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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 1076/2020 riservata in decisione con termini in data 1.4.2025 avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza sullo status n. 81/2022 pubbl. il 2.2.2022 e vertente
T R A
) con l'Avv. Pasquale Calabria, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
ricorrente
E
( ) con l'avv. Fortunata Iannello, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti
resistente
Nonché PM – sede: intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.9.2020 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario nel 2003 con , unione dalla quale nascevano due figli Controparte_1
(n. il 20.9.2006) e (n. il 10.12.2009) – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto Per_1 Per_2 introduttivo, pronunziarsi la separazione personale con addebito al coniuge (a cagione delle condotte violente poste in essere dal marito, anche alla presenza dei figli, e del volontario ed ingiustificato allontanamento di questi dalla casa coniugale); - l' affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
infine adottarsi i provvedimenti consequenziali
Pag. 1 a 8 in ordine alla regolamentazione dei rapporti. personali ed economici in favore e a tutela dei figli, tenuto altresì conto delle condizioni di salute della figlia minore (affetta da diabete mellito di tipo 1). Si costituiva il resistente il quale, contestava la versione attorea e proponeva una diversa ricostruzione della crisi coniugale, chiedendo quindi pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, alla luce delle dedotte violazioni degli obblighi coniugali (soprusi dovuti al carattere aggressivo della moglie, disinteresse verso il marito culminante nell'abbandono del letto coniugale) nonché una diversa regolamentazione dei rapporti personali con i figli con collocamento presso di sé, stante la progressiva alienazione parentale posta in essere dalla madre che ne avrebbe reciso il legame. All'esito della fase presidenziale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentito il figlio allora minorenne, all'udienza del 4.5.2021, il Presidente del Tribunale emetteva Per_1 ordinanza interinale con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre alla quale, per l'effetto, veniva assegnata la casa coniugale, mandava ai Servizi Sociali competenti la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità, riconosceva il contributo di mantenimento in favore dei figli fissandolo in € 250,00 ciascuno (e 500,00 complessivi), oltre alla contribuzione paritaria nelle spese straordinarie, indi rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Le parti depositavano le rispettive memorie integrative con cui venivano ribadite le reciproche domande di addebito nonché le memorie istruttorie. Su istanza di parte resistente, veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 81/2022 dep. il 2.2.2022 e la causa rimessa sul ruolo per la decisione sugli aspetti accessori. Acquisite le relazioni sul disposto percorso di sostegno e monitoraggio a cura dei Servizi Sociali presso il Comune di Mileto, sentiti i minori all'udienza del 4.10.2022; istruita la causa giusta ord. del 22.10.2022; escussi i testi ammessi;
rinviata per la precisazione delle conclusioni, in data 1.4.2025, a seguito di trattazione sostitutiva, veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190.c.p.c.. Il PM concludeva in data 11.4.2025 e le parti depositavano tempestivamente le rispettive conclusionali, con cui parte ricorrente instava per l'affido esclusivo.
Nel merito – Sulle questioni accessorie allo status
Alla luce dell'intervenuta sentenza parziale sullo status n. 81/2022 dep. il 13.4.2023, l'oggetto del presente giudizio attiene unicamente agli aspetti accessori (addebito – assegnazione casa coniugale – regolamentazione del diritto di visita paterno- mantenimento figli)
In rito
Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie, restitutorie, di attribuzione di beni mobili e domande risarcitorie (nella specie aventi ad oggetto l'attività commerciale della ricorrente o l'acquisto/costruzione della casa coniugale, restituzione di beni personali), proposte nel presente giudizio poiché esulano dalla materia relativa alla causa di separazione attesa la specificità del rito;
analoghe considerazioni valgono per la domanda di restituzione delle chiavi dell'appartamento già casa familiare avanzata dal resistente, trattandosi di istanze non cumulabili, tutt'oggi, nella presente sede poiché sottoposti a riti diversi .
Segnatamente, la connessione tra le domande a contenuto patrimoniale avanzate dalle parti e quella di separazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di connessione qualificata,
Pag. 2 a 8 conseguendone che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio (ex multis cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004; Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006 )
1. Sulle reciproche domande di addebito 1.1 Sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente
Per principio consolidato “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Ord n 7388 del 22/03/2017; Sez. I, 10/12/2018 n. 31901; più di recente Ord. 24/10/2022 n. 31351 secondo cui “un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito poiché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle.
Ritiene il Tribunale ritiene che, nel caso che occupa, gli assunti della ricorrente trovino conforto nel coacervo probatorio acquisito.
La ricorrente deduce a sostegno della domanda di addebito reiterate violazioni ai doveri coniugali e, segnatamente, maltrattamenti, aggressioni verbali e fisiche, violenze subite in costanza di matrimonio, anche dinanzi ai figli.
Dalle prove dichiarative emerge inconfutabilmente il riscontro di quanto affermato dalla ricorrente evincendosi un ménage familiare connotato dalla prevaricazione del marito ai danni della moglie e anche dei figli, vittime di violenza assistita con atteggiamenti aggressivi, irrispettosi e maltrattanti del padre.
I testi escussi, entrambi fratelli della ricorrente, hanno confermato tale quadro di sopraffazione, fisica e verbale;
così il teste : “ho visto mia sorella con tumefazioni sulla fronte dopo aver litigato Testimone_1 con il marito ed essere venuta da me descrivendomi i litigi addirittura una volta avrebbe ricevuto una testata dal marito, e questo episodio risale a quando la bambina aveva circa tre anni;
Pag. 3 a 8 Tali litigi e discussioni, caratterizzate da escandescenze e percosse del marito, avvenivano anche dinanzi ai figli tant'è che il medesimo teste conferma “me lo riferiva mia sorella sulla quale ho spesso visto lividi, contusioni, qualche volta me lo riferiva anche allora di circa 6 o 7 anni” Per_2
Sempre il teste ha descritto gli esiti di tali episodi: “l'occhio di mia sorella è rimasto Testimone_1 gonfio e tumefatto per ana … vero, dopo sono andato dal a chiedere spiegazioni e lui mi CP_1 ha risposto che la testata è stata istintiva volendo impedire che mia sorella si recasse da me per informarmi di quanto stava succedendo e chiedermi aiuto;
vero, le ho visto lividi prima sul braccio, poi sulle cosce ho chiesto spiegazioni e mia sorella mi ha detto che di nuovo il marito l'aveva picchiata sempre per lo stesso motivo ovvero che lei chiedeva spiegazioni sulle chat che intratteneva suo marito con altre donne;
chiesi spiegazioni a mio cognato e lui disse che erano ragazze conosciute nei servizi nelle varie città e non c'era nessun secondo fine”.
Parimenti, il teste ha testualmente riferito, “ricordo che in quel periodo uscimmo con mio Tes_2 padre ed il al qu vano benissimo separarsi ma che non doveva permettersi di alzare le mani CP_1 su mia sor ispose che non le faceva niente e che solo una volta le diede una testata”.
In ordine a tali dichiarazioni ritiene il Collegio che possa essere attribuito elevato grado di attendibilità poiché non presentano dubbi intrinseci di genuinità; né dubbi possono sorgere in ragione degli stretti legami di parentela tra testi e parti essendo normale che, in riferimento a situazioni e circostanze relative alla vita familiare e di coppia, siano proprio le persone più vicine, spesso parenti, ad esserne a conoscenza e che quindi siano, poi, gli unici a poter testimoniare in merito alle stesse.
I testi hanno invero riferito quanto da loro direttamente percepito ovvero tumefazioni, lividi, gonfiori sul corpo e volto della congiunta rimandanti alle violenze subite dal marito, norte in famiglia, e una volta da quest'ultimo anche ammesse.
D'altronde dette circostanze non sono state oggetto di puntuale contestazione né smentite da prova contraria;
a seguito delle domande a chiarimento rivolte dalla difesa resistente nel corso dell'escussione testimoniale, il teste ha precisato che, pur vivendo nella provincia di Tes_2 Milano, si reca spesso in Calabria a ropri familiari e, all'epoca dei fatti contestati, ha assistito personalmente a quanto riferito, trovandosi in Calabria per la raccolta delle olive e la campagna olearia mentre il teste ha riferito di aver consigliato più volte la sorella di Testimone_3 separarsi dal marito o di denunciarlo ma di aver trovato ferma opposizione per evitare al CP_1 problemi sul lavoro o dicerie di paese sul suo conto.
Detta ricostruzione appare al Collegio credibile e genuina, a fortiori in considerazione del lavoro e delle mansioni svolte dal quale poliziotto in servizio presso i nuclei operativi speciali. CP_1
Anche i figli e , in sede di loro ascolto, hanno lumeggiato il clima regnante Per_1 Per_2 in casa e le escandescenze cui era solito abbandonarsi il padre a fronte di richieste di spiegazioni in ordine alle assenze per asseriti motivi di lavoro o di maggiore collaborazione in casa.
