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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2103 /2024 tra
(C.F. / P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante sig. corrente in Savona, Via Gramsci Parte_2 n. 6/4, rappresentata e difesadall'Avv. Giambattista Petrella (C.F. ) in virtù di mandato in atti. C.F._1
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
Dott. Arch. (C.F.: , assistita, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giuseppina Enrica Berruti del Foro di Savona (C.F.: ) in virtù di C.F._3 mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
***** Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 568/2024
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI OPPONENTE 'Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, per i suesposti motivi, ritenuta la propria competenza;
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'arch. la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigettare e respingere ogni Parte_1 richiesta e/o ogni domanda da questa formulata, tenendo indenne la da ogni e Parte_1 qualsivoglia esborso;
in via principale:
-accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per la remissione di qualsivoglia denegato debito da parte dell'arch. verso la e, per l'effetto, rigettare e respingere CP_1 Parte_1 ogni richiesta e/o ogni domanda da questa formulata, tenendo indenne la da ogni e Parte_1 qualsivoglia esborso;
sempre in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare e/o rigettare il decreto ingiuntivo opposto n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Savona –Giudice dott. Stefano Poggio in data 13/09/2024 nell'ambito del proc. RG n. 1712/2024, e notificato in data 18/09/2024, in quanto
1 illegittimo e/o improcedibile e/o inammissibile e/o invalido e/o infondato e/o inefficace in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. in relazione avizio difformità CP_1 e/o ritardi delle lavorazioni affidate ed eseguite alla e, per l'effetto, dichiarare tenuta e Parte_1 condannare l'arch. al risarcimento in favore della in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante sig. di tutti i danni subiti e subendi, da quantificarsi in misura Parte_2 non inferiore ad €. 250.000,00 oltre il risarcimento dei danni non patrimoniale anche a titolo di immagine da determinarsi in via equitativa, ovvero nella diversa somma emergenda in corso di causa ovvero come meglio vista e/o ritenuta anche in via equitativa dal Giudice, oltre gli interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo;
-in via ulteriormente subordinata (nella denegata e non creduta ipotesi di conferma –anche parziale –del decreto ingiuntivo opposto ovvero di accoglimento delle domande svolte dal ricorrente:
-accertare e dichiarare la compensazione –anche parziale –tra le somme eventualmente riconosciute dal Tribunale di Savona a favore dell'arch. con il maggiore credito CP_1 vantato dalla in persona del legale rappresentante sig. a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
in ogni caso
-con vittoria di spese dilite, oltre a spese generali, C.P.A ed I.V.A, come per legge”.
OPPOSTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p. oltre ai compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
comunque accertata e dichiarata l'esistenza del credito azionato dall' Arch. CP_1
dichiarare tenuta l'attrice opponente alpagamento della somma di € 40.873,28 e
[...] conseguentemente respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 568/2024 del 13/09/2024 oltre ai compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
respingere in ogni caso ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CA, come per Legge;
***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 568/2024, emesso il 13 settembre 2024 dal Tribunale di Savona, con il quale la società è stata condannata a pagare all'architetta Parte_1 la somma di euro 40.873,28, oltre interessi e spese, a titolo di compensi CP_1 professionali per l'attività di progettazione, direzione lavori e presentazione di pratiche edilizie svolte in numerosi cantieri gestiti dalla società.
Avverso tale decreto, la rappresentata dal legale rappresentante ha Parte_1 Parte_2 proposto opposizione.
La società opponente ha sostenuto, in via preliminare, che l'architetta non era legittimata a CP_1 richiedere il pagamento a in quanto avrebbe dovuto rivolgersi direttamente ai Parte_1 committenti privati dei singoli interventi edilizi.
2 Ha inoltre affermato che la avrebbe rinunciato al proprio credito, facendo riferimento a un CP_1 messaggio WhatsApp inviato il 15 maggio 2024 nel quale l'architetta, in un momento di esasperazione, scriveva di “non volere più nulla e di voler voltare pagina”.
In via principale, la società ha attribuito all'architetta gravi responsabilità per ritardi, inefficienze ed errori progettuali e gestionali nei cantieri di Varazze, Noli, Savona, Albisola, Crocefieschi e Genova, quantificando i danni subiti in euro 250.000, oltre a un pregiudizio reputazionale.
Sulla base di tali argomenti, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna Parte_1 dell'architetta al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16 gennaio 2025, ha CP_1 contestato integralmente le argomentazioni avversarie.
