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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 8273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8273 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
19/06/2025, nella causa R.G. n. 13529/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(23/10/1944), rappresentata e difesa dall'avv. Pattumelli Damaso e dall'avv. Di Parte_1
LL IE, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del lavoro, depositato in data 10.04.2025 e ritualmente notificato, l'istante in CP_ epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.10.2023 e, per CP_ l'effetto, di condannare l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto.
Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che il Tribunale Ordinario di Roma, in data
21.10.2024, nella causa portante RG n. 8136/2024 ha omologato, ai sensi dell'art. 445-bis co. 5 c.p.c.,
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo la sussistenza, in capo alla sig.ra dei requisiti sanitari di cui all'art. 1, L. n. 18/1980 Pt_1
a decorrere dal 11.09.2023. CP_ In data 19.11.2024 e 20.11.2024 parte ricorrente ha altresì inoltrato alle competenti sedi rispettivamente, il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria per il pagamento della prestazione.
Stante l'inerzia dell'Ente previdenziale che non ha provveduto alla corresponsione di quanto dovuto decorsi i termini di legge, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento. CP_ Nonostante la ritualità della notifica l' è rimasto contumace. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente, superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio stante la natura documentale della controversia, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
La sig.ra infatti, ha compiutamente e correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa Pt_1 incombenti, in particolare notificando il decreto di omologa che ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché l'ulteriore documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, allegando e provando, anche in questa sede, la sussistenza di tutti i requisiti, anche reddituali e socioeconomici legislativamente previsti.
Tutto quanto precede premesso e considerato, il Giudice accerta e dichiara il diritto della ricorrente a CP_ fruire dell'indennità di accompagnamento e condanna, per l'effetto, l' alla corresponsione, in suo favore dei ratei maturati della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 01.10.2023, quale primo giorno del mese successivo a quello di riconoscimento della prestazione, nonché dei ratei maturandi, oltre interessi come per legge. CP_ Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 8136/2024, emesso in data 21.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n.
18/1980 a decorrere dal 01.10.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
19/06/2025, nella causa R.G. n. 13529/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(23/10/1944), rappresentata e difesa dall'avv. Pattumelli Damaso e dall'avv. Di Parte_1
LL IE, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del lavoro, depositato in data 10.04.2025 e ritualmente notificato, l'istante in CP_ epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.10.2023 e, per CP_ l'effetto, di condannare l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto.
Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che il Tribunale Ordinario di Roma, in data
21.10.2024, nella causa portante RG n. 8136/2024 ha omologato, ai sensi dell'art. 445-bis co. 5 c.p.c.,
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo la sussistenza, in capo alla sig.ra dei requisiti sanitari di cui all'art. 1, L. n. 18/1980 Pt_1
a decorrere dal 11.09.2023. CP_ In data 19.11.2024 e 20.11.2024 parte ricorrente ha altresì inoltrato alle competenti sedi rispettivamente, il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria per il pagamento della prestazione.
Stante l'inerzia dell'Ente previdenziale che non ha provveduto alla corresponsione di quanto dovuto decorsi i termini di legge, la ricorrente ha instaurato il presente procedimento. CP_ Nonostante la ritualità della notifica l' è rimasto contumace. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente, superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio stante la natura documentale della controversia, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
La sig.ra infatti, ha compiutamente e correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa Pt_1 incombenti, in particolare notificando il decreto di omologa che ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché l'ulteriore documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, allegando e provando, anche in questa sede, la sussistenza di tutti i requisiti, anche reddituali e socioeconomici legislativamente previsti.
Tutto quanto precede premesso e considerato, il Giudice accerta e dichiara il diritto della ricorrente a CP_ fruire dell'indennità di accompagnamento e condanna, per l'effetto, l' alla corresponsione, in suo favore dei ratei maturati della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 01.10.2023, quale primo giorno del mese successivo a quello di riconoscimento della prestazione, nonché dei ratei maturandi, oltre interessi come per legge. CP_ Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 8136/2024, emesso in data 21.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n.
18/1980 a decorrere dal 01.10.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi