Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudia Dasso,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Elena Musarella;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 3-4.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
parziale modifica delle condizioni di separazione personale di cui alla sentenza n. 2034/2023, resa il 23.8.2023 da questo Tribunale;
segnatamente i ricorrenti hanno rappresentato la sopravvenuta esigenza di rimodulare il regime di frequentazioni con i figli, e in particolar modo con , anche in adesione alle Per_1
richieste in tal senso espresse dalla minore, e di adeguare di conseguenza altresì l'assetto degli obblighi contributivi a carico del padre;
all'udienza del 17.12.2024 e con successive note scritte le parti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato e delle ulteriori sopravvenienze frattanto intervenute;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli della coppia, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n.
2034/2023 del 23.8.2023 del Tribunale di Genova,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. La figlia resterà collocata abitativamente in modo paritario presso i due genitori Per_1
(di regola a settimane alterne); le parti danno atto che il predetto regime di collocazione paritaria della figlia già viene osservato dal 1.9.2024. Per_1
2. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra come già sta facendo Parte_1 CP_1
regolarmente dal 1.9.2024) per il mantenimento ordinario della figlia l'importo di Per_1
2 euro 109,10; nonché l'importo di euro 109,10 per il mantenimento ordinario del figlio Per_2
e l'importo di euro 381,85 per il mantenimento ordinario della figlia . Tali importi Per_3
continueranno a essere versati entro il giorno 10 di ogni mese e saranno rivalutati annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Le spese straordinarie per ciascun figlio, per la cui individuazione si rimanda al verbale del 15.09.2016 della riunione ex art. 47 quater
ORD GIUD della IV sezione del Tribunale di Genova saranno da ripartire al 50% tra i genitori. I signori dichiarano fin d'ora di concordare di sostenere le spese CP_1 Parte_1
per le lenti a contatto per e al 50% ciascuno. Per_2 Per_1
3. I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
4. Ferme restando tutte le altre condizioni previste nella Sentenza n. 2034/2023 del Tribunale di Genova”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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