le risultanze processuali, si ri-
tiene che l'opposizione sia infondata e non provata e, come tale, debba essere ri-
gettata.
Va rilevato, in primis, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura il giudizio a cognizione piena e trovano ingresso le comuni regole di riparto sull'onere della prova. Grava sul creditore (parte attrice in senso sostanziale)
l'onus probandi in relazione alla sussistenza del credito, mentre è onere del debitore opponente (parte convenuta in senso sostanziale) provare le proprie eccezioni e doglianze in ordine alla debenza del credito. Le contestazioni del debitore ingiunto, debbono tuttavia essere fondate su motivi sostanziali con motivazioni circostanziate in relazione al saldo creditorio ingiunto e non genericamente formulate (cfr. tra le altre Tribunale Foggia 17.01.2024).
CP D'altra parte, come sopra esposto, ha prodotto in atti sia il contratto di finanziamento, che l'estratto conto conforme delle movimentazioni dello stesso,
anche se nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza
6 dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è
affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001)
e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
Parte opposta, comunque, ha risposto puntualmente a tutte le eccezioni formulate dall'opponente fornendo piena prova anche della correttezza degli importi richie-
sti, oggetto di D.I..
A conferma di ciò, vi è anche la conclusione cui perviene il C.T.U. contabile, il quale: “all'esito degli accertamenti eseguiti di natura tecnica, non ha ritenuto ne-
cessario operare alcuna rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento
oggetto del presente incarico peritale”.
Consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e non provata con la conferma dell'opposto D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
7 1. rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 1402/2019 (R.G. 5628/2019), il quale diventa esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU,
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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