Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ritiene fondato il ricorso, condividendo i rilievi in merito alla nullità della cartella per omessa allegazione e notificazione degli atti prodromici e per difetto di motivazione, dato il mero riferimento generico alla TARI. La mancata costituzione dell'ente impositore rende incontestabili tali rilievi. Si applicano i principi in materia di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e solidarietà nelle spese di lite.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene fondato il ricorso, condividendo i rilievi in merito alla nullità della cartella per omessa allegazione e notificazione degli atti prodromici e per difetto di motivazione, dato il mero riferimento generico alla TARI. La mancata costituzione dell'ente impositore rende incontestabili tali rilievi. Si applicano i principi in materia di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e solidarietà nelle spese di lite.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 105
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo