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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 348 /2019
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __24.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 6 R.G. 348 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 348 /2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Lauro, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Impagliazzo, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Salvatore Impagliazzo, domiciliata come in atti.
P a g . 2 | 6 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 25.06.2019, deduceva Parte_1
quanto segue:
-di aver convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il sig.
[...]
CP_1
-di aver acquistato dal sig. una motobarca da pesca al prezzo di €9.500,00; CP_1
che gli era stata venduta come munita di autorizzazione per determinati attrezzi da pesca e di licenza da pesca;
-che con il suindicato atto di citazione aveva richiesto dichiararsi risolto, per inadempimento del convenuto, il contratto di compravendita stipulato con quest'ultimo in quanto, come emerso dalla certificazione dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia del 9.6.2016, la barca era provvista esclusivamente di autorizzazione per attrezzi da posta;
-di aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
-di aver agito per ottenere la condanna del alla restituzione del prezzo CP_1
versato al momento dell'acquisto (€9.500,00) comprensivo degli interessi maturati fino al soddisfo;
-di aver richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, e al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale insisteva per il rigetto della Controparte_1
domanda così come proposta da parte attrice, perché ritenuta infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, il convenuto sosteneva di aver venduto il bene con tutte le caratteristiche indicate ed accertate dall'attestazione n. 02 / 2014 rilasciata il 27.01.2014 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca
P a g . 3 | 6 Marittimo di Forio, facente piena prova fino a querela di falso, Parte_2
trattandosi di un atto sottoscritto da un Pubblico Ufficiale.
Con provvedimento del 27.05.2024, questo Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento a seguito della sopravvenuta morte del sig. avvenuta in data CP_1
28.09.2023.
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il sig. dichiarava di voler riassumere il Pt_1
giudizio nei confronti degli eredi del Barone, insistendo nelle suindicate richieste.
Si costituiva in giudizio la sig.ra nonché coniuge superstite del Controparte_2
Barone, sostenendo:
-che il convenuto, sig. , al momento del decesso non era titolare di beni Controparte_1
di alcun tipo, né mobili, né immobili e che, non avendo eredi, il giudizio non poteva essere riassunto. (Cfr., comparsa di intervento sig.ra ; CP_2
-che il deposito del ricorso in riassunzione proposto dal sig. doveva Parte_1
considerarsi tardivo, in quanto avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 305
c.p.c.; difatti, l'avvenuto decesso del era stato dichiarato all'udienza Controparte_1
del 26.01.2024, mentre il ricorso in riassunzione era stato depositato il 29.05.2024, a distanza di oltre quattro mesi.
In particolare, l'intervenuta nella propria comparsa chiedeva: in via principale, dichiararsi estinto del giudizio per deposito tardivo dell'atto di riassunzione dello stesso;
in via subordinata, la dichiarazione di impossibilità di riassunzione del procedimento per mancanza di eredi del Barone;
in ulteriore subordine, il rigetto della domanda proposta dall'istante, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 7.01.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 24.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, deve in via pregiudiziale dichiararsi l'estinzione del processo.
È opportuno rammentare che l'art. 305 c.p.c. prevede che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.” È da ritenersi pacifico in giurisprudenza che il dies a quo del decorso del termine di riassunzione sia quello della conoscenza del fatto interruttivo: la
P a g . 4 | 6 comunicazione o notificazione degli atti processuali relativi a tale fatto produce la conoscenza legale di esso.
Nel caso in esame, l'evento interruttivo rappresentato dal decesso del convenuto, sig.
, avvenuto il 28.09.2023, era stato reso noto tramite il deposito del Controparte_1
certificato di morte da parte del difensore del defunto, in data 12.01.2024. (Cfr., note di trattazione scritta per l'udienza 26.01.2024 r.g.348 /2019).
Ciò posto, dispone l'art. 307, comma 3, c.p.c., che: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice
a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.”
Orbene, nel caso di specie, la riassunzione del processo sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il termine di mesi tre decorrenti dalla conoscenza del fatto interruttivo del giudizio;
invece, l'istante ha riassunto il processo soltanto con ricorso depositato il
29.05.2024, e cioè ben oltre il termine di legge, con la conseguenza che la riassunzione del giudizio risulta tardiva.
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Deve infine osservarsi che la declaratoria di estinzione va adottata con sentenza, trattandosi di giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis,
Cass. 12/2/2016, n. 2837).
Le spese di lite, tuttavia, si possono compensare integralmente, alla luce della condotta processuale delle parti.