Il figlio in sede di ascolto già in fase presidenziale, ha dichiarato in ordine ai Per_1 rapporti con il padre afferma “non vorrei vederlo neanche una volta a settimana, vederlo mi provoca malessere psicologico, questo da sempre perché lui picchiava mamma anche dinanzi a me …Con mia madre ho sempre avuto un buon rapporto, si è sempre occupata di me” (cfr. verbale del 4.4.2021); e così anche successivamente, dinanzi al giudice istruttore: “In casa, quando c'era, era sempre molto aggressivo con mia madre sia verbalmente che fisicamente;
ho visto mia madre tirata per i capelli e una volta sferrarle un pugno con conseguente un occhio nero;
altre volte ho visto piatti volare – non credo che mia madre abbia mai sporto denuncia solo per salvaguardar il lavoro di mio padre ( poliziotto); i litigi spesso scaturivano dalle lamentele sulle sue assenze e per le scuse che inventava avendo capito che aveva delle relazioni extraconiugali;
poi c'era la serie di rimproveri a mia madre che oggi posso definire per motivi banali ad es. ritenere non necessario l'acquisto di abbigliamento per noi;
non ricordo atteggiamenti provocatori di mia madre ma solo richieste di spiegazioni a cui seguivano reazioni violente di mio padre … Ricordo che una volta, avevo circa 8 anni, mi disse di non riferire
Pag. 4 a 8 quello che succedeva a casa a mio nonno materno perché non erano litigi ma solo la sua opera di contenimento di mia madre che aveva, a suo dire, un carattere irascibile, aggiungeva che se lo avessero denunciato, avrebbe perso il lavoro ( Polizia) e non avrebbero potuto più mangiare;
insomma se ne approfittava che ero piccolo e non potevo capire che si trattava di un vero e proprio ricatto. Non voglio avere rapporti con mio padre innanzitutto perché lo reputo una persona pericolosa”.
Dello stesso tenore le parole della secondogenita, : “Non ho desiderio di stare con mio padre, Per_2 per tutto quello che ci ha fatto, anche domenica scorsa mentre studiavo ho sentito aprire il garage di cui possiede ancora il telecomando, ed era lui e mi sono molto spaventata. Altre volte ha provato o è entrato in casa prendendo qualcosa;
mia madre gli restituisce tutto quello che chiede (una volta chiese dei vestiti, mia madre glieli preparò ma non è mai venuto a ritirarli) e non credo che a casa ci siano cose sue indispensabili” – “Una volta, frequentavo le elementari, mio padre ha picchiato mia madre, ricordo di essermi messa in mezzo per impedire che la picchiasse cosa che succedeva spesso;
non ricordo il motivo perché ero piccola ma ricordo che iniziava mio padre perché sentivo prima le sue grida”.
Ritiene pertanto il Tribunale che la lettura coordinata delle risultanze sopra sunteggiate conferisce particolare attendibilità al narrato della ricorrente e ben restituisce dunque il clima di violenza e sopraffazione ai danni della stessa - e indirettamente della prole – segnato, per presunti, pretestuosi e comunque indimostrati motivi accampati dal resistente (infra) – da reiterate aggressioni, sia fisiche che verbali, da parte del marito aduso a metodi sbrigativi e violenti, cui va pertanto addebitata la separazione.
Indimostrati o insufficientemente provati gli ulteriori motivi di addebito (instaurazione di relazioni extraconiugali, abbandono, violazione degli obblighi di assistenza) mentre la provata condotta violenta ed aggressiva del resistente si traduce nell'assorbente motivo di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, fondante la dichiarazione di addebito ex art. 151 c.2 c.c..
1.2. sulla domanda di addebito avanzata dal resistente
Sprovviste di prova convincente sono invece le prospettazioni fornite ex adverso sull'origine e sulla causa scatenante della crisi coniugale, essendo rimasti privi di riscontro probatorio i fatti dedotti dal (irascibilità, soprusi della moglie sul marito, indifferenza verso il marito, disaffezione dal CP_1 marito, abba letto coniugale
Invero, il Tribunale ritiene del tutto condivisibile, la decisione del G.I. in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in parte qua: i capitoli di prova sul punto appaiono del tutto generici, privi di chiari e precisi riferimenti temporali, e in parte valutativi: manca, in definitiva, ogni prova o offerta di adeguata prova sull'effettiva sussistenza delle dedotte violazioni agli obblighi familiari e sul necessario ed indefettibile nesso causale con la crisi coniugale, comunque, in ipotesi, del tutto recessive ed inidonee a comparare, giustificare comportamenti oltremodo aggressivi, violenti e mortificanti del resistente : “un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 24/10/2022 n. 31351), conseguendone il rigetto della domanda di addebito formulata dal resistente
2. sull'affidamento della figlia ancora minore Per_2
L'intervenuta maggiore età del figlio (n. il 20.9.2006) esime il Tribunale dal Per_1 disciplinare gli aspetti relativi al suo affidamento, collocamento e ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario;
regolamentazione che invece ancora si impone quanto alla secondogenita
, quasi sedicenne (n. il 10.12.2009). Per_2
La ricorrente in sede conclusionale ha mutato la domanda chiedendo l'affido esclusivo della minore;
a prescindere dall'ammissibilità,! giova ricordare che nelle cause di famiglia, in presenza di prole minorenne, il giudice è competente anche “ultra petita”, ad
Pag. 5 a 8 assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa “(Cass. Sez. 1, sent. N. 11412 del 22.5.2014)
Ciò posto, i provati comportamenti violenti e aggressivi tenuti dal genitore e patiti anche dalla prole con gravi ripercussioni sulla loro equilibrata crescita;
il clima familiare di svalutazione, tensione e sofferenza;
la conseguente degenerazione dei rapporti con i figli e l'attuale atteggiamento ostile della figlia verso il padre, sono tutti elementi da valutare ai fini dell'idoneità della figura paterna e della migliore tutela dell'interesse della minore posto che, la presenza di comprovate condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili ad un genitore assurge a fattore rilevante ai fini dell'integrazione dei presupposti fondanti l'affido esclusivo (Cass sez I n. 24876 del 09/09/2025).
Le risultanze in atti hanno dimostrato che i minori non hanno vissuto una 'fisiologica' conflittualità genitoriale bensì un contesto di ricorrente mortificazione, svilimento ed offesa alla dignità e alla persona della madre;
dinamiche, esempi e modelli altamente diseducativi e traumatizzanti per la prole, provocando in essa non un tollerabile livello di disagio bensì l'alterazione del loro equilibrio e sviluppo psico-fisico ( come riprovano le dichiarazioni in sede di ascolto e lo stato attuale dei rapporti) , tale da pregiudicare il loro superiore interesse ad una crescita sana ed equilibrata e ponendosi dunque come elemento ostativo all'ordinario regime di affido condiviso (Sez. 1 Sent. n. 6535 del 06/03/2019).
Gli esiti del percorso dei servizi sociali hanno messo in evidenza i guasti e le disfunzioni indotte e tuttora evidenti nei rapporti padre-figli; come, a cagione delle dinamiche agìte dal padre, siano del tutto assenti e rifiutate le relazioni tra la minore ed il padre;
completamente saltati Per_2 il rapporto fiduciario, di identificazione e rappresentatività, di condivisione con la figura paterna, oramai estranea e respinta dalla minore.
ha manifestato costantemente un atteggiamento di forte chiusura verso il padre, Per_2 opponendo un netto rifiuto ad incontrarlo nelle occasioni prefissate;
a frequentare il padre o rimanere insieme a lui negli incontri stabiliti presso il Servizio (cfr. relazioni del 22.6.2021; prot. n. 14370 del 19.11.2021; prot. n. 6144 del 3.5.2022); la minore ha acconsentito di vedere il padre in sporadiche occasioni, nonostante gli innumerevoli incontri stabiliti;
in occasione dell'incontro del 5.7.2022 ha espresso in maniera chiara e decisa la volontà di non incontrare il padre, non acconsentendo neppure ad incontri protetti insieme ai professionisti così motivando la propria decisione “non le sono piaciuti i comportamenti che il genitore ha avuto negli ultimi due anni e anche poco prima che andasse via di casa” (cfr. relazione prot. n. 011921 del 20.9.2022); anche da ultimo “è stato possibile incontrare la minore in due occasioni, è apparsa restia ad entrare in relazione con le scriventi. Poco Per_2 collaborativa e taciturna. Nonostante i te i favorire una ripresa dei contatti con il padre, la stessa ha rifiutato qualsiasi forma di riavvicinamento”.
Ha inoltre manifestato una costante diffidenza verso il servizio, opponendosi a qualsiasi forma di supporto teso al ripristino della relazione con il padre, anche mediante la rielaborazione del proprio vissuto e delle proprie emozioni (cfr. relazione prot. 12412 del 15.9.2023).
