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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/09/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 10106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 12/08/2025
DA
nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOVATO SIMONE, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 -ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi sia sciolta ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza Presidenziale.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1)Affidarsi, in modo condiviso tra i genitori, i figli e che rimarranno Per_1 Per_2 collocati stabilmente presso la madre in Verona, domiciliati in Verona via Valpantena
n. 86 A, mentre il padre potrà tenerli con sé presso la propria abitazione in Verona Via
Monte Sparavieri n. 5, quando lo vorrà, secondo la volontà dei figli ecompatibilmente con i loro reciproci impegni scolastici, e preferibilmente a fine settimana alternati con l'altro genitore, da venerdì sera a domenica sera.
2)I figli potranno trascorrere metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, secondo la loro volontà ed in base ai loro reciproci impegni, alternando i genitori il giorno di Natale con il giorno di Pasqua, anno dopo anno.
3)I figli potranno scegliere in loro autonomia vista l'età, essendo Persona_3 maggiorenne e ed avendo compiuto anni 17 se trascorrere qualche giorno di Per_1 vacanza in compagnia di ciascun genitore. Ogni genitore concorrerà secondo le proprie possibilità e risorse a sostenere le spese delle vacanze dei figli qualora i medesimi decidano di trascorrerle senza la presenza dei genitori in compagnia di amici secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Verona, mentre qualora i figli dovessero decidere di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ad un solo genitore solo quest'ultimo dovrà provvedere a sostenere la spesa delle vacanze anche dei figli.
4)Per le gite scolastiche e per le ulteriori disposizioni, qualora non espressamente dedotte, i genitori concorreranno per la metà ciascuno secondo protocollo del
Tribunale di Verona.
5)I genitori, sempre di comune accordo, potranno apportare modifiche agli incontri con i figli in base alle loro necessità e richieste e contemperando i loro impegni scolastici.
6)Disporre in capo ad , vista la collocazione prevalente dei figli presso Parte_1 la residenza della madre, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio, per un importo
2 complessivo mensile di euro 600,00, da versare a favore della madre mediante bonifico bancario entro il 27 di ogni mese sul suo conto bancario da agosto 2025 e come già avviene;
tale predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al provvedimento di omologa. I genitori concorreranno inoltre al pagamento del 50% dellespese straordinarie (rette scolastiche ed acquisto libri di testo spese per attività formative, ludico-sportive e relative attrezzature sportive, tasse universitarie ecc) secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
7)I coniugi concorreranno al pagamento delle spese mediche dei figli nella misura del
50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Verona che di seguito si riporta integralmente.
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie e statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costi per abilitazione alla guida di autoveicoli da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e
3 relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento di attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzature;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostentamento della stessa;
il silenzio sarò inteso come consenso alla richiesta;
in vaso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dalla prole, la spesa andrà comunque divisa secondo la quota concordata dai genitori o decisa dal Giudice.
Tuttavia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli, i genitori eserciteranno la potestà separatamente ai sensi dell'art. 155 comma 3 capoverso c.c.
8)Attribuirsi a favore di entrambi i genitori nella misura della metà il percepimento dell'assegno unico per ogni figlio e gli eventuali assegni familiari se previsti dalla normativa fiscale e/o tributaria e/o altre agevolazioni.
9)Ogni genitore dovrà comunque comunicare all'altro ogni variazione di residenza o di domicilio anche in futuro.
10)I coniugi hanno convenuto di assegnare la proprietà delle rispettive autovetture volkswagen golf FY298NG e volkswagen Polo tg. EL 209HD come di seguito riportato: al sig. viene assegnata la proprietà esclusiva dell'autovettura Parte_1
Volkswagen Golf tg. FY298NG da lui in uso mentre alla sig.ra Parte_2
l'autovettura Volkswagen Polo tg. EL209HD da lei in uso. I predetti coniugi dovranno occuparsi di trascrivere a loro favore aggiornando a proprie spese l'intestazione di proprietà delle rispettive autovetture, di differente valore economico come indicato nell'attestato assicurativo di rischio che si allega, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, impegnandosi sin d'ora reciprocamente, ove possibile, a farle utilizzare anche ai figli. A tal fine i coniugi convengono che il sig. , in Parte_1 considerazione del maggior valore dell'autovettura assegnata al medesimo,
4 contribuisca al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bollo e dell'assicurazione nella misura del 30% delle spese sostenute e documentate dalla sig.ra relative all'autovettura volkswagen Polo tg. EL209HD Parte_2 nonché per tale predetta quota contribuisca al pagamento dei danni causati per colpa esclusiva o concorrente dei figli dell'autovettura predetta, qualora non risarcita dalla compagnia di assicurazione garante della responsabilità civile, considerata che la stessa autovettura viene attualmente usata dal figlio essendo di cilindrata Per_2 idonea all'uso per i neopatentati ed in futuro sarà presumibilmente usata anche dal figlio . Per_1
11)Il sig. si impegna altresì a rimborsare per la quota della metà delle Parte_1 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bollo e dell'assicurazione del ciclomotore in suo ai figli intestato alla sig.ra . Parte_2
12)I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso tra loro il conto bancario in precedenza cointestato senza avere null'altro reciprocamente da rivendicare e/o pretendere e dichiarandosi entrambi i coniugi i economicamente autonomi e rinunciando al reciproco mantenimento personale.
13)La casa familiare attualmente casa coniugale, sita in Verona, Via Valpanena n. 86/a viene assegnata definitamente alla sig.ra così come tutti i mobili ed Parte_2 arredi ivi presenti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 15/09.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
5 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona (atto n. 294
Serie A, Parte II), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel./est.
