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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6887 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6887 /2020 promossa da:
, ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. LUPI CRISTIANA elettivamente domiciliato in VIA MARCANTONIO
BRAGADIN 96 ROMA;
APPELLANTE contro
, ( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COSI SAVERIO ( ) VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15 C.F._2
00195 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso la sentenza n. 900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'attore ha esposto di essere stato sottoposto da parte Controparte_1
dell ad un pignoramento presso terzi, mai notificato, con il Controparte_2
quale erano state pignorate le somme detenute dalla Monte dei Paschi di Siena CP_3
S.P.A., fino all'occorrenza della somma di euro 12.233,19 per il mancato pagamento di 8 cartelle esattoriali.
Ha esposto di avere impugnato il pignoramento presso terzi proponendo ricorso ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. II comma.
A sostegno della impugnazione ha dedotto:
l'omessa od erronea notifica dell'atto di pignoramento;
l'omessa od irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e dell'avviso di intimazione;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'omessa indicazione degli elementi richiesti dall'art. 543 c.p.c.;
l'omessa indicazione specifica degli interessi e l'omessa motivazione;
l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione del pignoramento;
Ha esposto che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione del pignoramento fissando termine per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art 616 cpc.
L si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il giudizio di merito si è concluso con la declaratoria della nullità del pignoramento presso terzi, nonchè dell'intervenuta prescrizione e conseguente nullità delle cartelle esattoriali di cui all'atto introduttivo.
A fondamento della sentenza, previa affermazione della giurisdizione, è stata posta la mancata notifica delle cartelle esattoriali. È stato, infatti, ritenuto che la produzione di mere copie fotostatiche delle cartelle esattoriali in luogo degli originali (produzione contestata da parte opponente) non poteva considerarsi quale valida dimostrazione della esecuzione della notifica. Nella sentenza si è affermato, poi, che alla mancata prova della notifica, consegue l'accoglimento della ulteriore eccezione di prescrizione
2 del diritto dell di agire. Secondo il Tribunale dall'estratto di Parte_1
ruolo delle cartelle di pagamento emergeva che tutte le somme richieste aventi quale anno di riferimento quelli sino al 2014 dovevano considerarsi prescritte in virtù di quanto disposto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 23397 del 2016); relativamente all'estratto di ruolo facente riferimento all'anno 2015, emergeva, altresì, che oggetto erano tasse automobilistiche, anch'esse prescritte per decorso del termine triennale.
Ha proposto appello l' . Parte_2
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione del Tribunale in punto di sussistenza della giurisdizione. Il Tribunale, ha sostenuto, non aveva considerato la natura tributaria del credito e che la giurisdizione del Giudice ordinario si radica solo limitatamente ai vizi formali del pignoramento.
Ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia alle eccezioni attinenti ai presunti vizi formali del pignoramento, essendogli preclusa l'analisi di ogni ulteriore eccezione.
Ha dedotto, quindi, che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la prescrizione del credito ma avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alle iscrizioni a ruolo di natura tributaria e quindi in relazione a tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, ad eccezione dell'avviso di addebito n.
39720140032453349000.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'insussistenza di un obbligo di deposito degli originali o di copia autenticata delle cartelle di pagamento.
Sul punto ha esposto che il disconoscimento delle fotocopie delle notifiche era stato generico e privo dei necessari caratteri di specificità.
Ha esposto, con riferimento alla prova dell'avvenuta notifica, che ai sensi della vigente normativa, per provare il perfezionamento del procedimento di notificazione è
3 sufficiente l'avviso di ricevimento, giusto il disposto di cui al comma 4 dell'art. 26 d.p.r.
602/73, documentazione che è stata ritualmente depositata dall'Agente della
Riscossione nel corso del primo grado di giudizio.
Ha esposto che non può essere ritenuto sussistente né un onere di deposito dell'originale né di copia integrale della cartella di pagamento: le cartelle di pagamento, infatti, vengono stampate in un unico esemplare originale notificato al contribuente ed a riprova dell'avvenuta notifica, ai sensi del 4° comma dell'art. 26 D.P.R. 602/73 si conserva solo la matrice sulla quale, a cura del messo notificatore, è riportata la relazione di notifica (si conserva invece la ricevuta di ritorno se la cartella viene notificata a mezzo raccomandata).
Ha esposto che, pertanto, il credito non era prescritto.
Per quanto attiene all'atto recante n. 39720140032453349000 ha dedotto che lo stesso non era una cartella di pagamento bensì un avviso di addebito che, per espressa previsione legislativa, viene notificato direttamente dall'Ente che, Controparte_4
tuttavia, non era stato vocato in giudizio dal ricorrente.
