TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 4567/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione egli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ciccarese, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Romano, come da mandato in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.21 il esponeva di aver contratto Pt_1
matrimonio concordatario con la resistente in data 15.3.99 e di aver generato insieme alla stessa due figli, nati l'uno nel 2001 e l'altra nel 2008; deduceva che la separazione tra le parti fosse stata pronunciata mediante sentenza resa in data 7.5.13 e che da tale data la resistente, proprietaria di beni immobili, non si fosse mai attivata al fine di reperire un'occupazione; riferiva di sostenere le rate mensili inerenti il mutuo contratto nel 2021 per l'acquisto dell'abitazione ove risiedeva ed il finanziamento utilizzato per l'acquisto degli arredi;
assumeva che l'imminente cessazione dell'incarico presso una delle due sedi di lavoro ove operava avrebbe comportato una riduzione degli introiti mensili;
chiedeva pertanto, pronunciarsi il divorzio e regolarsi i rapporti, patrimoniali e non, con la prole;
negava che in favore della resistente potesse essere riconosciuto un assegno divorzile a proprio carico.
La , costituendosi con comparsa depositata in data 17.10.22, precisava di aver CP_1
abbandonato l'attività lavorativa, dopo il matrimonio, al fine di dedicarsi alla cura della famiglia e consentire al ricorrente di coltivare la propria carriera e di aver rinunciato a diverse opportunità che le erano state prospettate;
precisava che anche nel periodo successivo alla separazione il avesse rifiutato di collaborare nella gestione Pt_1
pomeridiana della prole al fine di permetterle di dare seguito alle proposte di lavoro ricevute;
indicava che egli non fosse neppure risultato puntuale nell'esercizio del diritto di visita e nell'adempimento degli obblighi economici a suo carico;
invocava l'attribuzione di un assegno divorzile e chiedeva che il padre fosse onerato della partecipazione al mantenimento ordinario di ogni figlio mediante versamento dell'importo di € 400,00 mensili e mediante rifusione dell'importo del 70% delle spese straordinarie
Con ordinanza presidenziale emessa in data 25.2.22 veniva disposto l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre;
la frequentazione tra padre e figlia veniva rimessa all'accordo tra i due, in ragione dell'età di quest'ultima; non risultando attuale la riduzione del reddito del ricorrente ed in considerazione della consistenza degli impegni contratti dal ricorrente dopo la separazione, veniva confermata la portata economica dei provvedimenti assunti in tal sede, sicchè il veniva Pt_1
onerato del versamento in favore della di un assegno di mantenimento di € 200,00 CP_1
e di un contributo per il sostentamento di ogni figlio pari ad € 300,00, oltre rivalutazione annuale istat, nonché della rifusione del 50% degli esborsi straordinari inerenti la prole.
Con provvedimento emesso in data 24.11.22, a fronte del verificarsi della diminuzione della retribuzione percepita dal a seguito della cessazione del rapporto di Pt_1
lavoro part time e della percezione, ad opera della madre, dell'intero assegno unico per la prole, il contributo per il mantenimento di ciascun figlio veniva ridotto ad € 200,00 mensili e l'assegno a beneficio della moglie ad € 100,00 mensili;
con sentenza depositata in data 8.6.22 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
successivamente venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 12.1.23; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.3.25 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Risultando già intervenuta l'adozione delle pronuncia di divorzio, devono essere delibati in questa sede unicamente i profili accessori.
In ordine alle questioni di carattere non patrimoniale, non appaiono apprezzabili motivazioni ostative al permanere dell'affido condiviso della minor;
costei, ormai diciassettenne, concorderà direttamente con il padre le modalità di frequentazione.
Con riferimento ai profili economici, deve rilevarsi come il ricorrente, ingegnere originariamente assunto presso due amministrazioni comunali, abbia documentato la cessazione alla data del 30.6.22 dell'incarico part time presso il comune di Supersano e la percezione dal comune di Nardò di redditi pari a circa € 1.400,00 mensili e di un premio annuo di produttività prossimo alla medesima entità; nessun riscontro atto a comprovare lo svolgimento di attività professionale privata genericamente allegato dalla resistente è stato acquisito in corso di causa.
In considerazione dei rilievi che precedono deve trovare conferma l'importo del contributo per il mantenimento di ogni figlio già stabilito con provvedimento reso in data
24.11.22, pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat dalla dta suddetta.
Le spese straordinarie, stante l'assenza di una disparità economica particolarmente consistente tra le parti, saranno ripartite nella misura del 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
La ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile: tale emolumento risulta CP_1
connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass.
Civ. sent. n. 5603/20 e 18554/25) pertanto “ deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (18693/25) “va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo
a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (cfr. Cass. civ. sent. n. 24759/25).
Nel caso per cui è controversia, la resistente, munita della qualifica di estetista, esercitata prima e, per un breve periodo, anche dopo della nascita della prole, ha lavorato, di recente, occasionalmente come badante ed ha percepito le provvidenze dell'INPS connesse all'invalidità temporanea dettata da una patologia oncologica;
non vi è prova della storicità e consistenza dell'attività svolta presso il domicilio, di cui il ha fatto generica Pt_1
menzione; ella è comproprietaria di un immobile ad uso commerciale attualmente sfitto;
in ossequio ai cennati rilievi, risulta certamente dovuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile, ove si rilevi che la non è, attualmente, in condizione di CP_1
provvedere all'autonomo sostentamento.
Al contrario ed in disparte da ogni considerazione in ordine alla capienza economica del ricorrente, non è stato fornito dalla alcun riscontro in virtù del quale possa CP_1
apprezzarsi una rinuncia a specifiche opportunità di carriera in ragione degli impegni familiari;
dalle dichiarazioni, peraltro evasive e prive di una contestualizzazione anche temporale, della , unica teste escussa, si evince che alla resistente fossero state Pt_2
formulate diverse offerte, rifiutate in ragione dell'opposizione del ricorrente, inerenti l'acquisto o la gestione di attività commerciali – quindi evenienze implicanti un investimento, e non la mera prestazione di attività lavorativa;
conseguentemente, a carico del ricorrente deve essere posto un assegno divorzile di importo pari ad € 100,00, oltre rivalutazione annuale istat, determinato in considerazione della sola vocazione assistenziale.
Le spese di lite, liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14, in considerazione della ridotta portata delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività professionale svolta, vengono posta a carico del soccombente Pt_1
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che ella possa concordare direttamente con il genitore non collocatario le modalità di esercizio del diritto di visita;
- Dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento di ogni figlio corrispondendo alla resistente entro il 15 di ogni mese l'importo di € 200,00, oltre rivalutazione annuale istat con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale emesso in sede di separazione;
- Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- onera il della corresponsione alla , entro il 5 di ogni mese, della somma Pt_1 CP_1
di € 100,00 oltre rivalutazione annuale istat a titolo di assegno divorzile;
- condanna il ricorrente della rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa e dell'importo del contributo unificato.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)