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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AE AG EP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - p.iva_soc_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:l'Avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1 nata in [...] il data_1, proponeva ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna, Società_1, avverso la cartella di pagamento n. 29520240005447539000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA
RIFIUTI 2008-2009-2010-2011-2012 notificata in data 06/06/2025, per la somma complessiva pari ad
€ 1.702,88.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna;
-Società_1.
Deduceva i seguenti motivi:
1. ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA'/NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEL CREDITO PER TRIBUTI LOCALI TARI 2008-2009-2010-2011-2012..
2. gli atti presupposti alla intimazione di pagamento (le fatture di pagamento) non sono state notificate..
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi , con distrazione in favore del procuratore costituito..
In data 16/9/2025, si costituiva l' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che dichiarava preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, la LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI
RISCOSSIONE.Nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento. Si condivide Corte Giustizia tributaria di Messina del 14/11/2025 n. 6780/2025.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione non può essere messa in discussione alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte, n. 7716 del 9 marzo 2022 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
La mancata costituzione in giudizio di Società_1, Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici e per difetto di motivazione contenendo essa solo un mero e generico riferimento alla Tari.
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AE AG EP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - p.iva_soc_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005447539000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:l'Avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1 nata in [...] il data_1, proponeva ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna, Società_1, avverso la cartella di pagamento n. 29520240005447539000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA
RIFIUTI 2008-2009-2010-2011-2012 notificata in data 06/06/2025, per la somma complessiva pari ad
€ 1.702,88.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Enna;
-Società_1.
Deduceva i seguenti motivi:
1. ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA'/NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEL CREDITO PER TRIBUTI LOCALI TARI 2008-2009-2010-2011-2012..
2. gli atti presupposti alla intimazione di pagamento (le fatture di pagamento) non sono state notificate..
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi , con distrazione in favore del procuratore costituito..
In data 16/9/2025, si costituiva l' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che dichiarava preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva, la LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI
RISCOSSIONE.Nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento. Si condivide Corte Giustizia tributaria di Messina del 14/11/2025 n. 6780/2025.
La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione non può essere messa in discussione alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte, n. 7716 del 9 marzo 2022 che, statuendo in ordine alla solidarietà delle spese di lite, ha chiarito che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
La mancata costituzione in giudizio di Società_1, Ente impositore, rende incontrovertibili i rilievi del ricorrente in merito alla nullità della cartella di pagamento per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici e per difetto di motivazione contenendo essa solo un mero e generico riferimento alla Tari.
In applicazione dei principi sopra citato e di soccombenza le parti convenute vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte , in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in giudizio al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.