In accoglimento di questo motivo di appello ha chiesto: riformare la sentenza n.
900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri, nel senso di accertare e dichiarare la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n.
09720140062364077000,
09720140089238047000,
09720150099621075000,
09720160052559116000,
09720160092725008000,
09720170011581170000,
09720170205751224000
e delle intimazioni di pagamento n. 09720179019623543000 e n.
09720189024911481000 e, per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito ivi iscritto a ruolo, condannando il Sig. al pagamento del relativo importo. Controparte_1
Ha concluso chiedendo:
4 IN VIA PREGIUDIZIALE:
“”accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in merito alle iscrizioni a ruolo di natura tributaria””;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
“”accertata e dichiarare la ritualità e validità della documentazione versata in atti dall' , accertare e dichiarare la ritualità della Controparte_5
notifica delle cartelle di pagamento n.
09720140062364077000,
09720140089238047000,
09720150099621075000,
09720160052559116000,
09720160092725008000,
09720170011581170000,
09720170205751224000
e delle intimazioni di pagamento n. 09720179019623543000 e
09720189024911481000 e, per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alle sopra indicate cartelle di pagamento, condannando il Sig.
al pagamento del relativo importo””. CP_1
IN OGNI CASO
“”revocare la condanna alle spese di lite disposte carico dell'Agente della
Riscossione, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv.
Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
L'appellato ha contestato l'appello.
Ha ribadito l'esistenza della giurisdizione richiamando giurisprudenza favorevole.
Ha sostenuto di avere ritualmente contestato la produzione documentale in copia fotostatica nelle memorie 183 c.p.c., primo atto utile per contestare le relate depositate da controparte e che, pertanto, gli originali dovevano essere esibiti a pena di nullità.
5 Ha ribadito la mancata previa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione.
Ha richiamato tutti gli altri motivi di opposizione alla esecuzione e concluso chiedendo:
1) venga rigettato l'appello di controparte e venga confermata la sentenza n. 900 del
16.06.2020 emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 4520 del 2019 del Tribunale civile di Velletri e per l'effetto venga accertata e dichiarata
l'illegittimità/nullità/annullabilità con sospensione dell'efficacia del pignoramento presso terzi n. 09784201800023407000 (codice fascicolo n. 097/2018/001022676), per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione ex art 616 c.p.c. in primo grado che ivi devono intendersi integralmente richiamati nonché quelli indicati in Codesta memoria difensiva ovvero soltanto per quelli ritenuti in giustizia;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello attiene al difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto materia tributaria.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale non poteva dichiarare la prescrizione del credito tributario e doveva limitarsi, invece, alla verifica dei vizi formali del pignoramento. Sotto questo ultimo profilo, nel secondo motivo di appello, ha ribadito la ritualità del procedimento e in particolare delle notifiche contestate.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In ordine all'esistenza ed alla correttezza delle notifiche delle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie va premesso che la verificabilità di queste da parte del Giudice ordinario non è stata messa in discussione dall'appellante. Pertanto, in questi circoscritti termini, la sussistenza della giurisdizione è oramai consolidata.
Va ancora premesso che non può essere condivisa la motivazione del Tribunale secondo la quale non vi è prova di una valida notifica perché la parte appellante ha prodotto solo la fotocopia delle cartelle notificate.
6 La Corte di Cassazione ha affermato ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025) che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.
Nel caso di specie, in primo grado, quanto al disconoscimento della conformità della copia, l'appellato si è limitato genericamente ad affermare nella memoria ex art. 183 cpc n. 1 che per le notifiche a mezzo pec non risultavano depositati gli originali.
Le notifiche, pertanto, sia pure allegate in fotocopia possono essere esaminate nel merito e, tuttavia, deve osservarsi che non sono state correttamente eseguite.
Le cartelle impugnate sono le seguenti:
1. n. 09720140062364077000, notificata il 11/11/2014;
2. n. 09720140089238047000, notificata il 05/12/2014;
3. n. 09720150099621072000, notificata il 22/06/2015;
4. n.09720160052559116000, notificata il 30.12.2016;
5. n. 09720160092725008000, notificata il 06/09/2016;
6. n. 09720170011581170000, notificata il 20/03/2018;
7. n. 09720170205751224000, notificata il 21/12/2017;
8. n. 39720140032453349000, notificata il 25/03/2018.
Dalla documentazione allegata si desume che per le cartelle 1
n.09720140062364077000, 2.n. 09720140089238047000, 4.
n.09720160052559116000, 5. n. 09720160092725008000, non sono indicate le ragioni per la mancata notifica presso la residenza e non vi è prova neppure del deposito nella casa comunale.