P. Q. M.
P a g . 5 | 6 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 24/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 6 | 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __24.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 6 R.G. 348 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 348 /2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Lauro, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Impagliazzo, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Salvatore Impagliazzo, domiciliata come in atti.
P a g . 2 | 6 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 25.06.2019, deduceva Parte_1
quanto segue:
-di aver convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il sig.
[...]
CP_1
-di aver acquistato dal sig. una motobarca da pesca al prezzo di €9.500,00; CP_1
che gli era stata venduta come munita di autorizzazione per determinati attrezzi da pesca e di licenza da pesca;
-che con il suindicato atto di citazione aveva richiesto dichiararsi risolto, per inadempimento del convenuto, il contratto di compravendita stipulato con quest'ultimo in quanto, come emerso dalla certificazione dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia del 9.6.2016, la barca era provvista esclusivamente di autorizzazione per attrezzi da posta;
-di aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
-di aver agito per ottenere la condanna del alla restituzione del prezzo CP_1
versato al momento dell'acquisto (€9.500,00) comprensivo degli interessi maturati fino al soddisfo;
-di aver richiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, e al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale insisteva per il rigetto della Controparte_1
domanda così come proposta da parte attrice, perché ritenuta infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, il convenuto sosteneva di aver venduto il bene con tutte le caratteristiche indicate ed accertate dall'attestazione n. 02 / 2014 rilasciata il 27.01.2014 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca
P a g . 3 | 6 Marittimo di Forio, facente piena prova fino a querela di falso, Parte_2
trattandosi di un atto sottoscritto da un Pubblico Ufficiale.
Con provvedimento del 27.05.2024, questo Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento a seguito della sopravvenuta morte del sig. avvenuta in data CP_1
28.09.2023.
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il sig. dichiarava di voler riassumere il Pt_1
giudizio nei confronti degli eredi del Barone, insistendo nelle suindicate richieste.
Si costituiva in giudizio la sig.ra nonché coniuge superstite del Controparte_2
Barone, sostenendo:
-che il convenuto, sig. , al momento del decesso non era titolare di beni Controparte_1
di alcun tipo, né mobili, né immobili e che, non avendo eredi, il giudizio non poteva essere riassunto. (Cfr., comparsa di intervento sig.ra ; CP_2
-che il deposito del ricorso in riassunzione proposto dal sig. doveva Parte_1
considerarsi tardivo, in quanto avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 305
c.p.c.; difatti, l'avvenuto decesso del era stato dichiarato all'udienza Controparte_1
del 26.01.2024, mentre il ricorso in riassunzione era stato depositato il 29.05.2024, a distanza di oltre quattro mesi.
In particolare, l'intervenuta nella propria comparsa chiedeva: in via principale, dichiararsi estinto del giudizio per deposito tardivo dell'atto di riassunzione dello stesso;
in via subordinata, la dichiarazione di impossibilità di riassunzione del procedimento per mancanza di eredi del Barone;
in ulteriore subordine, il rigetto della domanda proposta dall'istante, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 7.01.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 24.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, deve in via pregiudiziale dichiararsi l'estinzione del processo.
È opportuno rammentare che l'art. 305 c.p.c. prevede che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.” È da ritenersi pacifico in giurisprudenza che il dies a quo del decorso del termine di riassunzione sia quello della conoscenza del fatto interruttivo: la
P a g . 4 | 6 comunicazione o notificazione degli atti processuali relativi a tale fatto produce la conoscenza legale di esso.
Nel caso in esame, l'evento interruttivo rappresentato dal decesso del convenuto, sig.
, avvenuto il 28.09.2023, era stato reso noto tramite il deposito del Controparte_1
certificato di morte da parte del difensore del defunto, in data 12.01.2024. (Cfr., note di trattazione scritta per l'udienza 26.01.2024 r.g.348 /2019).
Ciò posto, dispone l'art. 307, comma 3, c.p.c., che: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice
a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.”
Orbene, nel caso di specie, la riassunzione del processo sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il termine di mesi tre decorrenti dalla conoscenza del fatto interruttivo del giudizio;
invece, l'istante ha riassunto il processo soltanto con ricorso depositato il
29.05.2024, e cioè ben oltre il termine di legge, con la conseguenza che la riassunzione del giudizio risulta tardiva.
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Deve infine osservarsi che la declaratoria di estinzione va adottata con sentenza, trattandosi di giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis,
Cass. 12/2/2016, n. 2837).
Le spese di lite, tuttavia, si possono compensare integralmente, alla luce della condotta processuale delle parti.
P. Q. M.
P a g . 5 | 6 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 24/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 6 | 6