Ha sottolineato come il proprio rapporto con fosse diretto, stabile e continuativo, Parte_1 avendo iniziato la collaborazione il 1° luglio 2022, con obbligo di osservare orari di ufficio, sostituire il personale assente in showroom e svolgere attività organizzative interne, oltre al suo ruolo tecnico di progettista e direttrice lavori.
Ha ricordato che, sin dall'inizio della collaborazione, le fatture per le sue prestazioni erano state emesse nei confronti di ed erano state pagate dalla stessa società, senza mai sollevare Parte_1 contestazioni.
Per l'architetto, il decreto ingiuntivo era quindi corretto e il debitore effettivo era la società.
Quanto al messaggio del 15 maggio 2024, la difesa di ha spiegato che esso non costituiva CP_1 una remissione volontaria del debito, bensì un estemporaneo sfogo emotivo, scritto in un contesto di tensioni esasperate e di atteggiamenti aggressivi, perfino minacciosi, da parte del legale rappresentante di Parte_1
Tale interpretazione, secondo la convenuta, è confermata dal successivo comportamento delle parti, che non hanno mai considerato il credito effettivamente estinto.
Nel merito delle accuse di inadempimento, l'architetta ha affermato di avere esercitato correttamente le funzioni proprie della direzione lavori, mentre le difficoltà operative erano dovute a carenze organizzative e a inadempimenti di ritardi nel reperire le maestranze e nel Parte_1 pagarle, sostituzioni di imprese in corso d'opera, continui cambi di fornitori e ordini tardivi, nonché alla scarsa collaborazione di alcuni committenti privati.
Ha ricordato inoltre che, grazie al suo lavoro tecnico e al coordinamento con gli altri professionisti, la società aveva potuto beneficiare e incassare oltre 437.000 euro di crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, risultato che contraddiceva l'accusa di negligenza.
La comparsa di risposta ha passato in rassegna, uno per uno, i principali cantieri oggetto di contestazione, illustrando come i ritardi e i disservizi derivassero da circostanze estranee alla sua responsabilità: ad esempio, l'assenza o il ritardo di idraulici ed elettricisti scelti e pagati da
[...]
la consegna tardiva di materiali e apparecchiature;
gli errori e i conflitti tra subappaltatori;
le Pt_1 modifiche continue delle scelte progettuali da parte di alcuni committenti.
3 In un caso, nel cantiere di Crocefieschi, l'architetta ha persino subito minacce fisiche da parte di un muratore, circostanza che ha comportato l'interruzione dei lavori e l'avvio di un procedimento penale.
In altre situazioni (ad esempio il cantiere di Genova), ha documentato di avere contribuito CP_1 a sbloccare procedure e ricalcoli indispensabili per ottenere le asseverazioni necessarie alle agevolazioni fiscali.
Nella parte finale della difesa, ha richiamato il carattere continuativo del proprio lavoro in CP_1 azienda e la remunerazione pattuita: inizialmente un fisso mensile di 2.067 euro più compensi specifici per ogni pratica edilizia;
successivamente, da ottobre 2022, un fisso di 1.500 euro, una provvigione del 3% sui contratti e 3.000 euro per ciascuna pratica edilizia con progetto.
Tale circostanza, secondo la convenuta, dimostra l'esistenza di un rapporto stabile di collaborazione e la legittimazione di a pretendere il pagamento direttamente dalla società, non dai clienti CP_1 finali.
Alla luce di queste considerazioni, l'architetto ha chiesto al Tribunale di respingere CP_1 l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo e condannare al pagamento della Parte_1 somma dovuta di 40.873,28 euro, oltre interessi, nonché alle spese di lite.
Ha inoltre chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata da Parte_1 giudicata del tutto infondata e priva di riscontri documentali.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La tesi della carenza di legittimazione (attiva e passiva) sollevata dall'opponente si scontra con i dati documentali che esso stesso produce. Nella lettera di incarico professionale prodotta dall'opponente sub doc. 2, infatti, l'Arch. è indicata come “partner ufficiale” della Testimone_1 a riprova di un contatto negoziale diretto tra tali soggetti;
nello stesso documento viene Pt_1 previsto che il compenso per l'attività dell'Arch. dovrà essere versato alla e non CP_1 Pt_1 alla professionista (“per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, alla Pt_1 spetta l'onorario concordato, da corrispondersi alla firma del presente incarico”) (lo stesso vale per le lettere di incarico sub documenti 2bis, 2ter, 2 quater).
*****
2. Dall'istruttoria svolta e dalle deposizioni testimoniali acquisite emergono i seguenti elementi rilevanti ai fini della decisione.
(a) Avv. Laura Botto La teste, introdotta ed identificata, ha dichiarato di essere legale in una controversia connessa che coinvolge le stesse parti del presente giudizio e che le circostanze oggetto di capitolato le erano note per ragioni inerenti al proprio ufficio di avvocato. Per tale motivo ha dichiarato di volersi astenere dal rendere la testimonianza (Verbale 24 settembre 2025)
(b) Arch. La teste ha confermato che la era stata inizialmente depositata a Testimone_2 Pt_3 suo nome e che in un momento successivo era intervenuto il cambiamento del professionista incaricato. Ha riferito che, in generale, nei cantieri l'impresa provvede alla presentazione della pratica per l'occupazione del suolo pubblico, sebbene talvolta possa richiedere al professionista di occuparsene. Nel caso concreto, tuttavia, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'eventuale
4 presentazione della pratica, né di chi, eventualmente, l'avesse gestita. Sul capitolo 44) la teste ha affermato: “Nulla so”.
(c) Ing. Il teste ha precisato che la non era stata redatta da lui, e che, Testimone_3 Pt_3 per quanto gli risultava, essa era stata presentata dall'Arch. Ha dichiarato di essersi Tes_2 occupato della pratica strutturale e dei calcoli energetici, confermando che i primi computi metrici erano stati predisposti dall'Arch. e successivamente modificati, e che tali modifiche Tes_2 erano poi state effettuate dall'Arch. nell'ambito della pratica Superbonus. Quanto agli CP_1 adempimenti relativi all'occupazione del suolo pubblico, il teste ha affermato che generalmente se ne occupa l'impresa esecutrice, salvo diversa pattuizione, e che nel caso di specie non aveva conoscenza di chi avesse svolto tale adempimento. Sul capitolo 44) ha ribadito di non essere a conoscenza delle circostanze indicate.
(d) Il teste, artigiano edile, ha dichiarato che i cantieri indicati nel capitolo H) Testimone_4 erano effettivamente quelli nei quali egli aveva lavorato. Il verbale non riporta ulteriori dichiarazioni utili ai fini delle specifiche contestazioni dedotte dalle parti.
(e) La teste ha riferito di aver lavorato presso con mansioni Testimone_5 Parte_1 amministrative. Ha confermato l'esistenza di episodi di forte tensione tra il legale rappresentante della società, e l'Arch. descrivendo discussioni dai toni molto accesi e, in un Pt_2 CP_1 episodio, lo stato di agitazione emotiva dell'architetta, che fu vista piangere all'uscita dell'ufficio. La teste non ha reso dichiarazioni in ordine agli aspetti tecnici dei cantieri o agli adempimenti amministrativi relativi alle pratiche edilizie.
(f) La teste, anch'essa già impiegata amministrativa della società, ha confermato Testimone_6 un quadro di tensione nei rapporti interni tra l'Arch. riferendo discussioni dai toni Pt_2 CP_1 accesi. Ha inoltre precisato di non avere competenza né conoscenza in ordine alle questioni tecniche relative ai cantieri e alle pratiche amministrative.
Le testimonianze acquisite:
• non forniscono elementi probatori idonei a dimostrare che i ritardi nei cantieri o le contestazioni dei committenti siano riconducibili a condotte negligenti dell'Arch. CP_1
• confermano, al contrario, una limitata conoscenza diretta dei fatti tecnici da parte dei testi escussi;
• attestano, per contro, un clima di tensione e conflittualità interna tra il legale rappresentante di e la direttrice dei lavori, elemento che rileva ai soli fini della valutazione del Pt_1 messaggio del 15 maggio 2024, non già ai fini della prova degli asseriti inadempimenti professionali;
• non offrono riscontri alle specifiche allegazioni dell'opponente relative a errori progettuali, errate scelte tecniche o difetti di direzione lavori.
Ne consegue che la prova orale non ha fornito conferme alle imputazioni mosse da Parte_1 all'Arch. mentre non è stata offerta prova contraria alla ricostruzione della convenuta in CP_1 ordine allo svolgimento della propria attività professionale.
*****
5 3. L'opponente ha sostenuto che l'Arch. con un messaggio WhatsApp inviato Parte_1 CP_1 il 15 maggio 20241 avrebbe rinunciato al proprio credito residuo.
L'Arch. ha invece negato di aver mai rinunciato al credito, sostenendo come il detto CP_1 messaggio fosse stato inviato in un momento di sconforto, causato dall'altrui atteggiamento dilatorio, non sorretto da effettiva volontà abdicativa.