La cartella 3 n. 09720150099621072000 risulta consegnata alla moglie dell'opponente ma non è stata effettuata la Can;
per la cartella 6. n. 09720170011581170000 risulta
7 allegato unicamente un avviso di ricevimento sottoscritto dall'appellato (doc 10) senza che però sia possibile desumere l'atto notificato. Infine, con riferimento alla cartella 7.
n. 09720170205751224000, notificata tramite pec, risultano allegate unicamente due schermate di computer, evidentemente insufficienti a provare la validità della notifica.
Infine, per la 8. n. 39720140032453349000, non risulta prodotta alcuna notifica.
Pertanto, nessuna notifica delle cartelle poste a fondamento del pignoramento risulta validamente notificata cosicchè deve essere confermata la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del pignoramento.
Non può, invece, essere delibata dal Giudice ordinario l'eccepita prescrizione del credito tributario dovendosi affermare sul punto il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario;
il motivo di appello sollevato è, infatti, fondato.
La Corte di Cassazione (Sez. III , 14/12/2024 , n. 32539) ha precisato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Delle otto cartelle solo una, la n. 39720140032453349000, non ha natura tributaria in quanto attiene a mancati versamenti di natura previdenziale.
In relazione solo a questa può condividersi il ragionamento del Tribunale per il quale le somme richieste, avendo quale anno di riferimento quelli sino al 2014 (all. 12 fascicolo opposta), devono considerarsi prescritte secondo la regola fissata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. n. 23397 del 2016).
8 In ragione di quanto premesso in parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente all'accertamento della prescrizione della pretesa di natura tributaria.
La sentenza va invece, confermata relativamente alla declaratoria di nullità del pignoramento e della cartella 39720140032453349000
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri, così
[...]
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella del Giudice tributario relativamente alla declaratoria di prescrizione delle pretese relative alle cartelle esattoriali:
n. 09720140062364077000;
n. 09720140089238047000;
n. 09720150099621072000;
n.09720160052559116000;
n. 09720160092725008000;
n. 09720170011581170000;
n. 09720170205751224000,
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) assegna termine per la riassunzione del giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Roma 18/6/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6887 /2020 promossa da:
, ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. LUPI CRISTIANA elettivamente domiciliato in VIA MARCANTONIO
BRAGADIN 96 ROMA;
APPELLANTE contro
, ( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
COSI SAVERIO ( ) VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15 C.F._2
00195 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso la sentenza n. 900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'attore ha esposto di essere stato sottoposto da parte Controparte_1
dell ad un pignoramento presso terzi, mai notificato, con il Controparte_2
quale erano state pignorate le somme detenute dalla Monte dei Paschi di Siena CP_3
S.P.A., fino all'occorrenza della somma di euro 12.233,19 per il mancato pagamento di 8 cartelle esattoriali.
Ha esposto di avere impugnato il pignoramento presso terzi proponendo ricorso ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. II comma.
A sostegno della impugnazione ha dedotto:
l'omessa od erronea notifica dell'atto di pignoramento;
l'omessa od irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e dell'avviso di intimazione;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'omessa indicazione degli elementi richiesti dall'art. 543 c.p.c.;
l'omessa indicazione specifica degli interessi e l'omessa motivazione;
l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione del pignoramento;
Ha esposto che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione del pignoramento fissando termine per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art 616 cpc.
L si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Il giudizio di merito si è concluso con la declaratoria della nullità del pignoramento presso terzi, nonchè dell'intervenuta prescrizione e conseguente nullità delle cartelle esattoriali di cui all'atto introduttivo.
A fondamento della sentenza, previa affermazione della giurisdizione, è stata posta la mancata notifica delle cartelle esattoriali. È stato, infatti, ritenuto che la produzione di mere copie fotostatiche delle cartelle esattoriali in luogo degli originali (produzione contestata da parte opponente) non poteva considerarsi quale valida dimostrazione della esecuzione della notifica. Nella sentenza si è affermato, poi, che alla mancata prova della notifica, consegue l'accoglimento della ulteriore eccezione di prescrizione
2 del diritto dell di agire. Secondo il Tribunale dall'estratto di Parte_1
ruolo delle cartelle di pagamento emergeva che tutte le somme richieste aventi quale anno di riferimento quelli sino al 2014 dovevano considerarsi prescritte in virtù di quanto disposto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 23397 del 2016); relativamente all'estratto di ruolo facente riferimento all'anno 2015, emergeva, altresì, che oggetto erano tasse automobilistiche, anch'esse prescritte per decorso del termine triennale.
Ha proposto appello l' . Parte_2
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione del Tribunale in punto di sussistenza della giurisdizione. Il Tribunale, ha sostenuto, non aveva considerato la natura tributaria del credito e che la giurisdizione del Giudice ordinario si radica solo limitatamente ai vizi formali del pignoramento.
Ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia alle eccezioni attinenti ai presunti vizi formali del pignoramento, essendogli preclusa l'analisi di ogni ulteriore eccezione.
Ha dedotto, quindi, che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la prescrizione del credito ma avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alle iscrizioni a ruolo di natura tributaria e quindi in relazione a tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, ad eccezione dell'avviso di addebito n.
39720140032453349000.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'insussistenza di un obbligo di deposito degli originali o di copia autenticata delle cartelle di pagamento.
Sul punto ha esposto che il disconoscimento delle fotocopie delle notifiche era stato generico e privo dei necessari caratteri di specificità.
Ha esposto, con riferimento alla prova dell'avvenuta notifica, che ai sensi della vigente normativa, per provare il perfezionamento del procedimento di notificazione è
3 sufficiente l'avviso di ricevimento, giusto il disposto di cui al comma 4 dell'art. 26 d.p.r.
602/73, documentazione che è stata ritualmente depositata dall'Agente della
Riscossione nel corso del primo grado di giudizio.
Ha esposto che non può essere ritenuto sussistente né un onere di deposito dell'originale né di copia integrale della cartella di pagamento: le cartelle di pagamento, infatti, vengono stampate in un unico esemplare originale notificato al contribuente ed a riprova dell'avvenuta notifica, ai sensi del 4° comma dell'art. 26 D.P.R. 602/73 si conserva solo la matrice sulla quale, a cura del messo notificatore, è riportata la relazione di notifica (si conserva invece la ricevuta di ritorno se la cartella viene notificata a mezzo raccomandata).
Ha esposto che, pertanto, il credito non era prescritto.
Per quanto attiene all'atto recante n. 39720140032453349000 ha dedotto che lo stesso non era una cartella di pagamento bensì un avviso di addebito che, per espressa previsione legislativa, viene notificato direttamente dall'Ente che, Controparte_4
tuttavia, non era stato vocato in giudizio dal ricorrente.
In accoglimento di questo motivo di appello ha chiesto: riformare la sentenza n.
900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri, nel senso di accertare e dichiarare la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n.
09720140062364077000,
09720140089238047000,
09720150099621075000,
09720160052559116000,
09720160092725008000,
09720170011581170000,
09720170205751224000
e delle intimazioni di pagamento n. 09720179019623543000 e n.
09720189024911481000 e, per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito ivi iscritto a ruolo, condannando il Sig. al pagamento del relativo importo. Controparte_1
Ha concluso chiedendo:
4 IN VIA PREGIUDIZIALE:
“”accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in merito alle iscrizioni a ruolo di natura tributaria””;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
“”accertata e dichiarare la ritualità e validità della documentazione versata in atti dall' , accertare e dichiarare la ritualità della Controparte_5
notifica delle cartelle di pagamento n.
09720140062364077000,
09720140089238047000,
09720150099621075000,
09720160052559116000,
09720160092725008000,
09720170011581170000,
09720170205751224000
e delle intimazioni di pagamento n. 09720179019623543000 e
09720189024911481000 e, per l'effetto, dichiarare non prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alle sopra indicate cartelle di pagamento, condannando il Sig.
al pagamento del relativo importo””. CP_1
IN OGNI CASO
“”revocare la condanna alle spese di lite disposte carico dell'Agente della
Riscossione, disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv.
Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
L'appellato ha contestato l'appello.
Ha ribadito l'esistenza della giurisdizione richiamando giurisprudenza favorevole.
Ha sostenuto di avere ritualmente contestato la produzione documentale in copia fotostatica nelle memorie 183 c.p.c., primo atto utile per contestare le relate depositate da controparte e che, pertanto, gli originali dovevano essere esibiti a pena di nullità.