Claudia Dal Martello
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N. 10106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Claudia Dal Martello PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 12/08/2025
DA
nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOVATO SIMONE, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 -ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi sia sciolta ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza Presidenziale.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1)Affidarsi, in modo condiviso tra i genitori, i figli e che rimarranno Per_1 Per_2 collocati stabilmente presso la madre in Verona, domiciliati in Verona via Valpantena
n. 86 A, mentre il padre potrà tenerli con sé presso la propria abitazione in Verona Via
Monte Sparavieri n. 5, quando lo vorrà, secondo la volontà dei figli ecompatibilmente con i loro reciproci impegni scolastici, e preferibilmente a fine settimana alternati con l'altro genitore, da venerdì sera a domenica sera.
2)I figli potranno trascorrere metà delle festività natalizie e pasquali con ciascun genitore, secondo la loro volontà ed in base ai loro reciproci impegni, alternando i genitori il giorno di Natale con il giorno di Pasqua, anno dopo anno.
3)I figli potranno scegliere in loro autonomia vista l'età, essendo Persona_3 maggiorenne e ed avendo compiuto anni 17 se trascorrere qualche giorno di Per_1 vacanza in compagnia di ciascun genitore. Ogni genitore concorrerà secondo le proprie possibilità e risorse a sostenere le spese delle vacanze dei figli qualora i medesimi decidano di trascorrerle senza la presenza dei genitori in compagnia di amici secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Verona, mentre qualora i figli dovessero decidere di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ad un solo genitore solo quest'ultimo dovrà provvedere a sostenere la spesa delle vacanze anche dei figli.
4)Per le gite scolastiche e per le ulteriori disposizioni, qualora non espressamente dedotte, i genitori concorreranno per la metà ciascuno secondo protocollo del
Tribunale di Verona.
5)I genitori, sempre di comune accordo, potranno apportare modifiche agli incontri con i figli in base alle loro necessità e richieste e contemperando i loro impegni scolastici.
6)Disporre in capo ad , vista la collocazione prevalente dei figli presso Parte_1 la residenza della madre, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio, per un importo
2 complessivo mensile di euro 600,00, da versare a favore della madre mediante bonifico bancario entro il 27 di ogni mese sul suo conto bancario da agosto 2025 e come già avviene;
tale predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al provvedimento di omologa. I genitori concorreranno inoltre al pagamento del 50% dellespese straordinarie (rette scolastiche ed acquisto libri di testo spese per attività formative, ludico-sportive e relative attrezzature sportive, tasse universitarie ecc) secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
7)I coniugi concorreranno al pagamento delle spese mediche dei figli nella misura del
50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Verona che di seguito si riporta integralmente.
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie e statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: costi per abilitazione alla guida di autoveicoli da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e
3 relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento di attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzature;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
-quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostentamento della stessa;
il silenzio sarò inteso come consenso alla richiesta;
in vaso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dalla prole, la spesa andrà comunque divisa secondo la quota concordata dai genitori o decisa dal Giudice.
Tuttavia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli, i genitori eserciteranno la potestà separatamente ai sensi dell'art. 155 comma 3 capoverso c.c.
8)Attribuirsi a favore di entrambi i genitori nella misura della metà il percepimento dell'assegno unico per ogni figlio e gli eventuali assegni familiari se previsti dalla normativa fiscale e/o tributaria e/o altre agevolazioni.
9)Ogni genitore dovrà comunque comunicare all'altro ogni variazione di residenza o di domicilio anche in futuro.
10)I coniugi hanno convenuto di assegnare la proprietà delle rispettive autovetture volkswagen golf FY298NG e volkswagen Polo tg. EL 209HD come di seguito riportato: al sig. viene assegnata la proprietà esclusiva dell'autovettura Parte_1
Volkswagen Golf tg. FY298NG da lui in uso mentre alla sig.ra Parte_2
l'autovettura Volkswagen Polo tg. EL209HD da lei in uso. I predetti coniugi dovranno occuparsi di trascrivere a loro favore aggiornando a proprie spese l'intestazione di proprietà delle rispettive autovetture, di differente valore economico come indicato nell'attestato assicurativo di rischio che si allega, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, impegnandosi sin d'ora reciprocamente, ove possibile, a farle utilizzare anche ai figli. A tal fine i coniugi convengono che il sig. , in Parte_1 considerazione del maggior valore dell'autovettura assegnata al medesimo,
4 contribuisca al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bollo e dell'assicurazione nella misura del 30% delle spese sostenute e documentate dalla sig.ra relative all'autovettura volkswagen Polo tg. EL209HD Parte_2 nonché per tale predetta quota contribuisca al pagamento dei danni causati per colpa esclusiva o concorrente dei figli dell'autovettura predetta, qualora non risarcita dalla compagnia di assicurazione garante della responsabilità civile, considerata che la stessa autovettura viene attualmente usata dal figlio essendo di cilindrata Per_2 idonea all'uso per i neopatentati ed in futuro sarà presumibilmente usata anche dal figlio . Per_1
11)Il sig. si impegna altresì a rimborsare per la quota della metà delle Parte_1 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del bollo e dell'assicurazione del ciclomotore in suo ai figli intestato alla sig.ra . Parte_2
12)I coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso tra loro il conto bancario in precedenza cointestato senza avere null'altro reciprocamente da rivendicare e/o pretendere e dichiarandosi entrambi i coniugi i economicamente autonomi e rinunciando al reciproco mantenimento personale.
13)La casa familiare attualmente casa coniugale, sita in Verona, Via Valpanena n. 86/a viene assegnata definitamente alla sig.ra così come tutti i mobili ed Parte_2 arredi ivi presenti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 15/09.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
5 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona (atto n. 294
Serie A, Parte II), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel./est.
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