Tali risultanze fattuali, unitamente all'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla centralità e valorizzazione del minore e sulla portata del diritto alla bigenitorialità 1 , depongono da un lato, per il riconoscimento dell'affido esclusivo alla madre e, dall'altro, per la regolamentazione del diritto di visita su base cosciente e volontaria tenuto conto altresì dell'età della minore ( sedicenne) : “la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare la figlia minore sedicenne a frequentare il padre se la stessa dimostra una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo (Cass. Sez. I n. 11170/20169); la valutazione sulla ripresa dei rapporti padre-figlia deve essere centrata sulla valutazione dell'interesse della minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione;
lasciare alla scelta volontaria della minore la possibilità di incontrare la madre, secondo un principio di autodeterminazione che è conforme ai precedenti di legittimità (Cass. N. 29999/2020).
Alla stregua dei superiori principi e delle risultanze fattuali sopra esposte, il Tribunale ritiene conclusivamente che, considerata l'età di e il correlato grado di discernimento, vada Per_2 rispettata la sua volontà e capacità di auto inazione lasciandola sostanzialmente libera di scegliere e di decidere se e quanto frequentare il padre.
Tuttavia, alla luce degli esiti del percorso, il Tribunale ritiene altresì opportuno affidare ai servizi sociali già incaricati il monitoraggio delle condizioni di vita personali, sociali, ambientali della minore e periodici incontri finalizzati ad elaborare i traumi, cogliere e canalizzare maturità e aperture verso l'interessamento alla figura paterna e alla ripresa di rapporti.
4. Sul contributo economico per il mantenimento della prole
Alla stregua dell'età dei figli e (cl. 2006 e 2009), del percorso formativo Per_1 Per_2 tuttora in itinere, il Collegio ritien a ligo in capo al padre di contribuire al loro mantenimento economico.
Quanto alla misura di detto contributo, fissata con l'OP del in € 250,00 mensili per ciascun figlio (€ 500,00 complessivi), la ricorrente chiede aumentarsi l'assegno in favore dei figli in € 800,00 mensili tenuto conto delle accresciute esigenze correlate all'età dei ragazzi ( in corso di causa è emerso come gli stessi svolgano molteplici attività, prevalentemente attinenti la passione per lo sport e la danza, circostanze queste che depongono per un maggiore aggravio di esborsi e spese a carico della madre (titolare di un'attività commerciale) .
D'altro canto, dalle dichiarazioni reddituali emerge una significativa divergenza tra le rispettive capacità contributive economica (redditi dichiarati dalla ricorrente media triennio 2021-22-23 circa € 5000,00 annui;
resistente poliziotto media triennio 2022-2024 : € 39.000,00)
Alla stregua di quanto sopra, tenuto conto che la prole non è economicamente autonoma;
delle notoriamente accresciute esigenze di vita correlate all'età (OP del 7.5.2021) nonché delle rispettive capacità economico- contributive dei genitori, stimasi equo determinare l'ammontare del contributo di mantenimento ordinario a carico del resistente in € 700,00 mensili ( € 350,00 per figlio) , oltre rivalutazione monetaria e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
5. Sulle spese del giudizio
L'adesione alla domanda principale, la pronuncia in rito, la natura della decisione e delle questioni trattate, depone per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia
Pag. 7 a 8 civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Accoglie la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile a ; Controparte_1
B) Rigetta la domanda di addebito alla ricorrente
C) Dispone l'affido esclusivo della minore , con collocamento prevalente presso la Per_2 madre cui, per l'effetto, va assegnata la casa coniugale; incontri liberi con il padre;
E) obbliga il resistente a corrispondere la somma di € 700,00 complessivi (€ 350,00) a titolo di contributo ordinario di mantenimento in favore dei figli, da effettuarsi con modalità tracciabile in favore della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese;
oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT\Foi e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra Tribunale e COA di Vibo Valentia;
F) Manda ai Servizi Sociali di Mileto il monitoraggio delle condizioni di vita personali, sociali, ambientali della minore e periodici incontri finalizzati ad elaborare i traumi, cogliere e canalizzare maturità e aperture verso l'interessamento alla figura paterna e alla ripresa di rapporti.
G) compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Vibo Vaelntia nella CC del 25.9.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da intendere, in relazione alle circostanze concrete, anche in accezione negativa ossia nel senso che il minore con capacità di discernimento abbia diritto non solo a mantenere ma anche “a non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo fino ad arrivare a rifiutarsi di frequentare l'atro genitore salvo le ipotesi in cui gli incontri tra genitore e figlio siano ostacolati dall'altro genitore - circostanza non ricorrente nel caso di specie ove si evidenzia la piena collaborazione della madre con il Servizio incaricato.
Pag. 6 a 8