Chi scrive ritiene che la citata comunicazione non contenga una attuale volontà abdicativa. Limitandosi a prefigurare una rinuncia futura che si sarebbe concretizzata solo con l'annunciata emissione delle note di credito, necessarie onde annullare le fatture già emesse. Il mancato storno delle fatture impedisce il perfezionarsi dell'effetto estintivo, solo preannunciato, come del resto risulta chiaro da contegno delle parti nelle fasi successive del loro rapporto.
I messaggi intercorsi tra le parti successivamente a tale dichiarazione (doc. 11 della convenuta), infatti, mostrano come le interlocuzioni circa la regolazione dei loro rapporti economici fossero proseguite, tanto che lo stesso attore il 29 luglio affermava “concluso tutto faremo sicuramente i conti finali ... capisco, faremo i conti finali”, espressioni che lasciano trasparire la perfetta consapevolezza, anche in capo al debitore, della perdurante esistenza della propria esposizione.
*****
4. L'opponente ha formulato una domanda riconvenzionale con la quale chiede la condanna dell'Arch. al risarcimento dei danni che assume di avere subito in diversi cantieri, CP_1 allegando ritardi, inefficienze, errori progettuali, carenze di coordinamento delle maestranze, nonché ulteriori pregiudizi patrimoniali, per un importo complessivo indicato in euro 250.000, oltre al danno all'immagine.
Tale domanda non può essere accolta.
In primo luogo, le allegazioni di parte attrice si rivelano generiche e non supportate da un adeguato quadro probatorio. L'opponente indica una pluralità di cantieri (Noli, Varazze, Crocefieschi, Genova, Savona), elencando una serie di contestazioni di natura eterogenea, ma non fornisce elementi idonei a dimostrare un nesso causale concreto tra l'asserito comportamento negligente della direttrice dei lavori e i ritardi o le disfunzioni lamentate.
In secondo luogo, come sopra rilevato, l'istruttoria orale non ha apportato alcun elemento utile al sostegno delle deduzioni attoree. I testimoni escussi (Botto, , , , Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 e , per quanto sommariamente riferito nei verbali, non hanno confermato alcuno degli Tes_6 specifici addebiti mossi all'Arch. CP_1
Al contrario nessuno dei testi ha riferito di comportamenti tecnicamente inadeguati o negligenti della convenuta;
nemmeno risultano testimonianze dei committenti privati che avvalorino le contestazioni contenute nelle allegazioni di parte opponente. Le dichiarazioni raccolte concernono prevalentemente aspetti organizzativi interni alla società o circostanze relative alle modalità Pt_1 di interazione tra il legale rappresentante e la convenuta, non già la qualità dell'attività tecnica svolta in cantiere.
Per_ 1 Ciao , visto che l'ho anticipato a , ho pensato di scrivertelo prima che ti riporti cose sbagliate. Pt_2 Nei pr giorni farò le note di credito atture emesse nel 2024, non voglio più neanche un centesimo dalla tua azienda e ovviamente non ne emetterò altre. Non perché non mi spettino ma perché ad un certo punto voltare pagina per me è più importante. Quando si risolverà via Montenotte invece parleremo dell'investimento, se fossero soldi miei, ti lascerei anche quelli, ma visto che non lo sono, devo insistere su questo punto.
6 Inoltre, per taluni cantieri rilevanti (in particolare Crocefieschi e Genova), gli stessi documenti evocati da indicano il coinvolgimento di più soggetti (fornitori, subappaltatori, tecnici Pt_1 termotecnici e strutturali, altri professionisti), sicché non emerge un quadro univoco da cui desumere che le difficoltà operative e i ritardi siano imputabili alla sola direttrice dei lavori.
In difetto di prova dell'inadempimento, del nesso eziologico, e dell'ammontare del danno asseritamente sofferto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Essa si risolve, infatti, in una mera riproposizione di contestazioni già oggetto di allegazione, non corroborate da riscontri istruttori, e non idonee a integrare gli estremi della responsabilità professionale della convenuta.
Ne consegue che nessun importo è dovuto da parte dell'Arch. a titolo risarcitorio nei CP_1 confronti di Parte_1
***** 5. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione di deve ritenersi infondata, non Pt_1 essendo provato che l'Arch. abbia causato i ritardi o i danni lamentati, né che essa abbia CP_1 rinunciato al credito maturato, Va invece confermato il diritto della ai compensi CP_1 professionali per l'opera svolta, come già riconosciuto nel decreto ingiuntivo che merita di essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 (scaglione € 52.001-260.000).
*****
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2103/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 568/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 13 settembre 2024 che dichiara definitivamente esecutivo
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
4. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 11.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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