5 Ha ribadito la mancata previa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione.
Ha richiamato tutti gli altri motivi di opposizione alla esecuzione e concluso chiedendo:
1) venga rigettato l'appello di controparte e venga confermata la sentenza n. 900 del
16.06.2020 emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 4520 del 2019 del Tribunale civile di Velletri e per l'effetto venga accertata e dichiarata
l'illegittimità/nullità/annullabilità con sospensione dell'efficacia del pignoramento presso terzi n. 09784201800023407000 (codice fascicolo n. 097/2018/001022676), per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione ex art 616 c.p.c. in primo grado che ivi devono intendersi integralmente richiamati nonché quelli indicati in Codesta memoria difensiva ovvero soltanto per quelli ritenuti in giustizia;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello attiene al difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto materia tributaria.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale non poteva dichiarare la prescrizione del credito tributario e doveva limitarsi, invece, alla verifica dei vizi formali del pignoramento. Sotto questo ultimo profilo, nel secondo motivo di appello, ha ribadito la ritualità del procedimento e in particolare delle notifiche contestate.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In ordine all'esistenza ed alla correttezza delle notifiche delle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie va premesso che la verificabilità di queste da parte del Giudice ordinario non è stata messa in discussione dall'appellante. Pertanto, in questi circoscritti termini, la sussistenza della giurisdizione è oramai consolidata.
Va ancora premesso che non può essere condivisa la motivazione del Tribunale secondo la quale non vi è prova di una valida notifica perché la parte appellante ha prodotto solo la fotocopia delle cartelle notificate.
6 La Corte di Cassazione ha affermato ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025) che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.
Nel caso di specie, in primo grado, quanto al disconoscimento della conformità della copia, l'appellato si è limitato genericamente ad affermare nella memoria ex art. 183 cpc n. 1 che per le notifiche a mezzo pec non risultavano depositati gli originali.
Le notifiche, pertanto, sia pure allegate in fotocopia possono essere esaminate nel merito e, tuttavia, deve osservarsi che non sono state correttamente eseguite.
Le cartelle impugnate sono le seguenti:
1. n. 09720140062364077000, notificata il 11/11/2014;
2. n. 09720140089238047000, notificata il 05/12/2014;
3. n. 09720150099621072000, notificata il 22/06/2015;
4. n.09720160052559116000, notificata il 30.12.2016;
5. n. 09720160092725008000, notificata il 06/09/2016;
6. n. 09720170011581170000, notificata il 20/03/2018;
7. n. 09720170205751224000, notificata il 21/12/2017;
8. n. 39720140032453349000, notificata il 25/03/2018.
Dalla documentazione allegata si desume che per le cartelle 1
n.09720140062364077000, 2.n. 09720140089238047000, 4.
n.09720160052559116000, 5. n. 09720160092725008000, non sono indicate le ragioni per la mancata notifica presso la residenza e non vi è prova neppure del deposito nella casa comunale.
La cartella 3 n. 09720150099621072000 risulta consegnata alla moglie dell'opponente ma non è stata effettuata la Can;
per la cartella 6. n. 09720170011581170000 risulta
7 allegato unicamente un avviso di ricevimento sottoscritto dall'appellato (doc 10) senza che però sia possibile desumere l'atto notificato. Infine, con riferimento alla cartella 7.
n. 09720170205751224000, notificata tramite pec, risultano allegate unicamente due schermate di computer, evidentemente insufficienti a provare la validità della notifica.
Infine, per la 8. n. 39720140032453349000, non risulta prodotta alcuna notifica.
Pertanto, nessuna notifica delle cartelle poste a fondamento del pignoramento risulta validamente notificata cosicchè deve essere confermata la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del pignoramento.
Non può, invece, essere delibata dal Giudice ordinario l'eccepita prescrizione del credito tributario dovendosi affermare sul punto il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario;
il motivo di appello sollevato è, infatti, fondato.
La Corte di Cassazione (Sez. III , 14/12/2024 , n. 32539) ha precisato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Delle otto cartelle solo una, la n. 39720140032453349000, non ha natura tributaria in quanto attiene a mancati versamenti di natura previdenziale.
In relazione solo a questa può condividersi il ragionamento del Tribunale per il quale le somme richieste, avendo quale anno di riferimento quelli sino al 2014 (all. 12 fascicolo opposta), devono considerarsi prescritte secondo la regola fissata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. n. 23397 del 2016).
8 In ragione di quanto premesso in parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente all'accertamento della prescrizione della pretesa di natura tributaria.
La sentenza va invece, confermata relativamente alla declaratoria di nullità del pignoramento e della cartella 39720140032453349000
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 900/2020 resa dal Tribunale Civile di Velletri, così
[...]
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella del Giudice tributario relativamente alla declaratoria di prescrizione delle pretese relative alle cartelle esattoriali:
n. 09720140062364077000;
n. 09720140089238047000;
n. 09720150099621072000;
n.09720160052559116000;
n. 09720160092725008000;
n. 09720170011581170000;
n. 09720170205751224000,
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) assegna termine per la riassunzione del giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Roma 18/6/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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