Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04969/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Troiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto con il quale è stata rigettata la domanda volta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente ricorso ha ad oggetto il decreto della Questura di Roma in data 2.3.2022 con il quale è stata rigettata la domanda presentata dalla parte ricorrente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, censurato con un unico motivo con il quale si deduce “ Violazione di legge: art. 5 comma 5, art. 4 comma 3, art. 9 del d.l.vo 286/98. Violazione art. 28, 29, 30, d.l.vo 286/98. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti del provvedimento impugnato, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta ”.
2. Rileva la parte ricorrente che il provvedimento, fondato sull’esistenza di pregiudizi penali, sarebbe illegittimo in quanto carente dei presupposti di legge, essendo la motivazione infondata e illogica, non evincendosi l’iter logico giuridico che ha indotto l’amministrazione ad adottarlo. La Questura di Roma, prima di decidere in via definitiva se concedere allo straniero il rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbe dovuto tener conto della salvaguardia del diritto all’unità familiare e della salute psicofisica dei minori, diritti che sarebbero stati violati in quanto il ricorrente, che vive in Italia da molti anni con la sua famiglia composta da moglie e due figli minori, rischia un rimpatrio forzato in Bangladesh. Peraltro, l’entità dei fatti per cui lo straniero è stato condannato e il ruolo avuto dallo stesso nella vicenda penale che lo ha visto coinvolto attesterebbero un ruolo marginale e l'estemporaneità del comportamento sarebbe dimostrata dal fatto che lo straniero non ha avuto ulteriori pendenze penali. La Questura di Roma avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva del grado di integrazione dello straniero nel nostro Stato basata su accertamenti reali ed effettivi e non in base ad un’istruttoria che risulterebbe carente e superficiale.
3. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, terzo periodo, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, “ Non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”.
7. Il successivo art. 5, co. 5, stabilisce che “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
8. Dalla documentazione agli atti risulta che la parte ricorrente è stata condannata in data 6.2.2020 alla pena di anni 2 di reclusione e di euro 2.000,00 di multa per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, così configurandosi la fattispecie ostativa di cui al richiamato art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286/98.
9. Dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava che l’Amministrazione, nel dare atto del suddetto precedente penale, ha altresì ritenuto prevalenti, in ragione della gravità del precedente, le esigenze connesse all’interesse pubblico a impedire il soggiorno di soggetti tendenti alla consumazione di condotte illegali rispetto agli aspetti legati alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e ai legami familiari, rilevando peraltro come detti legami non abbiano distolto la parte ricorrente dal commettere reati.
10. A fronte di quanto sopra, le censure svolte da parte ricorrente non evidenziano profili di illegittimità della valutazione condotta dall’Amministrazione.
11. Quanto al preteso ruolo marginale avuto dal ricorrente nel commettere il reato ascrittogli e all’asserita estemporaneità del comportamento, occorre ricordare che, come più volte precisato dalla giurisprudenza, “ Si deve escludere che, in presenza di reati c.d. ostativi [fra i quali va senz'altro ascritto quello di cui è stato riconosciuto responsabile il ricorrente, n.d.r.], l'Amministrazione deve porre in essere, ai fini del rigetto dell'istanza di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, una valutazione in concreto della pericolosità sociale del cittadino extracomunitario (cfr., tra le più recenti, T.A.R Lombardia, Milano, III, 22.04.2020, n. 668, id., I, 06.03.2020, n. 451; Consiglio di Stato, Sez. III, 12.03.2020, n. 1793, id., 07.11.2019, n. 7630, id., 20.05.2019, n. 3227), in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore ” (TAR Lazio – Roma, I- ter , 22.5.2025, n. 9835).
12. Inoltre, “ per quanto concerne la valutazione dei vincoli familiari, la valutazione di tali profili è recessiva se il reato commesso dallo straniero è particolarmente grave (cfr. infra multis Consiglio di Stato , sez. III , 04/05/2018 , n. 2654; idem , 04/05/2018, n. 2654; idem, 27/04/2018 , n. 2557; idem, 25/01/2018 , n. 533; idem, 03/11/2017, n. 5088;idem, 24/10/2017, n. 4898; idem, 01/08/2017 , n. 3869, idem, 28/12/2016, n. 5518; Consiglio di Stato sez. III, 20/10/2016, n. 4395; idem, 09/09/2016, n. 3841; idem, 09/09/2016 , n. 3841, iem, 30/05/2016 , n. 2251; idem, 08/10/2014, n. 5013, ecc.) ” (TAR Lazio – Roma, I stralcio, 14.11.2024, n. 20290).
13. Peraltro, dalle censure svolte nel ricorso non si comprende sotto quale profilo l’istruttoria sia stata carente o superficiale, né per quale ragione essa si fondi su accertamenti che non sono reali o effettivi. Al cospetto di un giudizio espresso dall’Amministrazione circa la prevalenza delle esigenze di sicurezza rispetto ai pur sussistenti vincoli familiari e alla considerazione della permanenza dello straniero sul territorio dello Stato, il ricorrente non può limitarsi a censurare la valutazione amministrativa, connotata da ampi margini di discrezionalità, semplicemente allegandone l’illegittimità, senza enucleare quei profili, in fatto o in diritto, suscettibili di disvelarne il carattere manifestamente erroneo o irragionevole.
14. Tale evidenza, nel caso di specie, non è stata fornita e il ricorso va, pertanto, rigettato.
15. La ridotta attività difensiva espletata dalla difesa erariale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.